Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2024, proposto da
“Smeralda Transfer Experience Società Cooperativa”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Pinna e Giommaria Uggias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (A.S.P.A.L.), in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione A.S.P.A.L. n. 1774 del 15 maggio 2024 e notificata il 16 magio 2024, avente ad oggetto: “ Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) – Regolamento (UE) 2021/691 Misura 3.2.B – Bonus per la creazione di impresa a favore dei lavoratori in esubero della Regione Autonoma della Sardegna provenienti dall’impresa Air Italy S.p.A.: revoca e restituzione delle somme ricevute da Smeralda Transfer Experience Soc. Coop. A titolo di anticipo del contributo ”;
-di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.S.P.A.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 11, c.p.a;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione n. 3139 del 22 dicembre 2022 A.S.P.A.L. approvava l’avviso pubblico a sportello “ Bonus per la creazione di impresa a favore dei lavoratori in esubero della Regione Autonoma della Sardegna provenienti dall’impresa Air Italy S.p.A. ”, successivamente rettificato, finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori provenienti dalla società Air Italy attraverso il finanziamento di investimenti a sostegno del lavoro autonomo.
Alla predetta procedura partecipava, tra le altre, la società “Smeralda Transfer Experience Società Cooperativa”, che otteneva la concessione di un contributo di Euro 62.856,00, in parte erogati anticipatamente.
Con nota prot. n. 74816 del 25 ottobre 2023 la ricorrente chiedeva il saldo del contributo e presentava contestualmente la rendicontazione finale, rigettata dall’amministrazione con l’impugnata determinazione, con la quale veniva altresì disposta la revoca dell’aiuto e la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, in quanto “ dal rendiconto finale emergeva che in data 02/11/2023, l’automezzo – principale bene dell’attività imprenditoriale finanziata - non risultava essere nella disponibilità economica e materiale della Società e tale evidenza era ulteriormente confermata dalla mancata immatricolazione dell’automezzo alla data del 06/12/2023; infatti, nonostante, alla data del 02/11/2023, il trasferimento della proprietà del veicolo fosse già avvenuto, il medesimo non risultava idoneo ad espletare la propria funzione economica, in quanto non immatricolato, né risultava nella disponibilità materiale (detenzione) della società Smeralda, poiché non ancora consegnato ” (pagina 7 del documento n. 1 depositato dalla ricorrente).
Con il ricorso in esame “Smeralda Transfer Experience Società Cooperativa” lamenta l’illegittimità del provvedimento sfavorevole, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione della lex specialis costituita dall’art. 21 dell’avviso - eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) violazione e/o falsa applicazione della lex specialis costituita dall’art. 23 dell’avviso - eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
3) violazione e/o falsa applicazione della lex specialis costituita dall’art. 17 dell’avviso - eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità e ingiustizia della motivazione;
4) violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dei principi di buona fede e correttezza - violazione degli art. 1175, 1333 e 1375 del codice civile - violazione del legittimo affidamento - violazione del dovere di clare loqui della pubblica amministrazione - eccesso di potere - difetto di istruttoria - sviamento - contraddittorietà - illogicità manifesta – arbitrarietà.
Con ordinanza n. 269 del 25 settembre 2024 la richiesta cautelare veniva accolta “ tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della prevalenza, nel bilanciamento degli interessi proprio di questa fase, dell’interesse della ricorrente la quale, nel caso di mancata sospensione del provvedimento impugnato, subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, trovandosi costretta a restituire le somme già spese per l’acquisto dell’autoveicolo con il quale svolge l’attività di impresa ”.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio A.S.P.A.L., che, dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione, ha replicato alle argomentazioni della ricorrente, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La questione oggetto della controversia riguarda la revoca di contributi stanziati a favore della società ricorrente, non avendo quest’ultima, secondo l’amministrazione, adempiuto agli obblighi assunti, poiché non avrebbe attestato, all’atto della presentazione del rendiconto finale, la conclusione dell’investimento, in violazione di quanto previsto dall’art. 17 dell’avviso. In particolare, il bene dell’attività imprenditoriale finanziata non sarebbe risultato nella disponibilità economica e materiale della società.
Si tratta, pertanto, di questione che non tocca in alcun modo l’esercizio dei poteri discrezionali dell’amministrazione, in quanto relativa all’inesatto adempimento che inficerebbe la materiale erogazione di un contributo già concesso, in violazione del diritto soggettivo vantato dall’interessata al mantenimento dello stesso, come tale rientrante nella cognizione del giudice ordinario.
Invero, sulla scorta di un’interpretazione giurisprudenziale ormai risalente e consolidata, dal quale questo Collegio non intende discostarsi “ la giurisdizione in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici si fonda sul generale criterio di riparto relativo alla natura della situazione giuridica azionata. E’ infatti configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo se la controversia riguardi la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Una volta emanato il provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla successiva fase di attuazione ed erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato ” (T.A.R. Sardegna, n. 346/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).
La presente questione esula dunque dalla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la fase successiva all’erogazione di finanziamenti pubblici e non quella, antecedente, di assegnazione dei medesimi, sulla scorta di un allegato inadempimento della società beneficiaria.
In conclusione deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, anche alla luce dell’erronea indicazione in calce al provvedimento impugnato in ordine alla possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, comunque irrilevante ai fini del reparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO