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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 683/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
, in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Cesare
Palermo del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio nonché giusta autorizzazione a stare in giudizio della Giunta Comunale
APPELLANTE
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_1
(già , ora CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Beccalossi del Foro di
Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla - 2 -
lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA/APPELLANTE incidentale
c o n t r o
e per essa la mandataria (già Controparte_3 CP_2
, ora Controparte_3 CP_4
APPELLATA contumace
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola CP_5
Tardanico del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta del primo grado di giudizio
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1074/2021, pronunciata il 13 aprile 2021 e notificata il 13 maggio
2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione e, comunque, la titolarità del credito dedotto in giudizio, di c.f. , e Controparte_1 P.IVA_1
per essa (già “ CP_2 Controparte_3
), ora (c.f. , in persona del legale
[...] CP_6 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale asserita cessionaria della pretesa creditoria azionata da , stanti la carenza del contratto di CP_3 - 3 -
presunta cessione del credito;
la produzione, con comparsa di costituzione in appello datata 20 settembre 2021, di avvisi di Gazzetta
Ufficiale (G.U. 8/8/2017, parte II – n. 93) contraddittori e, comunque,
non probanti, contenenti codici numerici inidonei e diversi tra loro
(doc. 1 – codice TX17AAB8480 – e doc. V-3 – codice
TX17AAB8479), in carenza di alcun riferimento identificativo del credito in controversia;
l'assenza degli elementi costitutivi del proprio subentro con incertezza assoluta sull'effettivo trasferimento del diritto dedotto, aggravata dalla contraddittorietà dei documenti prodotti;
conseguentemente dichiararsi inammissibili le domande tutte formulate dalla stessa odierna appellata.
NEL MERITO, in riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni sopra esposte, respingere ogni domanda proposta da e quindi dalla cessionaria “ Controparte_3 Controparte_1
nei confronti del .
[...] Parte_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA, come da istanze formulate nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3 c.p.c. datata 27.08.2015.
In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi in applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55 / 2014 s.m.i.
Dell'appellata Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata ed anzi, revocare il - 4 -
provvedimento provvisorio di sospensione disposto inaudita altera parte dal Presidente;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...]
fermo restando che Parte_1 Controparte_1
si oppone alle istanze istruttorie del appellante come
[...] Pt_1
reiterate nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello.
In via principale: rigettare il gravame proposto dal
[...]
poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi Parte_1
tutti di cui al presente atto, e per l'effetto confermare i punti 1), 2) e 3)
della sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia n. 1074/2021
(RG n. 8452/2014), Repert. n. 2110/2021 del 17/04/2021, emessa il 13
aprile 2021, pubblicata il 17 aprile 2021, munita di formula esecutiva telematica in data 11 maggio 2021.
Nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, si ripropongono le domande di primo grado subordinate:
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità
extracontrattuale e/o precontrattuale del Parte_1
quale patrocinante della lettera di patronage di cui alle
[...]
premesse, e per l'effetto,
- condannare il c.f. Parte_1
a risarcire a c.f. P.IVA_3 Controparte_1
la somma di Euro 1.100.626,74 oltre interessi legali P.IVA_1
tempo per tempo vigenti maturati e maturandi dal 01.01.2014
all'effettivo saldo, corrispondente al danno subìto da
[...]
per la parte del finanziamento, maggiorata Controparte_1 - 5 -
di interessi, non restituita dalla patrocinata mutuataria
[...]
ovvero condannare il Controparte_7 Parte_1
a risarcire a la somma
[...] Controparte_1
diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- in via di ulteriore subordine: condannare personalmente la signora c.f. , al CP_5 C.F._1
pagamento a favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 1.100.626,74, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti maturati e maturandi dal 01.01.2014 all'effettivo saldo,
quale parte, maggiorata di interessi, del finanziamento non restituita dalla patrocinata mutuataria ovvero Controparte_7
condannare la stessa Signora risarcire a CP_5 [...]
la somma diversa minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia.
In via di appello incidentale: riformare il punto 4) della sentenza impugnata con conseguente condanna della signora
[...]
a restituire l'importo di Euro 45.404,90, oltre interessi CP_5
legali, già pagato da alla Signora Controparte_1
a seguito della condanna di cui al punto 4) della Parte_2
sentenza impugnata;
In tutti i casi: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata CP_5
Piaccia all' ecc.ma Corte confermare la sentenza oggetto di gravame nelle statuizioni assunte per le domande proposte avverso - 6 -
CP_5
- dichiarare la irritualità e inammissibilità della domanda come riproposta in sede di gravame in difetto di appello incidentale condizionato;
- in ogni caso respingere tale domanda come proposta da parte appellata;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte appellata e in ogni caso respingere l'impugnazione come proposta da ora Controparte_8 Pt_3
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Controparte_3
Brescia il e . Chiedeva: Parte_1 CP_5
a) in via principale, l'accertamento di responsabilità contrattuale del quale patrocinante della lettera di patronage rilasciata il Pt_1
1.6.2006, condannandolo a rimborsare ad l'importo di Controparte_3
€ 1.100.626,74, oltre interessi legali dal 01.01.2014 all'effettivo saldo,
quale parte, maggiorata di interessi, del finanziamento non restituito dalla patrocinata mutuataria b) in via Pt_1 Controparte_7
subordinata, la medesima condanna del a titolo di Pt_1
responsabilità extracontrattuale o precontrattuale;
c) in via ulteriormente subordinata, la medesima condanna del Sindaco ex art. 1398 c.c..
Il eccepiva la nullità/inefficacia della lettera di Pt_1
patronage, ai sensi dell'art. 207 tuel, in quanto rilasciata dall'allora - 7 -
Sindaco in assenza di delibera consiliare e senza rispettare il procedimento previsto, nonché ai sensi dell'art. 1938 c.c., in quanto rilasciata in assenza di massimale.
La dal canto suo, rilevava che la lettera di patronage CP_5
era stata inserita nei bilanci dell'ente approvati di anno in anno, e che il aveva sempre confermato l'impegno assunto, da ultimo Pt_1
nella richiesta di parere indirizzata alla Corte dei Conti in merito alla possibilità di assumere e finanziare il concordato della
[...]
Controparte_7
Indi si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
cessionaria del credito vantato da Controparte_3
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) Condanna il a rimborsare ad Parte_1
ora la somma di € Controparte_3 Controparte_1
1.100.626,74 oltre interessi legali dal 01.01.2014 all'effettivo saldo;
- 2) Rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta CP_5
- 3) Condanna il al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in complessivi €
31.118,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese gen., iva e cpa come per legge;
- 4) Condanna ora Controparte_3 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra CP_5
liquidate in complessivi € 31.118,00 compenso oltre iva e cpa come - 8 -
per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che, se erano da ricondurre indubbiamente alla fattispecie della lettera di patronage c.d. forte gli impegni del a non ridurre la Pt_1
propria partecipazione nella senza il Controparte_7
preventivo consenso scritto di ed a fare quanto Parte_4
necessario affinché la prima estinguesse il debito assunto, l'ulteriore e più incisivo impegno del in caso di inadempimento della Pt_1
società finanziata, a rimborsare a semplice richiesta, qualunque somma dalla stessa dovuta, andava invece ricondotto alla fattispecie della fideiussione (se non addirittura della c.d. garanzia a prima richiesta),
posto che, con tale dichiarazione, l'obbligazione assunta dal Pt_1
veniva sostanzialmente a coincidere con quella oggetto dell'obbligazione principale;
- che la fideiussione, sottoscritta dal Sindaco in assenza della delibera consiliare, era stata rilasciata in violazione di quanto disposto dall'art. 207 I comma tuel, secondo cui “I comuni, le province e le città
metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare
garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad
investimenti e per altre forme di indebitamento”;
- che, tuttavia, l'atto de quo non era nullo e/o inefficace;
- che, infatti, in tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici (sia che si riferiscano al processo di formazione e di manifestazione della volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente), vale il principio che il negozio - 9 -
comunque stipulato è annullabile, per incompetenza relativa dell'organo, ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, e comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell'organo che sarebbe stato competente ovvero di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell'ente al riguardo;
- che, in particolare, quanto alla validità o meno di un atto posto in essere dal Sindaco in assenza di preventiva delibera consiliare, si suole affermare che il Sindaco rimane organo rappresentativo del
Comune e non è equiparabile al nuncius neppure quando manifesti una volontà contrattuale del Consiglio comunale che non esiste;
- che non sussistevano neppure i presupposti per una pronuncia di annullamento, stante la successiva ratifica da parte dell'Ente;
- che, infatti, la documentazione prodotta (Delibera 25/2008 del
Consiglio Comunale (doc. 1), avente ad oggetto il rilascio di una fideiussione da parte del sempre in favore della Pt_1 [...]
dichiarazioni di indebitamento, ex art. 204 1 comma Controparte_7
TUEL, rilasciate dal responsabile dell'area contabile del per Pt_1
gli anni 2009 e 2014 (doc. 3 e 4) sempre contenenti la medesima annotazione;
Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia in data 23.1.2012 (doc. 5) concernente il parere richiesto dal Sindaco del Comune di in relazione alla Pt_1
possibilità di concedere un finanziamento alla Controparte_7
in liquidazione dal 2009, al fine di consentirle di sostenere una
[...]
proposta di concordato preventivo) dimostrava che il Consiglio
Comunale era perfettamente consapevole dell'impegno assunto con - 10 -
e intendeva far proprio l'operato del Sindaco;
Parte_4
- che l'art. 152 tuel, nella formulazione vigente all'epoca del rilascio della garanzia, indicava al comma IV, tra le norme suscettibili di deroga da parte dei regolamenti di contabilità dell'ente, proprio l'art. 207;
- che, nella specie, il si era impegnato, in caso di Pt_1
inadempimento della società partecipata, al rimborso in favore dell'istituto di credito di tutte le somme eventualmente da questa dovute a titolo di capitale, commissioni e interessi in relazione al finanziamento concesso, con ciò, appunto, derogando ai limiti previsti dal II comma dell'art. 207;
- che si trattava di fideiussione ordinaria, non già di fideiussione
omnibus, ragione per cui non erano necessarie indicazioni sul massimale.
Il interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art. 207, comma 1, D.lgs. n. 267/2000); carente e comunque erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della stessa lettera di patronage;
- 2) Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art. 207, comma 2, D.lgs. n. 267/2000); carente, comunque infondata e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia - 11 -
della stessa lettera di patronage per violazione dell'art. 207, comma 2,
D.lgs. n. 267/2000;
- 3) Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione dell'art. 1938 Cod. Civ.; carente, comunque erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia della lettera di
patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della stessa lettera di
patronage per violazione dell'art. 1938 Codice Civile.
La resisteva, riproponendo le domande Controparte_1
non scrutinate in quanto rimaste assorbite (quella di condanna del a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale Pt_1
nonchè quella di condanna della ex art. 1398 c.c.), e CP_5
proponendo altresì appello incidentale per quel che concerne la statuizione di propria condanna alle spese in favore della CP_5
La non si costituiva in giudizio, e pertanto veniva CP_3
dichiarata contumace dal canto suo, eccepiva l'inammissibilità della Parte_5
domanda riproposta nei suoi confronti dalla , Controparte_1
seppur in via di estremo subordine, non essendo stata formulata nelle forme dell'appello incidentale condizionato, contestandola, peraltro,
anche nel merito.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate,
all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I) La legittimazione e/o titolarità della . Controparte_1 - 12 -
Per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni del presente giudizio di appello il ha eccepito il difetto di Pt_1
legittimazione ad agire e/o di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo in capo alla , attesa la mancata produzione Controparte_1
del contratto di cessione del credito, la produzione di avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contraddittori e comunque non probanti, siccome contenenti codici numerici inidonei e diversi tra loro e, più in generale, la mancanza di elementi idonei a comprovare con sufficiente certezza l'effettivo subentro nella posizione creditoria all'origine di CP_3
L'eccezione è infondata.
In primo luogo l'eccezione è stata formulata in limine litis del giudizio di secondo grado. La era già intervenuta Controparte_1
nel giudizio di primo grado, e in quella sede il non aveva Pt_1
eccepito alcunchè. Beninteso: non che l'eccezione, attinente anche alla legittimazione ad agire, non sia ammissibile per la prima volta in appello. Ma resta comunque il fatto che la contestazione è tardiva, e che di tale comportamento processuale della parte non si può non tener conto.
In secondo luogo la , in questa fase, ha Controparte_1
prodotto un avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 1
comparsa) che comprende “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito Controparte_3
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone - 13 -
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016
e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”. Il credito per cui è
causa rientra perfettamente, per tipologia e periodo, nell'oggetto della cessione in blocco descritta sull'avviso.
In terzo luogo, ad abundantiam, nella prima difesa utile la
[...]
ha prodotto una dichiarazione della cedente (doc. i Controparte_1
conclusionale), firmata da soggetto abilitato (doc. ii conclusionale), da cui risulta che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientra anche il credito vantato nei confronti di CP_1 [...]
unipersonale derivante dal prestito n. 3906662”. Controparte_7
La Corte ritiene, dunque, che la cessionaria, in forza di tali elementi, abbia dato piena prova della propria legittimazione ad agire e titolarità del credito.
- II) L'appello principale.
Con il primo motivo di appello il lamenta Pt_1
“Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art.
207, comma 1, D.lgs. n. 267/2000); carente e comunque erronea e
contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia
della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della
stessa lettera di patronage”. Osserva che il fatto che il giudice di primo grado si sia posto un problema di qualificazione, anche solo in termini logici, confligge con la possibilità di ritenere che un comportamento concludente, contestato e insussistente nel caso di specie, possa anche valere al fine di qualificare la lettera di patronage come fideiussione;
che non solo manca l'atto di delibera del Consiglio Comunale che abbia - 14 -
mai trattato i contenuti di tale lettera, le sue condizioni e il suo atteggiarsi come fideiussione, eventualmente a prima richiesta, ma manca ulteriormente anche un comportamento concludente che abbia mai definito l'impegno presunto dalla lettera di “patronage” rilasciata dalla ex Sindaca del quale “fideiussione”, tanto meno a prima Pt_1
richiesta; che la delibera del Consiglio Comunale n. 55 / 2011, lungi dall'integrare una ratifica implicita, attesta l'irritualità di alcune garanzie e si riserva di agire per ottenere la declaratoria di invalidità;
che, anche ponendosi nell'ottica della sentenza di primo grado, lo stesso richiamo all'art. 1398 Cod. Civ. è seguito in sentenza dalla digressione sull'annullamento, laddove, aderendo alla tesi del falsus
procurator, sino a che non intervenga la ratifica, l'atto è ricondotto all'inefficacia, più che all'annullabilità; che la tesi della ratifica tacita
è comunque insostenibile, in quanto il contesto normativo, segnato dagli artt. 207 e 152 tuel, risulta fortemente pubblicistico, essendo afferente al principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e alla stessa unità economica della Repubblica e, per quel che riguarda gli enti territoriali, al coordinamento della finanza pubblica, alla disciplina degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost., e al principio del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost.;
che il procedimento deliberativo e le condizioni previste dall'art. 207
tuel per il rilascio di garanzie fideiussorie assolve alla fondamentale funzione di presidiare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali - 15 -
(artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); che tale procedimento istruttorio trova la propria sintesi nella prescritta delibera consiliare, volta a consentire la necessaria valutazione del rischio connesso al mancato rispetto delle condizioni contrattuali di restituzione del finanziamento da parte del terzo garantito, nel rispetto e nell'applicazione degli stringenti parametri imposti dall'art. 207 ai fini dell'approvazione dell'impegno fideiussorio, imponendo una valutazione dell'ente, che deve muovere prioritariamente dalla valutazione dell'interesse pubblico e operare un bilanciamento tra i costi e i benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento garantito;
che la disposizione di cui all'art. 207 tuel viene comunemente ritenuta derogabile, ma che la deroga deve essere espressa e non può essere tacita;
che la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte dell'ente comunale presuppone che siano svolte le verifiche di cui all'art. 49 tuel;
che, pertanto, il rilascio di una fideiussione deve avvenire mediante deliberazione consiliare, così
come espressamente previsto per le ipotesi del comma 1, procedendo ad un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico perseguito e assicurando il giusto equilibrio nel rapporto tra costi e benefici;
che,
nella specie, non esiste in atti alcuna piena e formale approvazione da parte del competente Consiglio Comunale della fideiussione individuata anche dalla sentenza di primo grado;
che la ratifica tacita,
ascritta dalla sentenza di prime cure al di Parte_6 [...]
, non ha fondamento giuridico né riscontro fattuale che, come Parte_1 - 16 -
ribadito dalla sentenza, dovrebbe invece essere inequivoco;
che i documenti menzionati nella sentenza, da cui il giudice di primo grado ha inferito l'esistenza di una ratifica tacita, sono inidonei allo scopo;
che manca il riferimento alla più importante delibera consiliare 15 /
2011, nella quale il Consiglio comunale riconosce l'irritualità delle garanzie già rilasciate per mutui accesi dalla Controparte_7
riservandosi di procedere giudizialmente per il loro formale disconoscimento;
che, in particolare, la delibera consiliare n. 25
dell'11.03.2008 dimostra il corretto modus operandi seguito ordinariamente dal Consiglio del Comune di Parte_1
quando dovesse approvare il rilascio di fideiussioni, a favore di società
partecipate, con rigoroso richiamo e rispetto 20 degli artt. 204 e 207
tuel, previa acquisizione del parere di regolarità tecnica e di regolarità
contabile (art. 49 tuel); che detto documento, pertanto, milita a favore,
non certo a sfavore, dell'eccezione sollevata dal che la lettera Pt_1
di patronage c.d. forte rilasciata dal Sindaco è viziata, non CP_5
risultando conforme alla disciplina prevista nel tuel, in quanto rilasciata da un organo funzionalmente incompetente, il Sindaco, in assenza di delibera di approvazione dell'organo funzionalmente preposto ad approvare tale tipo di impegni finanziari, il Consiglio Comunale;
che,
in particolare, è mancata un'istruttoria in ordine all'opportunità e,
soprattutto, alla sostenibilità economico – finanziaria dell'impegno assunto;
che a detta mancanza non può sopperire l'ipotizzata tacita presa di coscienza dell'esistenza della lettera di patronage da parte del
Consiglio Comunale, con conseguente nullità e/o inefficacia della - 17 -
garanzia prestata dall'ente; che al caso concreto non si addice la teorica del provvedimento amministrativo implicito, non essendo rinvenibile una manifestazione espressa di volontà in termini necessariamente contestualizzati nel complessivo quadro dell'azione del Consiglio
Comunale di imponendo l'art. 207 tuel, in Parte_1
combinato disposto con gli artt. 204 e 49 tuel, un preciso procedimento deliberativo, non derogabile nel caso di specie, non rinvenendosi un'inequivoca volontà provvedimentale nell'operato del Consiglio
Comunale, e mancando l'espletamento dell'iter istruttorio previsto per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente locale;
che, in definitiva,
la possibilità di rilasciare garanzia fideiussoria per un ente locale è
subordinata alla verifica dei presupposti e delle condizioni fissate dal legislatore, nel tuel, in relazione alla materia dell'indebitamento,
nonché al rispetto dei principi costituzionali.
Il motivo è fondato.
L'art. 207 co. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico
Enti Locali) dispone che “I comuni, le province e le città metropolitane
possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia
fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi
dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità
montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.
Il Tribunale ha ritenuto che la lettera firmata dal Sindaco (doc. 4 - 18 -
appellante) integra una fideiussione, se non addirittura una garanzia a prima richiesta, nella parte in cui si legge “Ci impegniamo, inoltre, a
fare quanto necessario affinché la Società faccia fronte agli impegni
assunti e rimborsi quindi integralmente il Finanziamento,
impegnandoci altresì, in caso di inadempimento da parte della Società,
a rimborsarVi, a semplice richiesta, ogni eccezione sin d'ora rimessa
e nonostante eventuali opposizioni e/o contestazioni sulla esistenza e/o
esigibilità del Vostro credito, qualunque somma, per capitale,
commissione ed interessi, che Vi fosse dovuta dalla medesima Società
a fronte del Finanziamento”.
La Corte ritiene che detta qualificazione giuridica, non posta in discussione, sia pienamente condivisibile. D'altro canto, il termine
“garanzia” viene comunemente inteso in senso ampio, come riferibile non soltanto alle fideiussioni, ma ad ogni negozio caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, come ad esempio il contratto autonomo di garanzia o la lettera di patronage forte (arg. ex Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010: “Il
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia
negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle
conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore
principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione
dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra
prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la - 19 -
causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un
altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la
fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva
che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante
autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non
necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o
inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a
garanzia del committente di un appalto di opera pubblica)”).
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che l'atto compiuto dal falsus
procurator sia stato validamente ratificato dal dominus, aderendo alla teorica secondo cui la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici.
La Corte ritiene che il principio di diritto enunciato dal primo giudice sia condivisibile in linea di principio, e che, peraltro, nella fattispecie concreta, esso non possa essere applicato.
Infatti, il Tribunale ha desunto la prova della ratifica (senza porsi il problema se questa fosse espressa o tacita) da una serie di elementi emergenti dai documenti prodotti da parte CP_5
- a) delibera 25/2008 del Consiglio Comunale (doc. 1), avente - 20 -
ad oggetto il rilascio di una fideiussione da parte del Comune sempre in favore della nella quale è richiamata, Controparte_7
quale allegato 3 (anch'esso prodotto) la dichiarazione di capacità di indebitamento dell'Ente per l'anno 2008, sottoscritta dal responsabile dell'area contabile del Comune, nella quale, a sua volta, risulta espressamente annotata nella voce “Garanzie rilasciate a favore di società partecipate al 100%” la lettera di cui si discute;
- b) dichiarazioni di indebitamento, ex art. 204 1 comma TUEL,
rilasciate dal responsabile dell'area contabile del Comune per gli anni
2009 e 2014 (doc. 3 e 4) sempre contenenti la medesima annotazione;
- c) delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia in data 23.1.2012 (doc. 5) concernente il parere richiesto dal Sindaco del Comune di in relazione alla Pt_1
possibilità di concedere un finanziamento alla
[...]
dal 2009, al fine di consentirle di sostenere una Parte_7
proposta di concordato preventivo: anche nel suddetto documento è
richiamata espressamente la garanzia (qualificata quale “lettera di patronage”) di cui si discute.
La Corte osserva, innanzitutto, che la ratifica deve provenire dal soggetto competente a compiere il negozio, ossia nella specie il
Consiglio Comunale. Per questo motivo non possono assurgere a prova o indizio della ratifica gli atti posti in essere da altri, diversi soggetti,
siano essi il dirigente (in riferimento alle dichiarazioni circa la capacità
di adempimento del ovvero il medesimo Sindaco (in Pt_1
riferimento al parere richiesto alla Corte dei Conti). - 21 -
L'attenzione, dunque, deve essere concentrata sugli atti compiuti dal dominus.
Si sorvola sul fatto che il Consiglio Comunale (in una diversa compagine politica), nella deliberazione n. 51 del 3 novembre 2011
(doc. 15 appellata), ha espresso un ben diverso parere: “Rilevato che le
modalità di costituzione di tali garanzie appaiono non rituali e che
occorre valutare la convenienza di instaurare azioni civili a
disconoscimento delle stesse, il cui esito in questo momento appare
incerto”.
Venendo alla deliberazione n. 25 del 11 marzo 2008 (doc. 2
appellata), quella valorizzata dal primo giudice, la Corte evidenzia che tale atto non contiene una ratifica espressa. Infatti, il Consiglio
comunale, occupandosi del rilascio di un'ulteriore garanzia a favore della partecipata (peraltro, di importo notevolmente inferiore), non ha fatto proprio il precedente operato del Sindaco il quale aveva rilasciato la lettera di patronage (rectius: fideiussione), ma si è limitato a prendere atto che la nuova, concedenda garanzia è compatibile con la capacità di indebitamento del la cui allegata certificazione Pt_1
contempla anche l'impegno assunto attraverso la lettera di patronage
sul mutuo di € 1.930.000,00=.
Il problema si sposta, quindi, sul piano della ratifica tacita.
In linea di principio la ratifica tacita per i contratti della Pubblica
Amministrazione non è ammessa, giacchè per tali contratti è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Si ammette, tuttavia, la ratifica tacita in taluni peculiari casi e a - 22 -
certe condizioni: 1) che l'atto di ratifica sia comunque redatto per iscritto;
2) che detto atto sia “consequenziale” alla stipula di quello ratificato.
Tale principio è enunciato nella stessa giurisprudenza citata dal
Tribunale (Sez. 2 - , Sentenza n. 28753 del 09/11/2018: “La disciplina del
negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla
rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad
esprimere la volontà dell'ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto
dal "falsus procurator", per la quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam",
trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente
risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del "dominus", potendo
questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto,
che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in
modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del
rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto,
incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie
relativa a un contratto di patrocinio legale)”).
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte si era trattato della procura ad litem conferita al difensore dal Segretario Generale di una
Camera di Commercio: gli ermellini hanno ritenuto che l'atto fosse stato ratificato mediante la successiva costituzione in giudizio da parte di altro difensore, il quale aveva fatto proprie tutte le precedenti difese espletate dal difensore, il quale nel frattempo era stato revocato
Nella fattispecie concreta sussiste la prima condizione (che l'atto di ratifica sia comunque redatto per iscritto), ma non la seconda - 23 -
(che detto atto sia “consequenziale” alla stipula di quello ratificato), in quanto non si può ritenere che la deliberazione n. 25 del 11 marzo 2008
fosse “consequenziale” alla stipula della lettera di patronage (rectius:
fideiussione) del 1 giugno 2006. Infatti, la deliberazione del 2008
riguardava un'altra, successiva fideiussione, benchè a favore della medesima partecipata, di guisa che la semplice presa d'atto della capacità di indebitamento del per quell'annualità, benchè Pt_1
contemplante l'atto del 2006, rimane comunque svincolata da questo.
