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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 863/2023 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 09.04.25 e promossa da
, , , sia Parte_1 Parte_2 Parte_3
iure proprio e sia iure hereditatis in qualità, rispettivamente, di coniuge il primo e figli gli altri due del signor rappresentati e difesi dall'avv. giusta mandato in Parte_4 Controparte_1 calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso difensore, in Avezzano, via Trento n. 4;
APPELLANTI PRINCIPALI contro
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto M. Danesi De Luca giusta mandato in calce alla comparsa e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in
, via G. D'Annunzio n. 229; CP_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Piaccia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, in accoglimento dell'atto di appello proposto ed in riforma dell'appellata sentenza n.984/2023 del Tribunale Ordinario di Pescara, nella persona della Dott.ssa Patrizia Medica, del 10.07.2023 e pubblicata in data 11.07.2023 e resa a definizione del procedimento n.1297/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare:
A) In via principale, ex art.1218 c.c., e quantomeno per tutti i danni ingiusti subiti dal paziente di cui sopra, la responsabilità contrattuale di tipo professionale medica (e/o Parte_4
cd. da contatto sociale), per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari dell' che ebbero in cura e prestarono assistenza Controparte_3
sanitaria al paziente , nato in [...] il [...] e deceduto in Parte_4 CP_2
il 22.05.2016, presso detta struttura nosocomiale dal 21.03.2016 al 05.04.2016 ed anche dal
04.05.2016 al 22.05.2016 ed anche della stessa Controparte_4
appellata anche per cd. responsabilità da difetto di organizzazione e quindi, per i fatti così come narrati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente causato sia a tutti gli attori/appellanti e sia allo stesso paziente (nato in [...] il Parte_4
25.06.1958 e deceduto in il 22.05.2016) tutti i danni ingiusti come meglio descritti e CP_2 specificati nella narrativa dell'atto di citazione de quo;
B) In via meramente subordinata, ex art.2043 c.c., e quantomeno per tutti i danni ingiusti subiti dagli appellanti/attori, la responsabilità extracontrattuale di tipo professionale medica, , per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari dell' Controparte_3
che ebbero in cura e prestarono assistenza sanitaria al paziente
[...] Parte_4
nato in [...] il [...] e deceduto in il 22.05.2016 presso detta struttura CP_2
nosocomiale dal 21.03.2016 al 05.04.2016 ed anche dal 04.05.2016 al 22.05.2016 ed anche della
convenuta anche per cd. responsabilità da difetto di Controparte_4 organizzazione e quindi, per i fatti così come narrati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio
e conseguentemente causato sia a tutti gli attori e sia allo stesso paziente (nato Parte_4
in Ripa Teatina il 25.06.1958 e deceduto in il 22.05.2016) tutti i danni ingiusti come CP_2 meglio descritti e specificati nella narrativa dell'atto di citazione de quo;
C) per l'effetto, ed anche ex art.1228 c.c. e/o 2049 c.c , condannare l'appellata
[...]
, in persona del Direttore Generale e del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore e con sede legale in 65124 – alla Via Renato Paolini n.45, C.F. e P.iva : CP_2
, al risarcimento di tutti i danni ingiusti subiti sia dagli odierni appellanti/attori e sia P.IVA_1
dal signor di cui sopra, danni questi come meglio descritti e specificati nella Parte_4 narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e ciò a causa delle illecite condotte dei sanitari dell' e come descritte e quindi, Controparte_3
per i fatti così come pure narrati nel detto atto di citazione e che verranno ritenuti accertati nel corso del presente giudizio, e da liquidarsi sia iure proprio e sia iure hereditatis nei termini come specificati in detto atto di citazione in favore degli appellanti/attori, danni questi che l'adita Corte
d'Appello andrà ad accertare, riconoscere, quantificare e liquidare in termini monetari come di giustizia ed anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.05.2016 e sino al pagamento effettivo . A tal fine, si richiamano espressamente tutte le eccezioni e le domande già proposte nel precedente grado di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. , che si dichiara procuratore antistatario.” Controparte_1
Per la parte appellata:
“l'esponente , come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi ancora una volta, ai sensi e CP_2 per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., a tutte le difese già spiegate nei precedenti scritti, chiede:
IN VIA PRELIMINARE che l'impugnativa venga dichiarata inammissibile non avendo ragionevole probabilità di essere accolta;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, che la sentenza di primo grado venga modificata nella parte in cui l'On.le Giudice di prime cure così statuisce: “Risulta accertato dai TU che, disattendendo quanto previsto nella Circolare del 2013 di Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi (CPE), che consiglia di sottoporre a screening i pazienti che vengono ricoverati o trasferiti in reparti a rischio, quali Terapia Intensiva, Oncologia, Ematologia, Neuro-
Riabilitazione/Unità spinale e Chirurgia dei trapianti, nonché i pazienti provenienti da altro ospedale o recentemente ricoverati in ospedale (negli ultimi tre mesi) o provenienti da strutture territoriali per anziani, né i sanitari dell' e neppure le altre strutture sanitarie, Parte_5
presso le quali il Sig. era stato ricoverato, avevano sottoposto il sig. Parte_4 Parte_4 ai prescritti accertamenti (tampone nasale e rettale). Considerata l'accertata omissione, non si può quindi escludere che il sig. abbia contratto l'infezione da EB Parte_4 pneumoniae presso la , che risponde quindi di tale condotta, attesa l'omissione Parte_6 degli accertamenti prescritti.” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) riscontrando incertezza sull'an debeatur e non attribuendo responsabilità alcuna alla . Parte_6
IN VIA PRINCIPALE, insiste per il rigetto dei motivi di appello ex adverso formulati in quanto infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati e, per l'effetto, per la conferma, fermo restando l'appello incidentale, della sentenza n. 984/2023, pubblicata l'11.7.2023, Rep. 1715/2023, pronunciata in primo grado dal Tribunale Civile di Pescara, Dott.ssa Medica.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 984/2023, pubblicata in data
11/07/2023 nel procedimento n.1297/2018 R.G, avente ad oggetto responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1297/2018 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA La domanda spiegata dagli attori per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA Gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Parte_5
€ 10.860,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP per la fase di
ATP;
PONE Definitivamente a carico di parte attrice le spese di TU, con l'obbligo di provvedere agli eventuali relativi conguagli.”
1. Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio come sintetizzati dal primo Giudice.
“Con atto di citazione depositato il 22.3.2018 gli attori, , Parte_1
e eredi di nato il Parte_2 Parte_3 Parte_4
25.6.1958 e deceduto il 22.5.2016 (marito di e padre di Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la di Parte_2 Parte_3 Pt_6
chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e riflessi, da CP_2
loro subiti sia iure proprio che iure hereditatis, a seguito del decesso di vittima Parte_4
di una vicenda di mal-practice sanitaria.
Hanno dedotto che, nel mese di febbraio 2016 il Sig. a seguito di cefalea, Parte_4 spossatezza ed amnesie, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile S.S.
Annunziata Lanciano-Vasto-Chieti.
Eseguite le prime cure, era stato ricoverato presso il reparto di neurologia, ove era rimasto fino al
26.2.2016 quando era stato dimesso, in attesa di svolgere ulteriori accertamenti.
A causa di un riacutizzarsi della sintomatologia era stato ricoverato in data 21.3.2016 presso il P.S. dell' dove, dopo consulenza specialistica, aveva eseguito TC cranio urgente e, Controparte_3
previo foro di trapano, era stato posizionato un catetere nel ventricolo laterale destro, con fuoriuscita di liquor a discreta pressione.
Il campione del liquor era stato inviato per esame citologico e chimico-fisico. Avendo l'esame evidenziato la presenza di elementi cellulari indicativi di malignità, era stato effettuato in data 24.3.2016 intervento di asportazione subtotale della massa tumorale. Il referto istologico, inviato per le analisi, aveva dato esito negativo per neoplasia.
In data 1.4.2016, a causa di un rallentamento ideomotorio ed esecuzione di una TC cranio, che aveva documentato un aumento volumetrico dei ventricoli, era stata riposizionata la DVE
(derivazione ventricolare esterna).
Lo stesso giorno il signor era caduto accidentalmente dal letto procurandosi una Parte_4
frattura del III diafisario del perone sinistro e in data 4.4.2016 si era rimosso autonomamente la
DVE.
Considerato che
, anche a fronte dell'esame istologico negativo per segni di malignità il signor presentava una RM patognomonica per malattia maligna ed elementi maligni nel Parte_4
citologico della rachicentesi, i sanitari avevano deciso di inviare il materiale istologico al Prof.
del Policlinico Umberto I di Roma, che aveva confermato la precedente Persona_1
diagnosi.
Informati della necessità di un II intervento, i parenti del Sig. avevano deciso di Parte_4 trasferirlo presso la U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila dove, in data
7.4.2016, il Sig. era stato nuovamente operato. Parte_4
In modalità IGS guidata era stata rilevata, a circa 3 cm davanti al cavo chirurgico del precedente intervento, una neoformazione.
Considerato che
, a 48 ore dall'intervento, era nuovamente comparso idrocefalo, in data 12.4.2016 era stata nuovamente posizionata la e, a causa del persistente Pt_7
idrocefalo, eseguita in data 13.4.2016 craniotomia decompressiva.
Le condizioni erano rimaste stabili fino al 20.4.2016, quando il paziente era stato condotto nuovamente in sala operatoria per riposizionare le derivazioni. In data 27 aprile era stata posizionata una derivazione bi-ventricolo-peritoneale con valvola di Pudenz a media pressione.
Il signor dimesso in data 4.5.2016 e trasferito presso il reparto di ematologia Parte_4 dell' , presentava un quadro discreto fino al 6 maggio Controparte_3
2016 quando era stato riscontrato uno stato soporoso, difficilmente risvegliabile e condizioni cliniche instabili.
In data 22.5.2016 era stata richiesta una consulenza rianimatoria e iniziata ossigenoterapia con e alle successive ore 23.04 constatato il decesso. CP_5
Considerato che, nei giorni antecedenti al decesso, signor presentava un importante Parte_4
idrocefalo, con malfunzionamento della derivazioni liquorali, lucopenia e piastrinopenia, che avevano richiesto numerose trasfusioni di sangue, nonché un quadro di setticemia da gram negativi e positivi (klebisella pneumonie e streptococco, con ipertermia e grave compromissione respiratoria) ritenendo il decesso conseguenza delle cure prestate al paziente nel corso della degenza ospedaliera, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni da loro subiti a seguito del decesso del loro congiunto.
2. Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza della domanda e Parte_6
chiedendone il rigetto.
3. Dopo la fase di trattazione e di istruttoria, è stata disposta TU medico legale, per la soluzione delle questioni tecniche controverse. Il processo è stato più volte rinviato per difficoltà connesse all'individuazione di periti non incompatibili con le parti o comunque disponibili ad accettare l'incarico, nonché rispettosi dei termini concessi, con conseguente revoca, disposta per ben due volte, dell'incarico precedentemente conferito al collegio peritale.
All'udienza del 2.7.2021 l'incarico è stato conferito al collegio peritale composto dalla dott.ssa
, dal prof. Persona_2 Controparte_6 Persona_3 [...]
e dal dott. Controparte_7 Persona_4 Controparte_8
, che hanno depositato la relazione il 6.3.2022.
[...]
La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.2022, era stata rimessa in istruttoria con richiesta di chiarimenti ai TU.
Acquisti i chiarimenti richiesti, depositati dai periti in data 30.1.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.3.2023.”
2. Il Tribunale, all'esito, rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli attori, motivando sulla base di quanto emerso dalla TU.
La sentenza è stata tempestivamente impugnata dagli attori, i quali ne hanno chiesto la riforma affidandosi e sette motivi di gravame: i primi sei sono tutti tesi a contestare la pronuncia di primo grado, ribadendo sostanzialmente la sussistenza della responsabilità del nosocomio pescarese, e dunque dell'AUSL di riferimento, sia per l'asseritamente mancata o tardiva diagnosi oncologica, sia riguardo la patogenesi settica riscontrata nel paziente deceduto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni tutti, da intendersi esso sia iure successionis ( per le responsabilità di fonte contrattuale nei confronti del paziente deceduto ), sia iure proprio ( ex art. 2043 c.c., per perdita parentale ); con l'ultimo motivo di appello è chiesta, infine, la riforma di quanto deciso in punto di spese di lite del grado, che gli appellanti intendono dovessero essere piuttosto compensate.
3. Con comparsa di risposta del 21.12.23, l' si costituiva in giudizio resistendo Parte_6 all'appello e proponendo, altresì, appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, in motivazione, le avrebbe attribuito la responsabilità esclusiva, o preminente, del contagio settico del paziente Parte_4
4. Con ordinanza del 09.04.25 questa Corte ha riservato la causa a decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione artt.115 e 116 cpc in relazione agli artt.2697,
2727, 2729, 1227, 2043, 2056 e 2059 C.c. e 40 e 41 C.p., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione.
Il Tribunale così ebbe a decidere:
“…il ritardo di diagnosi, limitato ad un intervallo temporale di 15 giorni (intercorso tra il primo intervento effettuato a e il secondo intervento effettuato a L'Aquila), non ha inciso sulle CP_2
chance di sopravvivenza del sig. quanto alla rilevanza delle infezioni Parte_4
nosocomiali contratte dal paziente va evidenziato che i periti hanno precisato che la prognosi, per i pazienti con leptomeningite neoplastica è purtroppo pessima, con una mediana di sopravvivenza di soli 3-4 mesi”….“ Considerato che dal mese di febbraio 2016 il sig. affetto da Parte_4
leptomeningite neoplastica, aveva iniziato a presentare evidenti sintomi di detta patologia, che il fenomeno settico è insorto tra il 19.05.2016 (ricomparsa di iperpiressia e isolamento si
FI epidermidis dal liquor cefalorachidiano) e il 21.05.2016 (isolamento di FI epidermidis da CVC e di EB pneumoniae KPC da tre emocolture), quindi in un periodo compreso tra 3 giorni e 1 giorno prima dell'exitus, avvenuto il 22.5.2016, non è possibile individuare la sussistenza di una effettiva perdita di chance del paziente, affetto da altra gravissima patologia, riconducibile in via prevalente all'infezione nosocomiale dal medesimo contratta”.
Con la prima censura si vuole ribadire la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose dei sanitari dell'ospedale di e il decesso del paziente, congiunto degli appellanti, ciò col CP_2
contestare la decisione di ritenere insussistente una perdita effettiva di chance di più lunga sopravvivenza del paziente e col sostenere che, contrariamente a quanto deciso dal Parte_4
Tribunale, si era verificato danno da anticipata perdita parentale, dunque risarcibile iure proprio, piuttosto che da perdita di chance di sopravvivenza di vita, come osservato dal Giudice di primo grado.
Più in particolare, si sostiene che l'exitus, come si evincerebbe dalla stessa TU eseguita in primo grado, sia stata conseguenza non già della patologia oncologica di cui era affetto, ma Parte_4 piuttosto delle infezioni da “EB pneumoniae” e da “FI epidermidis” asseritamente contratte nel detto nosocomio.
In sintesi, non sarebbe mai stato accertato in giudizio l'unico elemento che avrebbe potuto recidere il nesso eziologico tra le infezioni e il decesso, ossia la morte per azione diretta della leptomeningite neoplastica, dal momento che gli esperti medico-legali avrebbero individuato la prospettiva di vita, sul piano prognostico statistico, di circa tre o quattro mesi, ma solo per pazienti affetti da tale patologia che fossero in pregresse, precarie condizioni di salute.
Nel caso di specie, invece, il paziente, giovane e in buona salute, avrebbe teoricamente avuto migliore spazio per un percorso terapeutico, che ne avrebbe allungato le speranze di sopravvivenza, se solo non fosse risultato affetto dalle infezioni anzidette.
Dette infezioni nosocomiali, secondo il Collegio peritale, avevano esse sole determinato il decesso del paziente e non la sua patologia neoplastica ed infatti, nella TU si legge : “ Entrambe le infezioni (EB pneumoniae KPC e FI Epidermidis) hanno avuto efficienza causale nel decesso del paziente, in quanto i due agenti patogeni sono stati isolati in un ambiente nobile quali il torrente ematico, e il giorno successivo al loro isolamento si è verificato l'exitus del paziente” : ebbene, dette specifiche risultanze istruttorie non sono state minimamente considerate e valutate dal Tribunale.
Mai, secondo gli appellanti, gli ausiliari del Giudice ebbero ad accertare che la morte del paziente, verificatasi in data 22.05.2016, fu provocata dalla patologia neoplastica , essi per vero accertarono che:“ La prognosi per i pazienti con leptomeningite neoplastica è purtroppo pessima, con una mediana di sopravvivenza di soli 3-4 mesi ( Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 [...]
Per_
"Neoplastic Meningitis from Solid Tumors: A Per_11 Per_12 Per_13
Prospective Clinical Study in Lombardia and a Literature Review on Therapeutic Approaches",
Journal of Drug Delivery, vol. 2013, Article ID 147325, 6 pages, 2013). Ovviamente giovane età, buone condizioni cliniche generali e alcuni istotipi tumorali maggiormente chemiosensibili possono avere una prognosi migliore. Il paziente giovane e in buone condizioni di salute, aveva Parte_4 quindi teoricamente spazio per un percorso terapeutico”. Nel caso del sig la massa non Parte_4
determinava un rischio imminente di vita per posizione e grandezza, per cui non era necessaria l'asportazione totale (anche perché la diffusione di malattia era comunque a tutto il sistema intracranico per la leptomeningite).”
Di qui la tesi per la quale le gravi infezioni nosocomiali , prevedibili e prevenibili per l'azienda sanitaria locale di , contratte dal paziente presso il P.O. di , hanno determinato la CP_2 CP_2
morte anticipata del signor che sarebbe (certamente o probabilmente) Parte_4
sopravvissuto significativamente più a lungo della prognosi di tre/quattro mesi , sicchè non di
"chance di sopravvivenza" era lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale.
La censura, in teoria apprezzabile, non può essere condivisa in quanto al già nel febbraio Parte_4
2016 (il che è ormai incontestato, anche perché nella TU si fa riferimento a RMN encefalo con mdc (15.02.2016) che documentava neoformazione temporo-mesiale sn;
) vennero riscontrati i primi evidenti sintomi di leptomeningite neoplastica e i TU, richiesti di chiarire quali potessero essere le possibilità di sua ulteriore sopravvivenza ove non avesse contratto le infezioni, ribadirono nella relazione a chiarimenti del 30.1.2023 che “La prognosi per i pazienti con leptomeningite neoplastica è purtroppo pessima, con mediana di sopravvivenza di soli 3-4 mesi.”
Tale, a ben vedere, fu proprio il periodo in cui egli rimase in vita, dato che l'exitus avvenne il
22.5.2026, sicchè l'avere i TU nella prima relazione, ma non nei chiarimenti, concesso, ma non ritenuto, che il paziente giovane e in buone condizioni di salute, avesse teoricamente Parte_4
spazio per un ulteriore percorso terapeutico, non consente a questa Corte di formulare alcun giudizio probabilistico sul tempo da vivere di cui egli, e per esso i suoi congiunti, sarebbe stato privato, tanto più poiché gli stessi TU hanno riferito come non esistono linee guida per il trattamento dei pazienti con leptomeningite neoplastica.
Sostenere, quindi, che il congiunto potesse vivere quantomeno un mese ancora, ovvero fino al successivo giugno, per reclamare danni da perdita anticipata di un mese del rapporto parentale, costituisce mera supposizione non suffragata da riscontri probabilistici, volta che neanche il CTP degli attori – appellanti ha mai allegato alcunchè di concreto al riguardo, né la affermazione per la quale entrambe le infezioni (EB pneumoniae KPC e FI Epidermidis) hanno avuto efficienza causale nel decesso del paziente può essere intesa come idonea ad escludere che egli sia deceduto, ed in quel momento, anche per leptomeningite neoplastica.
SECONDO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione agli artt.1218,1223, 1226, 1227, 2056, 2059, 2727, 2729 e 2697 C.c. e 40 e 41 C.p., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione.
Viene censurato il medesimo passo motivazionale, invero quello per cui:
“Considerato che dal mese di febbraio 2016 il sig. affetto da leptomeningite Parte_4
neoplastica, aveva iniziato a presentare evidenti sintomi di detta patologia, che il fenomeno settico
è insorto tra il 19.05.2016 (ricomparsa di iperpiressia e isolamento si FI epidermidis dal liquor cefalorachidiano) e il 21.05.2016 (isolamento di FI epidermidis da CVC e di
EB pneumoniae KPC da tre emocolture), quindi in un periodo compreso tra 3 giorni e 1 giorno prima dell'exitus, avvenuto il 22.5.2016, non è possibile individuare la sussistenza di una effettiva perdita di chance del paziente, affetto da altra gravissima patologia, riconducibile in via prevalente all'infezione nosocomiale dal medesimo contratta.”
