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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 76/2023 RGA avverso la sentenza n. 96/2022 del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa in data 22/06/2022 e pubblicata il 26/08/2022, nella causa n.
411/2020 R.G., alla quale sono stati riuniti i giudizi n. 440/2020, 566/2020,
568/2020, 576/2020, 600/2020, 647/2020 e 19/2021 R.G. avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/04/2025; promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annarita Bove C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bologna (BO); appellante;
contro
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Moresco
Vittorio, Cagnes Giada e Fornasari Enrico ed elettivamente domiciliata presso lo
pag. 1 di 16 studio di quest'ultimo sito in Piacenza (PC); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere sul punto che: “[…]
1. Il sig. ricorrente della causa più anziana, che Parte_1 riunisce tutte le altre, veniva assunto in data 15 gennaio 2014, come operaio di 5° livello CCNL terziario distribuzione e servizi, presso l'unità di Castel San
Giovanni della società odierna convenuta. CP_1
2. Con la missiva del 01-07-2014 comunicava al ricorrente e ad altri suoi CP_1 colleghi un incremento di retribuzione annua lorda da quella data, comprensiva di tutte le componenti previste dal CCNL applicato, con la precisazione, da parte dell'azienda, che l'importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL applicato verrà corrisposto a titolo di “superminimo assorbibile” ed ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal
CCNL sarebbe stato inglobato nel superminimo assorbibile.
3. In data 1° marzo 2017 veniva comunicato al ricorrente il passaggio dal 5° livello al 4°, con i conseguenti effetti sul piano retributivo e previdenziale e, nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale, viene sottolineato l'impegno della società convenuta a corrispondere in via cumulativa: un aumento retributivo, che si sostanzia con il passaggio al 4° livello del CCNL alla maturazione di una anzianità aziendale di 18 mesi di servizio a tempo indeterminato, un riconoscimento una tantum della differenza retributiva, nel caso in cui il dipendente abbia maturato 18 mesi di servizio antecedentemente alla data del 1 marzo 2017, e l'assorbimento delle differenze retributive fino alla concorrenza col superminimo assorbibile.
4. Tuttavia, il ricorrente riceveva, nel mese di marzo 2017, due buste paga: nella prima busta paga si riconosceva sia il passaggio al 4° livello, sia l'importo del superminimo, mentre nella seconda scompariva il superminimo. Le buste paga
pag. 2 di 16 successive a tale data non comprendono più il superminimo (doc. 5, 6 e 7 di parte ricorrente).
5. Nella busta paga di aprile 2017 il ricorrente riceveva l'una tantum di cui alla missiva del 1° marzo 2017 (doc. 4 parte ricorrente).
6. Dopo aver indirizzato alla società una missiva a mezzo , al fine di una CP_2 chiusura stragiudiziale della vertenza in data 25/11/19, il ricorrente si costituisce nel presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata un'anzianità di servizio pari a 18 mesi, a far data dal 15/08/2015, e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione afferente al 4° livello a partire da quella data, nonché accertare e dichiarare il ricorrente creditore di Parte_1 euro 4.469,94 a titolo di differenze retributive tra 5° e 4° livello e di superminimo illegittimamente assorbito, ed infine accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire il superminimo dalla data della sentenza. Si dà atto che i ricorrenti, delle altre cause successive a quella promossa dal sig. si Parte_1 costituiscono in giudizio per i medesimi motivi, vantando i seguenti crediti: il sig.
€ 3.838,47; il sig. € 2.833,45; il sig. Parte_2 Persona_1 Persona_2
€ 2.936,61; il sig. € 3.269,62; la sig.ra € 3.576,05; Parte_7 Parte_8 il sig. € 4.294,65 e il sig. € 3.685,76. Parte_5 Parte_6
7. Si costituisce la società contestando la ricostruzione del ricorrente in CP_1 merito al superminimo assorbibile e conseguentemente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
8. Ricorsi identici sono stati proposti anche dagli altri ricorrenti in epigrafe meglio indicati e detti ricorsi sono, poi, stati riuniti.[…]”. Acquisiti i documenti prodotti in giudio dalle parti e senza lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie, il Tribunale di Piacenza, con la sentenza 96/2022 oggetto dell'odierna impugnazione, ha deciso la causa respingendo tutti i ricorsi riuniti, aventi lo stesso oggetto, compensando integralmente le spese di lite fra le parti.
Quanto alla questione dell'assorbimento del superminimo, il Giudice di prime cure, ricostruiti i principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, ha osservato “nel caso in esame, (…), i ricorrenti erano a conoscenza di tale assorbibilità stante il punto 8 del contratto di assunzione firmato dagli stessi ricorrenti…ove si specifica che “ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotti da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo
pag. 3 di 16 assorbibile”; ciò viene anche ribadito nella lettera di attribuzione del superminimo datata 1° luglio 2014. Conseguentemente, la domanda riguardante
l'attribuzione a titolo di differenze retributive per superminimo illegittimamente assorbito deve essere rigettata”. In merito alla domanda di accertamento dell'anzianità di servizio, il Giudice a quo ha osservato che: <occorre rigettare la domanda in quanto al momento dell'assunzione, in data 15/01/2014, il sig. era inquadrato nel Parte_1
5° livello del CCNL a lui applicato e da lui sottoscritto. Ai fini dell'inquadramento nel livello superiore l'articolo 2103 del codice civile comma 1 dispone che: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito”. E' di evidenza tautologica che al momento dell'assunzione il ricorrente non possa aver acquisito un'esperienza tale da inquadrarlo nel livello superiore, cosa che invece può ritenersi avvenuta al momento della comunicazione ricevuta dal lavoratore in data 1/03/2017. Questa considerazione vale anche per
i ricorrenti e Parte_9 Parte_10 Pt_11 [...]
. Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
Con ricorso depositato in data 16/02/2023, i lavoratori, allora ricorrenti, (con sola eccezione dei signori e hanno spiegato appello Persona_1 Persona_2 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo, alla luce delle prospettazioni già svolte in primo grado, riformulate in chiave di censura alla pronuncia gravata, che questa Corte, in totale riforma di tale decisione, voglia accogliere le domande da loro formulate nei libelli introduttivi dei giudizi poi riuniti dal Tribunale piacentino.
All'esito dell'udienza del 05/10/2023, questa Corte con separata ordinanza: verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della società appellata;
ha ordinato di produrre in giudizio entro e non oltre il
28.02.2024 una copia integrale del CCNL applicato ai propri dipendenti da ha invitato gli odierni appellanti a depositare entro Controparte_3 il medesimo termine un conteggio aggiornato al mese febbraio 2024 delle differenze retributive loro asseritamente spettanti, modulato sulla falsariga di quelli già depositati in primo grado;
ha assegnato a Controparte_3 termine sino al 10.03.2024 per il deposito di eventuali osservazioni in merito ai predetti conteggi.
pag. 4 di 16 In data 27/02/2024, gli odierni appellanti hanno provveduto a depositare quanto loro richiesto (CCNL e conteggi aggiornati).
Successivamente in data 06/03/2024, ritualmente Controparte_1 costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza gravata rispetto ai lavoratori e Persona_1 Persona_2 sempre in via preliminare, ha asseverato l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., contestandone altresì nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado. In via meramente subordinata, l'odierna società appellata ha analiticamente e specificamente contestato la fondatezza dei conteggi depositati dai lavoratori in data 27/02/2024.
A fronte di tali contestazioni, all'esito dell'udienza del 06/06/2024, questa Corte ha ammesso CTU contabile sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed acquisita ogni altra documentazione contabile ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico peritale, quali siano le differenze retributive spettanti a ciascun lavoratore appellante per i titoli dedotti in giudizio in caso di accoglimento del gravame, tenuto conto altresì delle specifiche eccezioni mosse dalla società appellata ai conteggi della controparte. Elabori il
CTU un distinto conteggio per ciascun lavoratore appellante, quantificando le somme dovute al lordo fiscale e contributivo”, nominando CTU il Dott. Per_3
e fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del
[...]
20/06/2024.
Dopo il conferimento dell'incarico peritale ed una proroga dei termini per il deposito della propria relazione, debitamente autorizzata, il nominato CTU in data
13/03/2025 ha provveduto al deposito della propria perizia, dopo averne inoltrato la bozza alle parti ed aver recepito le loro osservazioni, a norma dell'art. 195 c.p.c.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato rispetto ai lavoratori e allora ricorrenti che non hanno proposto Persona_1 Persona_2 impugnazione avverso la stessa.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'accezione d'inammissibilità dell'appello in esame per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. Al riguardo, si osserva che l'ammissibilità dell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, secondo cui: “Il
pag. 5 di 16 ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La versione precedente della norma, dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, era la seguente: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In sostanza, l'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla
“riforma Cartabia” è data dall'inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.
Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non
“sintetico”, possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al testo dell'art. 434 introdotto dal D.L. n. 83/2012 che, come s'è visto, dettava regole nella sostanza identiche a quelle della versione attuale, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il «quantum appellatum»,
pag. 6 di 16 circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio
2015, n. 2143).
Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, sintetizzata dalla seguente massima: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il ricorso in appello, dunque, deve specificare, innanzitutto, quali parti della sentenza si intende impugnare.
Inoltre l'atto di appello deve, da un lato, concentrarsi su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata e, dall'altro lato, non deve contenere mere censure generiche e teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole alla posizione dell'appellante. L'atto processuale di appello, in sostanza, deve contenere una parte “rescindente” (nella quale si critica la sentenza di primo grado, indicando il perché di tali censure) ed una parte “rescissoria” (nella quale si costruisce la versione fattuale che si auspica venga recepita ed accolta dal giudice d'appello).
In proposito si evidenzia che la già citata pronuncia delle Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, ha accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, affermando che: “si tratta cioè di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la
pag. 7 di 16 deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. Sez. Un. 16/11/2017, n. 27199).
Ciò posto in punto di diritto, si evidenzia che l'atto di gravame in esame individua con precisione le parti della sentenza appellata oggetto di impugnazione ed i motivi di censura, con conseguente infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità proposta da CP_1
Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello risulta fondato nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Sotto, il profilo dell'an debeatur, questo Collegio intende far proprio, condividendolo, l'orientamento espresso in speculari fattispecie, dalla Corte di
Appello ambrosiana con molteplici precedenti pronunce: si richiamano sul punto, tra le altre, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le motivazioni di cui alle sentenze della Corte di Appello di Milano nn. 962/20, 967/21, 1276/21, 1452/21,
85/22,1012/22 e, da ultimo, n. 262/2023.
In particolare, nella prima di tali pronunce, si ha modo di leggere: “Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l'<<addetto all delle operazioni nei magazzini di smistamento centri distribuzione e depositi nelle aziende ad integrale libero servizio a prezzo unico supermercati ed esercizi similari>> (…) il passaggio dal livello V al livello IV scatti in maniera automatica a seguito della permanenza nel livello V per i primi
18 mesi di servizio.
L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata.
Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
pag. 8 di 16 In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <<con decorrenza la sua retribuzione annua lorda sar aumentata l eccedente minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro verr corrisposto a titolo assorbibile e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizioni legge o ccnl assorbito nel superminimo salvo che sia diversamente previsto dalla>>.
Né elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui) si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sar inferiore ai minimi retributivi previsti dal ccnl ogni futuro aumento dei contrattuali introdotto da disposizioni di legge o>
CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile>>.
Quindi con esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore inquadramento contrattuale.”
Anche questa Corte si è già pronunciata in senso favorevole agli odierni appellanti sulla questione del non assorbimento nel caso di specie del superminimo con la sent. 112/2022 (Pres. , Cons. Est. Claudio , in cui è stato CP_4 CP_5 osservato: “…vi è una presunzione di assorbibilità del superminimo attribuito, salvo che la predetta assorbibilità sia esplicitamente o implicitamente esclusa dalle parti del rapporto di lavoro.
E, nella specie, l'atto unilaterale datoriale, (accettato dal prestatore), di attribuzione del predetto emolumento aggiuntivo circoscrive espressamente la assorbibilità a “ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotti da disposizioni di legge o dal ccnl”.
Venendo in evidenza, in tema di successivo aumento dello stipendio tabellare, non un superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanente dell'autonomia negoziale collettiva, ma unicamente un atto di autonomia negoziale datoriale, ne discende, per converso, ad avviso del
Collegio, l'inoperatività, per quanto sopra osservato, del principio di assorbimento.” (in senso conforme, si vedano inter alia, la sentenza n. 251/2019 del Tribunale di Piacenza e Trib. Milano sent. n. 1241/2019).
In senso contrario non risulta convincente il pur coevo precedente n. 156/2022 R.S. di questa Corte (Pres. Carlo Coco, Cons. Est. in cui viene Parte_16 riconosciuto il principio dell'assorbibilità in caso di miglioramento dello stipendio
pag. 9 di 16 tabellare riconosciuto per qualifica superiore, salvo diversa disposizione delle parti, adottando un'interpretazione non supportata dal dato letterale degli atti negoziali intervenuti fra le parti in causa. In quest'ultima sentenza si ha modo di leggere, per quanto d'interesse: “Orbene sia nella lettera di assunzione che nella lettera dell'1/10/2016 si precisa che l'importo eccedente la retribuzione minima prevista per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizione di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamene previsto dalla legge o dal CCNL.
Appare pertanto evidente come il lavoratore che ne era gravato non abbia fornito la prova della non riassorbibilità dell'aumento che, ove non espressamente prevista, non può essere ritenuta.
Errato risulta pertanto il ragionamento proposto che vorrebbe accreditare
l'opposto principio per il quale l'aumento non sarebbe riassorbibile salvo diversa previsione”. Il punto centrale della questione, in conclusione, è che negli atti negoziali che vengono in rilievo, innanzi citati, il superminimo accordato da è previsto CP_1 che venga assorbito da “ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal CCNL”, ipotesi semanticamente ed ontologicamente diversa da un aumento di stipendio derivante da un superiore inquadramento contrattuale. Opinare diversamente significherebbe estendere inammissibilmente in malam partem dei lavoratori l'interpretazione della clausola negoziale in questione.
Ciò detto in punto di diritto circa la fondatezza delle pretese degli odierni appellanti, sotto il profilo del quantum debeatur, occorre osservare che il nominato
CTU, al termine di un lavoro attento ed accurato, ha calcolato le differenze retributive spettanti a ciascuno degli appellanti.
In particolare, il perito della Corte, a conclusione del proprio elaborato peritale ha osservato: “[…]
Parte_1
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_1 ammontano ad €. 5.230,60 di cui €. 4.892,65 quale maggiore retribuzione ed €.
337,95 quale TFR. (…)
pag. 10 di 16
Parte_2
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_2 ammontano ad €. 5.937,65 di cui €. 5.592,79 quale maggiore retribuzione ed €. 344,86 quale TFR. (…)
Parte_7
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_17 ammontano ad €. 2.263,33 di cui €. 2.117,09 quale maggiore retribuzione ed €.
146,24 quale TFR. (…)
Parte_4
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_4 ammontano ad €. 5.230,60 di cui €. 4.892,65 quale maggiore retribuzione ed €.
337,95 quale TFR.
Parte_5
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_5 ammontano ad €. 5.230,60 di cui €. 4.892,65 quale maggiore retribuzione ed €. 337,95 quale TFR. (…)
Parte_6
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_6 ammontano ad €. 3.573,20 di cui €. 3.342,34 quale maggiore retribuzione ed €.
230,87 quale TFR. (…)”.
I conteggi svolti dal nominato CTU apparendo aritmeticamente corretti, suffragati dalla documentazione versata in atti (puntualmente richiamata dal medesimo perito) e conformi ai principi di diritto innanzi indicati per la regolamentazione della fattispecie in esame, vengono qui accolti e recepiti.
La coerenza e la correttezza di tali conteggi, approvati dai lavoratori appellanti, peraltro, non risultano scalfite dalle osservazioni critiche mosse nei confronti degli stessi dalla società appellata. A tali osservazioni, infatti, il perito della Corte ha puntualmente replicato a pag. 7 della propria relazione osservando in proposito:
“Eccezioni mosse dalla società appellata ai conteggi della controparte.
La società appellata rispetto ai titoli dedotti dagli appellanti sollevava specifiche eccezioni che di seguito si riportano riassuntivamente: 1) Errata indicazione della quota di TFR rispetto agli importi dovuti, perché dovuti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
pag. 11 di 16 A tal proposito, se è vero che tali somme vanno erogate in fase di cessazione del rapporto di lavoro, è anche vero che la quota di super minimo incide sul TFR, pertanto, dovrà essere conteggiato.
2) I conteggi di controparte sono formulati senza considerare i giorni di malattia, infortuni ecc durante i quali non è il datore di lavoro a dover erogare le retribuzione ma l' CP_6
A tal proposito lo scrivente evidenzia che il datore di lavoro deve integrare al
100% la retribuzione, pertanto il super minimo deve essere considerato.
3) Parte appellata sostiene che da gennaio 2020 gli appellati percepiscono un ulteriore superminimo assorbibile di €. 17,06 mensili, aumentato ad €. 96,92 con decorrenza da ottobre 2021 e da ottobre 2022 ad €. 131,38.
In merito a tale eccezione lo scrivente precisa che il quesito richiede di individuare le differenze retributive spettanti ai lavoratori appellanti per i titoli dedotti in causa quindi anche il super minimo di €. 50,01 in caso di accoglimento del gravame. Pertanto, si ritiene corretto considerare, anche nei mesi indicati da parte appellata, il super minimo come dedotto in causa da parte appellante come da indicazione del Giudice”, aggiungendo, poi, sul punto a pag. 8 dell'elaborato peritale: “Rispetto al punto 1) e 2) Il CTU ritiene di non dover accogliere le predette osservazioni in quanto inconferenti, posto che le osservazioni dovrebbero essere strettamente finalizzate ad evidenziare rilievi tecnici e non di stile.
Per ulteriore chiarezza, si precisa che il “non assorbibile” indicato tra parentesi era riferito alla prospettazione effettuata da parte appellante mentre la specificazione sul minimo retributivo del 4° livello appare superflua perché assorbita dal termine generico riferito a tutti i minimi oggetto di controversia.
Rispetto al punto 3) e 4) Lo scrivente avendo riscontrato un refuso nelle tabelle di
Excel ha provveduto al riconteggio delle differenze retributive per ciascun dipendente/appellante al lordo fiscale e contributivo e precisamente: (…) (n.d.r. vedi conclusioni sopra riportate).
Rispetto al punto 5) e 6) Si precisa che il quesito richiede al Ctu di tener conto solo delle eccezioni sollevate da parte appellata relativamente ai conteggi effettuati dalla controparte e non alle eccezioni in diritto.
Pertanto, lo scrivente, nel rispetto del quesito formulato, ha tenuto conto delle eccezioni effettuate sui conteggi individuati nell'atto costitutivo di parte appellata, come specificate a pag. 18 n.19). Conseguentemente, ritiene di non accogliere le
pag. 12 di 16 osservazioni ricevute e richiama sul punto quanto già dallo scrivente precisato a pag. 7 della presente perizia, al paragrafo “Eccezioni mosse dalla società appellata ai conteggi della controparte”. Osserva, poi, la Corte che il rapporto di lavoro del sig. con Parte_7
l'odierna società appellata risulta cessato il 20.02.2020, mentre il rapporto di lavoro del sig. con risulta cessato il 02.12.2021, con Parte_6 CP_1 conseguente immediata esigibilità delle differenze retributive sopra indicate sul
TFR.
Le somme spettanti ai lavoratori appellanti, calcolate dal nominato CTU al lordo fiscale e contributivo, inoltre, andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria sino al saldo effettivo e sulle predette somme la società odierna appellata non potrà operare alcuna trattenuta previdenziale.
Quanto a quest'ultimo profilo, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione, in casi del tutto speculari a quello qui in esame, ha più volte ribadito che: “(…) ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015
e Cass. 19790/2011)” (così Cass. 18524/2022, alla cui lettura si rimanda).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi per fase e valore (che nel caso di specie si colloca nello scaglione 26.001,00 – 52.000,00) previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, senza considerare aumenti di compenso per la pluralità dei lavoratori appellanti tenuto conto della ripetitività e specularità delle difese svolte in favore degli stessi.
pag. 13 di 16 Sempre in ragione della piena soccombenza di le Controparte_1 spese della CTU contabile disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della pronuncia gravata:
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa Parte_1 alle dipendenze di dal 15/08/2015 al 01/03/2017 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio 2014; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1 la somma di €. 4.892,65 (calcolata alla data del 16.02.2024) per i Parte_1 predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 337,95;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa alle Parte_2 dipendenze di dal 15/08/2015 fino al 01/03/2016 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio 2014; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1 la somma di €. 5.592,79 (calcolata alla data del 16.02.2024) per i Parte_2 predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 344,86;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa Parte_7 alle dipendenze di dal 15/01/2017 fino al 01/03/2017 Controparte_1 ha diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo,
l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio
2016; per l'effetto, condanna a corrispondere in Controparte_1
pag. 14 di 16 favore del sig. , il cui rapporto di lavoro con la società appellata Parte_7
è cessato il 20.02.2020, la somma di €. 2.263,33 di cui €. 2.117,09 quale maggiore retribuzione ed €. 146,24 quale TFR, maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- accerta e dichiara che la sig.ra per la prestazione lavorativa resa alle Parte_4 dipendenze di dal 15/11/2016 fino al 01/03/2017 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel maggio 2016; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore della Controparte_1 sig.ra la somma di €. 4.892,65 (calcolata alla data del 16.02.2024) Parte_4 per i predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 337,95;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa alle Parte_5 dipendenze di dal 15/09/2015 fino al 01/03/2017 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio 2014; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1
la somma di €. 4.892,65 (calcolata alla data del 16.02.2024) per i Parte_5 predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 337,95;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa Parte_6 alle dipendenze di dal 15/11/2014 fino al 01/03/2017 Controparte_1 ha diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo,
l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo
5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nell'aprile
2016; per l'effetto, condanna a corrispondere in Controparte_1 favore del sig. , il cui rapporto di lavoro con la società appellata Parte_6
è cessato il 02.12.2021, la somma di €. 3.573,20 di cui €. 3.342,34 quale maggiore
pag. 15 di 16 retribuzione ed €. 230,87 quale TFR, maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge e, per questo grado, in € 9.991,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1 contabile disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 76/2023 RGA avverso la sentenza n. 96/2022 del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa in data 22/06/2022 e pubblicata il 26/08/2022, nella causa n.
411/2020 R.G., alla quale sono stati riuniti i giudizi n. 440/2020, 566/2020,
568/2020, 576/2020, 600/2020, 647/2020 e 19/2021 R.G. avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/04/2025; promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annarita Bove C.F._6 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bologna (BO); appellante;
contro
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Moresco
Vittorio, Cagnes Giada e Fornasari Enrico ed elettivamente domiciliata presso lo
pag. 1 di 16 studio di quest'ultimo sito in Piacenza (PC); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere sul punto che: “[…]
1. Il sig. ricorrente della causa più anziana, che Parte_1 riunisce tutte le altre, veniva assunto in data 15 gennaio 2014, come operaio di 5° livello CCNL terziario distribuzione e servizi, presso l'unità di Castel San
Giovanni della società odierna convenuta. CP_1
2. Con la missiva del 01-07-2014 comunicava al ricorrente e ad altri suoi CP_1 colleghi un incremento di retribuzione annua lorda da quella data, comprensiva di tutte le componenti previste dal CCNL applicato, con la precisazione, da parte dell'azienda, che l'importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL applicato verrà corrisposto a titolo di “superminimo assorbibile” ed ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal
CCNL sarebbe stato inglobato nel superminimo assorbibile.
3. In data 1° marzo 2017 veniva comunicato al ricorrente il passaggio dal 5° livello al 4°, con i conseguenti effetti sul piano retributivo e previdenziale e, nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale, viene sottolineato l'impegno della società convenuta a corrispondere in via cumulativa: un aumento retributivo, che si sostanzia con il passaggio al 4° livello del CCNL alla maturazione di una anzianità aziendale di 18 mesi di servizio a tempo indeterminato, un riconoscimento una tantum della differenza retributiva, nel caso in cui il dipendente abbia maturato 18 mesi di servizio antecedentemente alla data del 1 marzo 2017, e l'assorbimento delle differenze retributive fino alla concorrenza col superminimo assorbibile.
4. Tuttavia, il ricorrente riceveva, nel mese di marzo 2017, due buste paga: nella prima busta paga si riconosceva sia il passaggio al 4° livello, sia l'importo del superminimo, mentre nella seconda scompariva il superminimo. Le buste paga
pag. 2 di 16 successive a tale data non comprendono più il superminimo (doc. 5, 6 e 7 di parte ricorrente).
5. Nella busta paga di aprile 2017 il ricorrente riceveva l'una tantum di cui alla missiva del 1° marzo 2017 (doc. 4 parte ricorrente).
6. Dopo aver indirizzato alla società una missiva a mezzo , al fine di una CP_2 chiusura stragiudiziale della vertenza in data 25/11/19, il ricorrente si costituisce nel presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata un'anzianità di servizio pari a 18 mesi, a far data dal 15/08/2015, e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione afferente al 4° livello a partire da quella data, nonché accertare e dichiarare il ricorrente creditore di Parte_1 euro 4.469,94 a titolo di differenze retributive tra 5° e 4° livello e di superminimo illegittimamente assorbito, ed infine accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire il superminimo dalla data della sentenza. Si dà atto che i ricorrenti, delle altre cause successive a quella promossa dal sig. si Parte_1 costituiscono in giudizio per i medesimi motivi, vantando i seguenti crediti: il sig.
€ 3.838,47; il sig. € 2.833,45; il sig. Parte_2 Persona_1 Persona_2
€ 2.936,61; il sig. € 3.269,62; la sig.ra € 3.576,05; Parte_7 Parte_8 il sig. € 4.294,65 e il sig. € 3.685,76. Parte_5 Parte_6
7. Si costituisce la società contestando la ricostruzione del ricorrente in CP_1 merito al superminimo assorbibile e conseguentemente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
8. Ricorsi identici sono stati proposti anche dagli altri ricorrenti in epigrafe meglio indicati e detti ricorsi sono, poi, stati riuniti.[…]”. Acquisiti i documenti prodotti in giudio dalle parti e senza lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie, il Tribunale di Piacenza, con la sentenza 96/2022 oggetto dell'odierna impugnazione, ha deciso la causa respingendo tutti i ricorsi riuniti, aventi lo stesso oggetto, compensando integralmente le spese di lite fra le parti.
Quanto alla questione dell'assorbimento del superminimo, il Giudice di prime cure, ricostruiti i principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, ha osservato “nel caso in esame, (…), i ricorrenti erano a conoscenza di tale assorbibilità stante il punto 8 del contratto di assunzione firmato dagli stessi ricorrenti…ove si specifica che “ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotti da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo
pag. 3 di 16 assorbibile”; ciò viene anche ribadito nella lettera di attribuzione del superminimo datata 1° luglio 2014. Conseguentemente, la domanda riguardante
l'attribuzione a titolo di differenze retributive per superminimo illegittimamente assorbito deve essere rigettata”. In merito alla domanda di accertamento dell'anzianità di servizio, il Giudice a quo ha osservato che: <occorre rigettare la domanda in quanto al momento dell'assunzione, in data 15/01/2014, il sig. era inquadrato nel Parte_1
5° livello del CCNL a lui applicato e da lui sottoscritto. Ai fini dell'inquadramento nel livello superiore l'articolo 2103 del codice civile comma 1 dispone che: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito”. E' di evidenza tautologica che al momento dell'assunzione il ricorrente non possa aver acquisito un'esperienza tale da inquadrarlo nel livello superiore, cosa che invece può ritenersi avvenuta al momento della comunicazione ricevuta dal lavoratore in data 1/03/2017. Questa considerazione vale anche per
i ricorrenti e Parte_9 Parte_10 Pt_11 [...]
. Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
Con ricorso depositato in data 16/02/2023, i lavoratori, allora ricorrenti, (con sola eccezione dei signori e hanno spiegato appello Persona_1 Persona_2 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo, alla luce delle prospettazioni già svolte in primo grado, riformulate in chiave di censura alla pronuncia gravata, che questa Corte, in totale riforma di tale decisione, voglia accogliere le domande da loro formulate nei libelli introduttivi dei giudizi poi riuniti dal Tribunale piacentino.
All'esito dell'udienza del 05/10/2023, questa Corte con separata ordinanza: verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della società appellata;
ha ordinato di produrre in giudizio entro e non oltre il
28.02.2024 una copia integrale del CCNL applicato ai propri dipendenti da ha invitato gli odierni appellanti a depositare entro Controparte_3 il medesimo termine un conteggio aggiornato al mese febbraio 2024 delle differenze retributive loro asseritamente spettanti, modulato sulla falsariga di quelli già depositati in primo grado;
ha assegnato a Controparte_3 termine sino al 10.03.2024 per il deposito di eventuali osservazioni in merito ai predetti conteggi.
pag. 4 di 16 In data 27/02/2024, gli odierni appellanti hanno provveduto a depositare quanto loro richiesto (CCNL e conteggi aggiornati).
Successivamente in data 06/03/2024, ritualmente Controparte_1 costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza gravata rispetto ai lavoratori e Persona_1 Persona_2 sempre in via preliminare, ha asseverato l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., contestandone altresì nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado. In via meramente subordinata, l'odierna società appellata ha analiticamente e specificamente contestato la fondatezza dei conteggi depositati dai lavoratori in data 27/02/2024.
A fronte di tali contestazioni, all'esito dell'udienza del 06/06/2024, questa Corte ha ammesso CTU contabile sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed acquisita ogni altra documentazione contabile ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico peritale, quali siano le differenze retributive spettanti a ciascun lavoratore appellante per i titoli dedotti in giudizio in caso di accoglimento del gravame, tenuto conto altresì delle specifiche eccezioni mosse dalla società appellata ai conteggi della controparte. Elabori il
CTU un distinto conteggio per ciascun lavoratore appellante, quantificando le somme dovute al lordo fiscale e contributivo”, nominando CTU il Dott. Per_3
e fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del
[...]
20/06/2024.
Dopo il conferimento dell'incarico peritale ed una proroga dei termini per il deposito della propria relazione, debitamente autorizzata, il nominato CTU in data
13/03/2025 ha provveduto al deposito della propria perizia, dopo averne inoltrato la bozza alle parti ed aver recepito le loro osservazioni, a norma dell'art. 195 c.p.c.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato rispetto ai lavoratori e allora ricorrenti che non hanno proposto Persona_1 Persona_2 impugnazione avverso la stessa.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'accezione d'inammissibilità dell'appello in esame per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. Al riguardo, si osserva che l'ammissibilità dell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, secondo cui: “Il
pag. 5 di 16 ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La versione precedente della norma, dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, era la seguente: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In sostanza, l'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla
“riforma Cartabia” è data dall'inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.
Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non
“sintetico”, possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al testo dell'art. 434 introdotto dal D.L. n. 83/2012 che, come s'è visto, dettava regole nella sostanza identiche a quelle della versione attuale, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il «quantum appellatum»,
pag. 6 di 16 circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio
2015, n. 2143).
Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, sintetizzata dalla seguente massima: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il ricorso in appello, dunque, deve specificare, innanzitutto, quali parti della sentenza si intende impugnare.
Inoltre l'atto di appello deve, da un lato, concentrarsi su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata e, dall'altro lato, non deve contenere mere censure generiche e teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole alla posizione dell'appellante. L'atto processuale di appello, in sostanza, deve contenere una parte “rescindente” (nella quale si critica la sentenza di primo grado, indicando il perché di tali censure) ed una parte “rescissoria” (nella quale si costruisce la versione fattuale che si auspica venga recepita ed accolta dal giudice d'appello).
In proposito si evidenzia che la già citata pronuncia delle Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, ha accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, affermando che: “si tratta cioè di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la
pag. 7 di 16 deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. Sez. Un. 16/11/2017, n. 27199).
Ciò posto in punto di diritto, si evidenzia che l'atto di gravame in esame individua con precisione le parti della sentenza appellata oggetto di impugnazione ed i motivi di censura, con conseguente infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità proposta da CP_1
Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello risulta fondato nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Sotto, il profilo dell'an debeatur, questo Collegio intende far proprio, condividendolo, l'orientamento espresso in speculari fattispecie, dalla Corte di
Appello ambrosiana con molteplici precedenti pronunce: si richiamano sul punto, tra le altre, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le motivazioni di cui alle sentenze della Corte di Appello di Milano nn. 962/20, 967/21, 1276/21, 1452/21,
85/22,1012/22 e, da ultimo, n. 262/2023.
In particolare, nella prima di tali pronunce, si ha modo di leggere: “Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l'<<addetto all delle operazioni nei magazzini di smistamento centri distribuzione e depositi nelle aziende ad integrale libero servizio a prezzo unico supermercati ed esercizi similari>> (…) il passaggio dal livello V al livello IV scatti in maniera automatica a seguito della permanenza nel livello V per i primi
18 mesi di servizio.
L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata.
Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
pag. 8 di 16 In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <<con decorrenza la sua retribuzione annua lorda sar aumentata l eccedente minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro verr corrisposto a titolo assorbibile e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizioni legge o ccnl assorbito nel superminimo salvo che sia diversamente previsto dalla>>.
Né elementi a sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui) si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sar inferiore ai minimi retributivi previsti dal ccnl ogni futuro aumento dei contrattuali introdotto da disposizioni di legge o>
CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile>>.
Quindi con esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore inquadramento contrattuale.”
Anche questa Corte si è già pronunciata in senso favorevole agli odierni appellanti sulla questione del non assorbimento nel caso di specie del superminimo con la sent. 112/2022 (Pres. , Cons. Est. Claudio , in cui è stato CP_4 CP_5 osservato: “…vi è una presunzione di assorbibilità del superminimo attribuito, salvo che la predetta assorbibilità sia esplicitamente o implicitamente esclusa dalle parti del rapporto di lavoro.
E, nella specie, l'atto unilaterale datoriale, (accettato dal prestatore), di attribuzione del predetto emolumento aggiuntivo circoscrive espressamente la assorbibilità a “ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotti da disposizioni di legge o dal ccnl”.
Venendo in evidenza, in tema di successivo aumento dello stipendio tabellare, non un superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanente dell'autonomia negoziale collettiva, ma unicamente un atto di autonomia negoziale datoriale, ne discende, per converso, ad avviso del
Collegio, l'inoperatività, per quanto sopra osservato, del principio di assorbimento.” (in senso conforme, si vedano inter alia, la sentenza n. 251/2019 del Tribunale di Piacenza e Trib. Milano sent. n. 1241/2019).
In senso contrario non risulta convincente il pur coevo precedente n. 156/2022 R.S. di questa Corte (Pres. Carlo Coco, Cons. Est. in cui viene Parte_16 riconosciuto il principio dell'assorbibilità in caso di miglioramento dello stipendio
pag. 9 di 16 tabellare riconosciuto per qualifica superiore, salvo diversa disposizione delle parti, adottando un'interpretazione non supportata dal dato letterale degli atti negoziali intervenuti fra le parti in causa. In quest'ultima sentenza si ha modo di leggere, per quanto d'interesse: “Orbene sia nella lettera di assunzione che nella lettera dell'1/10/2016 si precisa che l'importo eccedente la retribuzione minima prevista per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizione di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamene previsto dalla legge o dal CCNL.
Appare pertanto evidente come il lavoratore che ne era gravato non abbia fornito la prova della non riassorbibilità dell'aumento che, ove non espressamente prevista, non può essere ritenuta.
Errato risulta pertanto il ragionamento proposto che vorrebbe accreditare
l'opposto principio per il quale l'aumento non sarebbe riassorbibile salvo diversa previsione”. Il punto centrale della questione, in conclusione, è che negli atti negoziali che vengono in rilievo, innanzi citati, il superminimo accordato da è previsto CP_1 che venga assorbito da “ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal CCNL”, ipotesi semanticamente ed ontologicamente diversa da un aumento di stipendio derivante da un superiore inquadramento contrattuale. Opinare diversamente significherebbe estendere inammissibilmente in malam partem dei lavoratori l'interpretazione della clausola negoziale in questione.
Ciò detto in punto di diritto circa la fondatezza delle pretese degli odierni appellanti, sotto il profilo del quantum debeatur, occorre osservare che il nominato
CTU, al termine di un lavoro attento ed accurato, ha calcolato le differenze retributive spettanti a ciascuno degli appellanti.
In particolare, il perito della Corte, a conclusione del proprio elaborato peritale ha osservato: “[…]
Parte_1
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_1 ammontano ad €. 5.230,60 di cui €. 4.892,65 quale maggiore retribuzione ed €.
337,95 quale TFR. (…)
pag. 10 di 16
Parte_2
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_2 ammontano ad €. 5.937,65 di cui €. 5.592,79 quale maggiore retribuzione ed €. 344,86 quale TFR. (…)
Parte_7
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_17 ammontano ad €. 2.263,33 di cui €. 2.117,09 quale maggiore retribuzione ed €.
146,24 quale TFR. (…)
Parte_4
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_4 ammontano ad €. 5.230,60 di cui €. 4.892,65 quale maggiore retribuzione ed €.
337,95 quale TFR.
Parte_5
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_5 ammontano ad €. 5.230,60 di cui €. 4.892,65 quale maggiore retribuzione ed €. 337,95 quale TFR. (…)
Parte_6
Alla luce dei conteggi eseguiti, le somme spettanti al dipendente Parte_6 ammontano ad €. 3.573,20 di cui €. 3.342,34 quale maggiore retribuzione ed €.
230,87 quale TFR. (…)”.
I conteggi svolti dal nominato CTU apparendo aritmeticamente corretti, suffragati dalla documentazione versata in atti (puntualmente richiamata dal medesimo perito) e conformi ai principi di diritto innanzi indicati per la regolamentazione della fattispecie in esame, vengono qui accolti e recepiti.
La coerenza e la correttezza di tali conteggi, approvati dai lavoratori appellanti, peraltro, non risultano scalfite dalle osservazioni critiche mosse nei confronti degli stessi dalla società appellata. A tali osservazioni, infatti, il perito della Corte ha puntualmente replicato a pag. 7 della propria relazione osservando in proposito:
“Eccezioni mosse dalla società appellata ai conteggi della controparte.
La società appellata rispetto ai titoli dedotti dagli appellanti sollevava specifiche eccezioni che di seguito si riportano riassuntivamente: 1) Errata indicazione della quota di TFR rispetto agli importi dovuti, perché dovuti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
pag. 11 di 16 A tal proposito, se è vero che tali somme vanno erogate in fase di cessazione del rapporto di lavoro, è anche vero che la quota di super minimo incide sul TFR, pertanto, dovrà essere conteggiato.
2) I conteggi di controparte sono formulati senza considerare i giorni di malattia, infortuni ecc durante i quali non è il datore di lavoro a dover erogare le retribuzione ma l' CP_6
A tal proposito lo scrivente evidenzia che il datore di lavoro deve integrare al
100% la retribuzione, pertanto il super minimo deve essere considerato.
3) Parte appellata sostiene che da gennaio 2020 gli appellati percepiscono un ulteriore superminimo assorbibile di €. 17,06 mensili, aumentato ad €. 96,92 con decorrenza da ottobre 2021 e da ottobre 2022 ad €. 131,38.
In merito a tale eccezione lo scrivente precisa che il quesito richiede di individuare le differenze retributive spettanti ai lavoratori appellanti per i titoli dedotti in causa quindi anche il super minimo di €. 50,01 in caso di accoglimento del gravame. Pertanto, si ritiene corretto considerare, anche nei mesi indicati da parte appellata, il super minimo come dedotto in causa da parte appellante come da indicazione del Giudice”, aggiungendo, poi, sul punto a pag. 8 dell'elaborato peritale: “Rispetto al punto 1) e 2) Il CTU ritiene di non dover accogliere le predette osservazioni in quanto inconferenti, posto che le osservazioni dovrebbero essere strettamente finalizzate ad evidenziare rilievi tecnici e non di stile.
Per ulteriore chiarezza, si precisa che il “non assorbibile” indicato tra parentesi era riferito alla prospettazione effettuata da parte appellante mentre la specificazione sul minimo retributivo del 4° livello appare superflua perché assorbita dal termine generico riferito a tutti i minimi oggetto di controversia.
Rispetto al punto 3) e 4) Lo scrivente avendo riscontrato un refuso nelle tabelle di
Excel ha provveduto al riconteggio delle differenze retributive per ciascun dipendente/appellante al lordo fiscale e contributivo e precisamente: (…) (n.d.r. vedi conclusioni sopra riportate).
Rispetto al punto 5) e 6) Si precisa che il quesito richiede al Ctu di tener conto solo delle eccezioni sollevate da parte appellata relativamente ai conteggi effettuati dalla controparte e non alle eccezioni in diritto.
Pertanto, lo scrivente, nel rispetto del quesito formulato, ha tenuto conto delle eccezioni effettuate sui conteggi individuati nell'atto costitutivo di parte appellata, come specificate a pag. 18 n.19). Conseguentemente, ritiene di non accogliere le
pag. 12 di 16 osservazioni ricevute e richiama sul punto quanto già dallo scrivente precisato a pag. 7 della presente perizia, al paragrafo “Eccezioni mosse dalla società appellata ai conteggi della controparte”. Osserva, poi, la Corte che il rapporto di lavoro del sig. con Parte_7
l'odierna società appellata risulta cessato il 20.02.2020, mentre il rapporto di lavoro del sig. con risulta cessato il 02.12.2021, con Parte_6 CP_1 conseguente immediata esigibilità delle differenze retributive sopra indicate sul
TFR.
Le somme spettanti ai lavoratori appellanti, calcolate dal nominato CTU al lordo fiscale e contributivo, inoltre, andranno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria sino al saldo effettivo e sulle predette somme la società odierna appellata non potrà operare alcuna trattenuta previdenziale.
Quanto a quest'ultimo profilo, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione, in casi del tutto speculari a quello qui in esame, ha più volte ribadito che: “(…) ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015
e Cass. 19790/2011)” (così Cass. 18524/2022, alla cui lettura si rimanda).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi per fase e valore (che nel caso di specie si colloca nello scaglione 26.001,00 – 52.000,00) previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, senza considerare aumenti di compenso per la pluralità dei lavoratori appellanti tenuto conto della ripetitività e specularità delle difese svolte in favore degli stessi.
pag. 13 di 16 Sempre in ragione della piena soccombenza di le Controparte_1 spese della CTU contabile disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della pronuncia gravata:
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa Parte_1 alle dipendenze di dal 15/08/2015 al 01/03/2017 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio 2014; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1 la somma di €. 4.892,65 (calcolata alla data del 16.02.2024) per i Parte_1 predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 337,95;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa alle Parte_2 dipendenze di dal 15/08/2015 fino al 01/03/2016 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio 2014; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1 la somma di €. 5.592,79 (calcolata alla data del 16.02.2024) per i Parte_2 predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 344,86;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa Parte_7 alle dipendenze di dal 15/01/2017 fino al 01/03/2017 Controparte_1 ha diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo,
l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio
2016; per l'effetto, condanna a corrispondere in Controparte_1
pag. 14 di 16 favore del sig. , il cui rapporto di lavoro con la società appellata Parte_7
è cessato il 20.02.2020, la somma di €. 2.263,33 di cui €. 2.117,09 quale maggiore retribuzione ed €. 146,24 quale TFR, maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- accerta e dichiara che la sig.ra per la prestazione lavorativa resa alle Parte_4 dipendenze di dal 15/11/2016 fino al 01/03/2017 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel maggio 2016; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore della Controparte_1 sig.ra la somma di €. 4.892,65 (calcolata alla data del 16.02.2024) Parte_4 per i predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 337,95;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa alle Parte_5 dipendenze di dal 15/09/2015 fino al 01/03/2017 ha Controparte_1 diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo, l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo 5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nel luglio 2014; per l'effetto, condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1
la somma di €. 4.892,65 (calcolata alla data del 16.02.2024) per i Parte_5 predetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e ad accantonare in suo favore a titolo di TFR la somma di € 337,95;
- accerta e dichiara che il sig. per la prestazione lavorativa resa Parte_6 alle dipendenze di dal 15/11/2014 fino al 01/03/2017 Controparte_1 ha diritto di percepire integralmente, senza assorbimento del superminimo,
l'aumento derivante dal passaggio nella qualifica di operaio dal livello retributivo
5° al livello retributivo 4° e, per il periodo successivo, ha diritto di percepire il superminimo di euro 50,00 mensili riconosciuto dalla datrice di lavoro nell'aprile
2016; per l'effetto, condanna a corrispondere in Controparte_1 favore del sig. , il cui rapporto di lavoro con la società appellata Parte_6
è cessato il 02.12.2021, la somma di €. 3.573,20 di cui €. 3.342,34 quale maggiore
pag. 15 di 16 retribuzione ed €. 230,87 quale TFR, maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge e, per questo grado, in € 9.991,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1 contabile disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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