TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25776/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(P. IV ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Roma, Via Otranto n. 23, presso lo studio legale Azzarito & Associati, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Azzarito per procura in atti
OPPONENTE
E
P. IV ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Roma, Via T. Inghirami n. 76, presso lo studio dell'avv. Gina Carugno, rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Carugno per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 2962/2021, emesso in data 3/2/2021 e notificato il 18-27/2/2021, questo Tribunale ha ingiunto al (di seguito, per brevità, anche solo ), il Parte_2 Parte_2 pagamento della somma di € 43.618,89, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
per il mancato saldo delle fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 29/4/2020, n. 16 del 13/5/2020 e n. 31 del
4/11/2020, relative al corrispettivo ancora dovuto per i lavori edili da quest'ultima effettuati in favore del in esecuzione del contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 29/5/2019. Parte_2
Il ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo Parte_2
di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè richiesto ed emesso nei confronti del , soggetto privo di personalità Parte_2
giuridica, senza indicare il nome dell'Amministratore sig. bensì indicando Controparte_2 genericamente l'Amministratore p.t.; 3. In via principale e nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2962/2021 R.G. 61833/2020 reso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Letizia
Tricoli siccome infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi di cui in premessa;
4. In via riconvenzionale in accoglimento della presente opposizione dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per i motivi di cui in premessa per grave inadempimento e ingiustificata sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore;
5. In via riconvenzionale e nel merito accertare e dichiarare dovuta la penale ex art. 13 del contratto di appalto per il ritardo nell'esecuzione dell'opera calcolata secondo le modalità indicate nella presente opposizione e quantificata in € 10.140,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6. In via riconvenzionale e nel merito dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c., condannare la in persona dell'Amministratore p.t. al risarcimento del danno Controparte_1
pagina 2 di 13 per i vizi dell'opera quantificati nella complessiva somma di € 30.442,30 o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa con la disponenda CTU anche in considerazione delle somme versate dal committente e non dovute in base allo stato avanzamento lavori;
7. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa, nonché IVA, CAP e spese generali come per legge”.
A tal fine, l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) di aver approvato, con delibera assembleare del
16-17/4/2019, il preventivo proposto dalla per i lavori di rifacimento delle Controparte_1
facciate dello stabile condominiale e, in particolare, le opere indicate nel capitolato speciale di appalto, integrato con le note della predetta società del 25/3/2019 e del 4/4/2019 per l'esecuzione di opere extracapitolato;
2) che il prezzo, pattuito a corpo, per la realizzazione dei predetti lavori, era stato quantificato in € 294.000,00 – di cui € 49.000,00 per compensi e oneri amministrativi, IV inclusa – da corrispondersi: i) nella misura del 10%, all'atto di stipula del contratto, e di un'ulteriore 10% al momento di inizio dei lavori;
ii) nella misura del 30%, in n. 6 rate mensili entro il 180° giorno;
iii) il saldo del 50% in n. 36 rate mensili, di importo maggiore nei primi dodici mesi, e minore per i restanti ventiquattro mesi;
3) di aver quindi sottoscritto con l'opposta, in data 29/5/2019, un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria riguardanti le parti comuni dell'edificio e, nello specifico, il rifacimento delle facciate;
4) di aver provveduto al pagamento del primo acconto in data
3/6/2019, a seguito della comunicazione, ricevuta da parte del Direttore dei lavori, circa l'inizio delle attività il successivo 17/6/2019; 5) che le predette opere avrebbero dovuto avere inizio subito dopo la sottoscrizione del contratto, a fronte del termine di consegna delle stesse previsto in n. 180 giorni lavorativi – secondo quanto pattuito all'art. 13 del citato accordo – approssimativamente coincidente con gli inizi del mese di marzo 2020; 6) che i lavori oggetto di appalto erano tuttavia iniziati solo nell'ultima settimana di luglio 2019 – e, dunque, a distanza di quasi due mesi dalla stipula del suddetto contratto – a causa di una inadeguata valutazione dello stato dei luoghi per l'apposizione dei ponteggi:
6a) che, infatti, i ponteggi non potevano essere apposti sul solaio del locale commerciale (ex vetreria), occorrendo l'autorizzazione del proprietario di quest'ultimo al fine di poter accedere al citato locale per posizionare dei “puntelli” che garantissero la stabilità del solaio, il quale sarebbe stato sollecitato da eccessivi carichi concentrati (dovuti appunto all'apposizione dei ponteggi); 6b) che tale inidonea valutazione iniziale da parte dell'opposta, aveva comportato un aumento dei costi di € 1.500,00, in ragione dell'intervento di apposizione di puntelli, successivamente resosi necessario;
7) di aver complessivamente versato, alla la somma di € 121.027,50, pari al 50% del prezzo Controparte_1 pattuito per l'esecuzione dei lavori;
8) che, alla fine del mese di agosto 2019, era stata terminata la prima facciata “Prospetto Sud – Scala B” del complesso condominiale ma, una volta rimossi i ponteggi e le reti protettive, era emersa una evidente disuniformità di tratti di intonaco, che l'opposta avrebbe, in pagina 3 di 13 seguito, dovuto sanare;
8a) che la realizzazione del nuovo intonaco che doveva sostituire quello previsto nel capitolato – in ogni caso mai ultimata – avrebbe comportato una spesa ulteriore pari a €
11.442,30; 9) che i lavori relativi all'impianto centralizzato satellitare e del digitale terrestre avevano fin da subito presentato dei vizi, non garantendo il corretto collegamento satellitare per i condomini, così come prontamente contestato alla dal Direttore dei lavori;
10) che, tra Controparte_1
settembre e ottobre 2019, avevano poi avuto inizio i lavori di rifacimento delle facciate “Prospetto Sud
– Scala A” e “Prospetto Ovest – Scala B” del complesso condominiale, dai quali era tuttavia rimasto escluso il primo piano;
10a) che l'opposta aveva rappresentato al Direttore dei lavori che il mancato rifacimento dei balconi del primo piano era dipeso dal fatto che la relativa parte di facciata corrispondente, era rimasta esclusa dalle misure dichiarate in capitolato, circostanza, questa, tuttavia inverosimile, a fronte di una valutazione a corpo dell'opera; 11) che, alla fine del mese di novembre
2019, la – nel frattempo impegnata anche in altri cantieri – aveva improvvisamente Controparte_1
sospeso, per circa due mesi, le opere di rifacimento delle facciate dello stabile che si era impegnata a realizzare, senza fornire alcuna spiegazione;
12) che, quanto alle “attività non previste nel capitolato lavori” all'ordine del giorno del 16/1/2020, l'assemblea condominiale aveva deliberato “i lavori di impermeabilizzazione dei torrini e di tutti i lastrici solari, dando però incarico al D.L. di effettuare una ricerca di mercato al fine di valutare, ed eventualmente contrattare con la Ditta attualmente incaricata il prezzo offerto al metroquadro che attualmente è poi ad € 55,00 per offerta della ditta attualmente incaricata di almeno il 20% in meno, l'amministratore può formalizzare incarico, diversamente verrà incaricata la ditta che offrirà il prezzo migliore”; 12a) che, pur non essendo seguita a tale delibera alcuna formalizzazione relativa all'incarico di impermeabilizzazione dei terrazzi condominiali,
l'opposta, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2020, aveva ripreso i lavori, non completando le facciate, ma dando inizio al rifacimento del terrazzo condominiale;
13) che, con nota del 3/3/2020, il
Direttore dei lavori aveva sollecitato la affinchè riprendesse i lavori – ormai da Controparte_1
tempo interrotti – relativi alla facciata B Sud, e completasse quelli relativi alle facciate A Sud, B Ovest
e B Sud, nella parte compresa tra il primo piano e il piano terreno;
14) che, a partire dal 22/3/2020, tutte le attività erano state interrotte a seguito dell'introduzione delle misure emergenziali disposte a causa dell'insorgenza dell'epidemia Covid 19; 15) che l'opposta, con nota del 14/4/2020, aveva riscontrato le contestazioni relative ai vizi dell'impianto centralizzato, al contempo richiedendo il pagamento delle opere di impermeabilizzazione – mai concordate con l'assemblea, nè formalizzate – e di quelle aggiuntive, nonché della rata mensile scaduta in data 31/3/2020; 16) di aver contestato, con missiva del 22/4/2020, i vizi nell'esecuzione e il mancato completamento delle opere da parte della
– posto che la metà dell'edificio era ancora incompleta – altresì rappresentando a Controparte_1
pagina 4 di 13 quest'ultima che il ha già pagato tutte le rate previste entro la fine dei lavori mentre Parte_2
l'impresa ha eseguito solo parzialmente il lavoro”; 17) che, a fronte delle richieste di pagamento formulate dall'opposta, con nota dell'8/5/2020, il Direttore dei lavori aveva evidenziato, alla stessa,
l'incompletezza delle opere fino a quel momento realizzate e, in particolare, la presenza di vizi nell'impermeabilizzazione dei lastrici solari, nell'intonaco delle facciate e dei telai porta vetri, nonché nel rifacimento dei balconi, contestualmente invitandola a riprendere l'esecuzione dei lavori, stante la sopraggiunta revoca delle misure restrittive adottate, in via emergenziale, per le imprese edili;
18) che, dal raffronto tra i SAL e le fatture pagate alla era emerso che, al mese di luglio Controparte_1
2020, l'importo complessivo delle opere da quest'ultima realizzate era pari a € 132.907,44, di cui €
108.538,18 per i lavori eseguiti sulle parti comuni ed € 24.369,26 per le parti di proprietà esclusiva da imputarsi ai privati;
18a) che, pertanto, quanto ai lavori realizzati sulle parti comuni dell'edificio, a fronte di opere pari a € 108.538,18, erano stati già versati € 121.027,00, ben potendosi far rientrare, in tale importo, eventuali spese straordinarie da giustificare, nonché un acconto per i lavori di rifacimento del terrazzo 19) di aver comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto alla CP_3 [...]
con nota del 30/7/2020 – da quest'ultima mai contestata – cui aveva fatto seguito la CP_1
missiva inviata alla stessa, nel mese di ottobre 2020, al fine di ottenere la rimozione dei materiali edili e la rimessa in pristino delle aree condominiali;
20) che, in concreto, i lavori previsti dal capitolato d'appalto e quelli extracapitolato ammessi, nello specifico, erano: i) il rifacimento e la ristrutturazione delle facciate;
ii) la realizzazione di un idoneo impianto centralizzato, atto a ricevere tutti i segnali satellitari disponibili;
iii) la ritinteggiatura delle due scale condominiali e dell'androne; 21) l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 2962/2021, in quanto genericamente emesso nei confronti del Parte_2
stante la mancata indicazione del nominativo dell'Amministratore pro tempore, ; 22) Controparte_2
l'inidoneità delle fatture azionate in monitorio a costituire la prova del credito vantato dall'opposta, stante anche l'assoluta carenza di specificità delle stesse, in concreto prive di alcuna descrizione delle opere realizzate e, dunque, della prestazione della cui esecuzione era stato richiesto il pagamento;
23)
l'inadempimento della in concreto sostanziatosi nella realizzazione viziata e, in Controparte_1
ogni caso, solo parziale (circa 1/3) delle opere oggetto di appalto, rispetto a quelle in concreto pattuite nel citato accordo;
23a) che l'opposta, in particolare, non solo aveva iniziato i lavori quarantacinque giorni dopo la dichiarazione di inizio attività, ma aveva immotivatamente sospeso, in più occasioni,
l'esecuzione degli stessi, tra novembre e dicembre 2019, fino a interromperla definitivamente nel mese di febbraio 2020 e, dunque, ancor prima delle sospensioni disposte nel periodo emergenziale;
23b) che la aveva ricevuto il pagamento del 50% dei lavori commissionatigli, ovvero di una Controparte_1
somma superiore rispetto alle opere effettivamente realizzate, pari a 1/3 di quelle in concreto oggetto di pagina 5 di 13 appalto;
24) che la totale inerzia dell'opposta, nel periodo di tempo compreso tra febbraio e luglio
2020, rispetto alle richieste di corretto adempimento ed eliminazione dei vizi dell'opera, avanzate nei suoi confronti prima di procedere alla risoluzione del contratto, doveva essere intesa quale chiara espressione della volontà della stessa di non adempiere;
25) che l'opposta, avendo accumulato n. 78 giorni di ritardo nella consegna delle opere oggetto di appalto, peraltro incomplete, doveva pertanto essere condannata al pagamento, a titolo di penale, dell'importo complessivo di € 10.140,00, pari a €
130,00 per ogni giorno di ritardo;
26) che, al momento della risoluzione del contratto, i lavori eseguiti erano affetti da evidenti vizi, e in particolare: i) quanto alla facciata prospetto Sud scala B – di cui era rimasto incompleto il primo piano, come per la facciata “prospetto Sud scala A” e “prospetto Ovest scala B” – era emersa una disuniformità dei tratti di intonaco, la quale aveva richiesto una spesa aggiuntiva pari a € 11.442,30 extra capitolato;
ii) la verniciatura delle ringhiere dei balconi e la sostituzione dei telai porta vetro sulla facciata “prospetto Sud – scala B”, avevano evidenziato la presenza di ruggine e una disomogeneità della vernice, per un intervento di ripristino complessivamente quantificabile in € 9.000,00; iii) l'impianto centralizzato era rimasto incompleto e non funzionante, con un danno quantificabile in € 5.000,00; iv) quanto all'opera extracapitolato di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, resasi necessaria a causa di gravi infiltrazioni presenti negli appartamenti al piano attico e sui torrini di accesso al terrazzo condominiale, e solo parzialmente realizzata, il danno poteva essere quantificato in € 3.000,00; v) il danno riportato negli appartamenti privati, derivante dalle infiltrazioni di acqua piovana e causato dal non corretto rifacimento delle tettoie, poteva essere complessivamente quantificato in € 2.000,00; 26a) di avere quindi diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione delle opere e dei vizi dalle stesse presentati, complessivamente quantificati in € 30.442,30.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. In via preliminare e pregiudiziale ed in rito, dichiarare legittimo l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare la sua efficacia, concedendo la provvisoria esecutività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., per i sopra esposti motivi;
2. Nel merito rigettare l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale, per così come formulate dall'opponente, in quanto infondate, pretestuose, dilatorie, e comunque prive di ogni supporto probatorio, per tutte le motivazioni su esposte, con conseguente conferma del D.I. n. 2962/2021 emesso dal Tribunale di Roma, per le causali ivi dedotte;
3. Condannare il , in persona dell'Amministratore legale Parte_2
rappresentante pro tempore Sig. per responsabilità aggravata ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 96 c.p.c., al pagamento nei confronti della di una somma Controparte_1 ritenuta di giustizia”.
pagina 6 di 13 L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) la validità del decreto ingiuntivo n. 2962/2021, stante la rituale notifica dello stesso sia presso la sede del Condominio che presso lo studio professionale e all'indirizzo pec del suo amministratore p.t., ; 2) l'omessa tempestiva contestazione, Controparte_2 da parte dell'opponente, della regolare esecuzione dei lavori oggetto di appalto e dei vizi presentati dall'opera – fatto salvo il malfunzionamento dell'impianto centralizzato – con conseguente decadenza dello stesso dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.; 3) di aver regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni avendo, in particolare, provveduto a installare le apparecchiature previste nel contratto di appalto stipulato con il , a montare correttamente i telai e a verniciare le ringhiere, già Parte_2
compromesse nel loro stato dalla ruggine;
4) la non imputabilità a sé del ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, posto che: i) la prima sospensione, risalente al 25/6/2019, era stata causata dal diniego opposto dalla al montaggio dei ponteggi sul solaio di copertura del locale di Controparte_4
sua proprietà; ii) la seconda sospensione, avvenuta nel settembre 2019, si era resa necessaria al fine di consentire all'assemblea condominiale, riunitasi il 26/10/2019, di approvare i lavori aggiuntivi per il restauro degli intonaci delle facciate e per la sostituzione della totalità dei vetri;
iii) la terza sospensione era seguita alla riunione dell'assemblea condominiale del 16/1/2020, nel corso della quale era stata decisa l'effettuazione dei lavori aggiuntivi di impermeabilizzazione dei terrazzi, al fine di formalizzare un accordo con la ditta da incaricare;
iv) l'ultima sospensione dei lavori era stata infine causata dall'adozione delle misure emergenziali disposte a causa dell'insorgenza dell'epidemia Covid 19, a partire dal 22/3/2020; 5) che, con due missive inviate al Direttore dei lavori e al , Parte_2
rispettivamente, il 29/4/2020 e il 14/5/2020, aveva evidenziato l'imputabilità a quest'ultimo dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, con un conseguente notevole aggravio dei costi a proprio carico, altresì chiedendo informazioni per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di poter organizzare i lavori e continuare l'appalto; 6) l'inosservanza, da parte dell'opponente, delle tempistiche di pagamento dedotte nel contratto di appalto, stante il versamento, da parte dello stesso, della seconda rata di acconto solo in data 5/7/2019 – e, dunque, con più di quindici giorni di ritardo rispetto alla data di inizio lavori del
17/6/2019 – e atteso il solo pagamento del 50% dei lavori eseguiti, così come evidenziato con note del
14/4/2020, 30/7/2020, 10/8/2020 e del 2/9/2020; 7) che la comunicazione di risoluzione del contratto, inviatale in data 30/7/2020 – comunque ingiustificata rispetto alle doglianze fino a quel momento mosse dal –, aveva cagionato rilevanti danni alla propria attività, in quanto dalla stessa era Parte_2 scaturito un ulteriore fermo dei lavori che aveva impedito l'utilizzo dei ponteggi montati per le terrazze e le altre attrezzature;
8) l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'opponente; 9) che ricorrevano, dunque, i presupposti per la condanna del Condominio al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
pagina 7 di 13 Nel corso del procedimento è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 27/11/2021, qui da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
12/7/2022, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, si rende anzitutto necessario evidenziare che l'eccezione preliminare, sollevata dall'opponente, di invalidità del decreto ingiuntivo n. 2962/2021 per la mancata indicazione del nominativo dell'amministratore, deve essere rigettata, in quanto infondata, non essendo normativamente previsto, a pena di nullità, che i provvedimenti di condanna emessi a carico di persone giuridiche o comunque di enti gestori debbano riportare le generalità del legale rappresentante degli stessi. Va altresì precisato che l'ingiunzione risulta essere stata regolarmente notificata al , Parte_2
in persona del suo amministratore p.t., , presso la sua sede, nonché presso lo studio Controparte_2 professionale e l'indirizzo pec del citato amministratore (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 acclusi al fascicolo di parte opposta) e che comunque tale atto ha raggiunto il proprio scopo di consentire all'opponente di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Passando all'esame del merito dell'opposizione, occorre anzitutto ricordare in diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va tuttavia precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
pagina 8 di 13 Ebbene, la ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui Controparte_1
interessa, il contratto di appalto stipulato, in data 29/5/2019, con il , Parte_2
le fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 29/4/2020, n. 16 del 13/5/2020 e n. 31 del 4/11/2020 oggetto d'ingiunzione, l'estratto del registro IV delle fatture emesse nel corso dell'anno 2020, il prospetto delle opere realizzate presso lo stabile condominiale, redatto dal Direttore dei lavori, la comunicazione a mezzo pec del 25/6/2019, con la quale il Direttore dei lavori le aveva comunicato la necessità di sospendere i lavori presso lo stabile condominiale a causa di problemi insorti con il proprietario del locale “vetreria”, le missive del 29/4/2020 e del 14/5/2020, con cui aveva evidenziato l'imputabilità al dei ritardi registrati nell'esecuzione dei lavori e il conseguente aggravio di costi Parte_2
derivatone, e le ulteriori comunicazioni del 30/7/2020, 10/8/2020 e 2/9/2020 di sollecito al pagamento della somme dovute (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
A fronte di ciò, il ha eccepito l'inadempimento dell'opposta ex art. 1460 c.c. – per non Parte_2 avere la stessa eseguito i lavori appaltati a regola d'arte e stante la realizzazione solo parziale di questi ultimi, in ogni caso consegnati in ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto – nonché
l'avvenuta corresponsione, in favore della di un corrispettivo superiore rispetto ai Controparte_1
lavori effettivamente svolti.
Ebbene, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve esaminarsi prioritariamente l'eccezione di pagamento, essendo meritevole di accoglimento.
Invero la Suprema Corte ha più volte chiarito che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 e Cass. Civ., Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Tanto premesso, dal raffronto tra il citato prospetto delle opere realizzate presso lo stabile condominiale, redatto dal Direttore dei lavori e contenente l'indicazione delle singole lavorazioni eseguite dall'opposta e dei relativi costi - documento sul quale la ha fondato le sue Controparte_1
pretese in sede monitoria e che è stato confermato anche dallo stesso direttore dei lavori, Tes_1
in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022) - e le copie dei
[...] bonifici versati in atti dall'opponente, attestanti i pagamenti dallo stesso effettuati in favore della a partire dal 3/6/2019 e fino alla data dell'8/1/2020, emerge come, a fronte del Controparte_1
pagina 9 di 13 corrispettivo dovuto per i lavori da quest'ultima effettivamente eseguiti presso le parti comuni dell'edificio, di importo pari a € 108.538,18, il abbia in concreto provveduto al pagamento Parte_2 del maggior importo di € 121,027,50 (cfr. doc. n. 23 e nn. 7 – 14 acclusi al fascicolo di parte opponente).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va pertanto accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2962/2021 deve essere revocato.
Il ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e Parte_2
dichiarare ex art. 1453 c.c. l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato, in data 29/5/2019, con la per il grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti – in concreto Controparte_1
rappresentato dalla esecuzione solo parziale e viziata dei lavori appaltati, e dalla ingiustificata sospensione degli stessi da parte dell'opposta – nonché la condanna di quest'ultima, al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera e al risarcimento di tutti i danni cagionati dai vizi riscontrati.
A fronte delle predette allegazioni, la ha anzitutto eccepito la decadenza dell'azione Controparte_1 avversaria per tardività della denuncia dei vizi, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., stante la mancata pregressa contestazione della regolare esecuzione delle opere – cui era pertanto conseguita l'accettazione delle stesse – da parte dell'opponente, il quale si era limitato a rappresentarle il solo malfunzionamento dell'impianto centralizzato satellitare installato;
l'opposta ha altresì sostenuto che, in ogni caso, alcun inadempimento poteva esserle ascritto, avendo regolarmente adempiuto le obbligazioni assunte in forza del contratto di appalto stipulato con l'opponente, stante anche l'imputabilità a quest'ultimo del ritardo complessivamente accumulato nella consegna dei lavori.
Ebbene, quanto all'eccezione di decadenza formulata dall'opposta, osserva il Giudicante che la stessa debba essere accolta, in quanto fondata.
Nel caso di specie si osserva, invero, che, con la sola esclusione del malfunzionamento dell'impianto satellitare già in precedenza evidenziato alla la contestazione relativa ai vizi Controparte_1 dell'opera è stata sollevata solo in sede di opposizione, non avendo il prodotto alcuna Parte_2
missiva, inviata alla controparte, con la quale aveva denunciato l'inadempimento eccepito in questa sede, non potendosi ritenere a tal fine idoneo quanto evincibile dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso opponente.
A tale proposito, occorre infatti evidenziare come, dalla predetta documentazione versata in atti dal
, non siano emerse formali denunce, da parte di quest'ultimo, di vizi propri delle opere Parte_2
appaltate, ulteriori rispetto al malfunzionamento dell'impianto satellitare installato, tempestivamente comunicato all'opposta (cfr. doc. nn. 15, 16 e 21 acclusi al fascicolo di parte opponente).
pagina 10 di 13 È appena il caso di evidenziare, al riguardo, come la stessa comunicazione di risoluzione del contratto, inviata dal in data 30/7/2020, riportasse un generico riferimento ai “gravi inadempimenti” Parte_2
posti in essere dalla (cfr. doc. n. 25 accluso al fascicolo di parte opponente) e non, Controparte_1
piuttosto, una specifica indicazione dei vizi riscontrati nei lavori eseguiti.
La denuncia dei vizi ulteriori rispetto al malfunzionamento dell'impianto satellitare è, dunque, evidentemente intervenuta quando il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, previsto dall'art. 1667 c.c., era ampiamente decorso, con conseguente decadenza del Condominio dal diritto di far valere nei confronti dell'appaltatore la garanzia per vizi dell'opera.
Quanto, poi, all'omessa tempestiva consegna da parte della delle opere appaltate, si Controparte_1 rileva come, dall'esame della documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie, emerge che i molteplici ritardi registrati nel corso della esecuzione dei lavori siano stati sostanzialmente determinati da cause non imputabili all'opposta.
In particolare, il primo ritardo nella esecuzione delle opere, che aveva comportato lo slittamento della data di inizio delle stesse, era stato causato dal mancato ottenimento della necessaria autorizzazione del proprietario del locale vetreria, al montaggio dei ponteggi sul solaio dell'immobile di sua proprietà, così come risultante dalla comunicazione di sospensione delle attività inviata all'opposta, dal Direttore dei lavori, in data 25/6/2019 (cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di parte opposta, “a causa di problemi di tipo condominiale sollevati dal proprietario del locale Vetreria, dobbiamo sospendere il montaggio del ponteggio sul solaio di copertura del locale vetreria […]”) nonchè dalla deposizione del teste comune, , il quale ha dichiarato “si, è vero, in quanto lo studio è proprietario Testimone_1 CP_4 del locale ex vetreria. I lavori non erano ancora iniziati, è stata ritardata la partenza dell'esecuzione dei lavori” (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022).
Del tutto indimostrata, tuttavia, è rimasta la circostanza per cui la puntellatura del solaio disposta dal
Direttore dei lavori rappresentasse un intervento strutturale effettivamente necessario in ragione dello stato dei luoghi.
Si rileva, altresì, come anche la seconda sospensione dei lavori non sia imputabile alla
[...]
in quanto, piuttosto, determinata dalla necessità dell'assemblea condominiale di riunirsi, al CP_1
fine di approvare i lavori aggiuntivi per il restauro degli intonaci delle facciate e per la sostituzione dei vetri, così come evincibile dalla comunicazione inviata all'opposta dallo stesso Direttore dei lavori, in data 29/10/2019 (cfr. doc. n. 7 accluso al fascicolo di parte opposta), nonché come dichiarato dal predetto teste (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022, “si è deciso a livello assembleare di effettuare una rasatura di tutte le facciate […] A questa decisione dell'assemblea è stata dovuta la sospensione dei lavori”).
pagina 11 di 13 Analoghe considerazioni devono essere fatte, poi, in ordine al terzo periodo di sospensione dei lavori, disposto dal Direttore dei lavori a seguito dell'assemblea del 16/1/2020, avente a oggetto, tra l'altro, la formalizzazione di un accordo per la realizzazione dei lavori di aggiuntivi di impermeabilizzazione dei terrazzi, come espressamente previsto nel relativo verbale (cfr. doc. n. 17 accluso al fascicolo di parte opponente), e altresì confermato dalla deposizione di , il quale ha riferito “è vero. Testimone_1
Non era stato deciso chi dovesse effettuare i lavori di impermeabilizzazione. I lavori di impermeabilizzazione non erano previsti nel capitolo d'appalto e hanno costituito oggetto di un nuovo appalto” (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022).
In alcun modo imputabile alla infine, è l'ulteriore sospensione dei lavori, causata Controparte_1
dalla necessaria applicazione delle misure restrittive adottate in via emergenziale a causa dell'insorgenza dell'epidemia Covid 19 a partire dal 22/3/2020 (cfr. doc. n. 19 accluso al fascicolo di parte opponente e verbale d'udienza del 16/11/2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, è dunque evidente che la non possa Controparte_1
essere considerata inadempiente, avendo provveduto alla esecuzione dei lavori oggetto di appalto per i quali aveva ricevuto i pagamenti, secondo quanto si evince dal citato prospetto delle opere realizzate redatto dal Direttore dei lavori (ad eccezione dei lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi che, tuttavia, non erano previsti dal capitolato d'appalto: cfr. deposizione del e attesa la non Tes_1 imputabilità alla stessa dei ritardi registrati nella realizzazione dell'opera.
Non ravvisandosi, quindi, alcun grave inadempimento della opposta, non potendo ritenersi che il solo malfunzionamento dell'impianto satellitare possa aver alterato in maniera patologica il sinallagma del contratto di appalto stipulato tra le parti, la domanda di risoluzione, spiegata in via riconvenzionale dall'opponente deve essere rigettata.
Da quanto sopra, deriva il rigetto della domanda riconvenzionale, ulteriormente spiegata dal volta a ottenere la condanna dell'opposta al pagamento della penale contrattualmente Parte_2 prevista in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, attesa – come detto – la non imputabilità alla delle molteplici sospensioni registrate nel corso della realizzazione dei lavori Controparte_1
appaltati.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati dai vizi dell'opera, da esaminare solo con riferimento al vizio, tempestivamente contestato, del malfunzionamento dell'impianto satellitare centralizzato, essendo rimasto del tutto indimostrato il costo della sua riparazione o della sua sostituzione.
pagina 12 di 13 Né potrebbe farsi ricorso, a fronte della carenza di prova come sopra indicata, a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato impossibile o molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Quanto, infine, alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla Controparte_1
si rileva che la stessa non può essere accolta, in difetto di prova circa l'an ed il quantum del danno a
[...]
tale titolo genericamente dedotti, elementi del resto neanche desumibili dall'esame degli atti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9080/2013, nello stesso senso Cass. n. 13395/2007, Cass. n. 3388/2007, n.
18169/2004, Cass. SS.UU. n. 7583/2004).
Considerato che si ha soccombenza reciproca a norma dell'art. 92 c.p.c., non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli più domande di cui una soltanto sia accolta (cfr. Cass. 14/5/2009 n. 11193 in Guida al diritto, 2009, n. 35, p. 34), e che tale situazione si ravvisa nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione avanzata dal , revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2962/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
2. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente;
3. Compensa le spese processuali tra le parti.
Roma 11/1/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(P. IV ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Roma, Via Otranto n. 23, presso lo studio legale Azzarito & Associati, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Azzarito per procura in atti
OPPONENTE
E
P. IV ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Roma, Via T. Inghirami n. 76, presso lo studio dell'avv. Gina Carugno, rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Carugno per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 2962/2021, emesso in data 3/2/2021 e notificato il 18-27/2/2021, questo Tribunale ha ingiunto al (di seguito, per brevità, anche solo ), il Parte_2 Parte_2 pagamento della somma di € 43.618,89, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
per il mancato saldo delle fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 29/4/2020, n. 16 del 13/5/2020 e n. 31 del
4/11/2020, relative al corrispettivo ancora dovuto per i lavori edili da quest'ultima effettuati in favore del in esecuzione del contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 29/5/2019. Parte_2
Il ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo Parte_2
di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè richiesto ed emesso nei confronti del , soggetto privo di personalità Parte_2
giuridica, senza indicare il nome dell'Amministratore sig. bensì indicando Controparte_2 genericamente l'Amministratore p.t.; 3. In via principale e nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2962/2021 R.G. 61833/2020 reso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Letizia
Tricoli siccome infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi di cui in premessa;
4. In via riconvenzionale in accoglimento della presente opposizione dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per i motivi di cui in premessa per grave inadempimento e ingiustificata sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore;
5. In via riconvenzionale e nel merito accertare e dichiarare dovuta la penale ex art. 13 del contratto di appalto per il ritardo nell'esecuzione dell'opera calcolata secondo le modalità indicate nella presente opposizione e quantificata in € 10.140,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6. In via riconvenzionale e nel merito dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c., condannare la in persona dell'Amministratore p.t. al risarcimento del danno Controparte_1
pagina 2 di 13 per i vizi dell'opera quantificati nella complessiva somma di € 30.442,30 o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa con la disponenda CTU anche in considerazione delle somme versate dal committente e non dovute in base allo stato avanzamento lavori;
7. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa, nonché IVA, CAP e spese generali come per legge”.
A tal fine, l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) di aver approvato, con delibera assembleare del
16-17/4/2019, il preventivo proposto dalla per i lavori di rifacimento delle Controparte_1
facciate dello stabile condominiale e, in particolare, le opere indicate nel capitolato speciale di appalto, integrato con le note della predetta società del 25/3/2019 e del 4/4/2019 per l'esecuzione di opere extracapitolato;
2) che il prezzo, pattuito a corpo, per la realizzazione dei predetti lavori, era stato quantificato in € 294.000,00 – di cui € 49.000,00 per compensi e oneri amministrativi, IV inclusa – da corrispondersi: i) nella misura del 10%, all'atto di stipula del contratto, e di un'ulteriore 10% al momento di inizio dei lavori;
ii) nella misura del 30%, in n. 6 rate mensili entro il 180° giorno;
iii) il saldo del 50% in n. 36 rate mensili, di importo maggiore nei primi dodici mesi, e minore per i restanti ventiquattro mesi;
3) di aver quindi sottoscritto con l'opposta, in data 29/5/2019, un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria riguardanti le parti comuni dell'edificio e, nello specifico, il rifacimento delle facciate;
4) di aver provveduto al pagamento del primo acconto in data
3/6/2019, a seguito della comunicazione, ricevuta da parte del Direttore dei lavori, circa l'inizio delle attività il successivo 17/6/2019; 5) che le predette opere avrebbero dovuto avere inizio subito dopo la sottoscrizione del contratto, a fronte del termine di consegna delle stesse previsto in n. 180 giorni lavorativi – secondo quanto pattuito all'art. 13 del citato accordo – approssimativamente coincidente con gli inizi del mese di marzo 2020; 6) che i lavori oggetto di appalto erano tuttavia iniziati solo nell'ultima settimana di luglio 2019 – e, dunque, a distanza di quasi due mesi dalla stipula del suddetto contratto – a causa di una inadeguata valutazione dello stato dei luoghi per l'apposizione dei ponteggi:
6a) che, infatti, i ponteggi non potevano essere apposti sul solaio del locale commerciale (ex vetreria), occorrendo l'autorizzazione del proprietario di quest'ultimo al fine di poter accedere al citato locale per posizionare dei “puntelli” che garantissero la stabilità del solaio, il quale sarebbe stato sollecitato da eccessivi carichi concentrati (dovuti appunto all'apposizione dei ponteggi); 6b) che tale inidonea valutazione iniziale da parte dell'opposta, aveva comportato un aumento dei costi di € 1.500,00, in ragione dell'intervento di apposizione di puntelli, successivamente resosi necessario;
7) di aver complessivamente versato, alla la somma di € 121.027,50, pari al 50% del prezzo Controparte_1 pattuito per l'esecuzione dei lavori;
8) che, alla fine del mese di agosto 2019, era stata terminata la prima facciata “Prospetto Sud – Scala B” del complesso condominiale ma, una volta rimossi i ponteggi e le reti protettive, era emersa una evidente disuniformità di tratti di intonaco, che l'opposta avrebbe, in pagina 3 di 13 seguito, dovuto sanare;
8a) che la realizzazione del nuovo intonaco che doveva sostituire quello previsto nel capitolato – in ogni caso mai ultimata – avrebbe comportato una spesa ulteriore pari a €
11.442,30; 9) che i lavori relativi all'impianto centralizzato satellitare e del digitale terrestre avevano fin da subito presentato dei vizi, non garantendo il corretto collegamento satellitare per i condomini, così come prontamente contestato alla dal Direttore dei lavori;
10) che, tra Controparte_1
settembre e ottobre 2019, avevano poi avuto inizio i lavori di rifacimento delle facciate “Prospetto Sud
– Scala A” e “Prospetto Ovest – Scala B” del complesso condominiale, dai quali era tuttavia rimasto escluso il primo piano;
10a) che l'opposta aveva rappresentato al Direttore dei lavori che il mancato rifacimento dei balconi del primo piano era dipeso dal fatto che la relativa parte di facciata corrispondente, era rimasta esclusa dalle misure dichiarate in capitolato, circostanza, questa, tuttavia inverosimile, a fronte di una valutazione a corpo dell'opera; 11) che, alla fine del mese di novembre
2019, la – nel frattempo impegnata anche in altri cantieri – aveva improvvisamente Controparte_1
sospeso, per circa due mesi, le opere di rifacimento delle facciate dello stabile che si era impegnata a realizzare, senza fornire alcuna spiegazione;
12) che, quanto alle “attività non previste nel capitolato lavori” all'ordine del giorno del 16/1/2020, l'assemblea condominiale aveva deliberato “i lavori di impermeabilizzazione dei torrini e di tutti i lastrici solari, dando però incarico al D.L. di effettuare una ricerca di mercato al fine di valutare, ed eventualmente contrattare con la Ditta attualmente incaricata il prezzo offerto al metroquadro che attualmente è poi ad € 55,00 per offerta della ditta attualmente incaricata di almeno il 20% in meno, l'amministratore può formalizzare incarico, diversamente verrà incaricata la ditta che offrirà il prezzo migliore”; 12a) che, pur non essendo seguita a tale delibera alcuna formalizzazione relativa all'incarico di impermeabilizzazione dei terrazzi condominiali,
l'opposta, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2020, aveva ripreso i lavori, non completando le facciate, ma dando inizio al rifacimento del terrazzo condominiale;
13) che, con nota del 3/3/2020, il
Direttore dei lavori aveva sollecitato la affinchè riprendesse i lavori – ormai da Controparte_1
tempo interrotti – relativi alla facciata B Sud, e completasse quelli relativi alle facciate A Sud, B Ovest
e B Sud, nella parte compresa tra il primo piano e il piano terreno;
14) che, a partire dal 22/3/2020, tutte le attività erano state interrotte a seguito dell'introduzione delle misure emergenziali disposte a causa dell'insorgenza dell'epidemia Covid 19; 15) che l'opposta, con nota del 14/4/2020, aveva riscontrato le contestazioni relative ai vizi dell'impianto centralizzato, al contempo richiedendo il pagamento delle opere di impermeabilizzazione – mai concordate con l'assemblea, nè formalizzate – e di quelle aggiuntive, nonché della rata mensile scaduta in data 31/3/2020; 16) di aver contestato, con missiva del 22/4/2020, i vizi nell'esecuzione e il mancato completamento delle opere da parte della
– posto che la metà dell'edificio era ancora incompleta – altresì rappresentando a Controparte_1
pagina 4 di 13 quest'ultima che il ha già pagato tutte le rate previste entro la fine dei lavori mentre Parte_2
l'impresa ha eseguito solo parzialmente il lavoro”; 17) che, a fronte delle richieste di pagamento formulate dall'opposta, con nota dell'8/5/2020, il Direttore dei lavori aveva evidenziato, alla stessa,
l'incompletezza delle opere fino a quel momento realizzate e, in particolare, la presenza di vizi nell'impermeabilizzazione dei lastrici solari, nell'intonaco delle facciate e dei telai porta vetri, nonché nel rifacimento dei balconi, contestualmente invitandola a riprendere l'esecuzione dei lavori, stante la sopraggiunta revoca delle misure restrittive adottate, in via emergenziale, per le imprese edili;
18) che, dal raffronto tra i SAL e le fatture pagate alla era emerso che, al mese di luglio Controparte_1
2020, l'importo complessivo delle opere da quest'ultima realizzate era pari a € 132.907,44, di cui €
108.538,18 per i lavori eseguiti sulle parti comuni ed € 24.369,26 per le parti di proprietà esclusiva da imputarsi ai privati;
18a) che, pertanto, quanto ai lavori realizzati sulle parti comuni dell'edificio, a fronte di opere pari a € 108.538,18, erano stati già versati € 121.027,00, ben potendosi far rientrare, in tale importo, eventuali spese straordinarie da giustificare, nonché un acconto per i lavori di rifacimento del terrazzo 19) di aver comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto alla CP_3 [...]
con nota del 30/7/2020 – da quest'ultima mai contestata – cui aveva fatto seguito la CP_1
missiva inviata alla stessa, nel mese di ottobre 2020, al fine di ottenere la rimozione dei materiali edili e la rimessa in pristino delle aree condominiali;
20) che, in concreto, i lavori previsti dal capitolato d'appalto e quelli extracapitolato ammessi, nello specifico, erano: i) il rifacimento e la ristrutturazione delle facciate;
ii) la realizzazione di un idoneo impianto centralizzato, atto a ricevere tutti i segnali satellitari disponibili;
iii) la ritinteggiatura delle due scale condominiali e dell'androne; 21) l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 2962/2021, in quanto genericamente emesso nei confronti del Parte_2
stante la mancata indicazione del nominativo dell'Amministratore pro tempore, ; 22) Controparte_2
l'inidoneità delle fatture azionate in monitorio a costituire la prova del credito vantato dall'opposta, stante anche l'assoluta carenza di specificità delle stesse, in concreto prive di alcuna descrizione delle opere realizzate e, dunque, della prestazione della cui esecuzione era stato richiesto il pagamento;
23)
l'inadempimento della in concreto sostanziatosi nella realizzazione viziata e, in Controparte_1
ogni caso, solo parziale (circa 1/3) delle opere oggetto di appalto, rispetto a quelle in concreto pattuite nel citato accordo;
23a) che l'opposta, in particolare, non solo aveva iniziato i lavori quarantacinque giorni dopo la dichiarazione di inizio attività, ma aveva immotivatamente sospeso, in più occasioni,
l'esecuzione degli stessi, tra novembre e dicembre 2019, fino a interromperla definitivamente nel mese di febbraio 2020 e, dunque, ancor prima delle sospensioni disposte nel periodo emergenziale;
23b) che la aveva ricevuto il pagamento del 50% dei lavori commissionatigli, ovvero di una Controparte_1
somma superiore rispetto alle opere effettivamente realizzate, pari a 1/3 di quelle in concreto oggetto di pagina 5 di 13 appalto;
24) che la totale inerzia dell'opposta, nel periodo di tempo compreso tra febbraio e luglio
2020, rispetto alle richieste di corretto adempimento ed eliminazione dei vizi dell'opera, avanzate nei suoi confronti prima di procedere alla risoluzione del contratto, doveva essere intesa quale chiara espressione della volontà della stessa di non adempiere;
25) che l'opposta, avendo accumulato n. 78 giorni di ritardo nella consegna delle opere oggetto di appalto, peraltro incomplete, doveva pertanto essere condannata al pagamento, a titolo di penale, dell'importo complessivo di € 10.140,00, pari a €
130,00 per ogni giorno di ritardo;
26) che, al momento della risoluzione del contratto, i lavori eseguiti erano affetti da evidenti vizi, e in particolare: i) quanto alla facciata prospetto Sud scala B – di cui era rimasto incompleto il primo piano, come per la facciata “prospetto Sud scala A” e “prospetto Ovest scala B” – era emersa una disuniformità dei tratti di intonaco, la quale aveva richiesto una spesa aggiuntiva pari a € 11.442,30 extra capitolato;
ii) la verniciatura delle ringhiere dei balconi e la sostituzione dei telai porta vetro sulla facciata “prospetto Sud – scala B”, avevano evidenziato la presenza di ruggine e una disomogeneità della vernice, per un intervento di ripristino complessivamente quantificabile in € 9.000,00; iii) l'impianto centralizzato era rimasto incompleto e non funzionante, con un danno quantificabile in € 5.000,00; iv) quanto all'opera extracapitolato di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, resasi necessaria a causa di gravi infiltrazioni presenti negli appartamenti al piano attico e sui torrini di accesso al terrazzo condominiale, e solo parzialmente realizzata, il danno poteva essere quantificato in € 3.000,00; v) il danno riportato negli appartamenti privati, derivante dalle infiltrazioni di acqua piovana e causato dal non corretto rifacimento delle tettoie, poteva essere complessivamente quantificato in € 2.000,00; 26a) di avere quindi diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione delle opere e dei vizi dalle stesse presentati, complessivamente quantificati in € 30.442,30.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. In via preliminare e pregiudiziale ed in rito, dichiarare legittimo l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare la sua efficacia, concedendo la provvisoria esecutività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., per i sopra esposti motivi;
2. Nel merito rigettare l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale, per così come formulate dall'opponente, in quanto infondate, pretestuose, dilatorie, e comunque prive di ogni supporto probatorio, per tutte le motivazioni su esposte, con conseguente conferma del D.I. n. 2962/2021 emesso dal Tribunale di Roma, per le causali ivi dedotte;
3. Condannare il , in persona dell'Amministratore legale Parte_2
rappresentante pro tempore Sig. per responsabilità aggravata ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 96 c.p.c., al pagamento nei confronti della di una somma Controparte_1 ritenuta di giustizia”.
pagina 6 di 13 L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) la validità del decreto ingiuntivo n. 2962/2021, stante la rituale notifica dello stesso sia presso la sede del Condominio che presso lo studio professionale e all'indirizzo pec del suo amministratore p.t., ; 2) l'omessa tempestiva contestazione, Controparte_2 da parte dell'opponente, della regolare esecuzione dei lavori oggetto di appalto e dei vizi presentati dall'opera – fatto salvo il malfunzionamento dell'impianto centralizzato – con conseguente decadenza dello stesso dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.; 3) di aver regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni avendo, in particolare, provveduto a installare le apparecchiature previste nel contratto di appalto stipulato con il , a montare correttamente i telai e a verniciare le ringhiere, già Parte_2
compromesse nel loro stato dalla ruggine;
4) la non imputabilità a sé del ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, posto che: i) la prima sospensione, risalente al 25/6/2019, era stata causata dal diniego opposto dalla al montaggio dei ponteggi sul solaio di copertura del locale di Controparte_4
sua proprietà; ii) la seconda sospensione, avvenuta nel settembre 2019, si era resa necessaria al fine di consentire all'assemblea condominiale, riunitasi il 26/10/2019, di approvare i lavori aggiuntivi per il restauro degli intonaci delle facciate e per la sostituzione della totalità dei vetri;
iii) la terza sospensione era seguita alla riunione dell'assemblea condominiale del 16/1/2020, nel corso della quale era stata decisa l'effettuazione dei lavori aggiuntivi di impermeabilizzazione dei terrazzi, al fine di formalizzare un accordo con la ditta da incaricare;
iv) l'ultima sospensione dei lavori era stata infine causata dall'adozione delle misure emergenziali disposte a causa dell'insorgenza dell'epidemia Covid 19, a partire dal 22/3/2020; 5) che, con due missive inviate al Direttore dei lavori e al , Parte_2
rispettivamente, il 29/4/2020 e il 14/5/2020, aveva evidenziato l'imputabilità a quest'ultimo dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, con un conseguente notevole aggravio dei costi a proprio carico, altresì chiedendo informazioni per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di poter organizzare i lavori e continuare l'appalto; 6) l'inosservanza, da parte dell'opponente, delle tempistiche di pagamento dedotte nel contratto di appalto, stante il versamento, da parte dello stesso, della seconda rata di acconto solo in data 5/7/2019 – e, dunque, con più di quindici giorni di ritardo rispetto alla data di inizio lavori del
17/6/2019 – e atteso il solo pagamento del 50% dei lavori eseguiti, così come evidenziato con note del
14/4/2020, 30/7/2020, 10/8/2020 e del 2/9/2020; 7) che la comunicazione di risoluzione del contratto, inviatale in data 30/7/2020 – comunque ingiustificata rispetto alle doglianze fino a quel momento mosse dal –, aveva cagionato rilevanti danni alla propria attività, in quanto dalla stessa era Parte_2 scaturito un ulteriore fermo dei lavori che aveva impedito l'utilizzo dei ponteggi montati per le terrazze e le altre attrezzature;
8) l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'opponente; 9) che ricorrevano, dunque, i presupposti per la condanna del Condominio al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
pagina 7 di 13 Nel corso del procedimento è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 27/11/2021, qui da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
12/7/2022, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, si rende anzitutto necessario evidenziare che l'eccezione preliminare, sollevata dall'opponente, di invalidità del decreto ingiuntivo n. 2962/2021 per la mancata indicazione del nominativo dell'amministratore, deve essere rigettata, in quanto infondata, non essendo normativamente previsto, a pena di nullità, che i provvedimenti di condanna emessi a carico di persone giuridiche o comunque di enti gestori debbano riportare le generalità del legale rappresentante degli stessi. Va altresì precisato che l'ingiunzione risulta essere stata regolarmente notificata al , Parte_2
in persona del suo amministratore p.t., , presso la sua sede, nonché presso lo studio Controparte_2 professionale e l'indirizzo pec del citato amministratore (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 acclusi al fascicolo di parte opposta) e che comunque tale atto ha raggiunto il proprio scopo di consentire all'opponente di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Passando all'esame del merito dell'opposizione, occorre anzitutto ricordare in diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va tuttavia precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
pagina 8 di 13 Ebbene, la ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui Controparte_1
interessa, il contratto di appalto stipulato, in data 29/5/2019, con il , Parte_2
le fatture nn. 11, 12, 13 e 14 del 29/4/2020, n. 16 del 13/5/2020 e n. 31 del 4/11/2020 oggetto d'ingiunzione, l'estratto del registro IV delle fatture emesse nel corso dell'anno 2020, il prospetto delle opere realizzate presso lo stabile condominiale, redatto dal Direttore dei lavori, la comunicazione a mezzo pec del 25/6/2019, con la quale il Direttore dei lavori le aveva comunicato la necessità di sospendere i lavori presso lo stabile condominiale a causa di problemi insorti con il proprietario del locale “vetreria”, le missive del 29/4/2020 e del 14/5/2020, con cui aveva evidenziato l'imputabilità al dei ritardi registrati nell'esecuzione dei lavori e il conseguente aggravio di costi Parte_2
derivatone, e le ulteriori comunicazioni del 30/7/2020, 10/8/2020 e 2/9/2020 di sollecito al pagamento della somme dovute (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
A fronte di ciò, il ha eccepito l'inadempimento dell'opposta ex art. 1460 c.c. – per non Parte_2 avere la stessa eseguito i lavori appaltati a regola d'arte e stante la realizzazione solo parziale di questi ultimi, in ogni caso consegnati in ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto – nonché
l'avvenuta corresponsione, in favore della di un corrispettivo superiore rispetto ai Controparte_1
lavori effettivamente svolti.
Ebbene, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve esaminarsi prioritariamente l'eccezione di pagamento, essendo meritevole di accoglimento.
Invero la Suprema Corte ha più volte chiarito che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 e Cass. Civ., Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Tanto premesso, dal raffronto tra il citato prospetto delle opere realizzate presso lo stabile condominiale, redatto dal Direttore dei lavori e contenente l'indicazione delle singole lavorazioni eseguite dall'opposta e dei relativi costi - documento sul quale la ha fondato le sue Controparte_1
pretese in sede monitoria e che è stato confermato anche dallo stesso direttore dei lavori, Tes_1
in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022) - e le copie dei
[...] bonifici versati in atti dall'opponente, attestanti i pagamenti dallo stesso effettuati in favore della a partire dal 3/6/2019 e fino alla data dell'8/1/2020, emerge come, a fronte del Controparte_1
pagina 9 di 13 corrispettivo dovuto per i lavori da quest'ultima effettivamente eseguiti presso le parti comuni dell'edificio, di importo pari a € 108.538,18, il abbia in concreto provveduto al pagamento Parte_2 del maggior importo di € 121,027,50 (cfr. doc. n. 23 e nn. 7 – 14 acclusi al fascicolo di parte opponente).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va pertanto accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2962/2021 deve essere revocato.
Il ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e Parte_2
dichiarare ex art. 1453 c.c. l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato, in data 29/5/2019, con la per il grave inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti – in concreto Controparte_1
rappresentato dalla esecuzione solo parziale e viziata dei lavori appaltati, e dalla ingiustificata sospensione degli stessi da parte dell'opposta – nonché la condanna di quest'ultima, al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera e al risarcimento di tutti i danni cagionati dai vizi riscontrati.
A fronte delle predette allegazioni, la ha anzitutto eccepito la decadenza dell'azione Controparte_1 avversaria per tardività della denuncia dei vizi, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., stante la mancata pregressa contestazione della regolare esecuzione delle opere – cui era pertanto conseguita l'accettazione delle stesse – da parte dell'opponente, il quale si era limitato a rappresentarle il solo malfunzionamento dell'impianto centralizzato satellitare installato;
l'opposta ha altresì sostenuto che, in ogni caso, alcun inadempimento poteva esserle ascritto, avendo regolarmente adempiuto le obbligazioni assunte in forza del contratto di appalto stipulato con l'opponente, stante anche l'imputabilità a quest'ultimo del ritardo complessivamente accumulato nella consegna dei lavori.
Ebbene, quanto all'eccezione di decadenza formulata dall'opposta, osserva il Giudicante che la stessa debba essere accolta, in quanto fondata.
Nel caso di specie si osserva, invero, che, con la sola esclusione del malfunzionamento dell'impianto satellitare già in precedenza evidenziato alla la contestazione relativa ai vizi Controparte_1 dell'opera è stata sollevata solo in sede di opposizione, non avendo il prodotto alcuna Parte_2
missiva, inviata alla controparte, con la quale aveva denunciato l'inadempimento eccepito in questa sede, non potendosi ritenere a tal fine idoneo quanto evincibile dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso opponente.
A tale proposito, occorre infatti evidenziare come, dalla predetta documentazione versata in atti dal
, non siano emerse formali denunce, da parte di quest'ultimo, di vizi propri delle opere Parte_2
appaltate, ulteriori rispetto al malfunzionamento dell'impianto satellitare installato, tempestivamente comunicato all'opposta (cfr. doc. nn. 15, 16 e 21 acclusi al fascicolo di parte opponente).
pagina 10 di 13 È appena il caso di evidenziare, al riguardo, come la stessa comunicazione di risoluzione del contratto, inviata dal in data 30/7/2020, riportasse un generico riferimento ai “gravi inadempimenti” Parte_2
posti in essere dalla (cfr. doc. n. 25 accluso al fascicolo di parte opponente) e non, Controparte_1
piuttosto, una specifica indicazione dei vizi riscontrati nei lavori eseguiti.
La denuncia dei vizi ulteriori rispetto al malfunzionamento dell'impianto satellitare è, dunque, evidentemente intervenuta quando il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, previsto dall'art. 1667 c.c., era ampiamente decorso, con conseguente decadenza del Condominio dal diritto di far valere nei confronti dell'appaltatore la garanzia per vizi dell'opera.
Quanto, poi, all'omessa tempestiva consegna da parte della delle opere appaltate, si Controparte_1 rileva come, dall'esame della documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie, emerge che i molteplici ritardi registrati nel corso della esecuzione dei lavori siano stati sostanzialmente determinati da cause non imputabili all'opposta.
In particolare, il primo ritardo nella esecuzione delle opere, che aveva comportato lo slittamento della data di inizio delle stesse, era stato causato dal mancato ottenimento della necessaria autorizzazione del proprietario del locale vetreria, al montaggio dei ponteggi sul solaio dell'immobile di sua proprietà, così come risultante dalla comunicazione di sospensione delle attività inviata all'opposta, dal Direttore dei lavori, in data 25/6/2019 (cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di parte opposta, “a causa di problemi di tipo condominiale sollevati dal proprietario del locale Vetreria, dobbiamo sospendere il montaggio del ponteggio sul solaio di copertura del locale vetreria […]”) nonchè dalla deposizione del teste comune, , il quale ha dichiarato “si, è vero, in quanto lo studio è proprietario Testimone_1 CP_4 del locale ex vetreria. I lavori non erano ancora iniziati, è stata ritardata la partenza dell'esecuzione dei lavori” (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022).
Del tutto indimostrata, tuttavia, è rimasta la circostanza per cui la puntellatura del solaio disposta dal
Direttore dei lavori rappresentasse un intervento strutturale effettivamente necessario in ragione dello stato dei luoghi.
Si rileva, altresì, come anche la seconda sospensione dei lavori non sia imputabile alla
[...]
in quanto, piuttosto, determinata dalla necessità dell'assemblea condominiale di riunirsi, al CP_1
fine di approvare i lavori aggiuntivi per il restauro degli intonaci delle facciate e per la sostituzione dei vetri, così come evincibile dalla comunicazione inviata all'opposta dallo stesso Direttore dei lavori, in data 29/10/2019 (cfr. doc. n. 7 accluso al fascicolo di parte opposta), nonché come dichiarato dal predetto teste (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022, “si è deciso a livello assembleare di effettuare una rasatura di tutte le facciate […] A questa decisione dell'assemblea è stata dovuta la sospensione dei lavori”).
pagina 11 di 13 Analoghe considerazioni devono essere fatte, poi, in ordine al terzo periodo di sospensione dei lavori, disposto dal Direttore dei lavori a seguito dell'assemblea del 16/1/2020, avente a oggetto, tra l'altro, la formalizzazione di un accordo per la realizzazione dei lavori di aggiuntivi di impermeabilizzazione dei terrazzi, come espressamente previsto nel relativo verbale (cfr. doc. n. 17 accluso al fascicolo di parte opponente), e altresì confermato dalla deposizione di , il quale ha riferito “è vero. Testimone_1
Non era stato deciso chi dovesse effettuare i lavori di impermeabilizzazione. I lavori di impermeabilizzazione non erano previsti nel capitolo d'appalto e hanno costituito oggetto di un nuovo appalto” (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2022).
In alcun modo imputabile alla infine, è l'ulteriore sospensione dei lavori, causata Controparte_1
dalla necessaria applicazione delle misure restrittive adottate in via emergenziale a causa dell'insorgenza dell'epidemia Covid 19 a partire dal 22/3/2020 (cfr. doc. n. 19 accluso al fascicolo di parte opponente e verbale d'udienza del 16/11/2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, è dunque evidente che la non possa Controparte_1
essere considerata inadempiente, avendo provveduto alla esecuzione dei lavori oggetto di appalto per i quali aveva ricevuto i pagamenti, secondo quanto si evince dal citato prospetto delle opere realizzate redatto dal Direttore dei lavori (ad eccezione dei lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi che, tuttavia, non erano previsti dal capitolato d'appalto: cfr. deposizione del e attesa la non Tes_1 imputabilità alla stessa dei ritardi registrati nella realizzazione dell'opera.
Non ravvisandosi, quindi, alcun grave inadempimento della opposta, non potendo ritenersi che il solo malfunzionamento dell'impianto satellitare possa aver alterato in maniera patologica il sinallagma del contratto di appalto stipulato tra le parti, la domanda di risoluzione, spiegata in via riconvenzionale dall'opponente deve essere rigettata.
Da quanto sopra, deriva il rigetto della domanda riconvenzionale, ulteriormente spiegata dal volta a ottenere la condanna dell'opposta al pagamento della penale contrattualmente Parte_2 prevista in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, attesa – come detto – la non imputabilità alla delle molteplici sospensioni registrate nel corso della realizzazione dei lavori Controparte_1
appaltati.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati dai vizi dell'opera, da esaminare solo con riferimento al vizio, tempestivamente contestato, del malfunzionamento dell'impianto satellitare centralizzato, essendo rimasto del tutto indimostrato il costo della sua riparazione o della sua sostituzione.
pagina 12 di 13 Né potrebbe farsi ricorso, a fronte della carenza di prova come sopra indicata, a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato impossibile o molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Quanto, infine, alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla Controparte_1
si rileva che la stessa non può essere accolta, in difetto di prova circa l'an ed il quantum del danno a
[...]
tale titolo genericamente dedotti, elementi del resto neanche desumibili dall'esame degli atti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9080/2013, nello stesso senso Cass. n. 13395/2007, Cass. n. 3388/2007, n.
18169/2004, Cass. SS.UU. n. 7583/2004).
Considerato che si ha soccombenza reciproca a norma dell'art. 92 c.p.c., non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli più domande di cui una soltanto sia accolta (cfr. Cass. 14/5/2009 n. 11193 in Guida al diritto, 2009, n. 35, p. 34), e che tale situazione si ravvisa nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione avanzata dal , revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2962/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
2. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente;
3. Compensa le spese processuali tra le parti.
Roma 11/1/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 13 di 13