Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1959, n. 14
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1959
Art. 1.
A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.
Nulla e' innovato alla norma di cui all' art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1959