Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Aristide Perrino, assunta la causa in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1707/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Ambrosio Concetta Parte_1
presso il cui studio domicilia in Terzigno alla via Diaz
Opponente
CONTRO
in persona del suo legale r.p.t. rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Martorelli Maurizio presso il quale domicilia in Napoli alla via
Bisignano n. 68
Opposto
E in persona del suo l.r.p.t. . rappr.to e difeso dagli avv.ti Anna Oliva e CP_2
Armando Gambino e domiciliato presso l'avvocatura dell' in Controparte_3
Nola alla via Variante 7 bis
Altro opposto
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato alla data del 08.03.2024 e regolarmente notificato alle controparti il ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 371 2024
9005544013 000 notificata alla data del 29.01.2024 a mezzo PEC limitatamente agli avvisi di addebito dell' n. 371 2016 0004298762 000; n. 371 2016 CP_2
0014687569 000; n. 371 2017 0011049838 000 e n. 371 2018 002245653 000 coi quali l' gli intimava il pagamento della somma di euro 10.659,22 CP_2
relativi a contributi previdenziali;
l'opponente eccepiva la omessa notifica degli avvisi di addebito e degli atti prodromici dell' , l'intervenuta prescrizione CP_4
Si è costituita in giudizio la impugnando tutto Controparte_1
quanto dedotto dalla parte opponente ritenendo infondato il ricorso , sia in punto di fatto che di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda .
Si costituiva anche l' con propria memoria difensiva Controparte_3
impugnando sia in punto di fatto che di diritto tutte le ,pretese del ricorrente in quanto del tutto infondate . Concludeva per il rigetto della domanda .
Acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Passando ad analizzare l'eccezione di omessa notifica e nullità degli avvisi bonari è opportuno precisare in merito ai rilievi della parte ricorrente sulla nullità della notifica dell'atto impugnato che l' Agente per la Riscossione ha depositato in atti, per la notifica dell'atto impugnato, una copia dalla quale si evince che la loro notificazione fu curata da parte dell' Agente , avvalendosi della notifica a mezzo pec.
Relativamente ai i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26
DPR 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”; l''art. 60 DPR 600/1973 stabilisce invece che: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)”. Da tali coordinate normative si evince che la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Tanto non riguarda, invece, la sfera del “mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, pertanto, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza non sia contenuto in un pubblico elenco, posto che questo deve contenere gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. In tema, a conferma dei principi riportati, si rinvia alle autorevoli motivazioni di Cass SU n.15979/2022 (conf. Cass 31160/
2022; Cass 6015/ 2023), secondo cui la notifica effettuata da “…un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” Ad ogni modo deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui” “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., SU 7665/
2016 ;) Il ricorrente ha altresì dedotto l'omessa notifica degli avvisi oggetto del presente giudizio. Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale della CP_2
notifica degli avvisi di addebito di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell' resistente, maturato a seguito ad Controparte_5 omesso versamento di contributi previdenziali . Ed infatti le ricevute di consegna degli avvisi di addebito consente di verificare la corrispondenza tra l'avviso di pagamento inviato e la ricevuta di consegna della pec. e costituisce dato sufficiente per ritenere provata la notifica del titolo, in assenza di specifici e decisivi elementi di giudizio confutativi, neppure dedotti .
Quindi tenuto conto che la stabilizzazione degli avvisi d'addebito, non opposti tempestivamente ai sensi dell'art 24 del dlgs 46/1999 , preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che i più volte citati avvisi d'addebito sono stati regolarmente notificati in un arco temporale compreso tra il 13.05.2016 al 16.01.2019 , in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatoti in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre
2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. La norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva – come nel caso di specie - dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica di ciascun avviso d'addebito esaminato ritualmente notificato al ricorrente - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale. Risultano pertanto non prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 371 2016 0004298762 000 CP_2
notificato il 13.05.2016; n. 371 2016 0014687569 000 notificato il 11.11.2016;
n. 371 2017 0011049838 000 notificato il 16.10.2017, n. 371 2018 002245653
000 notificato il 16.01.2019 , dal momento che L' ha provato la rituale CP_2
notifica degli stessi a mezzo deposito della relativa documentazione nel fascicolo processuale.
In relazione alla riferita eccezione (istanza) di disconoscimento dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che, laddove si intenda contestare la produzione di documenti o di atti in fotocopie , non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa, occorrendo invece che venga indicata in modi circostanziati quali elementi denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta . Ancora in argomento si precisa che in tema di disconoscimento della documentazione prodotta in giudizio mediante copie fotostatiche dell'originale , ex art 2719 c.c. non sono necessarie modalità sacramentali, tuttavia serve una manifestazione chiara, circostanziata e inequivoca della motivazione secondo la quale il documento prodotto in copia non sarebbe corrispondente all'originale. Con la conseguenza che non è efficacemente formulata l'eccezione che risulta essere generica in quanto la parte si limita a contestare la genuinità e l'autenticità.
Orbene nel caso di specie la motivazione per cui il documento prodotto dalla parte opposta in copia non corrisponde all'originale non è neanche esplicitata dalla parte opponente la quale ha affermato in particolare nelle sue note di trattazione del 08.04.2025 di impugnare tutta la documentazione prodotta dai resistenti giacchè non conforme agli originali. Il disconoscimento così come formulato ai sensi dell'art. 2179 c.c. risulta assolutamente generico e la relativa eccezione non può ritenersi correttamente sollevata. L'opposizione pertanto non può trovare accoglimento . La domanda va di conseguenza rigettata non essendo maturata alcuna prescrizione. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore degli Enti opposti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli Enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di esse in euro 1.305,50 oltre accessori
- Si comunichi
Nola lì 10.04.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino