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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6130 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1297/2021 del Ruolo
Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Annunziata (NA) il 14 febbraio 1940, elettivamente domiciliato in Napoli alla via M.R. Imbriani, n. 123/A, presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via Domenico Morelli, n. 76, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Ferrari (C.F. ) e Cinzia Coppa C.F._3
(C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 1 di 8 Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 0028493 21/05/2020, ai sensi
[...]
dell'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, emessa da parte della convenuta
(già . A mezzo della Controparte_1 CP_2
stessa, l' chiedeva il pagamento di euro 17.429,75 in virtù del rogito CP_1
notarile stipulato tra la stessa e il sig. , a mezzo del quale quest'ultimo Pt_1
acquistava l'immobile di proprietà dell'ente gestore e identificato nell'ingiunzione.
L'attore, con l'atto di citazione, evidenziava in prima battuta di non aver mai stipulato alcun rogito per l'acquisto di tale immobile e, di conseguenza, di non essere obbligato al pagamento della somma ingiunta. In particolare, egli specificava di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità trasmessagli dal sig. , suo cognato, che nel 1994 ebbe ad acquistare Persona_1
l'immobile per cui è causa, sicché non risulterebbe in alcun modo obbligato all'adempimento di obbligazioni derivanti dal patrimonio di quest'ultimo.
Ancora, l'istante evidenziava l'assenza dei requisiti necessari all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, cioè certezza, liquidità ed esigibilità.
In via subordinata, l'attore riteneva prescritto il diritto dell' nei propri CP_1
confronti, stante la decorrenza del termine decennale per il diritto alla riscossione delle somme dovute.
Infine, la parte rilevava l'assenza dei requisiti di forma-contenuto che devono necessariamente contraddistinguere l'ingiunzione: l'indicazione del petitum e della causa pretendi, l'assenza del visto di esecutorietà e l'assenza della sottoscrizione che consenta al destinatario di individuare il funzionario che ha emesso l'atto.
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 2 di 8 In conclusione, con l'atto di citazione si chiedeva l'annullamento e/o la revoca dell'ingiunzione fiscale prot. n. 0028493 21/05/2020 notificata in data
22 dicembre 2020.
L si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava tutto quanto dedotto dalla controparte.
In particolare, la parte convenuta specificava che l'accettazione con beneficio di inventario costituiva comunque una forma di accettazione dell'eredità,
motivo per cui non sussisterebbero ragioni ostative alla qualificazione in termini di erede dell'odierno attore. In secondo luogo, sono contestate tutte le eccezioni relative ai profili formali dell'atto. Con il terzo motivo della comparsa, la parte evidenzia che la prescrizione del diritto dell' inizia CP_1
a decorrere dal momento dell'ultima rata del pagamento, coincidente con il mese di dicembre 2021.
In conclusione, l'ente gestore chiedeva il rigettarsi della domanda di controparte, la conferma dell'ingiunzione opposta e la condanna di
[...]
al pagamento della somma ingiunta. Parte_1
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviava per precisazione conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025. In tale data la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della vicenda, occorre in via preliminare verificare se l'odierno attore costituisce il soggetto passivo dell'obbligazione vantata dall'ente gestore. In tal senso, il sig. asserisce di aver accettato con Pt_1
beneficio di inventario l'eredità del sig. , scomparso nel 2005 e Persona_1
proprietario dell'immobile per cui è causa.
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 3 di 8 Ebbene, l'accettazione con beneficio ai sensi dell'art. 484 c.c. costituisce comunque una forma di accettazione dell'eredità e dell'acquisto della qualità di erede. Ciò comporta che, seppur in maniera limitata, l'erede costituisce comunque il successore nel complesso dei rapporti giuridici trasmessi dal de
cuius. Detta conclusione può trarsi dalla mera lettura del dato normativo:
l'art. 490 c.c. classifica colui che accetta con beneficio di inventario come
“erede”, sicché egli “conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte” (art. 490, comma 2, numero 1, c.c.).
In tal senso si pone anche il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale «chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario
è a tutti gli effetti erede, ai sensi dell'art. 490 c.c., comma 2; e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sè sola il venir
meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche
tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne
“ultra vires hereditatis”, cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius»
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 25 settembre 2019, n. 23961).
Per tale ragione, deve ritenersi infondata l'eccezione di parte attrice volta ad affermare l'insussistenza della legittimazione passiva relativamente all'ingiunzione notificatagli e oggetto dell'odierna opposizione.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639/1910 rappresenta un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, munito di efficacia accertativa della pretesa erariale, di funzione partecipativa (in quanto attraverso la sua notificazione, il debitore
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 4 di 8 viene informato della pretesa della P.A. nei suoi confronti) e avente natura di titolo idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (ex multis: Trib.
Napoli, Sez. X, 5 febbraio 2024, n. 1357).
L'ingiunzione può essere, dunque, utilizzata sia per il recupero delle entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento dell'amministrazione, il cui unico limite risiede nel fatto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile. La sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità devono, cioè,
«derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento,
restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» (Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio
2009, n. 11992).
Per le ragioni ora descritte il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria azionata dalla P.A.
L'opposizione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma implica comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sulla entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 5 di 8 formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2021, n. 9381). È dunque l'ingiunzione stessa ad integrare gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è
tenuto a pronunciarsi.
In base a quanto precede vanno respinte le eccezioni relative ai profili formali dell'atto, relativamente alla sottoscrizione dell'atto e agli elementi di forma-
contenuto.
L'atto risulta sottoscritto, seppur non con firma autografa, ma tale circostanza non impedisce all'opponente di risalire al soggetto cui imputare la paternità dell'atto: sia la persona fisica che l'ente di appartenenza possono essere facilmente individuati. In sintesi, la doglianza sollevata in relazione all'assenza della firma deve essere respinta in quanto infondata.
Parimenti infondata è la contestazione relativa agli elementi di forma- contenuto contenuti nell'atto. Per l'ingiunzione ex regio decreto n. 639/1910 è consentita la motivazione per relationem, essendo sufficiente che l'atto contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare del pagamento richiesto, la causale della richiesta di pagamento,
e, cioè, gli elementi essenziali della pretesa che pongano il soggetto in condizione di contestare la validità della pretesa, sia nell'an che nel quantum
(ex multis: Trib. Napoli, Sez. X, 8 maggio 2025, n. 4562).
In ultimo, per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione, è opportuno
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 6 di 8 ribadire il consolidato principio enucleato dalla Corte di Cassazione cui lo scrivente Giudice intende aderire secondo il quale, in caso di pagamento rateale, la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 settembre 2020, n. 19681). Nella controversia in esame l'ultima rata coincide con quella di dicembre 2021, motivo per cui il termine di prescrizione al momento della notifica dell'atto opposto (22 dicembre 2020) il termine prescrizionale non era decorso.
Dall'insieme delle considerazioni svolte è possibile affermare che l'opposizione non appare fondata. Atteso che spettava alla parte convenuta, attrice in senso sostanziale, provare l'esistenza e la validità del fatto costitutivo del credito, questo è stato individuato dallo stesso convenuto, il quale ha allegato all'atto di citazione in opposizione anche il contratto stipulato tra l'ente gestore degli immobili di edilizia popolare e il precedente titolare dell'abitazione, il sig. . L'esistenza di detto contratto Persona_1
costituisce un fatto incontestato tra le parti, che lo scrivente Giudice deve necessariamente tenere in considerazione in quanto fattispecie costitutiva del credito oggetto di accertamento.
Parte attrice, convenuta in senso sostanziale, al contrario avrebbe dovuto individuare le fattispecie estintive capaci di neutralizzare la pretesa creditizia avanzata con l'ingiunzione. In tal senso deve rilevarsi che nulla di decisivo è stato portato all'attenzione di questo Tribunale da parte di Parte_1
se non che, limitatamente alle obbligazioni contratte dal de cuius, l'odierno attore risponde nei limiti delle attività da lui ricevute a seguito dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di . Persona_1
Ebbene, tra dette obbligazioni rientra, senza alcun dubbio, anche quella
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 7 di 8 relativa al pagamento rateale dell'importo dovuto per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, sulla cui esistenza non vi è contrasto tra le parti.
Per le ragioni ora esposte, l'opposizione va dichiarata infondata e riconosciuta la sussistenza del diritto dell'Agenza al Controparte_1
pagamento della somma richiesta.
Le spese di lite tra attore e convenuta seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, ai sensi del decreto-ministeriale n.
55/2014, aggiornato ai sensi del DM 147/22, in ragione del valore della controversia tenuto conto delle fasi svolte, del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori medi ridotti del 30% attesa l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
quantificano in euro 1.800,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così' deciso in Napoli, lì 17.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1297/2021 del Ruolo
Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Annunziata (NA) il 14 febbraio 1940, elettivamente domiciliato in Napoli alla via M.R. Imbriani, n. 123/A, presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via Domenico Morelli, n. 76, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Ferrari (C.F. ) e Cinzia Coppa C.F._3
(C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 1 di 8 Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 0028493 21/05/2020, ai sensi
[...]
dell'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, emessa da parte della convenuta
(già . A mezzo della Controparte_1 CP_2
stessa, l' chiedeva il pagamento di euro 17.429,75 in virtù del rogito CP_1
notarile stipulato tra la stessa e il sig. , a mezzo del quale quest'ultimo Pt_1
acquistava l'immobile di proprietà dell'ente gestore e identificato nell'ingiunzione.
L'attore, con l'atto di citazione, evidenziava in prima battuta di non aver mai stipulato alcun rogito per l'acquisto di tale immobile e, di conseguenza, di non essere obbligato al pagamento della somma ingiunta. In particolare, egli specificava di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità trasmessagli dal sig. , suo cognato, che nel 1994 ebbe ad acquistare Persona_1
l'immobile per cui è causa, sicché non risulterebbe in alcun modo obbligato all'adempimento di obbligazioni derivanti dal patrimonio di quest'ultimo.
Ancora, l'istante evidenziava l'assenza dei requisiti necessari all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, cioè certezza, liquidità ed esigibilità.
In via subordinata, l'attore riteneva prescritto il diritto dell' nei propri CP_1
confronti, stante la decorrenza del termine decennale per il diritto alla riscossione delle somme dovute.
Infine, la parte rilevava l'assenza dei requisiti di forma-contenuto che devono necessariamente contraddistinguere l'ingiunzione: l'indicazione del petitum e della causa pretendi, l'assenza del visto di esecutorietà e l'assenza della sottoscrizione che consenta al destinatario di individuare il funzionario che ha emesso l'atto.
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 2 di 8 In conclusione, con l'atto di citazione si chiedeva l'annullamento e/o la revoca dell'ingiunzione fiscale prot. n. 0028493 21/05/2020 notificata in data
22 dicembre 2020.
L si costituiva in giudizio e Controparte_1
contestava tutto quanto dedotto dalla controparte.
In particolare, la parte convenuta specificava che l'accettazione con beneficio di inventario costituiva comunque una forma di accettazione dell'eredità,
motivo per cui non sussisterebbero ragioni ostative alla qualificazione in termini di erede dell'odierno attore. In secondo luogo, sono contestate tutte le eccezioni relative ai profili formali dell'atto. Con il terzo motivo della comparsa, la parte evidenzia che la prescrizione del diritto dell' inizia CP_1
a decorrere dal momento dell'ultima rata del pagamento, coincidente con il mese di dicembre 2021.
In conclusione, l'ente gestore chiedeva il rigettarsi della domanda di controparte, la conferma dell'ingiunzione opposta e la condanna di
[...]
al pagamento della somma ingiunta. Parte_1
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviava per precisazione conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2025. In tale data la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della vicenda, occorre in via preliminare verificare se l'odierno attore costituisce il soggetto passivo dell'obbligazione vantata dall'ente gestore. In tal senso, il sig. asserisce di aver accettato con Pt_1
beneficio di inventario l'eredità del sig. , scomparso nel 2005 e Persona_1
proprietario dell'immobile per cui è causa.
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 3 di 8 Ebbene, l'accettazione con beneficio ai sensi dell'art. 484 c.c. costituisce comunque una forma di accettazione dell'eredità e dell'acquisto della qualità di erede. Ciò comporta che, seppur in maniera limitata, l'erede costituisce comunque il successore nel complesso dei rapporti giuridici trasmessi dal de
cuius. Detta conclusione può trarsi dalla mera lettura del dato normativo:
l'art. 490 c.c. classifica colui che accetta con beneficio di inventario come
“erede”, sicché egli “conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte” (art. 490, comma 2, numero 1, c.c.).
In tal senso si pone anche il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale «chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario
è a tutti gli effetti erede, ai sensi dell'art. 490 c.c., comma 2; e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sè sola il venir
meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche
tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne
“ultra vires hereditatis”, cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius»
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 25 settembre 2019, n. 23961).
Per tale ragione, deve ritenersi infondata l'eccezione di parte attrice volta ad affermare l'insussistenza della legittimazione passiva relativamente all'ingiunzione notificatagli e oggetto dell'odierna opposizione.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639/1910 rappresenta un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, munito di efficacia accertativa della pretesa erariale, di funzione partecipativa (in quanto attraverso la sua notificazione, il debitore
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 4 di 8 viene informato della pretesa della P.A. nei suoi confronti) e avente natura di titolo idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (ex multis: Trib.
Napoli, Sez. X, 5 febbraio 2024, n. 1357).
L'ingiunzione può essere, dunque, utilizzata sia per il recupero delle entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento dell'amministrazione, il cui unico limite risiede nel fatto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile. La sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità devono, cioè,
«derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento,
restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti» (Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio
2009, n. 11992).
Per le ragioni ora descritte il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria azionata dalla P.A.
L'opposizione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma implica comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sulla entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 5 di 8 formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2021, n. 9381). È dunque l'ingiunzione stessa ad integrare gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è
tenuto a pronunciarsi.
In base a quanto precede vanno respinte le eccezioni relative ai profili formali dell'atto, relativamente alla sottoscrizione dell'atto e agli elementi di forma-
contenuto.
L'atto risulta sottoscritto, seppur non con firma autografa, ma tale circostanza non impedisce all'opponente di risalire al soggetto cui imputare la paternità dell'atto: sia la persona fisica che l'ente di appartenenza possono essere facilmente individuati. In sintesi, la doglianza sollevata in relazione all'assenza della firma deve essere respinta in quanto infondata.
Parimenti infondata è la contestazione relativa agli elementi di forma- contenuto contenuti nell'atto. Per l'ingiunzione ex regio decreto n. 639/1910 è consentita la motivazione per relationem, essendo sufficiente che l'atto contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare del pagamento richiesto, la causale della richiesta di pagamento,
e, cioè, gli elementi essenziali della pretesa che pongano il soggetto in condizione di contestare la validità della pretesa, sia nell'an che nel quantum
(ex multis: Trib. Napoli, Sez. X, 8 maggio 2025, n. 4562).
In ultimo, per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione, è opportuno
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 6 di 8 ribadire il consolidato principio enucleato dalla Corte di Cassazione cui lo scrivente Giudice intende aderire secondo il quale, in caso di pagamento rateale, la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 settembre 2020, n. 19681). Nella controversia in esame l'ultima rata coincide con quella di dicembre 2021, motivo per cui il termine di prescrizione al momento della notifica dell'atto opposto (22 dicembre 2020) il termine prescrizionale non era decorso.
Dall'insieme delle considerazioni svolte è possibile affermare che l'opposizione non appare fondata. Atteso che spettava alla parte convenuta, attrice in senso sostanziale, provare l'esistenza e la validità del fatto costitutivo del credito, questo è stato individuato dallo stesso convenuto, il quale ha allegato all'atto di citazione in opposizione anche il contratto stipulato tra l'ente gestore degli immobili di edilizia popolare e il precedente titolare dell'abitazione, il sig. . L'esistenza di detto contratto Persona_1
costituisce un fatto incontestato tra le parti, che lo scrivente Giudice deve necessariamente tenere in considerazione in quanto fattispecie costitutiva del credito oggetto di accertamento.
Parte attrice, convenuta in senso sostanziale, al contrario avrebbe dovuto individuare le fattispecie estintive capaci di neutralizzare la pretesa creditizia avanzata con l'ingiunzione. In tal senso deve rilevarsi che nulla di decisivo è stato portato all'attenzione di questo Tribunale da parte di Parte_1
se non che, limitatamente alle obbligazioni contratte dal de cuius, l'odierno attore risponde nei limiti delle attività da lui ricevute a seguito dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di . Persona_1
Ebbene, tra dette obbligazioni rientra, senza alcun dubbio, anche quella
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 7 di 8 relativa al pagamento rateale dell'importo dovuto per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, sulla cui esistenza non vi è contrasto tra le parti.
Per le ragioni ora esposte, l'opposizione va dichiarata infondata e riconosciuta la sussistenza del diritto dell'Agenza al Controparte_1
pagamento della somma richiesta.
Le spese di lite tra attore e convenuta seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, ai sensi del decreto-ministeriale n.
55/2014, aggiornato ai sensi del DM 147/22, in ragione del valore della controversia tenuto conto delle fasi svolte, del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori medi ridotti del 30% attesa l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
quantificano in euro 1.800,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così' deciso in Napoli, lì 17.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n, 1297/2021 – sentenza Pagina 8 di 8