Non sussistono, dunque, le condizioni per poter ritenere che il
Consiglio Comunale abbia tacitamente ratificato l'operato del Sindaco.
Per completezza si osserva che l'assunto secondo cui le certificazioni relative alla capacità di indebitamento del a far Pt_1
tempo dal 2007 in poi, siano state recepite nei rispettivi rendiconti annuali non è stato dimostrato, non essendo stati prodotti i bilanci;
e che, anche a voler ritenere la circostanza pacifica, siccome non contestata, fa sempre e comunque difetto la “consequenzialità” tra detti atti e quello oggetto di ratifica, non potendo ritenersi che i rendiconti o bilanci del siano stati redatti proprio per sanare l'invalidità o Pt_1
inefficacia della lettera di patronage o fideiussione per cui è causa.
Con il secondo motivo di appello il lamenta Pt_1
“Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art.
207, comma 2, D.lgs. n. 267/2000); carente, comunque infondata e
contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia
della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della
stessa lettera di patronage per violazione dell'art. 207, comma 2, - 24 -
D.lgs. n. 267/2000”. Osserva che il aveva eccepito che la Pt_1
garanzia rilasciata poteva, in ossequio al disposto dell'art. 207, comma
2°, tuel, riferirsi, al più, solo alle rate di ammortamento da corrispondersi sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello della entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società; che la sentenza impugnata ha dichiarato infondata tale eccezione, affermando che il avrebbe deliberato autonomamente il Parte_1
rilascio della garanzia al di fuori dei limiti previsti dall'art. 207, comma
2°, tuel;
che, al contrario, non solo il non ha mai deliberato Pt_1
alcunché, ma neppure è ricostruibile una deroga tacita ad un limite espressamente sancito da una norma;
che un conto è la pretesa consapevolezza del Consiglio Comunale in ordine all'impegno fideiussorio invalidamente assunto dal Sindaco pro tempore, altro conto l'esercizio del potere regolamentare riconosciutogli dallo stesso art. 152 tuel;
che la potestà derogatoria della disciplina statale riconosciuta all'ente locale dall'art. 152 tuel è conferita solo nell'evenienza in cui l'ente locale medesimo, in sede di approvazione del regolamento di contabilità, che spetta inderogabilmente al
Consiglio Comunale, detti una specifica e differente disciplina regolamentare differente e sostitutiva della disciplina dettata dalla norma derogata;
che, viceversa, la sentenza impugnata muove dal presupposto di una volontà tacita del Parte_1
da cui inferire una deroga, altrettanto tacita, ai requisiti degli artt. 152
e 207 tuel;
che, in assenza di una disciplina sostitutiva e derogatoria - 25 -
dell'art. 207 tuel nel regolamento di contabilità del Comune di il rilascio, da parte del Sindaco, della lettera di patronage in Pt_1
discussione, non può configurare una differente disciplina rispetto a quella statale per garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, né tantomeno, assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile, anche di rango costituzionale, e delle disposizioni inderogabili del testo unico degli enti locali;
che la sentenza impugnata, nel capo in esame, porta ad un'inammissibile ed implicita abrogazione dell'art. 207; che, in definitiva, né all'impegno fideiussorio assunto dal né, tantomeno, al Consiglio Parte_8
Comunale di è attribuibile alcuna volontà di deroga dell'art. Pt_1
207 tuel, spec. al comma 2° della norma.
Il motivo è fondato.
L'art. 207 co. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico
Enti Locali) dispone che “La garanzia fideiussoria può essere inoltre
rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui
destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma
1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano
la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da
corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in
misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione
alla società”.
Il Tribunale ha ritenuto che il disposto de quo sia derogabile, in - 26 -
virtù della previsione di cui all'art. 152, e che, in concreto, sia stato derogato, attraverso l'impegno più ampio assunto dal Pt_1
attraverso la lettera firmata dal Sindaco.
La Corte è di contrario avviso.
L'art. 152 co. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico
Enti Locali), nel testo vigente ratione temporis, disponeva che “I
regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme
della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come
princìpi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle
sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento
di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina: … d) articoli
199, 202, comma 2, 203, 205, 207”.
La norma di cui all'art. 207 co. 2, all'epoca, era effettivamente derogabile, ma a condizione che esistesse un regolamento di contabilità
ex art. 152 contenente una diversa disciplina.
Nel caso di cui ci si occupa un regolamento di contabilità non è
mai esistito, e pertanto non vi era ex lege la possibilità di deroga.
Ne consegue che, anche a voler ritenere – per pura ipotesi di lavoro, e in difformità dalle precedenti argomentazioni – la configurabilità di una ratifica tacita, la garanzia non avrebbe comunque potuto operare oltre il limite di legge (“limitatamente alle rate di
ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al
secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in
funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota
percentuale di partecipazione alla società”). E, poichè nella fattispecie - 27 -
concreta le rate rimaste insolute sono pacificamente successive al periodo di tempo considerato, l'impegno del è insussistente. Pt_1
Con il terzo motivo di appello il lamenta Pt_1
“Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione dell'art. 1938
C.c.; carente, comunque erronea e contraddittoria motivazione della
sentenza sull'affermata efficacia della lettera di patronage – nullità e,
in ogni caso, inefficacia della stessa lettera di patronage per violazione
dell'art. 1938 Codice Civile”. Osserva che nella lettera di patronage in questione non sono noti, per quanto supposti, interessi, accessori e commissioni, atteso che tale dato è omesso, essendo carente il riferimento ad alcun contratto di finanziamento individuato e stipulato;
che il carattere futuro e condizionale dell'obbligazione è letterale, tanto quanto l'indeterminatezza dell'impegno rispetto al quale non può
valere l'incompleto e generico riferimento ad un finanziamento in forma di mutuo chirografario per Euro 1.930.000,00, non ancora stipulato e del quale non esiste alcun riferimento alle condizioni;
che nel documento prodotto agli atti manca alcun riferimento al contratto,
necessario in qualsiasi fideiussione che voglia definirsi specifica;
che,
in particolare, è documentata l'assenza di alcuna precisazione del finanziamento chirografario erogando per Euro 1.930.000,00=; che il richiamo implicito ad una determinabilità per relationem del limite massimo di garanzia, mal si contempera con la natura pubblica dell'ente, che impone la determinazione dei limiti della garanzia prestata in modo chiaro ed espresso, senza che possa valere genericamente il riferimento ad un contratto esterno, per altro ancora - 28 -
da stipularsi, con rinvio in bianco alle sue condizioni;
che la necessaria previsione di un massimale nella garanzia rilasciata, come prevista dall'art. 1938 C.c. sul piano privatistico, stante la natura pubblica dell'ente comunale, appare, nel caso di specie, ancor più avvalorata e rispondente alla ratio legis; che l'assenza di un massimale della prestazione assunta dal patronnant, con la conseguente ricaduta della garanzia pretesamente prestata nell'ambito delle fideiussioni omnibus,
impone l'applicazione del principio di ordine pubblico economico fissato dall'art. 1938 C.c., il cui mancato rispetto, come nella fattispecie sottoposta al sindacato giudiziario, determina l'inefficacia del vincolo di garanzia.
Il motivo de quo rimane assorbito in virtù dell'accoglimento dei precedenti due.
- III) La domanda riproposta dalla nei Controparte_1
confronti del Comune.
Per il denegato caso di rigetto della domanda a titolo di responsabilità contrattuale, la ha riproposto, Controparte_1
innanzitutto, la domanda di condanna del a titolo di Pt_1
responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale: domanda, questa,
non esaminata dal Tribunale perché rimasta assorbita.
La domanda è infondata.
Essa muove dalla deliberazione n. 17/2011/PRSP del 24 marzo
2011/7 aprile 2011 della Corte dei conti, Sezione regionale del controllo per l'Emilia – Romagna, la quale ha affermato che “le lettere
di patronage, pur ove sottoscritte da organo funzionalmente - 29 -
incompetente, appaiono idonee a far sorgere affidamento nel creditore
sul buon esito dell'affare. Come tali esse sono, in ogni caso,
riconosciute dalla giurisprudenza come fonte di responsabilità
aquiliana e, quindi, non prive di effetti sul bilancio dell'Ente”; che “le
lettere di patronage “forti”, sebbene sottoscritte da organo
funzionalmente incompetente, appaiono idonee a far sorgere
affidamento nel creditore in quanto impegnano l'ente ad intervenire
nella società con “strumenti” (che a parere della Sezione possono
essere solo di natura finanziaria) per consentire l'adempimento degli
obblighi derivanti dal finanziamento acceso dalla società”; e che
“anche le lettere di patronage “deboli”, pur non costituenti forme di
garanzia atipica, possono dar luogo a risarcimento da responsabilità
precontrattuale ex artt. 1336 e 1337 c.c., per violazione degli obblighi
di correttezza e buona fede nelle trattative e nello svolgimento del
contratto”.
Non è dato conoscere il contesto in cui è stata assunta tale deliberazione. I principi enunciati in astratto possono anche essere condivisi. Ma certamente non calzano alla fattispecie concreta, per la semplice ragione che il non ha ratificato l'operato del Sindaco Pt_1
il quale ha rilasciato la garanzia, sicchè l'ente locale non può incorrere in alcuna responsabilità, sia essa precontrattuale, non avendo partecipato alle trattative, ovvero extracontrattuale, non avendo compiuto alcun atto illecito.
In punto di tutela dell'affidamento del creditore, si condividono,
poi, le osservazioni formulate dalla difesa del il quale ha Pt_1 - 30 -
posto in risalto la peculiare natura del soggetto creditore: “Non può
risultare alcun incolpevole affidamento in un argentarius che eroga un
mutuo chirografario da 2 milioni di euro senza curarsi minimamente
della ritualità delle garanzie che richiede”.
- IV) La domanda riproposta dalla nei Controparte_1
confronti dell'ex Sindaco.
Per il denegato caso di accoglimento dell'appello del Pt_1
la ha riproposto, secondariamente, la domanda di Controparte_1
condanna della a titolo personale: domanda, questa, non CP_5
esaminata dal Tribunale perché rimasta assorbita. La dal CP_5
canto suo, ha eccepito l'irritualità di detta domanda, in quanto non proposta nelle forme dell'appello incidentale.
L'eccezione della è infondata. CP_5
Infatti, lo scrutinio della domanda non esaminata dal primo giudice perché rimasta assorbita non suppone la formulazione di un appello incidentale, essendo sufficiente che venga riproposta all'attenzione del giudice d'appello ex art. 346 c.p.c.
(Sez. U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018: “La parte pienamente vittoriosa nel
merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha
l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie
domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che
risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto
tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di
cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al
fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. - 31 -
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto
implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece,
semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida)”).
La domanda della è infondata. Controparte_1
L'art. 1398 c.c. dispone che “Colui che ha contrattato
come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente
ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del
contratto”.
Il falsus procurator, laddove l'atto non venga ratificato dal
dominus, è suscettibile di andare incontro ad una responsabilità per il danno patito dal terzo contraente, ma a condizione che questi abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Nella specie non si può ritenere che la banca abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, in quanto l'invalidità deriva da una norma di legge (l'art. 207 tuel), che deve presumersi conosciuta dal contraente, tanto più se si tratti di un contraente qualificato, quale
è certamente una banca (Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 23/04/1996: “È invalido
il contratto concluso con la p.a. (nella specie, un comune), qualora difetti il
requisito della forma scritta, che è previsto "ad substantiam", senza che sia
ipotizzabile un convincimento incolpevole del privato di avere validamente
contrattato con l'amministrazione, dato che, nell'ipotesi, la causa d'invalidità del
negozio, nota ad uno dei contraenti e da questi taciuta, deriva da una norma che,
per presunzione di legge, deve essere nota alla generalità dei cittadini (nella specie,
risultante non ignota al privato contraente, che in relazione ad altra prestazione di - 32 -
servizi aveva stipulato nelle debite forme un contratto d'appalto con il medesimo
comune); con l'ulteriore conseguenza che non è configurabile neanche una
responsabilità extracontrattuale del sindaco, neanche quale "falsus procurator" ai
sensi dell'art. 1398 cod. civ.”).
In altri termini la banca non poteva non sapere che la fideiussione per gli enti locali soggiace ad una peculiare disciplina che impone il ricorso ad una delibera del Consiglio comunale: avendo recepito una semplice lettera del Sindaco è incorsa in un affidamento colpevole.
Ne consegue che non è ipotizzabile nemmeno una responsabilità
del Sindaco a titolo personale.
- V) L'appello incidentale.
Con il primo e unico motivo di appello incidentale la
[...]
lamenta l'ingiustizia della statuizione contenuta nella CP_1
sentenza di propria condanna alle spese in favore della e CP_5
chiede la restituzione della somma versata per detta causale.
Il motivo è infondato.
Tralasciando il fatto che la censura non viene argomentata, il rigetto della domanda proposta dalla in via di Controparte_1
estremo subordine nei confronti del Sindaco è sufficiente al fine di pervenire alla conferma di detta statuizione.
- VI) Conclusioni.
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire ovvero di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo in capo alla
[...]
, sollevata dal deve essere respinta. CP_1 Pt_1 - 33 -
L'appello principale proposto dal deve essere accolto Pt_1
per quanto concerne il primo e il secondo motivo.
La domanda subordinata proposta dalla nei Controparte_1
confronti del Comune deve essere respinta.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la condanna del a Parte_1
rimborsare ad ora la Controparte_3 Controparte_1
somma di € 1.100.626,74 oltre interessi legali dal 01.01.2014
all'effettivo saldo, ed il rigetto della domanda proposta dalla
[...]
nei confronti del CP_1 Pt_1
La domanda ulteriormente subordinata proposta dalla
[...]
nei confronti della deve essere respinta CP_1 CP_5
L'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_1
confronti della deve essere respinto. CP_5
La riforma della sentenza impugnata impone alla Corte la necessità di procedere ad un nuovo regolamento d'ufficio delle spese,
che tenga conto della pronuncia di merito adottata, alla luce dell'esito complessivo della lite.
In questo senso la è totalmente Controparte_1
soccombente, sia nei confronti del che nei confronti della Pt_1
ai quali pertanto è tenuta a rifondere le spese di lite per CP_5
entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese possono così liquidarsi:
- quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 29.154,00=
(di cui € 5.989,00= per la fase di studio, € 3.951,00= per la fase - 34 -
introduttiva, € 8.797,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
10.417,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
29.033,00= (di cui € 7.418,00= per la fase di studio, € 4.313,00= per la fase introduttiva, € 4.969,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
12.333,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 1.100.626,74=.
I compensi vengono riconosciuti nel valore medio per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è optato per il minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
Non avendo la depositato in appello gli scritti difensivi CP_5
finali, per essa viene decurtato il compenso relativo alla quarta fase.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta dalla
[...] [...]
nei confronti del CP_9 Pt_1
- respinge, altresì, la domanda subordinata proposta dalla
[...]
nei confronti del Controparte_1 Pt_1
- respinge, altresì, la domanda ulteriormente subordinata proposta dalla nei confronti della Controparte_1 CP_5
- respinge l'appello incidentale proposto dalla
[...]
nei confronti della CP_1 CP_5
- condanna la a rifondere al Comune le Controparte_1
spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 29.154,00= (di cui € 5.989,00= per la fase di studio, €
3.951,00= per la fase introduttiva, € 8.797,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 10.417,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
29.033,00= (di cui € 7.418,00= per la fase di studio, € 4.313,00= per la fase introduttiva, € 4.969,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
12.333,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- condanna la a rifondere alla le Controparte_1 CP_5
spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 29.154,00= (di cui € 5.989,00= per la fase di studio, €
3.951,00= per la fase introduttiva, € 8.797,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 10.417,00= per la fase decisionale), oltre a - 36 -
rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
16.700,00= (di cui € 7.418,00= per la fase di studio, € 4.313,00= per la fase introduttiva ed € 4.969,00= per la fase istruttoria/trattazione), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 683/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
, in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Cesare
Palermo del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio nonché giusta autorizzazione a stare in giudizio della Giunta Comunale
APPELLANTE
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_1
(già , ora CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Beccalossi del Foro di
Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla - 2 -
lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA/APPELLANTE incidentale
c o n t r o
e per essa la mandataria (già Controparte_3 CP_2
, ora Controparte_3 CP_4
APPELLATA contumace
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola CP_5
Tardanico del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta del primo grado di giudizio
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1074/2021, pronunciata il 13 aprile 2021 e notificata il 13 maggio
2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione e, comunque, la titolarità del credito dedotto in giudizio, di c.f. , e Controparte_1 P.IVA_1
per essa (già “ CP_2 Controparte_3
), ora (c.f. , in persona del legale
[...] CP_6 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale asserita cessionaria della pretesa creditoria azionata da , stanti la carenza del contratto di CP_3 - 3 -
presunta cessione del credito;
la produzione, con comparsa di costituzione in appello datata 20 settembre 2021, di avvisi di Gazzetta
Ufficiale (G.U. 8/8/2017, parte II – n. 93) contraddittori e, comunque,
non probanti, contenenti codici numerici inidonei e diversi tra loro
(doc. 1 – codice TX17AAB8480 – e doc. V-3 – codice
TX17AAB8479), in carenza di alcun riferimento identificativo del credito in controversia;
l'assenza degli elementi costitutivi del proprio subentro con incertezza assoluta sull'effettivo trasferimento del diritto dedotto, aggravata dalla contraddittorietà dei documenti prodotti;
conseguentemente dichiararsi inammissibili le domande tutte formulate dalla stessa odierna appellata.
NEL MERITO, in riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni sopra esposte, respingere ogni domanda proposta da e quindi dalla cessionaria “ Controparte_3 Controparte_1
nei confronti del .
[...] Parte_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA, come da istanze formulate nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3 c.p.c. datata 27.08.2015.
In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi in applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55 / 2014 s.m.i.
Dell'appellata Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata ed anzi, revocare il - 4 -
provvedimento provvisorio di sospensione disposto inaudita altera parte dal Presidente;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...]
fermo restando che Parte_1 Controparte_1
si oppone alle istanze istruttorie del appellante come
[...] Pt_1
reiterate nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello.
In via principale: rigettare il gravame proposto dal
[...]
poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi Parte_1
tutti di cui al presente atto, e per l'effetto confermare i punti 1), 2) e 3)
della sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia n. 1074/2021
(RG n. 8452/2014), Repert. n. 2110/2021 del 17/04/2021, emessa il 13
aprile 2021, pubblicata il 17 aprile 2021, munita di formula esecutiva telematica in data 11 maggio 2021.
Nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, si ripropongono le domande di primo grado subordinate:
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità
extracontrattuale e/o precontrattuale del Parte_1
quale patrocinante della lettera di patronage di cui alle
[...]
premesse, e per l'effetto,
- condannare il c.f. Parte_1
a risarcire a c.f. P.IVA_3 Controparte_1
la somma di Euro 1.100.626,74 oltre interessi legali P.IVA_1
tempo per tempo vigenti maturati e maturandi dal 01.01.2014
all'effettivo saldo, corrispondente al danno subìto da
[...]
per la parte del finanziamento, maggiorata Controparte_1 - 5 -
di interessi, non restituita dalla patrocinata mutuataria
[...]
ovvero condannare il Controparte_7 Parte_1
a risarcire a la somma
[...] Controparte_1
diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- in via di ulteriore subordine: condannare personalmente la signora c.f. , al CP_5 C.F._1
pagamento a favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 1.100.626,74, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti maturati e maturandi dal 01.01.2014 all'effettivo saldo,
quale parte, maggiorata di interessi, del finanziamento non restituita dalla patrocinata mutuataria ovvero Controparte_7
condannare la stessa Signora risarcire a CP_5 [...]
la somma diversa minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia.
In via di appello incidentale: riformare il punto 4) della sentenza impugnata con conseguente condanna della signora
[...]
a restituire l'importo di Euro 45.404,90, oltre interessi CP_5
legali, già pagato da alla Signora Controparte_1
a seguito della condanna di cui al punto 4) della Parte_2
sentenza impugnata;
In tutti i casi: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata CP_5
Piaccia all' ecc.ma Corte confermare la sentenza oggetto di gravame nelle statuizioni assunte per le domande proposte avverso - 6 -
CP_5
- dichiarare la irritualità e inammissibilità della domanda come riproposta in sede di gravame in difetto di appello incidentale condizionato;
- in ogni caso respingere tale domanda come proposta da parte appellata;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte appellata e in ogni caso respingere l'impugnazione come proposta da ora Controparte_8 Pt_3
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Controparte_3
Brescia il e . Chiedeva: Parte_1 CP_5
a) in via principale, l'accertamento di responsabilità contrattuale del quale patrocinante della lettera di patronage rilasciata il Pt_1
1.6.2006, condannandolo a rimborsare ad l'importo di Controparte_3
€ 1.100.626,74, oltre interessi legali dal 01.01.2014 all'effettivo saldo,
quale parte, maggiorata di interessi, del finanziamento non restituito dalla patrocinata mutuataria b) in via Pt_1 Controparte_7
subordinata, la medesima condanna del a titolo di Pt_1
responsabilità extracontrattuale o precontrattuale;
c) in via ulteriormente subordinata, la medesima condanna del Sindaco ex art. 1398 c.c..
Il eccepiva la nullità/inefficacia della lettera di Pt_1
patronage, ai sensi dell'art. 207 tuel, in quanto rilasciata dall'allora - 7 -
Sindaco in assenza di delibera consiliare e senza rispettare il procedimento previsto, nonché ai sensi dell'art. 1938 c.c., in quanto rilasciata in assenza di massimale.
La dal canto suo, rilevava che la lettera di patronage CP_5
era stata inserita nei bilanci dell'ente approvati di anno in anno, e che il aveva sempre confermato l'impegno assunto, da ultimo Pt_1
nella richiesta di parere indirizzata alla Corte dei Conti in merito alla possibilità di assumere e finanziare il concordato della
[...]
Controparte_7
Indi si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
cessionaria del credito vantato da Controparte_3
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) Condanna il a rimborsare ad Parte_1
ora la somma di € Controparte_3 Controparte_1
1.100.626,74 oltre interessi legali dal 01.01.2014 all'effettivo saldo;
- 2) Rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta CP_5
- 3) Condanna il al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in complessivi €
31.118,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese gen., iva e cpa come per legge;
- 4) Condanna ora Controparte_3 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra CP_5
liquidate in complessivi € 31.118,00 compenso oltre iva e cpa come - 8 -
per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che, se erano da ricondurre indubbiamente alla fattispecie della lettera di patronage c.d. forte gli impegni del a non ridurre la Pt_1
propria partecipazione nella senza il Controparte_7
preventivo consenso scritto di ed a fare quanto Parte_4
necessario affinché la prima estinguesse il debito assunto, l'ulteriore e più incisivo impegno del in caso di inadempimento della Pt_1
società finanziata, a rimborsare a semplice richiesta, qualunque somma dalla stessa dovuta, andava invece ricondotto alla fattispecie della fideiussione (se non addirittura della c.d. garanzia a prima richiesta),
posto che, con tale dichiarazione, l'obbligazione assunta dal Pt_1
veniva sostanzialmente a coincidere con quella oggetto dell'obbligazione principale;
- che la fideiussione, sottoscritta dal Sindaco in assenza della delibera consiliare, era stata rilasciata in violazione di quanto disposto dall'art. 207 I comma tuel, secondo cui “I comuni, le province e le città
metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare
garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad
investimenti e per altre forme di indebitamento”;
- che, tuttavia, l'atto de quo non era nullo e/o inefficace;
- che, infatti, in tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici (sia che si riferiscano al processo di formazione e di manifestazione della volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente), vale il principio che il negozio - 9 -
comunque stipulato è annullabile, per incompetenza relativa dell'organo, ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, e comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell'organo che sarebbe stato competente ovvero di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell'ente al riguardo;
- che, in particolare, quanto alla validità o meno di un atto posto in essere dal Sindaco in assenza di preventiva delibera consiliare, si suole affermare che il Sindaco rimane organo rappresentativo del
Comune e non è equiparabile al nuncius neppure quando manifesti una volontà contrattuale del Consiglio comunale che non esiste;
- che non sussistevano neppure i presupposti per una pronuncia di annullamento, stante la successiva ratifica da parte dell'Ente;
- che, infatti, la documentazione prodotta (Delibera 25/2008 del
Consiglio Comunale (doc. 1), avente ad oggetto il rilascio di una fideiussione da parte del sempre in favore della Pt_1 [...]
dichiarazioni di indebitamento, ex art. 204 1 comma Controparte_7
TUEL, rilasciate dal responsabile dell'area contabile del per Pt_1
gli anni 2009 e 2014 (doc. 3 e 4) sempre contenenti la medesima annotazione;
Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia in data 23.1.2012 (doc. 5) concernente il parere richiesto dal Sindaco del Comune di in relazione alla Pt_1
possibilità di concedere un finanziamento alla Controparte_7
in liquidazione dal 2009, al fine di consentirle di sostenere una
[...]
proposta di concordato preventivo) dimostrava che il Consiglio
Comunale era perfettamente consapevole dell'impegno assunto con - 10 -
e intendeva far proprio l'operato del Sindaco;
Parte_4
- che l'art. 152 tuel, nella formulazione vigente all'epoca del rilascio della garanzia, indicava al comma IV, tra le norme suscettibili di deroga da parte dei regolamenti di contabilità dell'ente, proprio l'art. 207;
- che, nella specie, il si era impegnato, in caso di Pt_1
inadempimento della società partecipata, al rimborso in favore dell'istituto di credito di tutte le somme eventualmente da questa dovute a titolo di capitale, commissioni e interessi in relazione al finanziamento concesso, con ciò, appunto, derogando ai limiti previsti dal II comma dell'art. 207;
- che si trattava di fideiussione ordinaria, non già di fideiussione
omnibus, ragione per cui non erano necessarie indicazioni sul massimale.
Il interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art. 207, comma 1, D.lgs. n. 267/2000); carente e comunque erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della stessa lettera di patronage;
- 2) Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art. 207, comma 2, D.lgs. n. 267/2000); carente, comunque infondata e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia - 11 -
della stessa lettera di patronage per violazione dell'art. 207, comma 2,
D.lgs. n. 267/2000;
- 3) Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione dell'art. 1938 Cod. Civ.; carente, comunque erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia della lettera di
patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della stessa lettera di
patronage per violazione dell'art. 1938 Codice Civile.
La resisteva, riproponendo le domande Controparte_1
non scrutinate in quanto rimaste assorbite (quella di condanna del a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale Pt_1
nonchè quella di condanna della ex art. 1398 c.c.), e CP_5
proponendo altresì appello incidentale per quel che concerne la statuizione di propria condanna alle spese in favore della CP_5
La non si costituiva in giudizio, e pertanto veniva CP_3
dichiarata contumace dal canto suo, eccepiva l'inammissibilità della Parte_5
domanda riproposta nei suoi confronti dalla , Controparte_1
seppur in via di estremo subordine, non essendo stata formulata nelle forme dell'appello incidentale condizionato, contestandola, peraltro,
anche nel merito.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate,
all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I) La legittimazione e/o titolarità della . Controparte_1 - 12 -
Per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni del presente giudizio di appello il ha eccepito il difetto di Pt_1
legittimazione ad agire e/o di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo in capo alla , attesa la mancata produzione Controparte_1
del contratto di cessione del credito, la produzione di avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contraddittori e comunque non probanti, siccome contenenti codici numerici inidonei e diversi tra loro e, più in generale, la mancanza di elementi idonei a comprovare con sufficiente certezza l'effettivo subentro nella posizione creditoria all'origine di CP_3
L'eccezione è infondata.
In primo luogo l'eccezione è stata formulata in limine litis del giudizio di secondo grado. La era già intervenuta Controparte_1
nel giudizio di primo grado, e in quella sede il non aveva Pt_1
eccepito alcunchè. Beninteso: non che l'eccezione, attinente anche alla legittimazione ad agire, non sia ammissibile per la prima volta in appello. Ma resta comunque il fatto che la contestazione è tardiva, e che di tale comportamento processuale della parte non si può non tener conto.
In secondo luogo la , in questa fase, ha Controparte_1
prodotto un avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 1
comparsa) che comprende “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito Controparte_3
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone - 13 -
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016
e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”. Il credito per cui è
causa rientra perfettamente, per tipologia e periodo, nell'oggetto della cessione in blocco descritta sull'avviso.
In terzo luogo, ad abundantiam, nella prima difesa utile la
[...]
ha prodotto una dichiarazione della cedente (doc. i Controparte_1
conclusionale), firmata da soggetto abilitato (doc. ii conclusionale), da cui risulta che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientra anche il credito vantato nei confronti di CP_1 [...]
unipersonale derivante dal prestito n. 3906662”. Controparte_7
La Corte ritiene, dunque, che la cessionaria, in forza di tali elementi, abbia dato piena prova della propria legittimazione ad agire e titolarità del credito.
- II) L'appello principale.
Con il primo motivo di appello il lamenta Pt_1
“Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art.
207, comma 1, D.lgs. n. 267/2000); carente e comunque erronea e
contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia
della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della
stessa lettera di patronage”. Osserva che il fatto che il giudice di primo grado si sia posto un problema di qualificazione, anche solo in termini logici, confligge con la possibilità di ritenere che un comportamento concludente, contestato e insussistente nel caso di specie, possa anche valere al fine di qualificare la lettera di patronage come fideiussione;
che non solo manca l'atto di delibera del Consiglio Comunale che abbia - 14 -
mai trattato i contenuti di tale lettera, le sue condizioni e il suo atteggiarsi come fideiussione, eventualmente a prima richiesta, ma manca ulteriormente anche un comportamento concludente che abbia mai definito l'impegno presunto dalla lettera di “patronage” rilasciata dalla ex Sindaca del quale “fideiussione”, tanto meno a prima Pt_1
richiesta; che la delibera del Consiglio Comunale n. 55 / 2011, lungi dall'integrare una ratifica implicita, attesta l'irritualità di alcune garanzie e si riserva di agire per ottenere la declaratoria di invalidità;
che, anche ponendosi nell'ottica della sentenza di primo grado, lo stesso richiamo all'art. 1398 Cod. Civ. è seguito in sentenza dalla digressione sull'annullamento, laddove, aderendo alla tesi del falsus
procurator, sino a che non intervenga la ratifica, l'atto è ricondotto all'inefficacia, più che all'annullabilità; che la tesi della ratifica tacita
è comunque insostenibile, in quanto il contesto normativo, segnato dagli artt. 207 e 152 tuel, risulta fortemente pubblicistico, essendo afferente al principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e alla stessa unità economica della Repubblica e, per quel che riguarda gli enti territoriali, al coordinamento della finanza pubblica, alla disciplina degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 Cost., e al principio del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost.;
che il procedimento deliberativo e le condizioni previste dall'art. 207
tuel per il rilascio di garanzie fideiussorie assolve alla fondamentale funzione di presidiare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali - 15 -
(artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); che tale procedimento istruttorio trova la propria sintesi nella prescritta delibera consiliare, volta a consentire la necessaria valutazione del rischio connesso al mancato rispetto delle condizioni contrattuali di restituzione del finanziamento da parte del terzo garantito, nel rispetto e nell'applicazione degli stringenti parametri imposti dall'art. 207 ai fini dell'approvazione dell'impegno fideiussorio, imponendo una valutazione dell'ente, che deve muovere prioritariamente dalla valutazione dell'interesse pubblico e operare un bilanciamento tra i costi e i benefici derivanti dalla realizzazione dell'investimento garantito;
che la disposizione di cui all'art. 207 tuel viene comunemente ritenuta derogabile, ma che la deroga deve essere espressa e non può essere tacita;
che la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte dell'ente comunale presuppone che siano svolte le verifiche di cui all'art. 49 tuel;
che, pertanto, il rilascio di una fideiussione deve avvenire mediante deliberazione consiliare, così
come espressamente previsto per le ipotesi del comma 1, procedendo ad un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico perseguito e assicurando il giusto equilibrio nel rapporto tra costi e benefici;
che,
nella specie, non esiste in atti alcuna piena e formale approvazione da parte del competente Consiglio Comunale della fideiussione individuata anche dalla sentenza di primo grado;
che la ratifica tacita,
ascritta dalla sentenza di prime cure al di Parte_6 [...]
, non ha fondamento giuridico né riscontro fattuale che, come Parte_1 - 16 -
ribadito dalla sentenza, dovrebbe invece essere inequivoco;
che i documenti menzionati nella sentenza, da cui il giudice di primo grado ha inferito l'esistenza di una ratifica tacita, sono inidonei allo scopo;
che manca il riferimento alla più importante delibera consiliare 15 /
2011, nella quale il Consiglio comunale riconosce l'irritualità delle garanzie già rilasciate per mutui accesi dalla Controparte_7
riservandosi di procedere giudizialmente per il loro formale disconoscimento;
che, in particolare, la delibera consiliare n. 25
dell'11.03.2008 dimostra il corretto modus operandi seguito ordinariamente dal Consiglio del Comune di Parte_1
quando dovesse approvare il rilascio di fideiussioni, a favore di società
partecipate, con rigoroso richiamo e rispetto 20 degli artt. 204 e 207
tuel, previa acquisizione del parere di regolarità tecnica e di regolarità
contabile (art. 49 tuel); che detto documento, pertanto, milita a favore,
non certo a sfavore, dell'eccezione sollevata dal che la lettera Pt_1
di patronage c.d. forte rilasciata dal Sindaco è viziata, non CP_5
risultando conforme alla disciplina prevista nel tuel, in quanto rilasciata da un organo funzionalmente incompetente, il Sindaco, in assenza di delibera di approvazione dell'organo funzionalmente preposto ad approvare tale tipo di impegni finanziari, il Consiglio Comunale;
che,
in particolare, è mancata un'istruttoria in ordine all'opportunità e,
soprattutto, alla sostenibilità economico – finanziaria dell'impegno assunto;
che a detta mancanza non può sopperire l'ipotizzata tacita presa di coscienza dell'esistenza della lettera di patronage da parte del
Consiglio Comunale, con conseguente nullità e/o inefficacia della - 17 -
garanzia prestata dall'ente; che al caso concreto non si addice la teorica del provvedimento amministrativo implicito, non essendo rinvenibile una manifestazione espressa di volontà in termini necessariamente contestualizzati nel complessivo quadro dell'azione del Consiglio
Comunale di imponendo l'art. 207 tuel, in Parte_1
combinato disposto con gli artt. 204 e 49 tuel, un preciso procedimento deliberativo, non derogabile nel caso di specie, non rinvenendosi un'inequivoca volontà provvedimentale nell'operato del Consiglio
Comunale, e mancando l'espletamento dell'iter istruttorio previsto per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente locale;
che, in definitiva,
la possibilità di rilasciare garanzia fideiussoria per un ente locale è
subordinata alla verifica dei presupposti e delle condizioni fissate dal legislatore, nel tuel, in relazione alla materia dell'indebitamento,
nonché al rispetto dei principi costituzionali.
