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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/09/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4187/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187 /2020 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 81/A, presso lo studio dell'avv. LO VECCHIO SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 29/03/1980 e residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA GIUSEPPE PARLATO N. 5, presso lo studio dell'avv.
LO TAURO ALESSIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero (visto del 24.3.2021);
pagina 1 di 9 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili (rectius, scioglimento) del matrimonio, celebrato a Siracusa in data 10.2.2005, con , dalla quale si era separato Controparte_1 consensualmente con decreto di omologa n. 417/2019 del Tribunale di Siracusa (depositato in data 14.11.2019) e dalla cui unione è nata la figlia in data 18.7.2012. Per_1
Chiedeva, quindi, la conferma delle condizioni che regolavano la separazione (affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e obbligo di mantenimento da parte del padre nella misura di 150,00 euro mensili).
Con comparsa depositata in data 15.1.2021 si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo
[...] disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore, atteso il disinteresse mostrato dal padre verso le necessità ed i bisogni della medesima, di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200,00, oltre la pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie, nonché di disporre che gli assegni familiari vengano versati nella misura del 100% alla madre.
All'udienza del 15.3.2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando la minore in via esclusiva alla madre e confermando nel resto le condizioni della separazione.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 9.11.2021 parte convenuta formulava istanza ex art. 709 ter c.p.c. affinché venissero assunti nei confronti del i relativi Pt_1 provvedimenti, allegando all'uopo gravi inadempienze da parte dell'attore, sia circa le pagina 2 di 9 modalità ed i tempi dell'esercizio del diritto di visita della figlia, sia in relazione all'obbligo di mantenimento della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con la memoria istruttoria n. 1
l'attore contestava di aver assunto condotte di disinteresse nei confronti della figlia e, a sua volta, lamentava un atteggiamento oppositivo della madre rispetto alla relazione padre - figlia, per cui formulava anch'egli istanza, ex art. 709 ter c.p.c., per l'adozione delle misure sanzionatorie ivi previste.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di Pt_1
e le indagini patrimoniali a mezzo Guardia di Finanza.
[...]
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza di Siracusa, nonché i documenti offerti in produzione solo da parte convenuta su ordine del Giudice, all'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio, così correttamente qualificata, è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 10.2.2005 nel Comune di
Siracusa, si sono separati con decreto di omologa (n. 417/2019) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 14.11.2019. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente in sede di separazione il 23.10.2019 e l'odierno ricorso è stato depositato il 13.10.2020), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto pagina 3 di 9 da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La responsabilità genitoriale
Rileva il Collegio che non vi è contrasto tra le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, non essendosi opposto il convenuto alla domanda di affidamento esclusivo proposta dalla sig.ra ed avendovi, CP_1 piuttosto, aderito all'udienza presidenziale tenutasi in data 15.3.2021: “Concordo con
l'affidamento esclusivo richiesto da mia moglie”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, a fronte della rinuncia del padre all'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriale sulla minore, debba essere confermato l'affidamento Per_ esclusivo di alla madre, con collocamento presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, ritiene, altresì, il
Collegio che possa essere confermata la regolamentazione prevista nell'accordo di separazione e che, quindi, il potrà vedere la figlia, salvo diversi e liberi accordi e Pt_1 previo consenso della minore (oggi tredicenne): per due pomeriggi alla settimana, nonché nei weekend e durante le festività. Ed infatti parte convenuta ha dimostrato una buona capacità nel garantire la frequentazione padre-figlia, come confermato dallo stesso Pt_1 all'udienza del 18.10.2022 (cfr. verbale del 18.10.2022: “no, non è vero, non lavoro ma mi Per_ occupo di , non economicamente al momento, ma la vedo, la vedo quando voglio, anche tre giorni a settimana e a volte mangia con me e dorme con me”), non emergendo dagli atti quei comportamenti ostruzionistici della madre indicati dall'attore nelle sue prime difese.
Quanto alle domande avanzate ex art. 709 ter c.p.c. da entrambe le parti (con la memoria istruttoria n. 1 dall'attore, con le note di trattazione scritta del 3.11.2021 dalla convenuta), in punto di diritto, osserva il Tribunale che l'art. 709 ter c.p.c. disciplina due distinte fattispecie, una delle quali prevede che in presenza di “gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento” siano applicate le misure ivi specificamente indicate, la cui valutazione pagina 4 di 9 (anche in ordine alla scelta del rimedio applicabile) è rimessa al potere discrezionale del giudice (in tal senso Trib. Milano 14 giugno 2012, n. 529).
Osserva ulteriormente il Collegio che nell'applicazione della citata disposizione l'intervento giudiziale non è compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima, rappresentando una forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari, ovvero a scongiurare il rinnovarsi di analoghe violazioni (Tribunale
Roma, sez. I, 02/02/2016).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, la istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dal debba essere rigettata per insussistenza dei relativi presupposti, in quanto fondata Pt_1 su dedotte condotte oppositive della alla frequentazione padre-figlia e con CP_1
i parenti dello stesso, condotte, poi, smentite dal medesimo attore in occasione dell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 18.10.2022 (come già sopra evidenziato, infatti, il ha dichiarato di riuscire a vedere la figlia quando vuole e di non Pt_1 incontrare in merito opposizioni della madre).
Invece, l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dalla convenuta, non essendo stata specificamente reiterata nel corso delle successive difese e in sede di conclusioni (come invece fatto per tutte le altre domande), può ritenersi rinunciata.
Il contributo al mantenimento per la figlia
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minorenne occorre procedere alla ricostruzione della capacità economica e reddituale delle parti.
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Siracusa è emerso che Pt_1
ha percepito redditi da lavoro dipendente ed assistenza fiscale per un totale di euro
[...]
2.947,47 nel 2021, euro 0,00 nel 2020 e nel 2018, ed euro 334,22 nel 2019, nonché il reddito di cittadinanza di euro 4.705,19 per l'anno 2021 e di euro 500,00 per l'anno 2020.
pagina 5 di 9 Il ricorrente ha, poi, dichiarato di essere disoccupato e di non sostenere oneri economici per eventuali locazioni, vivendo presso le unità abitative ereditate, insieme ai fratelli, dai genitori.
Quanto agli anni 2023 e 2024 non si è in possesso di alcuna informazione, non avendo l'attore ottemperato all'ordine di produzione della documentazione fiscale aggiornata al
2024 posto a carico di entrambe le parti dal Giudice Istruttore.
Quanto alla convenuta, invece, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio (CUD dalla stessa prodotta in ottemperanza a quanto richiesto dal Giudice Istruttore e relazioni della Guardia di Finanza di Siracusa) è emerso che la stessa ha percepito il reddito di cittadinanza nel 2019 per una somma pari ad euro 7.551,88, nel 2020 euro 8.992,72, nel
2021 euro 9.679,22 oltre all'assegno temporaneo di euro 104,22 e nel 2022 euro 2.079,99 oltre all'assegno temporaneo di euro 109,16. In data 31.3.2022 (tuttavia, è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per percezione indebita del reddito di cittadinanza in violazione dell'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019), nonché reddito da lavoro dipendente lordo pari ad euro 8.380,53 per l'anno 2024 (la stessa, infatti, risulta essere dipendente della ditta Mondo Scommesse s.r.l. far data dal 2.11.2021, con contratto a tempo indeterminato).
La sig.ra inoltre, ha riferito di sostenere, dalla separazione, i costi dei CP_1 canoni di locazione per l'immobile in cui vive con la figlia, di cui, però, non si conosce l'importo non avendo prodotto in merito alcunché e non consentendo in tal modo di verificare l'effettiva incidenza di tali costi sulla sua capacità reddituale.
Così ricostruita la situazione economico reddituale delle parti, il Tribunale non può non evidenziare che, rispetto all'epoca della separazione, la situazione economica della sig.ra sembra essere migliorata, essendo stata assunta a tempo indeterminato CP_1 presso la suddetta società nel 2021 (quindi successivamente alla separazione, avvenuta nel
2019).
Diversamente, non avendo il ottemperato all'ordine del Giudice di depositare le Pt_1 dichiarazioni aggiornate dei redditi (v. provvedimento del 23.05.2023) senza addurre alcuna giustificazione rispetto a tale omissione, il Collegio ritiene presumibile un pagina 6 di 9 miglioramento dell'originaria condizione economica, con ciò giustificandosi un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, la quale in ogni caso, in ragione dell'età, ha, certamente, maggiori esigenze rispetto al passato.
Per cui, alla luce di quanto sopra appare congruo porre a carico del padre la somma di
200,00 euro per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie restano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% con la precisazione che le suddette spese andranno determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato in data 30.1.2020.
L'assegno Unico per la figlia potrà essere percepito interamente dal genitore affidatario, secondo quanto stabilito per legge, e non essendoci contrasto sul punto.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, seppure nella misura di 1/3, essendo egli soccombente sulla domanda di mantenimento della figlia, potendo essere per il resto compensate tra le parti. Le somme andranno corrisposte all'Erario essendo parte resistente ammessa al gratuito patrocinio.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000 e
52.000 (causa di valore indeterminato), secondo valori medi con riferimento a tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
pagina 7 di 9 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SIRACUSA il 10/02/2005, tra e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di SIRACUSA, dell'anno 2005, al n. 9, Parte I;
2. affida in via esclusiva alla madre la Controparte_1 minore nata in data [...], con collocamento presso la Persona_2 stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il sig. potrà vedere la figlia per due pomeriggi alla Parte_1 settimana, nonché nei weekend e durante le festività, secondo liberi accordi con la madre;
4. conferma l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
5. pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie per i figli da determinarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto da Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa;
6. dispone che l'Assegno Unico ed Universale per la figlia venga erogato per l'intero in favore della sig.ra , quale genitore Controparte_1 affidatario della minore;
7. dichiara inammissibili e rigetta le ulteriori e diverse domande;
8. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
9. Compensa per due terzi le spese di lite, liquidate in complessivi €.
5.712,00 e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la quota Parte_1 di un terzo, pari ad €. 1.904,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 8 di 9 10. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 11.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187 /2020 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 81/A, presso lo studio dell'avv. LO VECCHIO SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 29/03/1980 e residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA GIUSEPPE PARLATO N. 5, presso lo studio dell'avv.
LO TAURO ALESSIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero (visto del 24.3.2021);
pagina 1 di 9 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili (rectius, scioglimento) del matrimonio, celebrato a Siracusa in data 10.2.2005, con , dalla quale si era separato Controparte_1 consensualmente con decreto di omologa n. 417/2019 del Tribunale di Siracusa (depositato in data 14.11.2019) e dalla cui unione è nata la figlia in data 18.7.2012. Per_1
Chiedeva, quindi, la conferma delle condizioni che regolavano la separazione (affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e obbligo di mantenimento da parte del padre nella misura di 150,00 euro mensili).
Con comparsa depositata in data 15.1.2021 si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo
[...] disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore, atteso il disinteresse mostrato dal padre verso le necessità ed i bisogni della medesima, di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 200,00, oltre la pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie, nonché di disporre che gli assegni familiari vengano versati nella misura del 100% alla madre.
All'udienza del 15.3.2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando la minore in via esclusiva alla madre e confermando nel resto le condizioni della separazione.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 9.11.2021 parte convenuta formulava istanza ex art. 709 ter c.p.c. affinché venissero assunti nei confronti del i relativi Pt_1 provvedimenti, allegando all'uopo gravi inadempienze da parte dell'attore, sia circa le pagina 2 di 9 modalità ed i tempi dell'esercizio del diritto di visita della figlia, sia in relazione all'obbligo di mantenimento della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con la memoria istruttoria n. 1
l'attore contestava di aver assunto condotte di disinteresse nei confronti della figlia e, a sua volta, lamentava un atteggiamento oppositivo della madre rispetto alla relazione padre - figlia, per cui formulava anch'egli istanza, ex art. 709 ter c.p.c., per l'adozione delle misure sanzionatorie ivi previste.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di Pt_1
e le indagini patrimoniali a mezzo Guardia di Finanza.
[...]
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza di Siracusa, nonché i documenti offerti in produzione solo da parte convenuta su ordine del Giudice, all'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio, così correttamente qualificata, è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 10.2.2005 nel Comune di
Siracusa, si sono separati con decreto di omologa (n. 417/2019) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 14.11.2019. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente in sede di separazione il 23.10.2019 e l'odierno ricorso è stato depositato il 13.10.2020), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto pagina 3 di 9 da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La responsabilità genitoriale
Rileva il Collegio che non vi è contrasto tra le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, non essendosi opposto il convenuto alla domanda di affidamento esclusivo proposta dalla sig.ra ed avendovi, CP_1 piuttosto, aderito all'udienza presidenziale tenutasi in data 15.3.2021: “Concordo con
l'affidamento esclusivo richiesto da mia moglie”.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, a fronte della rinuncia del padre all'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriale sulla minore, debba essere confermato l'affidamento Per_ esclusivo di alla madre, con collocamento presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, ritiene, altresì, il
Collegio che possa essere confermata la regolamentazione prevista nell'accordo di separazione e che, quindi, il potrà vedere la figlia, salvo diversi e liberi accordi e Pt_1 previo consenso della minore (oggi tredicenne): per due pomeriggi alla settimana, nonché nei weekend e durante le festività. Ed infatti parte convenuta ha dimostrato una buona capacità nel garantire la frequentazione padre-figlia, come confermato dallo stesso Pt_1 all'udienza del 18.10.2022 (cfr. verbale del 18.10.2022: “no, non è vero, non lavoro ma mi Per_ occupo di , non economicamente al momento, ma la vedo, la vedo quando voglio, anche tre giorni a settimana e a volte mangia con me e dorme con me”), non emergendo dagli atti quei comportamenti ostruzionistici della madre indicati dall'attore nelle sue prime difese.
Quanto alle domande avanzate ex art. 709 ter c.p.c. da entrambe le parti (con la memoria istruttoria n. 1 dall'attore, con le note di trattazione scritta del 3.11.2021 dalla convenuta), in punto di diritto, osserva il Tribunale che l'art. 709 ter c.p.c. disciplina due distinte fattispecie, una delle quali prevede che in presenza di “gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento” siano applicate le misure ivi specificamente indicate, la cui valutazione pagina 4 di 9 (anche in ordine alla scelta del rimedio applicabile) è rimessa al potere discrezionale del giudice (in tal senso Trib. Milano 14 giugno 2012, n. 529).
Osserva ulteriormente il Collegio che nell'applicazione della citata disposizione l'intervento giudiziale non è compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima, rappresentando una forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari, ovvero a scongiurare il rinnovarsi di analoghe violazioni (Tribunale
Roma, sez. I, 02/02/2016).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, la istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dal debba essere rigettata per insussistenza dei relativi presupposti, in quanto fondata Pt_1 su dedotte condotte oppositive della alla frequentazione padre-figlia e con CP_1
i parenti dello stesso, condotte, poi, smentite dal medesimo attore in occasione dell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 18.10.2022 (come già sopra evidenziato, infatti, il ha dichiarato di riuscire a vedere la figlia quando vuole e di non Pt_1 incontrare in merito opposizioni della madre).
Invece, l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dalla convenuta, non essendo stata specificamente reiterata nel corso delle successive difese e in sede di conclusioni (come invece fatto per tutte le altre domande), può ritenersi rinunciata.
Il contributo al mantenimento per la figlia
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minorenne occorre procedere alla ricostruzione della capacità economica e reddituale delle parti.
Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Siracusa è emerso che Pt_1
ha percepito redditi da lavoro dipendente ed assistenza fiscale per un totale di euro
[...]
2.947,47 nel 2021, euro 0,00 nel 2020 e nel 2018, ed euro 334,22 nel 2019, nonché il reddito di cittadinanza di euro 4.705,19 per l'anno 2021 e di euro 500,00 per l'anno 2020.
pagina 5 di 9 Il ricorrente ha, poi, dichiarato di essere disoccupato e di non sostenere oneri economici per eventuali locazioni, vivendo presso le unità abitative ereditate, insieme ai fratelli, dai genitori.
Quanto agli anni 2023 e 2024 non si è in possesso di alcuna informazione, non avendo l'attore ottemperato all'ordine di produzione della documentazione fiscale aggiornata al
2024 posto a carico di entrambe le parti dal Giudice Istruttore.
Quanto alla convenuta, invece, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio (CUD dalla stessa prodotta in ottemperanza a quanto richiesto dal Giudice Istruttore e relazioni della Guardia di Finanza di Siracusa) è emerso che la stessa ha percepito il reddito di cittadinanza nel 2019 per una somma pari ad euro 7.551,88, nel 2020 euro 8.992,72, nel
2021 euro 9.679,22 oltre all'assegno temporaneo di euro 104,22 e nel 2022 euro 2.079,99 oltre all'assegno temporaneo di euro 109,16. In data 31.3.2022 (tuttavia, è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per percezione indebita del reddito di cittadinanza in violazione dell'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019), nonché reddito da lavoro dipendente lordo pari ad euro 8.380,53 per l'anno 2024 (la stessa, infatti, risulta essere dipendente della ditta Mondo Scommesse s.r.l. far data dal 2.11.2021, con contratto a tempo indeterminato).
La sig.ra inoltre, ha riferito di sostenere, dalla separazione, i costi dei CP_1 canoni di locazione per l'immobile in cui vive con la figlia, di cui, però, non si conosce l'importo non avendo prodotto in merito alcunché e non consentendo in tal modo di verificare l'effettiva incidenza di tali costi sulla sua capacità reddituale.
Così ricostruita la situazione economico reddituale delle parti, il Tribunale non può non evidenziare che, rispetto all'epoca della separazione, la situazione economica della sig.ra sembra essere migliorata, essendo stata assunta a tempo indeterminato CP_1 presso la suddetta società nel 2021 (quindi successivamente alla separazione, avvenuta nel
2019).
Diversamente, non avendo il ottemperato all'ordine del Giudice di depositare le Pt_1 dichiarazioni aggiornate dei redditi (v. provvedimento del 23.05.2023) senza addurre alcuna giustificazione rispetto a tale omissione, il Collegio ritiene presumibile un pagina 6 di 9 miglioramento dell'originaria condizione economica, con ciò giustificandosi un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, la quale in ogni caso, in ragione dell'età, ha, certamente, maggiori esigenze rispetto al passato.
Per cui, alla luce di quanto sopra appare congruo porre a carico del padre la somma di
200,00 euro per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie restano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% con la precisazione che le suddette spese andranno determinate secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicato in data 30.1.2020.
L'assegno Unico per la figlia potrà essere percepito interamente dal genitore affidatario, secondo quanto stabilito per legge, e non essendoci contrasto sul punto.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, seppure nella misura di 1/3, essendo egli soccombente sulla domanda di mantenimento della figlia, potendo essere per il resto compensate tra le parti. Le somme andranno corrisposte all'Erario essendo parte resistente ammessa al gratuito patrocinio.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000 e
52.000 (causa di valore indeterminato), secondo valori medi con riferimento a tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
pagina 7 di 9 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SIRACUSA il 10/02/2005, tra e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
[...]
Comune di SIRACUSA, dell'anno 2005, al n. 9, Parte I;
2. affida in via esclusiva alla madre la Controparte_1 minore nata in data [...], con collocamento presso la Persona_2 stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il sig. potrà vedere la figlia per due pomeriggi alla Parte_1 settimana, nonché nei weekend e durante le festività, secondo liberi accordi con la madre;
4. conferma l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
5. pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie per i figli da determinarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto da Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa;
6. dispone che l'Assegno Unico ed Universale per la figlia venga erogato per l'intero in favore della sig.ra , quale genitore Controparte_1 affidatario della minore;
7. dichiara inammissibili e rigetta le ulteriori e diverse domande;
8. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
9. Compensa per due terzi le spese di lite, liquidate in complessivi €.
5.712,00 e condanna a corrispondere in favore dell'Erario la quota Parte_1 di un terzo, pari ad €. 1.904,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 8 di 9 10. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 11.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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