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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo generale degli affari contenziosi
476 del 2020, avente ad oggetto: aione rilascio immobile;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Regine, (C.F.: ), in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso ed elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(P. IVA ), rapp.to e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Nicolella
(c.f.: ) e dall'avv. Ambrogio Del Deo (c.f. C.F._4
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nicolas C.F._5
Nicolella;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE()
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli- sezione distaccata di Ischia dichiarando di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Forio di Ischia alla via Provinciale Panza Succhivo n°.42 e di averlo concesso in comodato d'uso gratuito, in forza di un contratto verbale, al sig.
a far data dal 06/11/2019 con scadenza dello stesso alla data del Controparte_1
22/07/2020; concludeva quindi, per l'accertamento della cessazione contratto di comodato d'uso gratuito dello stesso alla scadenza indicata del 22.07.2020, con condanna di parte resistente al rilascio dell'immobile oltre che al pagamento delle spese e compensi di lite.
Si costituiva il sig. , il quale impugnava la domanda ed Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta, atteso che tra le parti non era intercorso alcun contratto di comodato di uso gratuito, ma un contratto di locazione verbale a far data effettivamente dal 06.11.2019; esibiva altresì ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione, aggiungendo che la forma verbale era stata imposta dal locatore.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, alla udienza cartolare di discussione del 18.12.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
La domanda della parte attrice è fondata e come tale va accolta .
Va precisato che all'udienza del 07.09.2022 parte ricorrente nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, dinanzi alle difese della parte resistente proponeva altresì una modifica della domanda e precisamente: “laddove l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere sussistenti i motivi avanzati da controparte in ordine all'esistenza di un rapporto locatizio in luogo di un comodato gratuito, si chiede ai sensi dell'art. 420 c.p.c. che, riconosciuta la morosità del locatore in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione, venga emessa ordinanza di rilascio” In ulteriore subordine, che venga ordinato il rilascio dell'immobile de quo perché detenuto senza titolo dal convenuto.
È opportuno precisare che La modificazione della domanda ammessa ex art.
183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo ( cfr. Cassazione SS.UU. 12310 del 2015 );
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza"). (cfr. Cassazione n. 4031 del 2021).
La modifica della domanda effettuata dalla parte ricorrente ed avvenuta alla prima udienza è pertanto ammissibile, perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Ciò è rilevante poiché questo giudice ritiene che effettivamente tra le parti sia intercorso un contratto di locazione nullo perché stipulato in forma verbale e non registrato.
E' vero che il teste della parte ricorrente (sig. sentito alla Testimone_1
udienza del 15.11.2023) ha affermato che aveva intenzione di locare l'immobile per cui è causa ma che lo stesso era stato dato in comodato al resistente. Trattasi verosimilmente di una circostanza riferita al teste dalla stessa parte ricorrente. A tal proposito va detto che la S.C. ha chiarito che “le testimonianze de relato” ex parte actoris, non hanno alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, ma possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando riguardano la sfera personale delle parti coinvolte in giudizio insuscettibili di percezione-conoscenza diretta dai testimoni (Cass. Civ. Sez.
I n°.2815/2006).
Dalla documentazione depositata in atti da parte convenuta all'atto della sua costituzione, appare invece evidente che si è in presenza di un contratto di locazione, circostanza evidenziata dalle ricevute dei pagamenti e dalle quali si rileva in maniera inconfutabile il versamento della somma relativa ai canoni di locazione per i mesi di novembre 2019, dicembre 2019 e gennaio 2020.
Le suddette ricevute sono state disconosciute da parte ricorrente nel contenuto, ma non nella sottoscrizione.
Nel caso specifico è del tutto irrilevante che le ricevute riportino sono il nome del debitore e non il cognome perché dalle stesse emerge, in maniera chiara che si riferiscano al canone di locazione per l'immobile per cui è causa.
Né si può ritenere che la forma verbale sia stata imposta al locatario dal locatore come (cfr. art. 13, comma 6 legge 431 del 1998) perché tale prospettazione della parte resistente è rimasto sfornita di sostengo probatorio.
All'udienza del 15.11.2023, fissata per l'espletamento, parte resistente non compariva in udienza, né deduceva legittimo impedimento dei procuratori costituiti.
Non provvedeva, altresì, al deposito delle regolari intimazioni a testi per l'udienza indicata. La parte veniva pertanto dichiarata decaduta dalla prova testi.
Dinanzi a tale decadenza si ritiene non siano esercitabili i poteri istruttori ufficiosi del giudice del rito locatizio anche considerato che se pur provata la diversa prospettazione della parte, dovrebbe essere comunque ordinato il rilascio dell'immobile poiché il resistente sarebbe moroso. Alla luce delle considerazioni esposte, va ribadito che tra le parti è intercorso un contratto di locazione nullo per difetto di forma scritta e di registrazione.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 1 c. 4 l.
9.12.1998 n. 431 “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”
A riguardo, come ormai precisato da consolidata giurisprudenza “la L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, pur stabilendo per la stipula di validi contratti di locazione la forma scritta non la prevede espressamente a pena di nullità; una interpretazione tuttavia sistematica porta ad accostare la prescrizione dell'art. 1325 cod. civ. alle previsioni di una forma ad substantiam sulla base della c.d. regola di qualificazione di cui all'art. 1352 cod. civ., alla stregua della quale, in difetto di univoche prescrizioni, la forma deve intendersi imposta per la validità del contratto e cioè a pena di nullità piuttosto che ad probationem cioè come mezzo di prova per dimostrare l'esistenza del contratto dovendosi rinvenire la ratio nella esigenza di certezza e trasparenza del rapporto sia tra le parti che nei confronti del fisco e per essere chiaramente delineata a proteggere un mercato caratterizzato da una consolidata prassi di contratti in tutto od in parte invalidi. Il fondamento costituzionale di tale limite alla autonomia negoziale è da individuarsi nell'art. 41
Cost. oltre che nell'art. 53 quanto ai conseguenti obblighi tributari”.(in termini ex multis Corte appello Firenze, 26.03.2015), n.526; Corte appello Roma sez. IV,
01.03.2019, n.1482; per il principio Cass. sez. un., 17.09.2015, n.18214).
Il citato contratto di locazione risulta altresì nullo sotto ulteriore profilo: ai sensi dell'art. 1 c. 346 della Legge del 30.12.2004 n. 311 infatti “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati” (recentemente sulla qualificazione e la tipologia di nullità in caso di contratti di locazione in forma orale e non registrati cfr. Cass.
09.04.2021, n.9475). Nella fattispecie in esame , pertanto, il citato contratto di locazione posto alla base del rapporto era viziato da nullità sia in quanto non redatto in forma scritta sia in quanto non registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Tel nullità deve intendersi quale nullità assoluta e non relativa nonostante il recente arresto della Cassazione espresso con sentenza n. 9475 del 2021 (cfr.
Tribunale Roma- sentenza n. 11630/2023 pubbl. il 20/07/2023).
La domanda di rilascio dell'immobile così come proposta e modificata deve essere accolta e di conseguenza deve essere condannata la parte resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa.
L'accoglimento della domanda come modificata dalla parte resistente in considerazione delle difese della parte resistente giustifica la dichiarazione della compensazione per metà delle spese di lite. La restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140), tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda della parte ricorrente, condanna parte resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa;
- dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti;
- condanna parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente della restante metà delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro
143,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ischia, in data 14.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo generale degli affari contenziosi
476 del 2020, avente ad oggetto: aione rilascio immobile;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Regine, (C.F.: ), in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso ed elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(P. IVA ), rapp.to e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Nicolella
(c.f.: ) e dall'avv. Ambrogio Del Deo (c.f. C.F._4
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nicolas C.F._5
Nicolella;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE()
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Napoli- sezione distaccata di Ischia dichiarando di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Forio di Ischia alla via Provinciale Panza Succhivo n°.42 e di averlo concesso in comodato d'uso gratuito, in forza di un contratto verbale, al sig.
a far data dal 06/11/2019 con scadenza dello stesso alla data del Controparte_1
22/07/2020; concludeva quindi, per l'accertamento della cessazione contratto di comodato d'uso gratuito dello stesso alla scadenza indicata del 22.07.2020, con condanna di parte resistente al rilascio dell'immobile oltre che al pagamento delle spese e compensi di lite.
Si costituiva il sig. , il quale impugnava la domanda ed Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta, atteso che tra le parti non era intercorso alcun contratto di comodato di uso gratuito, ma un contratto di locazione verbale a far data effettivamente dal 06.11.2019; esibiva altresì ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione, aggiungendo che la forma verbale era stata imposta dal locatore.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, alla udienza cartolare di discussione del 18.12.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
La domanda della parte attrice è fondata e come tale va accolta .
Va precisato che all'udienza del 07.09.2022 parte ricorrente nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, dinanzi alle difese della parte resistente proponeva altresì una modifica della domanda e precisamente: “laddove l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere sussistenti i motivi avanzati da controparte in ordine all'esistenza di un rapporto locatizio in luogo di un comodato gratuito, si chiede ai sensi dell'art. 420 c.p.c. che, riconosciuta la morosità del locatore in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione, venga emessa ordinanza di rilascio” In ulteriore subordine, che venga ordinato il rilascio dell'immobile de quo perché detenuto senza titolo dal convenuto.
È opportuno precisare che La modificazione della domanda ammessa ex art.
183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo ( cfr. Cassazione SS.UU. 12310 del 2015 );
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza"). (cfr. Cassazione n. 4031 del 2021).
La modifica della domanda effettuata dalla parte ricorrente ed avvenuta alla prima udienza è pertanto ammissibile, perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Ciò è rilevante poiché questo giudice ritiene che effettivamente tra le parti sia intercorso un contratto di locazione nullo perché stipulato in forma verbale e non registrato.
E' vero che il teste della parte ricorrente (sig. sentito alla Testimone_1
udienza del 15.11.2023) ha affermato che aveva intenzione di locare l'immobile per cui è causa ma che lo stesso era stato dato in comodato al resistente. Trattasi verosimilmente di una circostanza riferita al teste dalla stessa parte ricorrente. A tal proposito va detto che la S.C. ha chiarito che “le testimonianze de relato” ex parte actoris, non hanno alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, ma possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando riguardano la sfera personale delle parti coinvolte in giudizio insuscettibili di percezione-conoscenza diretta dai testimoni (Cass. Civ. Sez.
I n°.2815/2006).
Dalla documentazione depositata in atti da parte convenuta all'atto della sua costituzione, appare invece evidente che si è in presenza di un contratto di locazione, circostanza evidenziata dalle ricevute dei pagamenti e dalle quali si rileva in maniera inconfutabile il versamento della somma relativa ai canoni di locazione per i mesi di novembre 2019, dicembre 2019 e gennaio 2020.
Le suddette ricevute sono state disconosciute da parte ricorrente nel contenuto, ma non nella sottoscrizione.
Nel caso specifico è del tutto irrilevante che le ricevute riportino sono il nome del debitore e non il cognome perché dalle stesse emerge, in maniera chiara che si riferiscano al canone di locazione per l'immobile per cui è causa.
Né si può ritenere che la forma verbale sia stata imposta al locatario dal locatore come (cfr. art. 13, comma 6 legge 431 del 1998) perché tale prospettazione della parte resistente è rimasto sfornita di sostengo probatorio.
All'udienza del 15.11.2023, fissata per l'espletamento, parte resistente non compariva in udienza, né deduceva legittimo impedimento dei procuratori costituiti.
Non provvedeva, altresì, al deposito delle regolari intimazioni a testi per l'udienza indicata. La parte veniva pertanto dichiarata decaduta dalla prova testi.
Dinanzi a tale decadenza si ritiene non siano esercitabili i poteri istruttori ufficiosi del giudice del rito locatizio anche considerato che se pur provata la diversa prospettazione della parte, dovrebbe essere comunque ordinato il rilascio dell'immobile poiché il resistente sarebbe moroso. Alla luce delle considerazioni esposte, va ribadito che tra le parti è intercorso un contratto di locazione nullo per difetto di forma scritta e di registrazione.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 1 c. 4 l.
9.12.1998 n. 431 “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”
A riguardo, come ormai precisato da consolidata giurisprudenza “la L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, pur stabilendo per la stipula di validi contratti di locazione la forma scritta non la prevede espressamente a pena di nullità; una interpretazione tuttavia sistematica porta ad accostare la prescrizione dell'art. 1325 cod. civ. alle previsioni di una forma ad substantiam sulla base della c.d. regola di qualificazione di cui all'art. 1352 cod. civ., alla stregua della quale, in difetto di univoche prescrizioni, la forma deve intendersi imposta per la validità del contratto e cioè a pena di nullità piuttosto che ad probationem cioè come mezzo di prova per dimostrare l'esistenza del contratto dovendosi rinvenire la ratio nella esigenza di certezza e trasparenza del rapporto sia tra le parti che nei confronti del fisco e per essere chiaramente delineata a proteggere un mercato caratterizzato da una consolidata prassi di contratti in tutto od in parte invalidi. Il fondamento costituzionale di tale limite alla autonomia negoziale è da individuarsi nell'art. 41
Cost. oltre che nell'art. 53 quanto ai conseguenti obblighi tributari”.(in termini ex multis Corte appello Firenze, 26.03.2015), n.526; Corte appello Roma sez. IV,
01.03.2019, n.1482; per il principio Cass. sez. un., 17.09.2015, n.18214).
Il citato contratto di locazione risulta altresì nullo sotto ulteriore profilo: ai sensi dell'art. 1 c. 346 della Legge del 30.12.2004 n. 311 infatti “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati” (recentemente sulla qualificazione e la tipologia di nullità in caso di contratti di locazione in forma orale e non registrati cfr. Cass.
09.04.2021, n.9475). Nella fattispecie in esame , pertanto, il citato contratto di locazione posto alla base del rapporto era viziato da nullità sia in quanto non redatto in forma scritta sia in quanto non registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Tel nullità deve intendersi quale nullità assoluta e non relativa nonostante il recente arresto della Cassazione espresso con sentenza n. 9475 del 2021 (cfr.
Tribunale Roma- sentenza n. 11630/2023 pubbl. il 20/07/2023).
La domanda di rilascio dell'immobile così come proposta e modificata deve essere accolta e di conseguenza deve essere condannata la parte resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa.
L'accoglimento della domanda come modificata dalla parte resistente in considerazione delle difese della parte resistente giustifica la dichiarazione della compensazione per metà delle spese di lite. La restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140), tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda della parte ricorrente, condanna parte resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa;
- dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti;
- condanna parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente della restante metà delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro
143,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ischia, in data 14.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella