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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Rho (MI) il 21.10.1967,
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani e Dario Mastria presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 24.09.1963,
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani e Dario Mastria presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Rho (MI) il 30.05.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rho al n. 53, Parte II Serie A, anno 1998
(parimenti trascritto nel Comune di Gaggiano al n. 7, Parte II, Serie B, anno 1998)
In separazione dei beni.
X□ separati consensualmente con verbale in data del 27.11.2008, omologato con decreto del 17.12.2008 con i seguenti figli: a Milano in data 19.07.2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente residente in [...], C.F.: , cittadina C.F._3 italiana, maggiorenne ma non autonoma
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed indipendente, Per_1 continuerà a vivere con la madre presso la casa di quest'ultima in Rho, Via U. Pellegrini, 8, ove manterrà la residenza.
2. In considerazione della maggiore età della ragazza, il padre potrà vedere e stare con la figlia senza limitazioni, nel rispetto degli impegni di . Per_1
3. A titolo di contributo al mantenimento di , il padre verserà alla Sig.ra l'importo Per_1 Pt_1 mensile di Euro 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate, fino al raggiungimento della completa indipendenza economica della figlia e, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età di . Per_1
4. A titolo di assegno divorzile il Sig. erserà alla Sig.ra a somma di Euro 300,00 Pt_2 Pt_1 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, unitamente all'importo versato a titolo di contributo al mantenimento per e sarà annualmente rivalutata Per_1 in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le parti dichiarano che ogni rapporto economico dare/avere tra loro è già stato risolto tra loro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 30.05.1998 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Gaggiano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Rho (MI) il 21.10.1967,
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani e Dario Mastria presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 24.09.1963,
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani e Dario Mastria presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Rho (MI) il 30.05.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rho al n. 53, Parte II Serie A, anno 1998
(parimenti trascritto nel Comune di Gaggiano al n. 7, Parte II, Serie B, anno 1998)
In separazione dei beni.
X□ separati consensualmente con verbale in data del 27.11.2008, omologato con decreto del 17.12.2008 con i seguenti figli: a Milano in data 19.07.2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente residente in [...], C.F.: , cittadina C.F._3 italiana, maggiorenne ma non autonoma
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed indipendente, Per_1 continuerà a vivere con la madre presso la casa di quest'ultima in Rho, Via U. Pellegrini, 8, ove manterrà la residenza.
2. In considerazione della maggiore età della ragazza, il padre potrà vedere e stare con la figlia senza limitazioni, nel rispetto degli impegni di . Per_1
3. A titolo di contributo al mantenimento di , il padre verserà alla Sig.ra l'importo Per_1 Pt_1 mensile di Euro 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente richiamate, fino al raggiungimento della completa indipendenza economica della figlia e, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età di . Per_1
4. A titolo di assegno divorzile il Sig. erserà alla Sig.ra a somma di Euro 300,00 Pt_2 Pt_1 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, unitamente all'importo versato a titolo di contributo al mantenimento per e sarà annualmente rivalutata Per_1 in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le parti dichiarano che ogni rapporto economico dare/avere tra loro è già stato risolto tra loro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 30.05.1998 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Gaggiano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG