TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1082/2021
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. I. Miele, Parte_1
Arzano (NA) alla via Ciro Giubilato n 1, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Assumma, giusta procura generale CP_1
atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2021, la parte ricorrente esponeva di aver ricevuto dall' in data 19/10/2019 una comunicazione, datata 26/09/2019, con cui veniva CP_1 chiesto il pagamento della somma di € 4.425,63 in relazione ad un indebito percepito sulla pensione cat. INVCIV n. 07001492 nel periodo compreso tra il 01/10/2008 ed il 31/12/2014. Deduceva di aver presentato ricorso amministrativo, non deciso nei termini di legge. Dedotte la buona fede del ricorrente, la decadenza dell'azione e l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso del 26.09.2019, ricevuto il 19.10.2019 con il quale l ha richiesto il pagamento di € 4.425,63 nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento CP_1
a esso pposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall per le CP_1 motivazioni addotte nella parte motiva del presente ricorso con conseguente ripetizi somme indebitamente trattenute dall' con gli interessi maturati”. Vittoria di spese, con attribuzione. CP_1
1 Costituitosi in giudizio, l' deduceva che l'indebito contestato, non oggetto di azione CP_1 di recupero da parte dell'ente, era scaturito da una rideterminazione della pensione sulla base dei redditi percepiti, effettuata a seguito della domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente in data 04/09/2017, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, a seguito di rinvii, anche d'ufficio nonché in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio ha ad oggetto un indebito prodotto da una prestazione assistenziale. In particolare, con nota del 19/10/2019, l' comunicava alla parte ricorrente di avere CP_1 erogato, nel periodo dal 01/10/2008 al 3 014, ratei di pensione di invalidità civile non spettanti. L'indebito derivava dalla mancanza del requisito reddituale. In tal caso, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., né la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma, come la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare (Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019), alla fattispecie in esame si applicano, invece, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza, la quale ha individuato, in relazione alle singole fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. La Suprema Corte, in una recente ordinanza (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), ha richiamato i propri precedenti arresti in materia, rilevando di aver sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è a ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004)”. La Corte rilevava di aver affermato, con precedente pronuncia (Sez. L, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale 2 o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato", nonché (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, richiamata in motivazione) che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, la Corte richiamava una più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di cui alle tre recenti pronunce richiamate muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)", principio risalente, affermato sin dalla sentenza n. 1446/2008 (est. . Per_1
“Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza ito Reddituale – prosegue la Corte - va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche CP_1 tuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti CP_1 previdenziali. non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”.
3 Deve dunque rilevarsi che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1 alla cenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. In particolare, richiamata la normativa di riferimento (art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, art.13, d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), la Suprema Corte ha evidenziato che “tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti
o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”, e pertanto i predetti “non devono comunicare CP_1 all' la propria zione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dal inistrazione”. Pertanto, l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito di comunicare i dati reddituali all'ente previdenziale (di cui all'art. 35 co. 10 bis, D.L. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, comma introdotto dall'art. 13 D.L. 78/2010) riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
In nessun caso, precisa la Corte, si possono ipotizzare i presupp r la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1 quindi l' già conosce. Tra l'altro, in casi simili (secondo una considerazione CP_2 effettuat Corte a proposito dell'indebito previdenziale e ritenuta valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ebbene, nel caso in esame, il superamento dei limiti reddituali che ha dato luogo alla richiesta di ripetizione formulata dall'ente previdenziale risulta, come dedotto dallo stesso ente resistente in memoria, dai redditi di parte ricorrente che, pur non avendoli comunicati all' li ha dichiarati all'Agenzia delle Entrate. CP_1
Pertanto, sulla scorta dei principi richiamati, non sussistono i presupposti per la ripetizione delle somme percepite dal titolare della prestazione, trattandosi di redditi dichiarati e pertanto conoscibili dall' CP_1
Il ricorso va pertanto o, con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto a tale titolo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibile, per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 4.425,63 richiesto dall per il periodo dal 01/10/2008 al CP_1
31/12/2014 di cui alla comunicazione datata 26/09/2019, condannando l' CP_1 alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1082/2021
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. I. Miele, Parte_1
Arzano (NA) alla via Ciro Giubilato n 1, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Assumma, giusta procura generale CP_1
atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/02/2021, la parte ricorrente esponeva di aver ricevuto dall' in data 19/10/2019 una comunicazione, datata 26/09/2019, con cui veniva CP_1 chiesto il pagamento della somma di € 4.425,63 in relazione ad un indebito percepito sulla pensione cat. INVCIV n. 07001492 nel periodo compreso tra il 01/10/2008 ed il 31/12/2014. Deduceva di aver presentato ricorso amministrativo, non deciso nei termini di legge. Dedotte la buona fede del ricorrente, la decadenza dell'azione e l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso del 26.09.2019, ricevuto il 19.10.2019 con il quale l ha richiesto il pagamento di € 4.425,63 nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento CP_1
a esso pposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall per le CP_1 motivazioni addotte nella parte motiva del presente ricorso con conseguente ripetizi somme indebitamente trattenute dall' con gli interessi maturati”. Vittoria di spese, con attribuzione. CP_1
1 Costituitosi in giudizio, l' deduceva che l'indebito contestato, non oggetto di azione CP_1 di recupero da parte dell'ente, era scaturito da una rideterminazione della pensione sulla base dei redditi percepiti, effettuata a seguito della domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente in data 04/09/2017, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, a seguito di rinvii, anche d'ufficio nonché in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio ha ad oggetto un indebito prodotto da una prestazione assistenziale. In particolare, con nota del 19/10/2019, l' comunicava alla parte ricorrente di avere CP_1 erogato, nel periodo dal 01/10/2008 al 3 014, ratei di pensione di invalidità civile non spettanti. L'indebito derivava dalla mancanza del requisito reddituale. In tal caso, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., né la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma, come la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare (Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019), alla fattispecie in esame si applicano, invece, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza, la quale ha individuato, in relazione alle singole fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. La Suprema Corte, in una recente ordinanza (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), ha richiamato i propri precedenti arresti in materia, rilevando di aver sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è a ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004)”. La Corte rilevava di aver affermato, con precedente pronuncia (Sez. L, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale 2 o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato", nonché (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, richiamata in motivazione) che
“L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, la Corte richiamava una più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di cui alle tre recenti pronunce richiamate muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)", principio risalente, affermato sin dalla sentenza n. 1446/2008 (est. . Per_1
“Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza ito Reddituale – prosegue la Corte - va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche CP_1 tuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti CP_1 previdenziali. non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”.
3 Deve dunque rilevarsi che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1 alla cenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. In particolare, richiamata la normativa di riferimento (art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, art.13, d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), la Suprema Corte ha evidenziato che “tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti
o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”, e pertanto i predetti “non devono comunicare CP_1 all' la propria zione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dal inistrazione”. Pertanto, l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito di comunicare i dati reddituali all'ente previdenziale (di cui all'art. 35 co. 10 bis, D.L. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, comma introdotto dall'art. 13 D.L. 78/2010) riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
In nessun caso, precisa la Corte, si possono ipotizzare i presupp r la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1 quindi l' già conosce. Tra l'altro, in casi simili (secondo una considerazione CP_2 effettuat Corte a proposito dell'indebito previdenziale e ritenuta valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ebbene, nel caso in esame, il superamento dei limiti reddituali che ha dato luogo alla richiesta di ripetizione formulata dall'ente previdenziale risulta, come dedotto dallo stesso ente resistente in memoria, dai redditi di parte ricorrente che, pur non avendoli comunicati all' li ha dichiarati all'Agenzia delle Entrate. CP_1
Pertanto, sulla scorta dei principi richiamati, non sussistono i presupposti per la ripetizione delle somme percepite dal titolare della prestazione, trattandosi di redditi dichiarati e pertanto conoscibili dall' CP_1
Il ricorso va pertanto o, con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto a tale titolo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibile, per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 4.425,63 richiesto dall per il periodo dal 01/10/2008 al CP_1
31/12/2014 di cui alla comunicazione datata 26/09/2019, condannando l' CP_1 alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5