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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11187/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 18 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 11187/2024 R.G.. promossa da:
, nato a [...] – BR) il 30.01.1958, C.P.F. Parte_1
35888610682, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua José Sinfrônio de
Castro n. 109 app.to 101, e
, nato a [...] – BR) il 06.01.2014, C.P.F. Parte_2
14263917650, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne, , nato a [...] – Parte_1
BR) il 30.01.1958, C.P.F. 35888610682, e , nata a Parte_3
RA SO (Minas Gerais – BR) il 03.08.1977, C.P.F. 03518786610, tutti residenti a
RA SO (Minas Gerais – BR), Rua José Sinfrônio de Castro n. 109 app.to 101,
nata a [...] – BR) Parte_4
il 11.11.1959, C.P.F. 39841154668, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua
Antônio Vieira dos Santos n. 105, , nata a [...] – BR) il 05.08.1976, Controparte_1
C.P.F. 07264196720, residente a [...]de NE (IO de NE – BR), Rua Miguel
Lemos n. 99 app.to 504,
nato a [...] – BR) il 27.12.1983, Controparte_2
C.P.F. , residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Antônio Vieira P.IVA_1
dos Santos n. 105,
nato a [...] – BR) il 29.12.1986, Controparte_3
C.P.F. , residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Araguari P.IVA_2
n. 1450 app.to 402,
nato a [...] – BR) il 29.09.2022, C.P.F. Controparte_4
19336890646, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne EL NT (Minas Gerais – BR) Controparte_3
il 29.12.1986, C.P.F. , e nata EL NT P.IVA_2 Controparte_5
(Minas Gerais – BR) il 16.07.1990, C.P.F. 11099365678, tutti residenti a [...]
NT (Minas Gerais – BR), Rua Araguari n. 1450 app.to 402,
, nata a [...] – BR) il 16.01.1990, Parte_5
C.P.F. 10988442620, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Edith
Araújo n. 134 app.to 202,
, nata a [...] – BR) il 06.11.2008, Controparte_6
C.P.F. 15352336646, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, , nata a [...] Parte_5
Gerais – BR) il 16.01.1990, C.P.F. , entrambi residenti a [...]P.IVA_3
(Minas Gerais – BR), Rua Edith Araújo n. 134 app.to 202, e Controparte_7
, nato a [...] – BR) il 31.10.1987, C.P.F.
[...]
, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Carmelo n. 68 P.IVA_4
app.to 105, da , nata a [...] – Controparte_8 Pt_4
BR) il 23.09.1999, C.P.F. , residente a [...]de NE (IO de NE – P.IVA_5
BR), Rua Miguel Lemos n. 99 app.to 504,
Tutti assistiti e difesi dall'avv. Emiliano Nitti , unitamente e disgiuntamente all'avv.
Mattea Carretta, nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina
Sant'Anna ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Corso di Porta
Nuova n. 46
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , l.r.p.t., con il Controparte_9 CP_10
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, – in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di Firmato
Da: Emesso Da: InfoCert CA 3 Email_1 Controparte_11
Serial#: 1923bcb 8 soggetti diversi rispetto ai difensori;
– in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita o, in ogni caso, dal primo gennaio 1948, poiché discendenti da avo italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, – per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_9 Civile competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque,
a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, come sopra tutti generalizzati, ivi trascrivendo per intero anche il cognome eventualmente assunto delle ricorrenti in forza del matrimonio, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] emigrato in Persona_1
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.13).
Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
18.06.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_9
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 16.06.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in epoca non precisata in Brasile e si Persona_1
coniugava con e dal loro matrimonio nacque in Controparte_12 Per_2
data 19.09.1885
Dalla unione tra e da , nasceva Per_2 Persona_3 Pt_4 Persona_4
da , che si sposava con e dalla loro unione Persona_5 Persona_6
nascevano:
(I) il giorno 25.02.1930 che si univa in Parte_6
matrimonio con che generavano: Controparte_13
a) , che si univa con e dalla loro unione nasceva Parte_1 CP_14
che si univa con e dalla loro Parte_5 Controparte_7
unione nasceva , e dalle seconde nozze Controparte_6 [...]
Parte_2
b) che si univa con e Parte_4 Persona_7
dalla loro unione nascevano:
b.1) in data 27.12.1983 Controparte_2
b.2) in data 29.12.1986, che dalla unione con Controparte_3 Controparte_5
generava
[...] Controparte_4
(II) nato il giorno 19.06.1938 , che Parte_7
si univa in matrimonio con da VE NE e dalla loro unione nascevano: Per_8
a) ondè da che si univa con Pt_8 Pt_4 Parte_9
da SA e dalla loro unione nasceva Condè da e CP_8 Per_3 Pt_4
da . Persona_9 Pt_4
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_9
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza Persona_1
mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e dallo schema di albero genealogico qui sotto. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il giorno 19.09.1885 e Per_2 [...]
nata il [...] di talché appare necessario richiamare Parte_6
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_9
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_9
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, C.P.F. Parte_1 P.IVA_6
, Parte_2
Parte_10
da ,
[...] Pt_4
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4 Parte_11
[...] CP_6
da Controparte_8 Pt_4
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_9
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 18 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 11187/2024 R.G.. promossa da:
, nato a [...] – BR) il 30.01.1958, C.P.F. Parte_1
35888610682, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua José Sinfrônio de
Castro n. 109 app.to 101, e
, nato a [...] – BR) il 06.01.2014, C.P.F. Parte_2
14263917650, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne, , nato a [...] – Parte_1
BR) il 30.01.1958, C.P.F. 35888610682, e , nata a Parte_3
RA SO (Minas Gerais – BR) il 03.08.1977, C.P.F. 03518786610, tutti residenti a
RA SO (Minas Gerais – BR), Rua José Sinfrônio de Castro n. 109 app.to 101,
nata a [...] – BR) Parte_4
il 11.11.1959, C.P.F. 39841154668, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua
Antônio Vieira dos Santos n. 105, , nata a [...] – BR) il 05.08.1976, Controparte_1
C.P.F. 07264196720, residente a [...]de NE (IO de NE – BR), Rua Miguel
Lemos n. 99 app.to 504,
nato a [...] – BR) il 27.12.1983, Controparte_2
C.P.F. , residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Antônio Vieira P.IVA_1
dos Santos n. 105,
nato a [...] – BR) il 29.12.1986, Controparte_3
C.P.F. , residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Araguari P.IVA_2
n. 1450 app.to 402,
nato a [...] – BR) il 29.09.2022, C.P.F. Controparte_4
19336890646, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne EL NT (Minas Gerais – BR) Controparte_3
il 29.12.1986, C.P.F. , e nata EL NT P.IVA_2 Controparte_5
(Minas Gerais – BR) il 16.07.1990, C.P.F. 11099365678, tutti residenti a [...]
NT (Minas Gerais – BR), Rua Araguari n. 1450 app.to 402,
, nata a [...] – BR) il 16.01.1990, Parte_5
C.P.F. 10988442620, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Edith
Araújo n. 134 app.to 202,
, nata a [...] – BR) il 06.11.2008, Controparte_6
C.P.F. 15352336646, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, , nata a [...] Parte_5
Gerais – BR) il 16.01.1990, C.P.F. , entrambi residenti a [...]P.IVA_3
(Minas Gerais – BR), Rua Edith Araújo n. 134 app.to 202, e Controparte_7
, nato a [...] – BR) il 31.10.1987, C.P.F.
[...]
, residente a [...](Minas Gerais – BR), Rua Carmelo n. 68 P.IVA_4
app.to 105, da , nata a [...] – Controparte_8 Pt_4
BR) il 23.09.1999, C.P.F. , residente a [...]de NE (IO de NE – P.IVA_5
BR), Rua Miguel Lemos n. 99 app.to 504,
Tutti assistiti e difesi dall'avv. Emiliano Nitti , unitamente e disgiuntamente all'avv.
Mattea Carretta, nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina
Sant'Anna ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Corso di Porta
Nuova n. 46
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , l.r.p.t., con il Controparte_9 CP_10
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, – in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di Firmato
Da: Emesso Da: InfoCert CA 3 Email_1 Controparte_11
Serial#: 1923bcb 8 soggetti diversi rispetto ai difensori;
– in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita o, in ogni caso, dal primo gennaio 1948, poiché discendenti da avo italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, – per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_9 Civile competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque,
a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, come sopra tutti generalizzati, ivi trascrivendo per intero anche il cognome eventualmente assunto delle ricorrenti in forza del matrimonio, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA ex lege.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] emigrato in Persona_1
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.13).
Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
18.06.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_9
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 16.06.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in epoca non precisata in Brasile e si Persona_1
coniugava con e dal loro matrimonio nacque in Controparte_12 Per_2
data 19.09.1885
Dalla unione tra e da , nasceva Per_2 Persona_3 Pt_4 Persona_4
da , che si sposava con e dalla loro unione Persona_5 Persona_6
nascevano:
(I) il giorno 25.02.1930 che si univa in Parte_6
matrimonio con che generavano: Controparte_13
a) , che si univa con e dalla loro unione nasceva Parte_1 CP_14
che si univa con e dalla loro Parte_5 Controparte_7
unione nasceva , e dalle seconde nozze Controparte_6 [...]
Parte_2
b) che si univa con e Parte_4 Persona_7
dalla loro unione nascevano:
b.1) in data 27.12.1983 Controparte_2
b.2) in data 29.12.1986, che dalla unione con Controparte_3 Controparte_5
generava
[...] Controparte_4
(II) nato il giorno 19.06.1938 , che Parte_7
si univa in matrimonio con da VE NE e dalla loro unione nascevano: Per_8
a) ondè da che si univa con Pt_8 Pt_4 Parte_9
da SA e dalla loro unione nasceva Condè da e CP_8 Per_3 Pt_4
da . Persona_9 Pt_4
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_9
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza Persona_1
mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e dallo schema di albero genealogico qui sotto. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il giorno 19.09.1885 e Per_2 [...]
nata il [...] di talché appare necessario richiamare Parte_6
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_9
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_9
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, C.P.F. Parte_1 P.IVA_6
, Parte_2
Parte_10
da ,
[...] Pt_4
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4 Parte_11
[...] CP_6
da Controparte_8 Pt_4
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_9
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale