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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Letterio D'Andrea, nell'interesse di – il Parte_1
quale ha concluso chiedendo che “il Centro Sportivo venga condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore di CP_1
stante la mancata corresponsione delle spese legali “come previsto
[...]
nella proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza del
26.01.2019 a cui hanno aderito tutte le parti” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 511/2016 R.G.
avente per oggetto: contratto di assicurazione
vertente tra
(C.F. ) elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio
Fugazzotto, giusta procura in atti. attore
Centro Sportivo Sant'NN di NA NO (C.F./P. IVA
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Messina, giusta procura in atti. convenuto
contro
(P.I. elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio
D'Andrea, giusta procura in atti.
Chiamata in causa
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
Per il sinistro occorso in data 16.3.2013, ore 15:10, all'interno del Centro
Sportivo Sant'NN, in occasione della partecipazione ad una partita di calcetto, – lamentando la caduta causata dalla presenza di Parte_2
“uno squarcio non visibile nel manto erboso sintetico del campo” - ha chiesto il risarcimento dei danni per le lesioni riportate, nella misura indicata – quanto a percentuale di danno biologico, inabilità temporanea assoluta (ITA) e invalidità temporanea relativa (ITP) nella relazione del medico di parte dott. oltre alle spese mediche Persona_1
sostenute, nella misura pari ad euro 26.000,00 o nella diversa somma di giustizia.
Il Centro Sportivo Sant'NN di NA NO si è costituito in resistenza – con comparsa depositata il 26.7.2017 – chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria
Compagnia di assicurazioni, al fine di essere garantito e Parte_1
manlevato dalla stessa.
pag. 2/13 Nel merito, senza contestare l'accadimento del fatto – i.e. le lesioni riportate a seguito della caduta occorsa mentre si trovava all'interno del
Centro Sportivo, né la presenza di squarcio nel manto erboso del campo – ha lamentato la eccessività delle richieste risarcitorie formulate dall'attore,
concludendo per la condanna diretta ed esclusiva della compagnia assicuratrice chiamata in causa, anche al pagamento delle spese legali.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2
quest'ultima, costituendosi, ha eccepito l'inoperatività della polizza n.
50CT06012 per ritardato pagamento del premio (15.5.2013) relativo al periodo (09.01.2013 – 09.07.2013) all'interno del quale è avvenuto il sinistro (16.03.2013); nel merito contestando, comunque, la fondatezza delle pretese attoree anche sotto il profilo del quantum richiesto.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., disposta l'audizione testimoniale richiesta dall'attore, la causa – sottoposta alle parti proposta ex
art. 185 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 26.2.2019) - viene decisa con sentenza
ex art. 281 sexies c.p.c.
Introduttivamente va evidenziato che la partita IVA del centro sportivo
Sant'NN di NA NO – in intestazione così indicata (C.F./P.
IVA ) – risulta, in difetto di menzione nell'atto di costituzione P.IVA_1
facente capo a tale parte processuale, dalla consultazione del documento
“cedolino di riscontro Sara Rcd” allegato al fascicolo della terza chiamata.
pag. 3/13 La causa va definita con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Dagli atti di causa, infatti, trova riscontro un complessivo contegno processuale incompatibile con la volontà di addivenire ad una statuizione di merito.
Verso tale direzione, in particolare, milita la adesione, prestata da tutte le parti, alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 26.02.2019
(pubblicata il 27.2.2019).
Al riguardo, dal tenore degli scritti difensivi recanti istanze e conclusioni successive alla formulazione della proposta, si ricava la esplicita dichiarazione di adesione ad opera della difesa delle parti.
In tal senso già le note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle tre parti costituite – segnatamente: attore, convenuto e chiamata in causa – nella prima udienza successiva alla proposta (cfr. note scritte per l'udienza del 3.3.2021 a firma Avv. Nunzio Fugazzotto;
Avv. Cosimo Messina;
Avv.
Letterio D'Andrea).
A fronte, infatti, della previsione di obbligo di pagamento, a carico del convenuto Centro Sportivo Sant'NN di NA NO, a favore dell'attore (complessiva somma di € 6.300,00 comprensiva di rivalutazione e interessi legali) oltreché, sempre a carico del predetto convenuto, dell'onere delle spese legali (€ 2.000,00 da corrispondere a favore dell'attore; € 700,00 a favore della compagnia terza chiamata) con le note di trattazione scritta del 25/02/2021, la difesa del Centro sportivo pag. 4/13 Sant'NN ha dichiarato “di aderire alla proposta conciliativa formulata da codesto Giudice”.
Conferma, altresì, il raggiungimento di intesa - sulla base dell'ordinanza che ha previsto il quantum e individuato il soggetto passivo dell'impegno di pagamento ivi delineato – con correlata perdita di interesse alla decisione di merito, il tenore delle successive dichiarazioni rese dalle parti in vista dell'udienza a trattazione scritta del 5.5.2021 e del 16.11.2021 avendo, infatti, la difesa dell'attore, concluso per “un rinvio per poter perfezionare
l'accordo già raggiunto con il convenuto Centro Sportivo Sant'NN, sulla base della proposta formulata da codesto giudice” (cfr. note di trattazione scritta datate 29.4.2021 e, altresì, di analogo tenore, note scritte datate
11.11.2021 a firma avv. Nunzio Fugazzotto) a fronte delle dichiarazioni rese dalla difesa del convenuto: “chiede un rinvio per poter perfezionare gli accordi già raggiunti con l'attore e la terza chiamata in Parte_2
causa (cfr. note di trattazione scritta datate 30.4.2021 Controparte_2
e, altresì, note scritte datate 11.11.2021 – entrambe a firma Avv. Cosimo
Messina – ove si conclude “nell'interesse del Centro Sportivo Sant'NN,
avendo in parte dato esecuzione alla proposta cosi come formulata da
codesto Giudice, chiede un rinvio per consentire al suddetto di ultimare
l'esecuzione”).
Dirimenti, infine, le dichiarazioni rese in vista dell'udienza del 14.7.2022 con cui la difesa dell'attore ha concluso “dichiara che l'attore è stato
integralmente soddisfatto da parte del convenuto Centro Sportivo
pag. 5/13 Sant'NN come da proposta formulata da codesto Giudice, chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere” (cfr. note di trattazione scritta datate 11.7.2022 a firma Avv. Nunzio Fugazzotto) e, di contro, quella del convenuto, che ha ribadito la posizione già espressa rispetto alla compagnia chiamata in causa, chiedendo “un breve rinvio per consentire al convenuto Centro Sportivo Sant'NN di regolarizzare la transazione con la (cfr. note di trattazione scritta depositate nel CP_3
fascicolo telematico l' 11.7.2022 a firma Avv. Cosimo Messina).
Sicché, dal contegno processuale delle parti del rapporto principale - ovvero l'attore e il Centro Sportivo convenuto ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c. - valutato unitamente alla dichiarazione di adesione della compagnia terza chiamata e, altresì, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai procuratori dell'attore e del convenuto – i quali hanno confermato che l'attore è stato integralmente soddisfatto da parte del convenuto Centro
Sportivo Sant'NN, in base al contenuto della proposta di cui alla ordinanza del 26.2.2019 (cfr. da ultimo note di trattazione scritta Udienza
del 06/12/2023 a firma Avv. Nunzio Fugazzotto recanti dichiarazione di non avere più nulla a che pretendere dal centro sportivo convenuto e richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere) – non può che pervenirsi all'accoglimento della richiesta di definizione di tale rapporto mediante dichiarazione della cessata materia del contendere.
Resta, invece, da verificare la posizione delle parti del rapporto processuale instauratosi con la chiamata in manleva della compagnia CP_1
pag. 6/13 Benché, infatti, la difesa del Centro Sportivo Sant'NN, abbia dichiarato di aderire al contenuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. senza sollevare obiezioni e formulare riserve, nonché in maniera incondizionata – avendo,
infatti, sin dal primo atto difensivo successivo alla ordinanza del
26.2.2019, concluso chiedendo “un breve rinvio per consentire al convenuto Centro Sportivo Sant'NN di regolarizzare la transazione con la ”(cfr. note di trattazione scritta datate 25/02/2021 a firma CP_1
Avv. Cosimo Messina) mantenendo, in corso di causa, un contegno coerente con tali dichiarazioni – avendo, tra le altre, dopo il pagamento satisfattivo a favore dell'attore, ribadito la propria adesione alla proposta
(recante obbligo di pagamento delle spese quantificate in euro 700,00 a favore della terza chiamata) chiedendo “un breve rinvio per consentire al convenuto Centro Sportivo Sant'NN di regolarizzare la transazione con la (cfr. note di trattazione scritta datate 11.7.2022 a firma Avv. CP_3
Cosimo Messina) – nondimeno, dagli atti di causa risulta esteriorizzazione di un contegno processuale dimostrativo di mancanza di adempimento.
In particolare, converge verso tale considerazione, al cospetto di esiguo ammontare della somma prevista nell'ordinanza del 26.2.2019 – a favore della compagni chiamata in manleva (euro 700,00 a fronte della maggior somma prevista a titolo di spese legali per l'attore, pari ad euro 2.000,00 e,
a fortiori, a fronte della somma per la tacitazione della pretesa sostanziale dedotta in lite dal ) –il tenore delle dichiarazioni rese dalla difesa Parte_2
del centro sportivo convenuto - dopo plurimi rinvii dell'udienza per il pag. 7/13 perfezionamento delle trattative – avendo, infatti, concluso richiedendo “
un rinvio al fine di poter verificare la possibilità da parte del proprio assistito al pagamento anche rateizzato delle somme” dopo la prospettazione del mancato pagamento in quanto “impossibilitato (il centro sportivo) al pagamento delle somme in favore della Controparte_2
per sopravvenute difficolta economiche”(cfr. note di trattazione scritta datate 13/12/2022 per la partecipazione all'udienza del 15.12.2022).
Se a tali dichiarazioni si giustappone il contegno processuale serbato da tale parte – ovvero mancata partecipazione all'udienza fissata al 6.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, con facoltà di dare corso, entro tale termine, all'accordo) – si perviene alla necessità di definire, con sentenza,
tale segmento del rapporto processuale.
Ferma, infatti, la regolamentazione del rapporto principale, occorre valutare la fondatezza della domanda insita nella chiamata in garanzia svolta dal
Centro Sportivo Sant'NN nei riguardi della Controparte_2
Tale valutazione è, infatti, funzionale alla regolamentazione delle spese di lite secondo la soccombenza virtuale, non potendo, nella definizione con sentenza, trovare ingresso le statuizioni previste dalla ordinanza ex art. 185
bis c.p.c. (ricordandosi, comunque che rispetto alla posizione dell'attore in risarcimento danni, consta l'adesione alla proposta, manifestata anche dalla compagnia).
pag. 8/13 La tacitazione della pretesa del danneggiato – stando alle dichiarazioni rese dal relativo difensore – renderebbe, in ogni caso, superflua una pronuncia di merito anche su tale rapporto.
Per statuire sulle spese – e, quindi, definire il procedimento con sentenza, una volta constatato il mancato adempimento dell'obbligo previsto nell'ordinanza del 26.2.2019, seppur per ragioni dedotte come obiettive
(impossibilità dovuta a difficoltà economiche sopravvenute) ed indipendenti dalla volontà di dare corso a quella regolazione del segmento del rapporto processuale (non avendo, il centro sportivo convenuto, dedotto alcunché rispetto all'assetto di interessi cristallizzato nella citata ordinanza del 26.2.2019) – indifferente è, sotto il profilo delle utilità pratiche attuali e concrete, il vaglio sulla fondatezza della domanda di manleva in funzione ulteriore a quella sulle spese.
La dichiarazione di accettazione dell'ordinanza del 26.2.2019, infatti, come osservato, non è stata seguita da alcuna obiezione relativa alla successiva regolazione del rapporto con la compagnia assicuratrice, al cospetto della iniziale pretesa “condannare direttamente ed in via esclusiva la
[...]
al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare CP_2
dovute all'attore, ivi comprese spese, compensi legali ed accessorie” (cfr.
comparsa responsiva depositata il 6.7.2016).
Sicché, ribadita la declaratoria di cessata materia del contendere anche con riguardo al segmento del rapporto originato dalla chiamata in manleva –
tenuto conto, peraltro, che nel coltivare la propria posizione processuale, la pag. 9/13 stessa compagnia, ha concluso chiedendo che il “Centro Sportivo venga
condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore di dopo aver rappresentato il mancato pagamento delle Controparte_1
“spese legali, così come previsto nella proposta conciliativa formulata dal
Giudicante con ordinanza del 26.01.2019 a cui hanno aderito tutte le parti” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 12/12/2024) – va operata la delibazione in vista delle spese secondo soccombenza virtuale.
Al riguardo, la domanda azionata con la chiamata in causa del terzo, alla luce del quadro processual probatorio acquisito, è inidonea a pervenire ad esiti di accoglibilità.
È, a tal proposito, appena il caso di ricordare che l'accettazione del pagamento tardivo del premio, pure quando operata senza riserve, non è di per sé idonea a rendere indennizzabile il sinistro verificatosi dopo lo spirare del termine previsto dall' art. 1901 c.c., occorrendo, infatti, per l'operare della rinuncia all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio, un contegno dell'assicuratore capace di disvelare una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
03/03/2023, n. 6480).
Nella specie, incontestata – se non anche oggetto di ammissione – è la circostanza del tardivo pagamento del premio della polizza n. 50CT06012
posta a base della chiamata in garanzia per la operatività della assicurazione dell'evento occorso il 16.3.2013 avendo, infatti, il centro pag. 10/13 sportivo, articolato così le sue difese “non può trovare applicazione nel caso in oggetto l'art.1901 del codice civile poiché il Centro Sportivo
Sant'NN di NA NO ha pagato in ritardo la rata intermedia del premio unico per cui la polizza deve intendersi operante per l'intera annualità” così riconoscendo il dato del tardivo pagamento (cfr. prima memoria istruttoria di parte convenuta).
Tale circostanza, comunque, è riscontrabile dalla documentazione prodotta dalla compagnia, rubricata cedolino di riscontro Sara Rcd ove si evince che per il periodo 9.1.2013-9.7.2013, il premio (euro 175,00) è stato pagato in data 15.5.2013.
Dalle stesse allegazioni delle parti, inoltre, consta che l'evento sinistroso si
è verificato (16.3.2013) nell'arco di tempo cui inerisce la polizza (con scadenza al 9.7.2013) il cui premio risulta pagato tardivamente (15.5.2013) come pure risulta documentalmente (cfr. doc. denominato “quietanza sara”
accluso alla comparsa di costituzione della compagnia).
Né, d'altra parte, anche ponendo mente alle ulteriori difese del convenuto –
il quale, dopo aver allegato la ripartizione del premio in distinti ratei, in quanto “pattuito in €.350,00 da pagarsi in due rate di €.175,00 ciascuna” ha concluso “Il ritardato pagamento della seconda rata non inficia la
durata del contratto assicurativo che è da intendersi valido per tutta la durata del contrato ovvero dal 09/07/2012 al 09/07/2013” (cfr. prima memoria istruttoria convenuto) – si perviene a diverso esito giacché la rateizzazione del premio, influisce sulla tenuta in vita del vincolo, « una
pag. 11/13 volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima,
l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
scadenza, ai sensi dell' art. 1901 c.c. , senza che rilevi l'accettazione, da
parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non
costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della
garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del
contratto» (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 03/12/2021 , n. 38216).
Ancora, a diverso esito non conduce il riferimento alla “comunicazione di
avvenuta sospensione della polizza solo in data 22/04/2013, a mezzo raccomandata A.R.” operata “il 20/04/2013, cioè in data successiva a quella della verificazione del sinistro per cui è causa” risultando, dal tenore della stessa, manifestazione della volontà di valersi di effetto sospensivo legale già prodottosi con il tardivo pagamento del premio, così
restando ininfluente il momento della comunicazione di avvenuta sospensione.
La dicitura “abbiamo provveduto alla sospensione della polizza, alla data odierna”, è, infatti, incompatibile con una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa.
La portata assorbente delle superiori considerazioni conduce alla dichiarazione di infondatezza della domanda svolta con la chiamata in causa di Controparte_2
Ne segue, allora, che procedendo alla regolazione delle spese processuali secondo soccombenza virtuale, nella liquidazione a favore della compagnia pag. 12/13 assicuratrice vanno osservati i parametri tabellari medi, esclusa, tuttavia, la liquidazione della voce “istruttoria/trattazione” giacché non consta deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. da parte della compagnia e tenuto conto, inoltre, della istruttoria meramente documentale della domanda di manleva. Le stesse si liquidano ai valori tabellari corrispondenti al valore dichiarato (fino ad euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 511/2016, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
CONDANNA il centro sportivo Sant'NN di NA NO
alla refusione delle spese di lite sostenute dalla chiamata in garanzia
[...]
liquidate in misura pari a complessivi euro 3.397,00 Controparte_2
per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA
come per legge;
Barcellona P.G. 6.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Letterio D'Andrea, nell'interesse di – il Parte_1
quale ha concluso chiedendo che “il Centro Sportivo venga condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore di CP_1
stante la mancata corresponsione delle spese legali “come previsto
[...]
nella proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza del
26.01.2019 a cui hanno aderito tutte le parti” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 511/2016 R.G.
avente per oggetto: contratto di assicurazione
vertente tra
(C.F. ) elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio
Fugazzotto, giusta procura in atti. attore
Centro Sportivo Sant'NN di NA NO (C.F./P. IVA
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Messina, giusta procura in atti. convenuto
contro
(P.I. elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio
D'Andrea, giusta procura in atti.
Chiamata in causa
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
Per il sinistro occorso in data 16.3.2013, ore 15:10, all'interno del Centro
Sportivo Sant'NN, in occasione della partecipazione ad una partita di calcetto, – lamentando la caduta causata dalla presenza di Parte_2
“uno squarcio non visibile nel manto erboso sintetico del campo” - ha chiesto il risarcimento dei danni per le lesioni riportate, nella misura indicata – quanto a percentuale di danno biologico, inabilità temporanea assoluta (ITA) e invalidità temporanea relativa (ITP) nella relazione del medico di parte dott. oltre alle spese mediche Persona_1
sostenute, nella misura pari ad euro 26.000,00 o nella diversa somma di giustizia.
Il Centro Sportivo Sant'NN di NA NO si è costituito in resistenza – con comparsa depositata il 26.7.2017 – chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria
Compagnia di assicurazioni, al fine di essere garantito e Parte_1
manlevato dalla stessa.
pag. 2/13 Nel merito, senza contestare l'accadimento del fatto – i.e. le lesioni riportate a seguito della caduta occorsa mentre si trovava all'interno del
Centro Sportivo, né la presenza di squarcio nel manto erboso del campo – ha lamentato la eccessività delle richieste risarcitorie formulate dall'attore,
concludendo per la condanna diretta ed esclusiva della compagnia assicuratrice chiamata in causa, anche al pagamento delle spese legali.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2
quest'ultima, costituendosi, ha eccepito l'inoperatività della polizza n.
50CT06012 per ritardato pagamento del premio (15.5.2013) relativo al periodo (09.01.2013 – 09.07.2013) all'interno del quale è avvenuto il sinistro (16.03.2013); nel merito contestando, comunque, la fondatezza delle pretese attoree anche sotto il profilo del quantum richiesto.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., disposta l'audizione testimoniale richiesta dall'attore, la causa – sottoposta alle parti proposta ex
art. 185 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del 26.2.2019) - viene decisa con sentenza
ex art. 281 sexies c.p.c.
Introduttivamente va evidenziato che la partita IVA del centro sportivo
Sant'NN di NA NO – in intestazione così indicata (C.F./P.
IVA ) – risulta, in difetto di menzione nell'atto di costituzione P.IVA_1
facente capo a tale parte processuale, dalla consultazione del documento
“cedolino di riscontro Sara Rcd” allegato al fascicolo della terza chiamata.
pag. 3/13 La causa va definita con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Dagli atti di causa, infatti, trova riscontro un complessivo contegno processuale incompatibile con la volontà di addivenire ad una statuizione di merito.
Verso tale direzione, in particolare, milita la adesione, prestata da tutte le parti, alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 26.02.2019
(pubblicata il 27.2.2019).
Al riguardo, dal tenore degli scritti difensivi recanti istanze e conclusioni successive alla formulazione della proposta, si ricava la esplicita dichiarazione di adesione ad opera della difesa delle parti.
In tal senso già le note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle tre parti costituite – segnatamente: attore, convenuto e chiamata in causa – nella prima udienza successiva alla proposta (cfr. note scritte per l'udienza del 3.3.2021 a firma Avv. Nunzio Fugazzotto;
Avv. Cosimo Messina;
Avv.
Letterio D'Andrea).
A fronte, infatti, della previsione di obbligo di pagamento, a carico del convenuto Centro Sportivo Sant'NN di NA NO, a favore dell'attore (complessiva somma di € 6.300,00 comprensiva di rivalutazione e interessi legali) oltreché, sempre a carico del predetto convenuto, dell'onere delle spese legali (€ 2.000,00 da corrispondere a favore dell'attore; € 700,00 a favore della compagnia terza chiamata) con le note di trattazione scritta del 25/02/2021, la difesa del Centro sportivo pag. 4/13 Sant'NN ha dichiarato “di aderire alla proposta conciliativa formulata da codesto Giudice”.
Conferma, altresì, il raggiungimento di intesa - sulla base dell'ordinanza che ha previsto il quantum e individuato il soggetto passivo dell'impegno di pagamento ivi delineato – con correlata perdita di interesse alla decisione di merito, il tenore delle successive dichiarazioni rese dalle parti in vista dell'udienza a trattazione scritta del 5.5.2021 e del 16.11.2021 avendo, infatti, la difesa dell'attore, concluso per “un rinvio per poter perfezionare
l'accordo già raggiunto con il convenuto Centro Sportivo Sant'NN, sulla base della proposta formulata da codesto giudice” (cfr. note di trattazione scritta datate 29.4.2021 e, altresì, di analogo tenore, note scritte datate
11.11.2021 a firma avv. Nunzio Fugazzotto) a fronte delle dichiarazioni rese dalla difesa del convenuto: “chiede un rinvio per poter perfezionare gli accordi già raggiunti con l'attore e la terza chiamata in Parte_2
causa (cfr. note di trattazione scritta datate 30.4.2021 Controparte_2
e, altresì, note scritte datate 11.11.2021 – entrambe a firma Avv. Cosimo
Messina – ove si conclude “nell'interesse del Centro Sportivo Sant'NN,
avendo in parte dato esecuzione alla proposta cosi come formulata da
codesto Giudice, chiede un rinvio per consentire al suddetto di ultimare
l'esecuzione”).
Dirimenti, infine, le dichiarazioni rese in vista dell'udienza del 14.7.2022 con cui la difesa dell'attore ha concluso “dichiara che l'attore è stato
integralmente soddisfatto da parte del convenuto Centro Sportivo
pag. 5/13 Sant'NN come da proposta formulata da codesto Giudice, chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere” (cfr. note di trattazione scritta datate 11.7.2022 a firma Avv. Nunzio Fugazzotto) e, di contro, quella del convenuto, che ha ribadito la posizione già espressa rispetto alla compagnia chiamata in causa, chiedendo “un breve rinvio per consentire al convenuto Centro Sportivo Sant'NN di regolarizzare la transazione con la (cfr. note di trattazione scritta depositate nel CP_3
fascicolo telematico l' 11.7.2022 a firma Avv. Cosimo Messina).
Sicché, dal contegno processuale delle parti del rapporto principale - ovvero l'attore e il Centro Sportivo convenuto ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c. - valutato unitamente alla dichiarazione di adesione della compagnia terza chiamata e, altresì, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai procuratori dell'attore e del convenuto – i quali hanno confermato che l'attore è stato integralmente soddisfatto da parte del convenuto Centro
Sportivo Sant'NN, in base al contenuto della proposta di cui alla ordinanza del 26.2.2019 (cfr. da ultimo note di trattazione scritta Udienza
del 06/12/2023 a firma Avv. Nunzio Fugazzotto recanti dichiarazione di non avere più nulla a che pretendere dal centro sportivo convenuto e richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere) – non può che pervenirsi all'accoglimento della richiesta di definizione di tale rapporto mediante dichiarazione della cessata materia del contendere.
Resta, invece, da verificare la posizione delle parti del rapporto processuale instauratosi con la chiamata in manleva della compagnia CP_1
pag. 6/13 Benché, infatti, la difesa del Centro Sportivo Sant'NN, abbia dichiarato di aderire al contenuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. senza sollevare obiezioni e formulare riserve, nonché in maniera incondizionata – avendo,
infatti, sin dal primo atto difensivo successivo alla ordinanza del
26.2.2019, concluso chiedendo “un breve rinvio per consentire al convenuto Centro Sportivo Sant'NN di regolarizzare la transazione con la ”(cfr. note di trattazione scritta datate 25/02/2021 a firma CP_1
Avv. Cosimo Messina) mantenendo, in corso di causa, un contegno coerente con tali dichiarazioni – avendo, tra le altre, dopo il pagamento satisfattivo a favore dell'attore, ribadito la propria adesione alla proposta
(recante obbligo di pagamento delle spese quantificate in euro 700,00 a favore della terza chiamata) chiedendo “un breve rinvio per consentire al convenuto Centro Sportivo Sant'NN di regolarizzare la transazione con la (cfr. note di trattazione scritta datate 11.7.2022 a firma Avv. CP_3
Cosimo Messina) – nondimeno, dagli atti di causa risulta esteriorizzazione di un contegno processuale dimostrativo di mancanza di adempimento.
In particolare, converge verso tale considerazione, al cospetto di esiguo ammontare della somma prevista nell'ordinanza del 26.2.2019 – a favore della compagni chiamata in manleva (euro 700,00 a fronte della maggior somma prevista a titolo di spese legali per l'attore, pari ad euro 2.000,00 e,
a fortiori, a fronte della somma per la tacitazione della pretesa sostanziale dedotta in lite dal ) –il tenore delle dichiarazioni rese dalla difesa Parte_2
del centro sportivo convenuto - dopo plurimi rinvii dell'udienza per il pag. 7/13 perfezionamento delle trattative – avendo, infatti, concluso richiedendo “
un rinvio al fine di poter verificare la possibilità da parte del proprio assistito al pagamento anche rateizzato delle somme” dopo la prospettazione del mancato pagamento in quanto “impossibilitato (il centro sportivo) al pagamento delle somme in favore della Controparte_2
per sopravvenute difficolta economiche”(cfr. note di trattazione scritta datate 13/12/2022 per la partecipazione all'udienza del 15.12.2022).
Se a tali dichiarazioni si giustappone il contegno processuale serbato da tale parte – ovvero mancata partecipazione all'udienza fissata al 6.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, con facoltà di dare corso, entro tale termine, all'accordo) – si perviene alla necessità di definire, con sentenza,
tale segmento del rapporto processuale.
Ferma, infatti, la regolamentazione del rapporto principale, occorre valutare la fondatezza della domanda insita nella chiamata in garanzia svolta dal
Centro Sportivo Sant'NN nei riguardi della Controparte_2
Tale valutazione è, infatti, funzionale alla regolamentazione delle spese di lite secondo la soccombenza virtuale, non potendo, nella definizione con sentenza, trovare ingresso le statuizioni previste dalla ordinanza ex art. 185
bis c.p.c. (ricordandosi, comunque che rispetto alla posizione dell'attore in risarcimento danni, consta l'adesione alla proposta, manifestata anche dalla compagnia).
pag. 8/13 La tacitazione della pretesa del danneggiato – stando alle dichiarazioni rese dal relativo difensore – renderebbe, in ogni caso, superflua una pronuncia di merito anche su tale rapporto.
Per statuire sulle spese – e, quindi, definire il procedimento con sentenza, una volta constatato il mancato adempimento dell'obbligo previsto nell'ordinanza del 26.2.2019, seppur per ragioni dedotte come obiettive
(impossibilità dovuta a difficoltà economiche sopravvenute) ed indipendenti dalla volontà di dare corso a quella regolazione del segmento del rapporto processuale (non avendo, il centro sportivo convenuto, dedotto alcunché rispetto all'assetto di interessi cristallizzato nella citata ordinanza del 26.2.2019) – indifferente è, sotto il profilo delle utilità pratiche attuali e concrete, il vaglio sulla fondatezza della domanda di manleva in funzione ulteriore a quella sulle spese.
La dichiarazione di accettazione dell'ordinanza del 26.2.2019, infatti, come osservato, non è stata seguita da alcuna obiezione relativa alla successiva regolazione del rapporto con la compagnia assicuratrice, al cospetto della iniziale pretesa “condannare direttamente ed in via esclusiva la
[...]
al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare CP_2
dovute all'attore, ivi comprese spese, compensi legali ed accessorie” (cfr.
comparsa responsiva depositata il 6.7.2016).
Sicché, ribadita la declaratoria di cessata materia del contendere anche con riguardo al segmento del rapporto originato dalla chiamata in manleva –
tenuto conto, peraltro, che nel coltivare la propria posizione processuale, la pag. 9/13 stessa compagnia, ha concluso chiedendo che il “Centro Sportivo venga
condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore di dopo aver rappresentato il mancato pagamento delle Controparte_1
“spese legali, così come previsto nella proposta conciliativa formulata dal
Giudicante con ordinanza del 26.01.2019 a cui hanno aderito tutte le parti” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 12/12/2024) – va operata la delibazione in vista delle spese secondo soccombenza virtuale.
Al riguardo, la domanda azionata con la chiamata in causa del terzo, alla luce del quadro processual probatorio acquisito, è inidonea a pervenire ad esiti di accoglibilità.
È, a tal proposito, appena il caso di ricordare che l'accettazione del pagamento tardivo del premio, pure quando operata senza riserve, non è di per sé idonea a rendere indennizzabile il sinistro verificatosi dopo lo spirare del termine previsto dall' art. 1901 c.c., occorrendo, infatti, per l'operare della rinuncia all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio, un contegno dell'assicuratore capace di disvelare una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
03/03/2023, n. 6480).
Nella specie, incontestata – se non anche oggetto di ammissione – è la circostanza del tardivo pagamento del premio della polizza n. 50CT06012
posta a base della chiamata in garanzia per la operatività della assicurazione dell'evento occorso il 16.3.2013 avendo, infatti, il centro pag. 10/13 sportivo, articolato così le sue difese “non può trovare applicazione nel caso in oggetto l'art.1901 del codice civile poiché il Centro Sportivo
Sant'NN di NA NO ha pagato in ritardo la rata intermedia del premio unico per cui la polizza deve intendersi operante per l'intera annualità” così riconoscendo il dato del tardivo pagamento (cfr. prima memoria istruttoria di parte convenuta).
Tale circostanza, comunque, è riscontrabile dalla documentazione prodotta dalla compagnia, rubricata cedolino di riscontro Sara Rcd ove si evince che per il periodo 9.1.2013-9.7.2013, il premio (euro 175,00) è stato pagato in data 15.5.2013.
Dalle stesse allegazioni delle parti, inoltre, consta che l'evento sinistroso si
è verificato (16.3.2013) nell'arco di tempo cui inerisce la polizza (con scadenza al 9.7.2013) il cui premio risulta pagato tardivamente (15.5.2013) come pure risulta documentalmente (cfr. doc. denominato “quietanza sara”
accluso alla comparsa di costituzione della compagnia).
Né, d'altra parte, anche ponendo mente alle ulteriori difese del convenuto –
il quale, dopo aver allegato la ripartizione del premio in distinti ratei, in quanto “pattuito in €.350,00 da pagarsi in due rate di €.175,00 ciascuna” ha concluso “Il ritardato pagamento della seconda rata non inficia la
durata del contratto assicurativo che è da intendersi valido per tutta la durata del contrato ovvero dal 09/07/2012 al 09/07/2013” (cfr. prima memoria istruttoria convenuto) – si perviene a diverso esito giacché la rateizzazione del premio, influisce sulla tenuta in vita del vincolo, « una
pag. 11/13 volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima,
l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
scadenza, ai sensi dell' art. 1901 c.c. , senza che rilevi l'accettazione, da
parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non
costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della
garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del
contratto» (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 03/12/2021 , n. 38216).
Ancora, a diverso esito non conduce il riferimento alla “comunicazione di
avvenuta sospensione della polizza solo in data 22/04/2013, a mezzo raccomandata A.R.” operata “il 20/04/2013, cioè in data successiva a quella della verificazione del sinistro per cui è causa” risultando, dal tenore della stessa, manifestazione della volontà di valersi di effetto sospensivo legale già prodottosi con il tardivo pagamento del premio, così
restando ininfluente il momento della comunicazione di avvenuta sospensione.
La dicitura “abbiamo provveduto alla sospensione della polizza, alla data odierna”, è, infatti, incompatibile con una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa.
La portata assorbente delle superiori considerazioni conduce alla dichiarazione di infondatezza della domanda svolta con la chiamata in causa di Controparte_2
Ne segue, allora, che procedendo alla regolazione delle spese processuali secondo soccombenza virtuale, nella liquidazione a favore della compagnia pag. 12/13 assicuratrice vanno osservati i parametri tabellari medi, esclusa, tuttavia, la liquidazione della voce “istruttoria/trattazione” giacché non consta deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. da parte della compagnia e tenuto conto, inoltre, della istruttoria meramente documentale della domanda di manleva. Le stesse si liquidano ai valori tabellari corrispondenti al valore dichiarato (fino ad euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 511/2016, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
CONDANNA il centro sportivo Sant'NN di NA NO
alla refusione delle spese di lite sostenute dalla chiamata in garanzia
[...]
liquidate in misura pari a complessivi euro 3.397,00 Controparte_2
per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA
come per legge;
Barcellona P.G. 6.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 13/13