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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CIAMPOLINI SILVIA
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 04/06/2025, ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 in data 22/01/2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del CP_1
Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 5, anno 2015).
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che “dopo un periodo felice di vita coniugale, [il loro rapporto] iniziava a mostrare una serie di contrasti e dissapori tali da rendere intollerabile la loro convivenza e da far degradare l'affectio maritalis necessaria all'armonico equilibrio della famiglia” e che pertanto “i coniugi decidevano dunque di vivere separati a far data dall'anno 2017, senza più riprendere la convivenza”
(cfr. pag. 2, ricorso introduttivo).
La ricorrente ha dedotto altresì che “una volta lasciata l'abitazione coniugale il sig. non ha più dato notizie di sé alla signora la quale allo stato ignora ove CP_1 Pt_1 egli possa risiedere” e che “da ricerche effettuate presso il Comune di Grosseto, ove il sig. risultava residente a far data dal 03.03.2015, questi risulta difatti cancellato dal CP_1
29.03.2017” (cfr. pag. 3, ricorso introduttivo).
Il non s'è costituito nel presente giudizio, nonostante regolare notifica, CP_1 effettuata nei suoi confronti all'ultimo indirizzo di residenza conosciuto (in
Grosseto, via F. Crispi n .25) emergente da certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo;
pertanto, all'udienza del 07/10/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
In proposito si ricorda che, condivisibilmente, Corte di cassazione “ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art.
139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass.
19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della norma” (cfr. Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del 2023).
All'udienza del 07/10/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono, invero, i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
I fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dall'assenza del resistente nella presente procedura, rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza tra le parti.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere CP_1 all'annotazione della presente sentenza.
2) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 22/01/2015, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 5, anno 2015);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente;
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile, come da contestuale, separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 982/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett.
b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale (udienza del 07/10/2025);
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 15 dicembre 2026, ore 9:00, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CIAMPOLINI SILVIA
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 04/06/2025, ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 in data 22/01/2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del CP_1
Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 5, anno 2015).
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che “dopo un periodo felice di vita coniugale, [il loro rapporto] iniziava a mostrare una serie di contrasti e dissapori tali da rendere intollerabile la loro convivenza e da far degradare l'affectio maritalis necessaria all'armonico equilibrio della famiglia” e che pertanto “i coniugi decidevano dunque di vivere separati a far data dall'anno 2017, senza più riprendere la convivenza”
(cfr. pag. 2, ricorso introduttivo).
La ricorrente ha dedotto altresì che “una volta lasciata l'abitazione coniugale il sig. non ha più dato notizie di sé alla signora la quale allo stato ignora ove CP_1 Pt_1 egli possa risiedere” e che “da ricerche effettuate presso il Comune di Grosseto, ove il sig. risultava residente a far data dal 03.03.2015, questi risulta difatti cancellato dal CP_1
29.03.2017” (cfr. pag. 3, ricorso introduttivo).
Il non s'è costituito nel presente giudizio, nonostante regolare notifica, CP_1 effettuata nei suoi confronti all'ultimo indirizzo di residenza conosciuto (in
Grosseto, via F. Crispi n .25) emergente da certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo;
pertanto, all'udienza del 07/10/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso.
In proposito si ricorda che, condivisibilmente, Corte di cassazione “ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art.
139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass.
19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della norma” (cfr. Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del 2023).
All'udienza del 07/10/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono, invero, i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
I fatti allegati dalla parte ricorrente, confermati dall'assenza del resistente nella presente procedura, rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza tra le parti.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1 ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere CP_1 all'annotazione della presente sentenza.
2) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 22/01/2015, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 5, anno 2015);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente;
RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile, come da contestuale, separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 982/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett.
b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale (udienza del 07/10/2025);
P.Q.M.
FISSA l'udienza del 15 dicembre 2026, ore 9:00, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti