Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 29/05/2025, n. 10472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10472 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12231 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Carmen Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via San Lorenzo, 67;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dall'amministrazione a fronte della richiesta di fissazione dell'appuntamento per rilascio del visto a seguito di concessione di nulla osta per lavoro subordinato e condanna alla fissazione dell'appuntamento e rilascio del visto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad convenuta in merito alla richiesta di fissazione degli appuntamenti ai fini della presentazione della domanda di rilascio del visto per lavoro subordinato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito alle istanze.
2. In data 25 novembre 2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando con successive memorie, depositate in data 30 dicembre 2024 e in data 11 febbraio 2025:
- in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo in quanto non sussistono profili di connessione oggettiva tra i procedimenti – attivati con separate istanze e in date diverse – siccome non riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale ovvero inscrivibili nella medesima azione amministrativa;
- l’infondatezza del ricorso in virtù della sospensione dell’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore dei cittadini pakistani ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DL 145/2024 sino alla eventuale conferma espressa del SUI territorialmente competente.
3. Con memoria del 10 gennaio 2025 i ricorrenti hanno ribadito quanto dedotto nel ricorso introduttivo, insistendo sulla ammissibilità del ricorso cumulativo nel rito avverso il silenzio.
4. All’udienza camerale in data 15 aprile 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti di proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo.
6. Sul punto, il Collegio non ravvede ragioni per discostarsi dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nell’ambito dell’azione avverso il silenzio. In particolare, “ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati gli stessi motivi (Cons. St., sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129; sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928). Al proposito giova ricordare che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990). Deve aggiungersi che, a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 c.p.c.), in sede amministrativa assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537), se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. In quest’ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia - detto altrimenti - tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico” (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 2024/2023; cfr., in tal senso, con riferimento alle procedure di emersione, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1330/2014 e 10874/2013, da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter, 17889/2022).
7. Nel caso di specie, difettano i presupposti per l’esperibilità del ricorso cumulativo, giacché le domande di accertamento e condanna proposte traggono origine da un contegno inerte della p.a. serbato nell’ambito di sequenze procedimentali autonome e distinte. Alla stregua dei consolidati principi in materia secondo cui “ l'ammissibilità del ricorso cumulativo (c.d. cumulo oggettivo) è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto ” (TAR Salerno, Campania. sez. II, 18 marzo 2024, n. 668), il ricorso è inammissibile in quanto non può ritenersi sufficiente a dimostrare la necessaria connessione oggettiva il mero fatto di aver presentato analoga istanza, dal momento che questa è la condizione in cui può trovarsi qualunque soggetto che abbia presentato una domanda di appuntamento ai fini del rilascio del visto di ingresso.
Analogamente, è da escludere la proponibilità del ricorso collettivo, in quanto l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione investe presupposti per il riconoscimento del visto di ingresso differenziati in ragione dello specifico percorso lavorativo che ciascun ricorrente intende far valere, ciò che esclude l’identità di situazioni sostanziali. In proposito si richiama un precedente in tema di ricorso collettivo nell’ambito dell’azione avverso il silenzio dal quale non vi è ragione di discostarsi: " Innanzitutto, è inammissibile il ricorso collettivamente proposto da più ricorrenti in mancanza del presupposto dell'identicità delle situazioni sostanziali e processuali, come, appunto, verificatesi nel caso in esame, in cui si contesta il silenzio serbato su una pluralità di domande, presentate da soggetti differenti, che hanno richiesto il riconoscimento di titoli diversi… senza che sia ravvisabile alcun nesso tra i diversi procedimenti pendenti, relativi a ciascuna persona. Peraltro, in materia di silenzio-inadempimento, la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta dall'Amministrazione sull'istanza non può essere proposta collettivamente nel medesimo giudizio in quanto non si riscontra l'esistenza di norme recate dal Codice del processo amministrativo che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all'art. 31 c.p.a. (Tar Lazio Roma, sez. II quater, 21 maggio 2014 n. 5383) ”.
8. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.