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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13938/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
AVV. RONCA SALVATORE, quale procuratore di se stesso.
OPPONENTE
E
CONDOMINIO VIA G. GIGANTE 39/D NAPOLI (C.F. 94161380632, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Raimondo Servillo e
Alessio Borgo, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024
FATTO E DIRITTO
RO RE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2946/2019, emesso da questo Tribunale in data 16/04/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, senza dilazione, in favore del Condominio di Via G. Gigante n.39/D ( per brevità, “ il Condominio”), della somma di €
6.808,94; oltre interessi e spese di procedura, in forza di scrittura privata ricognitiva di debito sottoscritta in data 14/09/2018.
A sostegno dell'opposizione il RO deduceva:
- che la scrittura privata su cui si basava l'azione monitoria era affetta da vizi della volontà, quali dolo ed errore;
- che, invero, aveva sottoscritto il suddetto atto, in totale buona fede, senza una preventiva lettura del suo contenuto nell'ambito della convulsa udienza del 17/9/2018;
- che, solo in seguito, avendo preso coscienza che il contenuto della scrittura era errato, aveva contattato l'avv. Alessio Borgo, legale del Condominio, per chiederne una rettifica;
- che, in particolare, aveva contestato la presunta inclusione nell'importo oggetto di riconoscimento del debito, di voci relative ad oneri condominiali del 2016, del 2017 e del 2018 che, invece, non erano dovuti;
- che in seguito all'avvenuto trasferimento dell'immobile di sua proprietà nel settembre 2016, non era più obbligato al versamento degli oneri condominiali a partire da tale data;
- che vantava un controcredito nei confronti del condominio che si riservava di provare.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocarsi il decreto ingiuntivo;
dichiarando affetta da vizi e priva di valore la scrittura privata del 14.9.2018; in via gradata, di compensarsi la somma eventualmente dovuta con il proprio controcredito, il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Costituitisi in giudizio, il Condominio chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria di spese e competenza di giudizio, unitamente alla condanna del RO al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. attesa l'evidente temerarietà dell'opposizione.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, il credito azionato in via monitoria trova titolo nella scrittura privata del 14/09/2018 a firma di RO RE, con la quale quest'ultimo si riconosceva debitore della somma di € 8.808,94 in favore del Condominio, (somma già oggetto di accertamento giudiziale), concordando con quest'ultimo il pagamento rateale di quanto dovuto.
Orbene, la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l'esistenza (cfr. Cass. 24/10/203, n. 3155).
Nel caso di specie, il RO invoca l'invalidità dell'atto sottoscritto in data 14/09/2018 per dolo ed errore, deducendo di non averne letto il contenuto prima di apporre la propria firma.
Per consolidata giurisprudenza, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, consiste nel compimento ad opera della parte contrattuale di artifici e raggiri o, anche semplici menzogne, idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo. (cfr. Cass. 15/3/2024, n. 7011). Tali condotte, inoltre, devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonee a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cfr. Cass. 20/1/2017, n. 1585).
E' stato puntualizzato in giurisprudenza che anche il silenzio può integrare gli estremi del dolo omissivo, agli effetti dell'art. 1439 c.c., ma solo quando si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus (cfr. Cass. 11/4/2022, n. 11605; Cass. 8/5/2018, n. 11009). L'effetto invalidante consegue, dunque, alla dimostrazione, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale è stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Tutto ciò premesso, le doglianze del RO sono inidonee sul piano allegatorio, prima ancora che probatorio, ad integrare l'invocata fattispecie, atteso che già in punto di prospettazione il predetto si è limitato a dedurre che l'erronea rappresentazione della realtà sarebbe stata determinata “dalla mancata lettura dell'atto” predisposto dal legale di controparte e, dunque, da una circostanza che nulla a che vedere con gli “artifizi e raggiri” richiesti dall'art. 1439 c.c. Infatti l'avvenuta sottoscrizione dell'atto senza averne prima esaminato attentamente il contenuto, non può che imputarsi ad una negligenza dello stesso opponente, attesa la mancata allegazione, oltre che la mancata prova, di una condotta astrattamente idonea ad indurre in errore una persona di normale diligenza.
Né il predetto ha minimamente provato o offerto di provare l'inesistenza del debito oggetto di riconoscimento, consacrato, peraltro, in atti aventi carattere di definitività, quali titoli giudiziali passati in giudicato e consuntivi dei bilanci condominiali non impugnati
Quanto, infine, ad un fantomatico controcredito che il RO vanterebbe nei confronti del
Condominio per somme anticipate durante il periodo in cui lo stesso ne era amministratore, dello stesso non è stata fornita alcuna prova, non avendo nessun valore probatorio i preventivi, peraltro privi di sottoscrizione, prodotti a sostegno dell'eccezione di compensazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti,
.Non si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposto allegato, prima ancora che provato, i profili di danno subiti in conseguenza del comportamento asseritamente temerario di parte opponente. Tale responsabilità, infatti, postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, non potendo il giudice liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza Sussistono, invece, le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, avendo il RO agito senza quel minimo di diligenza necessario a rendersi conto della palese infondatezza delle proprie pretese, proponendo un'opposizione del tutto pretestuosa. Come statuito dalla Suprema Corte, difatti, tale condanna applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. e con queste cumulabile, volta, - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 13/8/2024, n. 22810) Quanto alla misura della “sanzione”, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e, quindi, la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (cfr. Cass.4/8/2021, n. 22208; Cass. 18/11/2018, n. 29812; Cass. 6/6/2019, n. 139).
p.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta da RO RE avverso il decreto ingiuntivo n. 2946/2019 emesso da questo Tribunale in data , così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore del Condominio, della somma di € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c
Napoli, 14/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato Ordinario in
Tirocinio,
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13938/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
AVV. RONCA SALVATORE, quale procuratore di se stesso.
OPPONENTE
E
CONDOMINIO VIA G. GIGANTE 39/D NAPOLI (C.F. 94161380632, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Raimondo Servillo e
Alessio Borgo, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024
FATTO E DIRITTO
RO RE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2946/2019, emesso da questo Tribunale in data 16/04/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, senza dilazione, in favore del Condominio di Via G. Gigante n.39/D ( per brevità, “ il Condominio”), della somma di €
6.808,94; oltre interessi e spese di procedura, in forza di scrittura privata ricognitiva di debito sottoscritta in data 14/09/2018.
A sostegno dell'opposizione il RO deduceva:
- che la scrittura privata su cui si basava l'azione monitoria era affetta da vizi della volontà, quali dolo ed errore;
- che, invero, aveva sottoscritto il suddetto atto, in totale buona fede, senza una preventiva lettura del suo contenuto nell'ambito della convulsa udienza del 17/9/2018;
- che, solo in seguito, avendo preso coscienza che il contenuto della scrittura era errato, aveva contattato l'avv. Alessio Borgo, legale del Condominio, per chiederne una rettifica;
- che, in particolare, aveva contestato la presunta inclusione nell'importo oggetto di riconoscimento del debito, di voci relative ad oneri condominiali del 2016, del 2017 e del 2018 che, invece, non erano dovuti;
- che in seguito all'avvenuto trasferimento dell'immobile di sua proprietà nel settembre 2016, non era più obbligato al versamento degli oneri condominiali a partire da tale data;
- che vantava un controcredito nei confronti del condominio che si riservava di provare.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocarsi il decreto ingiuntivo;
dichiarando affetta da vizi e priva di valore la scrittura privata del 14.9.2018; in via gradata, di compensarsi la somma eventualmente dovuta con il proprio controcredito, il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Costituitisi in giudizio, il Condominio chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria di spese e competenza di giudizio, unitamente alla condanna del RO al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. attesa l'evidente temerarietà dell'opposizione.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, il credito azionato in via monitoria trova titolo nella scrittura privata del 14/09/2018 a firma di RO RE, con la quale quest'ultimo si riconosceva debitore della somma di € 8.808,94 in favore del Condominio, (somma già oggetto di accertamento giudiziale), concordando con quest'ultimo il pagamento rateale di quanto dovuto.
Orbene, la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l'esistenza (cfr. Cass. 24/10/203, n. 3155).
Nel caso di specie, il RO invoca l'invalidità dell'atto sottoscritto in data 14/09/2018 per dolo ed errore, deducendo di non averne letto il contenuto prima di apporre la propria firma.
Per consolidata giurisprudenza, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, consiste nel compimento ad opera della parte contrattuale di artifici e raggiri o, anche semplici menzogne, idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo. (cfr. Cass. 15/3/2024, n. 7011). Tali condotte, inoltre, devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonee a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cfr. Cass. 20/1/2017, n. 1585).
E' stato puntualizzato in giurisprudenza che anche il silenzio può integrare gli estremi del dolo omissivo, agli effetti dell'art. 1439 c.c., ma solo quando si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus (cfr. Cass. 11/4/2022, n. 11605; Cass. 8/5/2018, n. 11009). L'effetto invalidante consegue, dunque, alla dimostrazione, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale è stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Tutto ciò premesso, le doglianze del RO sono inidonee sul piano allegatorio, prima ancora che probatorio, ad integrare l'invocata fattispecie, atteso che già in punto di prospettazione il predetto si è limitato a dedurre che l'erronea rappresentazione della realtà sarebbe stata determinata “dalla mancata lettura dell'atto” predisposto dal legale di controparte e, dunque, da una circostanza che nulla a che vedere con gli “artifizi e raggiri” richiesti dall'art. 1439 c.c. Infatti l'avvenuta sottoscrizione dell'atto senza averne prima esaminato attentamente il contenuto, non può che imputarsi ad una negligenza dello stesso opponente, attesa la mancata allegazione, oltre che la mancata prova, di una condotta astrattamente idonea ad indurre in errore una persona di normale diligenza.
Né il predetto ha minimamente provato o offerto di provare l'inesistenza del debito oggetto di riconoscimento, consacrato, peraltro, in atti aventi carattere di definitività, quali titoli giudiziali passati in giudicato e consuntivi dei bilanci condominiali non impugnati
Quanto, infine, ad un fantomatico controcredito che il RO vanterebbe nei confronti del
Condominio per somme anticipate durante il periodo in cui lo stesso ne era amministratore, dello stesso non è stata fornita alcuna prova, non avendo nessun valore probatorio i preventivi, peraltro privi di sottoscrizione, prodotti a sostegno dell'eccezione di compensazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti,
.Non si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposto allegato, prima ancora che provato, i profili di danno subiti in conseguenza del comportamento asseritamente temerario di parte opponente. Tale responsabilità, infatti, postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, non potendo il giudice liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza Sussistono, invece, le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, avendo il RO agito senza quel minimo di diligenza necessario a rendersi conto della palese infondatezza delle proprie pretese, proponendo un'opposizione del tutto pretestuosa. Come statuito dalla Suprema Corte, difatti, tale condanna applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. e con queste cumulabile, volta, - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 13/8/2024, n. 22810) Quanto alla misura della “sanzione”, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e, quindi, la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (cfr. Cass.4/8/2021, n. 22208; Cass. 18/11/2018, n. 29812; Cass. 6/6/2019, n. 139).
p.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta da RO RE avverso il decreto ingiuntivo n. 2946/2019 emesso da questo Tribunale in data , così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore del Condominio, della somma di € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c
Napoli, 14/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato Ordinario in
Tirocinio,