Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01769/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2025, proposto da
AN IA FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di NI, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di NI, con cui il Ministero resistente è stato condannato a far fruire all’insegnante la “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 ”, con ogni adempimento consequenziale e accessori come per legge.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile della difesa erariale.
3. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
7. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti alla parte ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta .
8. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento della penalità di mora in favore di parte ricorrente, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione.
Condanna, altresì, il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO