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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 185/2025, introdotta da:
(c.f. , n. MILANO il 12/06/1979 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PENZA INGRID e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. BARI il 30/04/1978 CP C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ZAMPINETTI CHIARA MARIA ROSA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da foglio pervenuto il 16.5.2025, sottoscritto dalle parti personalmente.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio a Locate di Triulzi Parte_1 CP il 26.7.2017 (atto n. 6, p. 2, s.A, atti di matrimonio del 2017) e sono genitori di Per_1 nata il [...] dalla loro relazione;
[...]
− , con ricorso del 31.1.2025, ha chiesto, oltre alla separazione, l'affido Pt_1 condiviso di , l'assegnazione a sé della casa familiare, il collocamento Per_1
Pag. 1 prevalente presso di sé di con diritti di visita paterni, un assegno di Per_1 mantenimento indiretto per la figlia pari a 1.000,00 euro al mese, oltre ad assegni unici al 100% in proprio favore;
costituitosi tempestivamente, ha aderito alla domanda di stato, chiedendo Pt_2 tuttavia l'addebito alla controparte;
ha chiesto l'affidamento condiviso di con Per_1 collocamento prevalente materno e conseguente assegnazione della casa familiare;
si
è reso disponibile a corrispondere per il mantenimento di la somma di 500,00 Per_1 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. e, al termine dell'udienza del 6.5.2025, hanno trovato un accordo per la decisione della causa in forma condivisa;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter
c.p.c. il 17.5.2025, dopo che le parti hanno depositato, il precedente 16.5.2025, il testo definitivo delle condizioni come concordate;
− la camera di consiglio si è svolta il 19/05/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. Le ulteriori questioni – in punto di affidamento, collocamento, mantenimento di Per_1
– sono state definite in via condivisa dalle parti e, non trovando ostacolo nella legge ed essendo ampiamente rispondenti all'interesse della minore, possono essere recepite dal
Tribunale.
L'ascolto di è dunque superfluo a fronte dell'equilibrato accordo rinvenuto dai Per_1 genitori.
Ogni altra domanda è stata rinunciate e le spese sono compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio a Locate di Triulzi il 26.7.2017 (atto n. 6, p. 2,
[...]
s.A, atti di matrimonio del 2017);
B. In conformità alle conclusioni depositate congiuntamente il 16.5.2025 e sottoscritte dalle parti, PROVVEDE nei termini che seguono:
Pag. 2 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 collocamento prevalente presso la madre ove manterrà la residenza anagrafica.
3. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
4. I genitori si impegnano a tenersi sempre reciprocamente informati sulle località nella quali si recheranno con la figlia (durante i periodi estivi, fine settimana, gite;
ecc.) fornendo sempre i propri recapiti.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a rispettare scrupolosamente il diritto di ciascuno al tempo dà trascorrere con la figlia fermo restando che le loro scelte dovranno mirare all'esclusivo interesse di e secondo il parere di Per_1 quest'ultima, tenuto conto della sua età.
6. Il padre potrà trascorrere con la figlia, salvo diversi migliori accordi con la madre e comunque nel rispetto della volontà e degli impegni di , finesettimana Per_2 alternati dal venerdì dalle 18,00 fino alla domenica allo 21,30, quando la riaccompagnerà dalla madre, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dalle 18:30 sino alle 21:30.
7. La figlia trascorrerà con ciascun genitore le festività ad anni alterni e comunque secondo accordi di volta in volta presi. Sennonché, in caso di disaccordo, durante le festività natalizie trascorrerà con ciascun genitore Per_1 alternativamente, un periodo di sette giorni consecutivi, con alternanza del
Natale dal 24 al 30.12 e de Capodanno, dal 31.12 al 6.1;
8. In ogni caso, i genitori acconsentono che possa trascorrere con il padre Per_1 la cena della Vigilia e con la madre il pranzo di Natale ad anni alterni. Poiché
ha trascorso la Vigilia di Natale 2024 con il padre e il Natale con la Per_1 madre, il prossimo 2025 trascorrerà con la madre la vigilia il Natale Per_1 mentre la giornata di Natale la trascorrerà con il padre;
9. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo paci ad almeno die settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che il contributo al mantenimento a carico del padre sarà in ogni caso dovuto nella misura di seguito concordata, Per il 2025, trascorrerà con la madre le prime due Per_1 settimane di agosto e l'anno prossimo la prescelta spetterà al padre.
10. Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, con decorrenza dal maggio 2025, la somma complessiva di € 650,50 mensili in via anticipata entro il giorno 10 del mese, mediante bonifico bancario alle coordinate note, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, il tutto oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive, ricreative, mediche, dentistiche secondo le Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non
Pag. 3 economicamente sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di
Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e
Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano", di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Pag. 4 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. le spese della minore saranno detraibili nella misura del 50% per ciascun genitore;
in ogni caso, i sig.ri ed i danno atto che le spese per le ripetizioni Pt_1 CP di , di natura straordinaria e quindi a carico dei genitori al 50% ciascuno, Per_1 richiedono di preventivo consenso quale condivisione ed il relativo rimborso avverrà secondo le evidenze di cui alla chat tra i genitori e l'insegnante prescelto;
11. La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra con tutto quanto la Pt_1 arreda e correda, dalla quale il sig. dà atto di aver già prelevato tutti i CP propri beni ed effetti personali.
12. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre con decorrenza dal gennaio 2025 la quale dovrà riferire l'importo complessivo che percepirà.
13. I coniugi si impegnano affinché frequenti un percorso di sostegno Per_1 psicologico.
14. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento.
15. I coniugi danno atto di aver provveduto a dividersi i beni e di non aver null'altro in comune ed a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, anche con riferimento alle spese straordinarie relative alla figlia;
16. I sigari e i rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al Pt_1 CP rinnovo c/o al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
17. Spese legali compensate tra le parti
C. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 185/2025, introdotta da:
(c.f. , n. MILANO il 12/06/1979 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PENZA INGRID e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. BARI il 30/04/1978 CP C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ZAMPINETTI CHIARA MARIA ROSA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da foglio pervenuto il 16.5.2025, sottoscritto dalle parti personalmente.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio a Locate di Triulzi Parte_1 CP il 26.7.2017 (atto n. 6, p. 2, s.A, atti di matrimonio del 2017) e sono genitori di Per_1 nata il [...] dalla loro relazione;
[...]
− , con ricorso del 31.1.2025, ha chiesto, oltre alla separazione, l'affido Pt_1 condiviso di , l'assegnazione a sé della casa familiare, il collocamento Per_1
Pag. 1 prevalente presso di sé di con diritti di visita paterni, un assegno di Per_1 mantenimento indiretto per la figlia pari a 1.000,00 euro al mese, oltre ad assegni unici al 100% in proprio favore;
costituitosi tempestivamente, ha aderito alla domanda di stato, chiedendo Pt_2 tuttavia l'addebito alla controparte;
ha chiesto l'affidamento condiviso di con Per_1 collocamento prevalente materno e conseguente assegnazione della casa familiare;
si
è reso disponibile a corrispondere per il mantenimento di la somma di 500,00 Per_1 euro al mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. e, al termine dell'udienza del 6.5.2025, hanno trovato un accordo per la decisione della causa in forma condivisa;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter
c.p.c. il 17.5.2025, dopo che le parti hanno depositato, il precedente 16.5.2025, il testo definitivo delle condizioni come concordate;
− la camera di consiglio si è svolta il 19/05/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. Le ulteriori questioni – in punto di affidamento, collocamento, mantenimento di Per_1
– sono state definite in via condivisa dalle parti e, non trovando ostacolo nella legge ed essendo ampiamente rispondenti all'interesse della minore, possono essere recepite dal
Tribunale.
L'ascolto di è dunque superfluo a fronte dell'equilibrato accordo rinvenuto dai Per_1 genitori.
Ogni altra domanda è stata rinunciate e le spese sono compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio a Locate di Triulzi il 26.7.2017 (atto n. 6, p. 2,
[...]
s.A, atti di matrimonio del 2017);
B. In conformità alle conclusioni depositate congiuntamente il 16.5.2025 e sottoscritte dalle parti, PROVVEDE nei termini che seguono:
Pag. 2 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 collocamento prevalente presso la madre ove manterrà la residenza anagrafica.
3. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione;
4. I genitori si impegnano a tenersi sempre reciprocamente informati sulle località nella quali si recheranno con la figlia (durante i periodi estivi, fine settimana, gite;
ecc.) fornendo sempre i propri recapiti.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a rispettare scrupolosamente il diritto di ciascuno al tempo dà trascorrere con la figlia fermo restando che le loro scelte dovranno mirare all'esclusivo interesse di e secondo il parere di Per_1 quest'ultima, tenuto conto della sua età.
6. Il padre potrà trascorrere con la figlia, salvo diversi migliori accordi con la madre e comunque nel rispetto della volontà e degli impegni di , finesettimana Per_2 alternati dal venerdì dalle 18,00 fino alla domenica allo 21,30, quando la riaccompagnerà dalla madre, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dalle 18:30 sino alle 21:30.
7. La figlia trascorrerà con ciascun genitore le festività ad anni alterni e comunque secondo accordi di volta in volta presi. Sennonché, in caso di disaccordo, durante le festività natalizie trascorrerà con ciascun genitore Per_1 alternativamente, un periodo di sette giorni consecutivi, con alternanza del
Natale dal 24 al 30.12 e de Capodanno, dal 31.12 al 6.1;
8. In ogni caso, i genitori acconsentono che possa trascorrere con il padre Per_1 la cena della Vigilia e con la madre il pranzo di Natale ad anni alterni. Poiché
ha trascorso la Vigilia di Natale 2024 con il padre e il Natale con la Per_1 madre, il prossimo 2025 trascorrerà con la madre la vigilia il Natale Per_1 mentre la giornata di Natale la trascorrerà con il padre;
9. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo paci ad almeno die settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che il contributo al mantenimento a carico del padre sarà in ogni caso dovuto nella misura di seguito concordata, Per il 2025, trascorrerà con la madre le prime due Per_1 settimane di agosto e l'anno prossimo la prescelta spetterà al padre.
10. Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, con decorrenza dal maggio 2025, la somma complessiva di € 650,50 mensili in via anticipata entro il giorno 10 del mese, mediante bonifico bancario alle coordinate note, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, il tutto oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive, ricreative, mediche, dentistiche secondo le Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non
Pag. 3 economicamente sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di
Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e
Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano", di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Pag. 4 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. le spese della minore saranno detraibili nella misura del 50% per ciascun genitore;
in ogni caso, i sig.ri ed i danno atto che le spese per le ripetizioni Pt_1 CP di , di natura straordinaria e quindi a carico dei genitori al 50% ciascuno, Per_1 richiedono di preventivo consenso quale condivisione ed il relativo rimborso avverrà secondo le evidenze di cui alla chat tra i genitori e l'insegnante prescelto;
11. La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra con tutto quanto la Pt_1 arreda e correda, dalla quale il sig. dà atto di aver già prelevato tutti i CP propri beni ed effetti personali.
12. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla madre con decorrenza dal gennaio 2025 la quale dovrà riferire l'importo complessivo che percepirà.
13. I coniugi si impegnano affinché frequenti un percorso di sostegno Per_1 psicologico.
14. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento.
15. I coniugi danno atto di aver provveduto a dividersi i beni e di non aver null'altro in comune ed a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, anche con riferimento alle spese straordinarie relative alla figlia;
16. I sigari e i rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al Pt_1 CP rinnovo c/o al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
17. Spese legali compensate tra le parti
C. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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