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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/23, e vertente tra:
Parte_1
(avv. Biagio Matera e Corrado Matera)
appellante
e
Controparte_1
(avv. Francesco Napolitano) appellata
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 26.2.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 18.3.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/2023, e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Parte_1 C.F._1
Matera e Corrado Matera
-Appellante-
e
, (P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Napolitano -Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 371/2023, pubblicata il 18.7.23, il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “-Rigetta la domanda di parte attrice;
-Condanna il Sig. Pt_1
al pagamento delle spese di lite, in favore della , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., nella misura pari ad euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.”
Con atto di citazione notificato il 18.9.2023, ha impugnato la sentenza di cui sopra. Parte_1
Con comparsa depositata l'8.4.2024, la si è costituita per resistere al gravame. Controparte_1
All'udienza del 18.2.2025 -svoltasi in presenza- nessuno compariva.
All'udienza del 18.3.25 -svoltasi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 439/2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/23, e vertente tra:
Parte_1
(avv. Biagio Matera e Corrado Matera)
appellante
e
Controparte_1
(avv. Francesco Napolitano) appellata
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 26.2.25, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 18.3.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/2023, e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Parte_1 C.F._1
Matera e Corrado Matera
-Appellante-
e
, (P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Napolitano -Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 371/2023, pubblicata il 18.7.23, il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “-Rigetta la domanda di parte attrice;
-Condanna il Sig. Pt_1
al pagamento delle spese di lite, in favore della , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., nella misura pari ad euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.”
Con atto di citazione notificato il 18.9.2023, ha impugnato la sentenza di cui sopra. Parte_1
Con comparsa depositata l'8.4.2024, la si è costituita per resistere al gravame. Controparte_1
All'udienza del 18.2.2025 -svoltasi in presenza- nessuno compariva.
All'udienza del 18.3.25 -svoltasi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 439/2023, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria