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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3859 /2024 RGAL
TRA
, rappresentato e Parte_1
difeso dall' avv. Pt_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
GUZZO
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.ARCIDIACONO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420249009386264000 limitatamente alle seguenti cartelle:
1. 03420030008335860000
2. 03420040010121847000
3. 03420040045396848000
4. 03420050041403487000
5. 0342006008096846000
6. 03420070047984621000
7. 03420080040819758000
8. 03420090050844131000
9. 03420110050731883000
10. 03420120049297747000
11. 03420140002089491000
12. 03420140022691221000
13. 03420150020205470000
Lamentava l'illegittimità dell'atto opposto per essere state le cartelle annullate con sentenza n.705/2024.
Si costituiva in giudizio l'INAIL rappresentando che all'esito della sentenza n. 705 del 2024
[...] aveva provveduto a sospendere le Controparte_2 cartelle.
Si costituiva chiedendo Controparte_2 la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Parte opponente ha provato documentalmente che le cartelle oggetto del presente giudizio portate con l'odierna intimazione sono state annullate con sentenza n. 705 del
2024 che ha dichiarato l'insussistenza dei crediti fatti valere per intervenuta prescrizione.
Venuto meno definitivamente dunque il titolo esecutivo con l'annullamento giudiziale, la parte convenuta non doveva notificare,a carico dell'opponente, l'intimazione di pagamento essendo questo un atto illegittimo perché privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo(cfr Tribunale Roma 12 maggio 2011).
L'INAIL va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente mentre si compensano le spese tra le altre parti.
PQM
Annulla l'intimazione di pagamento opposta.
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione.Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Cosenza,19.2.205 il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino