Articolo 1154 del Codice civile
Articolo 1153Articolo 1121
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19 aprile 1942
Art. 1154.

(Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa).

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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