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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 517/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente al 3931 SW Arroyo DR Seattle WA (USA) C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Michele Ambrogio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, alla Via Gianpaolo Orsini n. 104, come da procura autenticata e tradotta nonché munita di apostille allegata al ricorso.
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 03.03.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, Controparte_1 cui chiedeva di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a Persona_1
CA (RC) il 06.12.1886, come risultante dall'estratto di nascita (doc. 3), da CP_2 pagina 1 di 8 e ed emigrata negli Stati Uniti d'America, dopo le nozze, in data Per_1 Parte_2
06.11.1910, con (doc. 4). Dall'unione tra i due era nata Controparte_3 [...] in data 26.12.1925 (doc. 6). L'originaria ava italiana, una volta emigrata Persona_2 negli Stati Uniti d'America, aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione tramite il coniuge (doc. 4).
In particolare, precisava che in data 24.10.1953 aveva contratto Persona_2 matrimonio con (doc.7) e dalla loro unione era nata, in data 28.02.1966, Controparte_4
(cfr. doc. 8). Quest'ultima, dopo le nozze con Controparte_5 Persona_3
, in data 01.02.2002, ha acquisito il cognome del marito (cfr. doc. in atti n. 9). Da
[...] detta unione coniugale, in data 16.06.2006, nasceva odierno Parte_1 ricorrente (cfr.doc. 10).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e la pendenza del giudizio di costituzionalità sulla legge sulla cittadinanza.
Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni, così come si evince dal visto apposto telematicamente in data 07.05.2025.
All'udienza del 27 ottobre 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al
pagina 2 di 8 comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sempre in via preliminare va evidenziato che la procedura di legittimità costituzionale si è conclusa con la sentenza n. 142/2025 che l'ha rigettata.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt.
3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge pagina 3 di 8 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune
Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità
(Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
pagina 4 di 8 Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Nel caso di specie, si evidenzia, infatti, che prima discendente Persona_2 dell'ava italiana, sia nata in [...] pre-costituzionale, e la madre si è sposata con un cittadino americano nel 1910, quindi in epoca pre-costituzionale.
In riferimento alla naturalizzazione dell'ava giova richiamare Persona_1
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia pagina 5 di 8 rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un.
24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana.
Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante
l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un.
24.08.2022 n. 25318).
Sul punto, va chiarito che l'ava italiana è nata in data [...] a [...] ed è emigrata negli Stati Uniti d'America successivamente alle nozze celebrate in Italia in data
16.11.1910 (cfr. doc. in atti n.04), a tal riguardo, come si evince dal certificato di naturalizzazione rilasciato dai servizi di Cittadinanza e di Immigrazione degli Stati Uniti, non assume alcun rilievo la circostanza per cui, in accordo con la legge statunitense sulla naturalizzazione del 1802, modificata nel 1855, la sig.ra si sarebbe naturalizzata Per_1 automaticamente tramite matrimonio con cittadino naturalizzato Americano (cfr. doc. 05) e non, quindi, per sua espressa volontà.
pagina 6 di 8 A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
e (cfr. doc. 3) abbia poi contratto matrimonio in Italia, in data CP_6 Parte_2
06.11.1910, con (cfr. doc. 4). Dalla loro unione è nata Controparte_3 Persona_2
in data 26.12.1925 (doc. 6), che a sua volta in data 24.10.1953 ha sposato
[...] [...]
(doc.7) e dalla loro unione, in data 28.02.1966, (cfr. doc. CP_4 Controparte_5
8). Quest'ultima, ha sposto , in data 01.02.2002 (cfr. doc. in atti n. 9) Persona_3
e detta unione coniugale, in data 16.06.2006, nasceva odierno Parte_1 ricorrente (cfr.doc. 10).
Ne deriva che il ricorrente ha dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla capostipite cittadina italiana che ha così trasmesso Persona_1
“iure sanguinis” la cittadinanza per il tramite della figlia Deve, Persona_2 dunque, essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis
e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, Controparte_1 non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto alla cittadinanza italiana in capo al ricorrente , nato a [...] il [...]; Parte_1
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 22.11.2025
Il Giudice unico Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 517/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente al 3931 SW Arroyo DR Seattle WA (USA) C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Michele Ambrogio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, alla Via Gianpaolo Orsini n. 104, come da procura autenticata e tradotta nonché munita di apostille allegata al ricorso.
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 03.03.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, Controparte_1 cui chiedeva di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a Persona_1
CA (RC) il 06.12.1886, come risultante dall'estratto di nascita (doc. 3), da CP_2 pagina 1 di 8 e ed emigrata negli Stati Uniti d'America, dopo le nozze, in data Per_1 Parte_2
06.11.1910, con (doc. 4). Dall'unione tra i due era nata Controparte_3 [...] in data 26.12.1925 (doc. 6). L'originaria ava italiana, una volta emigrata Persona_2 negli Stati Uniti d'America, aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione tramite il coniuge (doc. 4).
In particolare, precisava che in data 24.10.1953 aveva contratto Persona_2 matrimonio con (doc.7) e dalla loro unione era nata, in data 28.02.1966, Controparte_4
(cfr. doc. 8). Quest'ultima, dopo le nozze con Controparte_5 Persona_3
, in data 01.02.2002, ha acquisito il cognome del marito (cfr. doc. in atti n. 9). Da
[...] detta unione coniugale, in data 16.06.2006, nasceva odierno Parte_1 ricorrente (cfr.doc. 10).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e la pendenza del giudizio di costituzionalità sulla legge sulla cittadinanza.
Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni, così come si evince dal visto apposto telematicamente in data 07.05.2025.
All'udienza del 27 ottobre 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al
pagina 2 di 8 comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sempre in via preliminare va evidenziato che la procedura di legittimità costituzionale si è conclusa con la sentenza n. 142/2025 che l'ha rigettata.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt.
3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge pagina 3 di 8 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune
Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità
(Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
pagina 4 di 8 Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Nel caso di specie, si evidenzia, infatti, che prima discendente Persona_2 dell'ava italiana, sia nata in [...] pre-costituzionale, e la madre si è sposata con un cittadino americano nel 1910, quindi in epoca pre-costituzionale.
In riferimento alla naturalizzazione dell'ava giova richiamare Persona_1
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia pagina 5 di 8 rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un.
24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana.
Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante
l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un.
24.08.2022 n. 25318).
Sul punto, va chiarito che l'ava italiana è nata in data [...] a [...] ed è emigrata negli Stati Uniti d'America successivamente alle nozze celebrate in Italia in data
16.11.1910 (cfr. doc. in atti n.04), a tal riguardo, come si evince dal certificato di naturalizzazione rilasciato dai servizi di Cittadinanza e di Immigrazione degli Stati Uniti, non assume alcun rilievo la circostanza per cui, in accordo con la legge statunitense sulla naturalizzazione del 1802, modificata nel 1855, la sig.ra si sarebbe naturalizzata Per_1 automaticamente tramite matrimonio con cittadino naturalizzato Americano (cfr. doc. 05) e non, quindi, per sua espressa volontà.
pagina 6 di 8 A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
e (cfr. doc. 3) abbia poi contratto matrimonio in Italia, in data CP_6 Parte_2
06.11.1910, con (cfr. doc. 4). Dalla loro unione è nata Controparte_3 Persona_2
in data 26.12.1925 (doc. 6), che a sua volta in data 24.10.1953 ha sposato
[...] [...]
(doc.7) e dalla loro unione, in data 28.02.1966, (cfr. doc. CP_4 Controparte_5
8). Quest'ultima, ha sposto , in data 01.02.2002 (cfr. doc. in atti n. 9) Persona_3
e detta unione coniugale, in data 16.06.2006, nasceva odierno Parte_1 ricorrente (cfr.doc. 10).
Ne deriva che il ricorrente ha dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla capostipite cittadina italiana che ha così trasmesso Persona_1
“iure sanguinis” la cittadinanza per il tramite della figlia Deve, Persona_2 dunque, essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis
e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, Controparte_1 non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto alla cittadinanza italiana in capo al ricorrente , nato a [...] il [...]; Parte_1
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 22.11.2025
Il Giudice unico Francesca Rosaria Plutino
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