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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Reggio Calabria
Sezione seconda civile Settore lavoro/previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 2595 /2023 rg , sul ricorso depositato il 30/05/2023 proposto da , C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1 22.04.1965, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “centro estetico Fe.De.Ca.”, rappresentata e difesa, dall'Avv. Valentino Mazzeo e Corrado Politi, . nei confronti di ( parte Controparte_1 rappresentata e difesa da avv. TRIOLO ETTORE e Valeria Grandizio )
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio alla parte ricorrente che liquida complessivamente, in 2900,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
• dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. n. OI-001066872 emessa dall' di CP_1 Reggio Calabria e notificata in data 3.05.2023 e per l'effetto annullarla unitamente all'atto prodromico avviso di accertamento ed ad ogni anno connesso e collegato con le relative sanzioni accessorie;
• con vittoria di spese e competenze, in favore dei procuratori antistatari/anticipanti.
L' come in epigrafe si costituiva ed evidenziava : CP_1
La sig.ra impugna l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001066872, con cui viene contestato Pt_1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2016, riferite alla gestione aziende con dipendenti.
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 03.05.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 01.06.2018 nel rispetto dei termini di prescrizione. La suddetta ordinanza è stata tuttavia annullata Disposizione n° 670000-25-0086 del
05/02/2025, notificata anche al procuratore di parte ricorrente.
CONCLUSIONI 1 Voglia il Giudice del lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione , va dichiarata cessata la materia del contendere.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione CP_ amministrativa pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CP_
In corso di giudizio l' ha dichiarato di aver annullato l'ordinanza ingiunzione Parte ricorrente non si è opposto alla cessazione della materia del contendere .
Non vi è ragione per discostarsi essendo stato rimosso, in via di autotutela, il provvedimento impugnato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa.
Reggio Calabria, 25.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Reggio Calabria
Sezione seconda civile Settore lavoro/previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 2595 /2023 rg , sul ricorso depositato il 30/05/2023 proposto da , C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1 22.04.1965, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “centro estetico Fe.De.Ca.”, rappresentata e difesa, dall'Avv. Valentino Mazzeo e Corrado Politi, . nei confronti di ( parte Controparte_1 rappresentata e difesa da avv. TRIOLO ETTORE e Valeria Grandizio )
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio alla parte ricorrente che liquida complessivamente, in 2900,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
• dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. n. OI-001066872 emessa dall' di CP_1 Reggio Calabria e notificata in data 3.05.2023 e per l'effetto annullarla unitamente all'atto prodromico avviso di accertamento ed ad ogni anno connesso e collegato con le relative sanzioni accessorie;
• con vittoria di spese e competenze, in favore dei procuratori antistatari/anticipanti.
L' come in epigrafe si costituiva ed evidenziava : CP_1
La sig.ra impugna l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001066872, con cui viene contestato Pt_1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2016, riferite alla gestione aziende con dipendenti.
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 03.05.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 01.06.2018 nel rispetto dei termini di prescrizione. La suddetta ordinanza è stata tuttavia annullata Disposizione n° 670000-25-0086 del
05/02/2025, notificata anche al procuratore di parte ricorrente.
CONCLUSIONI 1 Voglia il Giudice del lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione , va dichiarata cessata la materia del contendere.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione CP_ amministrativa pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CP_
In corso di giudizio l' ha dichiarato di aver annullato l'ordinanza ingiunzione Parte ricorrente non si è opposto alla cessazione della materia del contendere .
Non vi è ragione per discostarsi essendo stato rimosso, in via di autotutela, il provvedimento impugnato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio per il principio della causalità a carico della parte resistente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , pur ridotte al minimo nella fase decisionale perchè parte resistente ha definito bonariamente la causa.
Reggio Calabria, 25.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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