Tanto col ribadire come sarebbe stata ampiamente dimostrata, anche alla luce di una raggiunta prova presuntiva dotata di precisione, gravità e concordanza ex artt.2727 e 2729 c.c., la perdita effettiva di una chance di sopravvivenza del paziente in conseguenza delle condotte illecite dei sanitari del P.O. di e della stessa , ciò perchè la prognosi di vita di tre o CP_2 Parte_5
quattro mesi, ossia la prognosi che i TU hanno ipotizzato per i casi di leptomeningite neoplastica, andasse riferita solo ai pazienti “senza cure mediche”, e non già al giovane e in buone Parte_4
condizioni di salute, per il quale il trattamento chemioterapico avrebbe avuto probabilmente maggior successo, dato che nella perizia era scritto che “ Ovviamente giovane età, buone condizioni cliniche generali e alcuni istotipi tumorali maggiormente chemiosensibili possono avere una prognosi migliore. Il paziente giovane e in buone condizioni di salute, aveva quindi Parte_4 teoricamente spazio per un percorso terapeutico”. Nel caso del sig la massa non Parte_4
determinava un rischio imminente di vita per posizione e grandezza, per cui non era necessaria l'asportazione totale (anche perché la diffusione di malattia era comunque a tutto il sistema intracranico per la leptomeningite).”.
Questo Collegio ribadisce come la possibilità per il di sopravvivere per un periodo di Parte_4
tempo alla sua situazione ingravescente (leptomeningite neoplastica) risultava solo teorica e non è stata determinata in termini statistici e scientifici probabilistici, non solo dal Collegio peritale, ma nemmeno dal CTP degli odierni appellanti, sicchè non vi sono elementi in base ai quali presumere per quanto tempo lo sventurato congiunto sarebbe potuto vivere oltre il 22 maggio 2016.
Va, per completezza, evidenziato che (cfr. Cass. 21415/2024) “di recente questa Corte (Cass.,
19/09/2023, n. 26851, che qui si riprende, seguita tra le altre da Cass., 27/12/2023, n. 35998) ha chiarito che:
in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere, risarcendolo, di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto jure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto;
in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.”
Tanto comporta che unica voce di danno teoricamente riconoscibile fosse il pregiudizio patito dagli eredi per aver vissuto meno tempo col loro congiunto, con la conseguenza per cui:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile, come detto, per la vittima ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n.
15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, in tal caso, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la "possibilità perduta" (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore — non potendosi discorrere di una
"probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno);
c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della chance di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene", va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principi di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica, ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medicoanamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale più lungo.”
Ed ancora (Cass. 21415/2024): “ in questo contesto: se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione "morfologica" tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
é possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito;
in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta) considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile jure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da
"perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso.”
Alla luce di detti principi si ha che l'avere il Tribunale negato l'esistenza di danni risarcibili va considerata, da questo Collegio, decisione correttamente assunta in relazione al danno causato al de cuius, trasmissibile agli eredi, dalla perdita della possibilità di vivere più a lungo, in quanto non determinata né nell' an né nel quantum, ma valutata come solo teoricamente possibile.
Il motivo, quindi, non ha rilievo alcuno per come volto a contestare il denegato risarcimento iure successionis, né si vede in che modo potrebbe comportare una riforma della pronuncia di primo grado quanto al diritto iure proprio alla luce della assoluta incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere, sia pur messa in relazione causale con l'infezione nosocomiale che ha concorso a causare il decesso, volta che sul piano eziologico la
TU non ha consentito di ritenere raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, in quanto dalla condotta colpevole non è conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore.
TERZO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione agli artt.2697, 2727, 2729, 1218,1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 C.c. e 40 e 41 C.p. e 196 C.p.c. nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione.
Il Tribunale così ebbe a decidere:
“…va evidenziato che i periti hanno precisato che la prognosi, per i pazienti con leptomeningite neoplastica è purtroppo pessima, con una mediana di sopravvivenza di soli 3-4 mesi...”
Con tale motivo di gravame, gli appellanti intendono sottolineare come il Giudice di prime cure, in violazione delle molteplici norme richiamate, non abbia verificato la congruità logica del dato statistico, sostenuto dal collegio peritale, relativo alla prognosi di vita per i pazienti affetti da leptomeningite neoplastica, e cioè la prospettiva di vita ridotta a tre/quattro mesi.
Trattasi di censura che nulla aggiunge alle precedenti, che non contesta come la sopravvivenza del de cuius non potesse in ogni caso superare i 4 mesi e che omette di indicare perché non vi sarebbe congruità logica di tali dati statistici, la cui verificazione avrebbe consentito di ritenere sussistente una effettiva, concreta e consistente perdita di chance di più lunga sopravvivenza del paziente.
QUARTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione agli artt.2697, 2727, 2729, 1218,1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 C.c. e 40 e 41 C.p. e 196 C.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.196 C.p.c., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione.
Così la sentenza impugnata:
“All'esito dell'esame della relazione, le conclusioni formulate dal collegio peritale sono senz'altro condivisibili, in quanto espresse dopo congrua valutazione storico fattuale della documentazione in atti. Premesso che nessuna osservazione è pervenuta dai CTP di parte convenuta, risultano esaurienti e correttamente formulate le risposte alle controdeduzioni formulate dal difensore e dal
CTP di parte attrice”.
Con il quarto motivo di appello si vuol censurare il negato risarcimento iure hereditatis del danno da perdita di chance di più lunga sopravvivenza sulla base della deduzione secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare quanto emerso in giudizio riguardo al primo intervento chirurgico, del 24.03.2016, eseguito presso l'ospedale di . CP_2
Secondo gli appellanti, sarebbe falso che in quella sede si sia proceduto all'asportazione subtotale della massa tumorale;
piuttosto, si sostiene sia asportato solo del tessuto sano, tanto da non poter procedere neppure ad una corretta diagnosi istologica.
Tanto si evincerebbe dalla documentazione dell'ospedale di L'Aquila – dove è stato Parte_4
successivamente ricoverato e operato per la seconda volta – in cui i sanitari hanno osservato che la neuroformazione tumorale si trovava a “circa 3 cm al davanti del cavo chirurgico del recente intervento”. Tale affermazione troverebbe conferma, secondo il gravame, in quanto sostenuto dallo stesso collegio TU, laddove esso ha accertato che la prima diagnosi è stata incompleta, poiché
“Dal punto di vista neurochirurgico preme preliminarmente sottolineare come la diagnosi corretta del paziente fosse di leptomeningite neoplastica secondaria a localizzazione tumorale solida e non di tumore cerebrale temporale di natura da determinare.”; diagnosi che, ancora secondo gli esperti,
“era già evidente alla risonanza del 21.3.2016.”.
Da tanto, si conclude dolendosi degli effetti abbrevianti la vita del paziente, causati dalla ritardata corretta diagnosi.
Questo Collegio può solo ribadire che in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico, sicchè il motivo non ha pregio.
QUINTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione agli artt.2697, 2727, 2729, 1218,1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 C.c. e 40 e 41 C.p. e 196 C.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.196 C.p.c., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione.
Il Tribunale ebbe così a decidere:
“All'esito dell'esame della relazione, le conclusioni formulate dal collegio peritale sono senz'altro condivisibili, in quanto espresse dopo congrua valutazione storico fattuale della documentazione in atti. Premesso che nessuna osservazione è pervenuta dai CTP di parte convenuta, risultano esaurienti e correttamente formulate le risposte alle controdeduzioni formulate dal difensore e dal
CTP di parte attrice.” Con la quinta censura, si ripete, ancora una volta, che il Tribunale non avrebbe tenuto in necessaria considerazione il fatto che la diagnosi di “leptomeningite neoplastica secondaria a localizzazione tumorale solida” sia stata formulata per la prima volta solo in sede di TU, nel giudizio di primo grado e mai dai sanitari di pertanto, la ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta CP_2 illecita e l'evento sarebbe stata inficiata da tale errato apprezzamento, il quale non avrebbe tenuto in giusto conto che, data la errata diagnosi iniziale, tutte le cure somministrate al paziente fossero sbagliate ed incongrue.
Tanto ancora una volta per contestare la decisione di respingere la domanda, proposta iure hereditatis, di risarcimento del danno da perdita di chance di più lunga sopravvivenza subito dal signor Parte_4
Valga quanto sopra osservato per ribadire la infondatezza del motivo, potendosi solo aggiungere come nemmeno il CTP ha mai contestato che, diagnosi iniziale errata o meno, il Collegio peritale ebbe a replicare che: “il ritardo di diagnosi lamentato da parte attrice si sostanzierebbe in soli 15 giorni, lasso di tempo che intercorre tra il primo intervento effettuato a e il secondo CP_2 intervento effettuato a L'Aquila, certamente non incidente in alcun modo sulla prognosi comunque infausta del paziente nel brevissimo periodo (paziente con disseminazione leptomeningea neoplastica).”, sicchè in ogni caso non vi sono elementi per ritenere che il sarebbe Parte_4
sopravvissuto al tumore oltre i 3 - 4 mesi comunque vissuti.
Assumere, di poi, che il suddetto intervento chirurgico così come effettuato non risultò affatto utile per il paziente ed anzi il suo fallimento ebbe a dar luogo a quella seriazione causale che attraverso l'”immunodepressione iatrogena” (terminologia utilizzata dal C.T.U. infettivologo e ascrivibile soprattutto alla necessità di reintervenire chirurgicamente) e le infezioni nosocomiali condusse poi a morte il de cuius, come pure che, in definitiva, la immunodepressione iatrogena non sarebbe stata affatto necessaria se il primo intervento chirurgico fosse stato eseguito secondo le regole dell'arte, vale a dire con una corretta diagnosi e con un più indicato trattamento chirurgico, non toglie che i
TU replicarono a dette asserzioni che “Il termine “immunodepressione iatrogena” non era riferito alla necessità di reintervenire chirurgicamente, bensì alla “necessaria chemioterapia tentata per trattare la neoplasia temporo-insulare sinistra”.
In definitiva la censura contiene critiche alla TU che non potrebbero giammai condurre ad una riforma della gravata sentenza.
SESTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, con vizio di motivazione.
Il Tribunale ebbe così a disporre: “La domanda formulata dagli attori va quindi rigettata in punto di an… RIGETTA La domanda spiegata dagli attori per le causali di cui in motivazione.”
Con detta censura si assume che la sentenza del Tribunale di Pescara risulta nulla, illogica ed ingiusta in quanto il Giudice di prime cure non ha analizzato e quindi non si è pronunziato sulla distinta domanda avanzata iure proprio dagli attori di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, e/o, comunque, se lo ha fatto, senza alcuna motivazione e/o con una motivazione del tutto apparente e/o ingiusta ed errata e quindi in violazione dell'art.112 cpc.
La censura è incomprensibile, dato che l'avere il Tribunale “Considerato che dal mese di febbraio
2016 il sig. affetto da leptomeningite neoplastica, aveva iniziato a presentare evidenti Parte_4
sintomi di detta patologia, che il fenomeno settico è insorto tra il 19.05.2016 (ricomparsa di iperpiressia e isolamento si FI epidermidis dal liquor cefalorachidiano) e il 21.05.2016
(isolamento di FI epidermidis da CVC e di EB pneumoniae KPC da tre emocolture), quindi in un periodo compreso tra 3 giorni e 1 giorno prima dell'exitus, avvenuto il
22.5.2016, non è possibile individuare la sussistenza di una effettiva perdita di chance del paziente, affetto da altra gravissima patologia, riconducibile in via prevalente all'infezione nosocomiale dal medesimo contratta”, per poi opinare come “ La domanda formulata dagli attori va quindi rigettata in punto di an, con conseguente assorbimento delle domande risarcitorie formulate.”, rende palese quale sia stata la motivazione adottata per respingere tutte la domande, quindi anche quella di danno iure proprio, e ciò anche a voler concedere che la colonizzazione del paziente dei bacilli EB
e FI, poi sfociata in infezione ( i TU avevano ritenuto impossibile stabilire se detto contagio fosse avvenuto presso l'ospedale di , chiamato in giudizio, o presso il nosocomio di CP_2
L'Aquila, dove pure il paziente era stato successivamente ricoverato ed operato), sia avvenuta Parte presso il nosocomio appartenente alla appellata.
Ne deriva che le ulteriori argomentazioni spese dagli appellanti per far emergere la responsabilità dell' ospedale di per l'infezione nosocomiale, dal momento che comunque presso questo CP_2
venne omessa l'esecuzione dei tamponi per l'accertamento di detti batteri, per cui l'omissione di vigilanza e controllo non avrebbe consentito di verificare per tempo mediante antibiogramma la presenza dei bacilli che alla fine avrebbero causato la morte del paziente, per infezione setticemica non valgono a far riformare la gravata sentenza in termini di danno da perdita anticipata del rapporto parentale, volta che, si ripete, vi era e rimane una assoluta incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere, sia pur messa in relazione causale con l'infezione nosocomiale che ha concorso a causare il decesso, dato che egli ha comunque vissuto almeno tre mesi (come previsto dalla scienza medica) a far data dall'insorgenza del tumore che ne avrebbe determinato il decesso anche senza infezione nosocomiale. SETTIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art.91 e 92 comma secondo c.p.c. e 115
e 116 c.p.c.
Così la sentenza impugnata:
“C. Sulla disciplina delle spese. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di perizia, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato di media complessità della controversia” ed ancora (
PQM
) “CONDANNA gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della , che liquida in € 10.860,00 per Parte_5 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP per la fase di ATP.”
Con l'ultimo motivo d'appello, infine, è chiesta riforma della sentenza in punto di statuizione sulle spese di lite.
Il Tribunale avrebbe condannato le parti soccombenti anche alle spese per procedimento ATP, che in realtà non c'è mai stato, ma trattasi, rileva questa Corte, di evidente refuso in quanto l'unica condanna pronunciata è quella relativa alle spese del grado.
In ogni caso, gli appellanti chiedono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio del precedente grado, sulla considerazione del carattere eminentemente tecnico della controversia.
La censura appare meritevole di accoglimento, volta che l' incidenza della infezione nel meccanismo eziologico che condusse al decesso, unitamente al carattere eminentemente tecnico dei termini della controversia, integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle contemplate dall'art. 92 comma 2 c.p.c. che, in forza della parziale illegittimità costituzionale di tale norma dichiarata da Corte costituzionale 77/2018, giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese non solo del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di TU (in tal senso dovendosi dunque parzialmente riformare la sentenza impugnata), ma anche di quelle del presente
Parte grado, ancor più, si premette, per la infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla che in questo grado porta a configurare soccombenza reciproca..
Ed infatti, è risultato che il paziente ha contratto, probabilmente nel corso della degenza presso il
Presidio Ospedaliero di Pescara, delle gravi infezioni nosocomiali che hanno concorso a causarne la sia pur inevitabile morte;
la decisione della causa, in ogni caso, ha reso necessario anche la sua rimessione in istruttoria per ottenere ulteriori chiarimenti dal Collegio peritale, il che evidenzia una sua particolare complessità
APPELLO INCIDENTALE Col gravame incidentale la chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella Parte_6
parte in cui il Tribunale ebbe a decidere in tal senso:
“Risulta accertato dai TU che, disattendendo quanto previsto nella Circolare del 2013 di
Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi (CPE), che consiglia di sottoporre a screening i pazienti che vengono ricoverati o trasferiti in reparti a rischio, quali Terapia Intensiva, Oncologia, Ematologia, Neuro-Riabilitazione/Unità spinale e Chirurgia dei trapianti, nonché i pazienti provenienti da altro ospedale o recentemente ricoverati in ospedale
(negli ultimi tre mesi) o provenienti da strutture territoriali per anziani, né i sanitari dell Pt_5
e neppure le altre strutture sanitarie, presso le quali il Sig. era stato ricoverato,
[...] Parte_4
avevano sottoposto il sig. ai prescritti accertamenti (tampone nasale e rettale). Parte_4
Considerata l'accertata omissione, non si può quindi escludere che il sig. Parte_4 abbia contratto l'infezione da EB pneumoniae presso la , che risponde Parte_6 quindi di tale condotta, attesa l'omissione degli accertamenti prescritti.”
In sintesi, si deduce che il reparto di neurologia di , dove è stato ricoverato per la CP_2 Parte_4
prima volta, non aveva alcun obbligo di procedere ai tamponi antibiogrammici, poiché si era in fase di prima ospedalizzazione e il paziente non proveniva da alcuna struttura né era ricoverato presso alcuno dei reparti previsti dalla Circolare ministeriale citata, tanto più che essa non prescrive affatto alcun test, limitandosi piuttosto al mero “suggerimento” della loro esecuzione, anche in presenza dei presupposti previsti.
Pertanto, si lamenta che non è imputabile a detto nosocomio alcun addebito in ordine al momento del contagio (ossia della prima colonizzazione settica) del bacillo EB pneumoniae, potendosi comunque concludere che non si può escludere esso sia avvenuto presso le altre strutture ospedaliere.
La censura è infondata, segnatamente in quanto con essa la parte totalmente vittoriosa in primo grado tende ad ottenere soltanto una diversa motivazione, non una riforma della gravata decisione.
La Corte osserva, comunque, che è stato ricoverato presso l'ospedale di per la Parte_4 CP_2
prima volta il 21.03.16, ma il paziente proveniva dalla precedente ospedalizzazione presso l'ospedale civile SS. Annunziata di Lanciano-Vasto-Chieti, dove si era presentato nel precedente mese di febbraio ed era rimasto ricoverato fino al 26.02.16, a causa del sopraggiungere delle prime avvisaglie di cefalee e spossatezza.
Orbene, questo è proprio uno dei casi per i quali la Circolare del Ministero della Salute del
26.02.2013 suggerisce lo screening specifico per il controllo delle colonizzazioni o infezioni da batteri CPE (tra cui il EB), laddove essa testualmente si riferisce ai “pazienti provenienti da altro ospedale o recentemente ricoverati in ospedale (negli ultimi tre mesi)...”. Questo per quanto riguarda il test d'ingresso.
Inoltre, per ciò che afferisce ai test previsti per tipologia del reparto di ricovero pazienti, non è accettabile l'osservazione di parte secondo cui il “suggerimento” non fosse degno di essere eseguito poiché sottoposto a ad intervento neurochirurgico per ragione oncologica, era Parte_4 CP_2
stato ricoverato nel reparto di neurologia, che non è espressamente previsto tra quelli elencati dalla circolare ( “pazienti che vengono ricoverati o trasferiti in reparti a rischio, quali Terapia Intensiva,
Oncologia, Ematologia, Neuro-Riabilitazione/Unità spinale e Chirurgia dei trapianti.” ).
Non vale, a tal proposito, una lettura restrittiva dell'elenco dei reparti anzi menzionato, come vuol sostenere l'appellante incidentale, tanto più che il modello allegato a detta circolare, da compilarsi a cura dei sanitari e da trasmettere al Ministero della Salute entro sette giorni, prevede espressamente per i pazienti ricoverati, oltre che nei reparti già detti, anche in quello di “chirurgia specialistica”, quale chiaramente è quello di neurochirurgia.
In realtà, da tanto si osserva che le cure finalizzate al monitoraggio delle colonizzazioni da
EB erano certamente suggerite anche per il paziente sia in fase d'ingresso, sia in Parte_4
fase di trasferimento ad altro reparto.
In ogni caso, infine, l'ospedale di non ha proceduto allo screening neanche quando il CP_2
paziente, in data 04.05.16, è stato di nuovo ivi ricoverato nel reparto di ematologia, espressamente previsto dalla circolare ministeriale, e nonostante i suoi diversi mesi di ospedalizzazione pregressa tra vari presidii sanitari.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha attribuito all'ospedale di l'omissione delle CP_2
accortezze di vigilanza antisettica suggerite dal Ministero della Salute, pur concludendo che il momento ed il luogo della prima colonizzazione da EB non fosse individuabile e che, pertanto, non si poteva escludere che esso fosse collocabile durante la degenza presso l'ospedale di
. CP_2
Per tali ragioni, l'appello incidentale va respinto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 984/2023 data dal Tribunale di Pescara, così decide: accoglie in parte l'appello principale e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, compensa le spese di primo grado e quelle di TU;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese del presente grado. Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio