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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 494/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. PATRIZIA BASCUCCI e Parte_1 C.F._1
avv. CAMPIDELLI SILVIO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. RAFFAELE ZURLO e Controparte_1 P.IVA_1
avv. ORNATI ANDREA
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Concludeva parte opponente in tal senso: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, anche ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 04.03.10, n. 28, l'improcedibilità postuma del ricorso per ingiunzione in considerazione della mancata attivazione del procedimento di mediazione da parte dell'opposta per le ragioni, tutte, enunciate nelle note depositate il
12.06.24; accertare e dichiarare, anche ex art. 77 c.p.c., l'incapacità di a Controparte_2
stare in giudizio per .. Nel merito accertare e dichiarare Controparte_1
l'inesistenza, l'infondatezza e l'omessa dimostrazione del credito rivendicato. In ogni caso dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Concludeva parte opposta “…gli scriventi contestano quanto ex Controparte_3
adverso prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte…”.
I procuratori dell'opposta confermavano di prendere “…atto dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione…”.
Con ordinanza del 20.10.23 si statuiva in tal senso…Concede termine di 15 gg. per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria;
fissa l'udienza del 13.06.24 per verifica esito mediazione.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in atti parte opponente argomentava: - il giudice, con ordinanza pubblicata il 20.10.23, ha demandato le parti in mediazione, concedendo termine di 15 giorni per la sua introduzione - la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr. art. 5, 2° comma, del D.Lgs.
04.03.10, n. 28 nel testo storico anteriore alla promulgazione dell'art. 7, comma I, lett.
d), del D.Lgs. 10.10.2002, n. 149) - affinché essa possa considerarsi integrata, è necessario che l'istanza sia depositata avanti all'organismo in tempo utile per l'esperimento e la conclusione della procedura prima dell'udienza di rinvio (Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 140035) - ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 04.03.10, n. 28, che codifica un già consolidato principio di diritto (Cass. civ., S.U., 18.09.2020, n. 19596), in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, è all'opposto, quale soggetto che si professa titolare del diritto soggettivo rivendicato ed attore in senso sostanziale, che compete l'onere di attivare il procedimento conciliativo, sotto pena di revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità sopravvenuta e di condanna al rimborso delle spese di lite
- non risulta che sia stata presentata alcuna domanda di mediazione e, dunque, a prescindere da ogni considerazione sulla natura del termine di 15 giorni assegnato dal giudice, non è materialmente possibile che la procedura si esaurisca prima dell'udienza.
Giova osservare che la mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, fra cui quella dei diritti
Pag. 2 di 4 reali, che deve essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di procedibilità dello stesso e la cui mancanza ai fini della declaratoria di improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, la seconda, disciplinata dal D. Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, comma 2, attiene alla mediazione c.d. delegata, che può essere disposta dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti.
Ciò posto si osserva che le statuizioni dell'opponente sono esenti da vizi.
Nel caso si verte in materia compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari).
Va data continuità al principio che, in tema di mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del
2010, ex art. 5, comma 1 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La censura dell'opponente è fondata posto che da tale deficit probatorio discende che il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di colmare la carenza riscontrata ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti;
il mancato assolvimento dell'onere di instaurare la procedura di mediazione non può che produrre conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo quest'ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, previsto dal
D.Lgs. n. 28/2010.
Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione sono state individuate dalla Suprema Corte con una sentenza resa a Sezioni Unite n 19596/20, a cui hanno fatto seguito l' ordinanza n 159 dell' 08.01.21 della sezione III e la sentenza n 8015 / 21 della sezione VI) secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull' opposto, in quanto creditore
Pag. 3 di 4 in senso sostanziale, 1'onere di promuovere la procedura di mediazione e conseguentemente, nel caso in cui egli non si attivi, l' opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Dall' applicazione del principio che precede al caso in esame discende che, non essendo stata dimostrata l'attivazione nel presente giudizio della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Resta assorbita ogni altra questione
Le spese di lite (ex D.M. 147 del 13.08.22) non possono essere compensate, essendo stato deciso il giudizio sulla base di un intervento giurisprudenziale già noto (la pronuncia 19596/20 della Suprema Corte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, che viene conseguentemente revocato;
condanna parte opposta a rimborsare ai procuratori di parte opponente dichiaratosi antistatari le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.906,00 per competenze oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 03/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 494/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. PATRIZIA BASCUCCI e Parte_1 C.F._1
avv. CAMPIDELLI SILVIO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. RAFFAELE ZURLO e Controparte_1 P.IVA_1
avv. ORNATI ANDREA
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Concludeva parte opponente in tal senso: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, anche ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 04.03.10, n. 28, l'improcedibilità postuma del ricorso per ingiunzione in considerazione della mancata attivazione del procedimento di mediazione da parte dell'opposta per le ragioni, tutte, enunciate nelle note depositate il
12.06.24; accertare e dichiarare, anche ex art. 77 c.p.c., l'incapacità di a Controparte_2
stare in giudizio per .. Nel merito accertare e dichiarare Controparte_1
l'inesistenza, l'infondatezza e l'omessa dimostrazione del credito rivendicato. In ogni caso dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Concludeva parte opposta “…gli scriventi contestano quanto ex Controparte_3
adverso prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte…”.
I procuratori dell'opposta confermavano di prendere “…atto dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione…”.
Con ordinanza del 20.10.23 si statuiva in tal senso…Concede termine di 15 gg. per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria;
fissa l'udienza del 13.06.24 per verifica esito mediazione.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in atti parte opponente argomentava: - il giudice, con ordinanza pubblicata il 20.10.23, ha demandato le parti in mediazione, concedendo termine di 15 giorni per la sua introduzione - la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr. art. 5, 2° comma, del D.Lgs.
04.03.10, n. 28 nel testo storico anteriore alla promulgazione dell'art. 7, comma I, lett.
d), del D.Lgs. 10.10.2002, n. 149) - affinché essa possa considerarsi integrata, è necessario che l'istanza sia depositata avanti all'organismo in tempo utile per l'esperimento e la conclusione della procedura prima dell'udienza di rinvio (Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 140035) - ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 04.03.10, n. 28, che codifica un già consolidato principio di diritto (Cass. civ., S.U., 18.09.2020, n. 19596), in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, è all'opposto, quale soggetto che si professa titolare del diritto soggettivo rivendicato ed attore in senso sostanziale, che compete l'onere di attivare il procedimento conciliativo, sotto pena di revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità sopravvenuta e di condanna al rimborso delle spese di lite
- non risulta che sia stata presentata alcuna domanda di mediazione e, dunque, a prescindere da ogni considerazione sulla natura del termine di 15 giorni assegnato dal giudice, non è materialmente possibile che la procedura si esaurisca prima dell'udienza.
Giova osservare che la mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, fra cui quella dei diritti
Pag. 2 di 4 reali, che deve essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di procedibilità dello stesso e la cui mancanza ai fini della declaratoria di improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, la seconda, disciplinata dal D. Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, comma 2, attiene alla mediazione c.d. delegata, che può essere disposta dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale che tiene conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti.
Ciò posto si osserva che le statuizioni dell'opponente sono esenti da vizi.
Nel caso si verte in materia compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari).
Va data continuità al principio che, in tema di mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del
2010, ex art. 5, comma 1 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La censura dell'opponente è fondata posto che da tale deficit probatorio discende che il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di colmare la carenza riscontrata ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti;
il mancato assolvimento dell'onere di instaurare la procedura di mediazione non può che produrre conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo quest'ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, previsto dal
D.Lgs. n. 28/2010.
Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione sono state individuate dalla Suprema Corte con una sentenza resa a Sezioni Unite n 19596/20, a cui hanno fatto seguito l' ordinanza n 159 dell' 08.01.21 della sezione III e la sentenza n 8015 / 21 della sezione VI) secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull' opposto, in quanto creditore
Pag. 3 di 4 in senso sostanziale, 1'onere di promuovere la procedura di mediazione e conseguentemente, nel caso in cui egli non si attivi, l' opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Dall' applicazione del principio che precede al caso in esame discende che, non essendo stata dimostrata l'attivazione nel presente giudizio della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Resta assorbita ogni altra questione
Le spese di lite (ex D.M. 147 del 13.08.22) non possono essere compensate, essendo stato deciso il giudizio sulla base di un intervento giurisprudenziale già noto (la pronuncia 19596/20 della Suprema Corte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, che viene conseguentemente revocato;
condanna parte opposta a rimborsare ai procuratori di parte opponente dichiaratosi antistatari le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.906,00 per competenze oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 03/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
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