Il motivo è fondato.
L'art. 207 co. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico
Enti Locali) dispone che “I comuni, le province e le città metropolitane
possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia
fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi
dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità
montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.
Il Tribunale ha ritenuto che la lettera firmata dal Sindaco (doc. 4 - 18 -
appellante) integra una fideiussione, se non addirittura una garanzia a prima richiesta, nella parte in cui si legge “Ci impegniamo, inoltre, a
fare quanto necessario affinché la Società faccia fronte agli impegni
assunti e rimborsi quindi integralmente il Finanziamento,
impegnandoci altresì, in caso di inadempimento da parte della Società,
a rimborsarVi, a semplice richiesta, ogni eccezione sin d'ora rimessa
e nonostante eventuali opposizioni e/o contestazioni sulla esistenza e/o
esigibilità del Vostro credito, qualunque somma, per capitale,
commissione ed interessi, che Vi fosse dovuta dalla medesima Società
a fronte del Finanziamento”.
La Corte ritiene che detta qualificazione giuridica, non posta in discussione, sia pienamente condivisibile. D'altro canto, il termine
“garanzia” viene comunemente inteso in senso ampio, come riferibile non soltanto alle fideiussioni, ma ad ogni negozio caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, come ad esempio il contratto autonomo di garanzia o la lettera di patronage forte (arg. ex Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010: “Il
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia
negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle
conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore
principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione
dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra
prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la - 19 -
causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un
altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la
fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva
che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante
autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non
necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o
inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a
garanzia del committente di un appalto di opera pubblica)”).
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che l'atto compiuto dal falsus
procurator sia stato validamente ratificato dal dominus, aderendo alla teorica secondo cui la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici.
La Corte ritiene che il principio di diritto enunciato dal primo giudice sia condivisibile in linea di principio, e che, peraltro, nella fattispecie concreta, esso non possa essere applicato.
Infatti, il Tribunale ha desunto la prova della ratifica (senza porsi il problema se questa fosse espressa o tacita) da una serie di elementi emergenti dai documenti prodotti da parte CP_5
- a) delibera 25/2008 del Consiglio Comunale (doc. 1), avente - 20 -
ad oggetto il rilascio di una fideiussione da parte del Comune sempre in favore della nella quale è richiamata, Controparte_7
quale allegato 3 (anch'esso prodotto) la dichiarazione di capacità di indebitamento dell'Ente per l'anno 2008, sottoscritta dal responsabile dell'area contabile del Comune, nella quale, a sua volta, risulta espressamente annotata nella voce “Garanzie rilasciate a favore di società partecipate al 100%” la lettera di cui si discute;
- b) dichiarazioni di indebitamento, ex art. 204 1 comma TUEL,
rilasciate dal responsabile dell'area contabile del Comune per gli anni
2009 e 2014 (doc. 3 e 4) sempre contenenti la medesima annotazione;
- c) delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia in data 23.1.2012 (doc. 5) concernente il parere richiesto dal Sindaco del Comune di in relazione alla Pt_1
possibilità di concedere un finanziamento alla
[...]
dal 2009, al fine di consentirle di sostenere una Parte_7
proposta di concordato preventivo: anche nel suddetto documento è
richiamata espressamente la garanzia (qualificata quale “lettera di patronage”) di cui si discute.
La Corte osserva, innanzitutto, che la ratifica deve provenire dal soggetto competente a compiere il negozio, ossia nella specie il
Consiglio Comunale. Per questo motivo non possono assurgere a prova o indizio della ratifica gli atti posti in essere da altri, diversi soggetti,
siano essi il dirigente (in riferimento alle dichiarazioni circa la capacità
di adempimento del ovvero il medesimo Sindaco (in Pt_1
riferimento al parere richiesto alla Corte dei Conti). - 21 -
L'attenzione, dunque, deve essere concentrata sugli atti compiuti dal dominus.
Si sorvola sul fatto che il Consiglio Comunale (in una diversa compagine politica), nella deliberazione n. 51 del 3 novembre 2011
(doc. 15 appellata), ha espresso un ben diverso parere: “Rilevato che le
modalità di costituzione di tali garanzie appaiono non rituali e che
occorre valutare la convenienza di instaurare azioni civili a
disconoscimento delle stesse, il cui esito in questo momento appare
incerto”.
Venendo alla deliberazione n. 25 del 11 marzo 2008 (doc. 2
appellata), quella valorizzata dal primo giudice, la Corte evidenzia che tale atto non contiene una ratifica espressa. Infatti, il Consiglio
comunale, occupandosi del rilascio di un'ulteriore garanzia a favore della partecipata (peraltro, di importo notevolmente inferiore), non ha fatto proprio il precedente operato del Sindaco il quale aveva rilasciato la lettera di patronage (rectius: fideiussione), ma si è limitato a prendere atto che la nuova, concedenda garanzia è compatibile con la capacità di indebitamento del la cui allegata certificazione Pt_1
contempla anche l'impegno assunto attraverso la lettera di patronage
sul mutuo di € 1.930.000,00=.
Il problema si sposta, quindi, sul piano della ratifica tacita.
In linea di principio la ratifica tacita per i contratti della Pubblica
Amministrazione non è ammessa, giacchè per tali contratti è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Si ammette, tuttavia, la ratifica tacita in taluni peculiari casi e a - 22 -
certe condizioni: 1) che l'atto di ratifica sia comunque redatto per iscritto;
2) che detto atto sia “consequenziale” alla stipula di quello ratificato.
Tale principio è enunciato nella stessa giurisprudenza citata dal
Tribunale (Sez. 2 - , Sentenza n. 28753 del 09/11/2018: “La disciplina del
negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla
rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad
esprimere la volontà dell'ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto
dal "falsus procurator", per la quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam",
trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente
risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del "dominus", potendo
questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto,
che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in
modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del
rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto,
incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie
relativa a un contratto di patrocinio legale)”).
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte si era trattato della procura ad litem conferita al difensore dal Segretario Generale di una
Camera di Commercio: gli ermellini hanno ritenuto che l'atto fosse stato ratificato mediante la successiva costituzione in giudizio da parte di altro difensore, il quale aveva fatto proprie tutte le precedenti difese espletate dal difensore, il quale nel frattempo era stato revocato
Nella fattispecie concreta sussiste la prima condizione (che l'atto di ratifica sia comunque redatto per iscritto), ma non la seconda - 23 -
(che detto atto sia “consequenziale” alla stipula di quello ratificato), in quanto non si può ritenere che la deliberazione n. 25 del 11 marzo 2008
fosse “consequenziale” alla stipula della lettera di patronage (rectius:
fideiussione) del 1 giugno 2006. Infatti, la deliberazione del 2008
riguardava un'altra, successiva fideiussione, benchè a favore della medesima partecipata, di guisa che la semplice presa d'atto della capacità di indebitamento del per quell'annualità, benchè Pt_1
contemplante l'atto del 2006, rimane comunque svincolata da questo.
Non sussistono, dunque, le condizioni per poter ritenere che il
Consiglio Comunale abbia tacitamente ratificato l'operato del Sindaco.
Per completezza si osserva che l'assunto secondo cui le certificazioni relative alla capacità di indebitamento del a far Pt_1
tempo dal 2007 in poi, siano state recepite nei rispettivi rendiconti annuali non è stato dimostrato, non essendo stati prodotti i bilanci;
e che, anche a voler ritenere la circostanza pacifica, siccome non contestata, fa sempre e comunque difetto la “consequenzialità” tra detti atti e quello oggetto di ratifica, non potendo ritenersi che i rendiconti o bilanci del siano stati redatti proprio per sanare l'invalidità o Pt_1
inefficacia della lettera di patronage o fideiussione per cui è causa.
Con il secondo motivo di appello il lamenta Pt_1
“Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione di legge (art.
207, comma 2, D.lgs. n. 267/2000); carente, comunque infondata e
contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermata efficacia
della lettera di patronage – nullità e, in ogni caso, inefficacia della
stessa lettera di patronage per violazione dell'art. 207, comma 2, - 24 -
D.lgs. n. 267/2000”. Osserva che il aveva eccepito che la Pt_1
garanzia rilasciata poteva, in ossequio al disposto dell'art. 207, comma
2°, tuel, riferirsi, al più, solo alle rate di ammortamento da corrispondersi sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello della entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società; che la sentenza impugnata ha dichiarato infondata tale eccezione, affermando che il avrebbe deliberato autonomamente il Parte_1
rilascio della garanzia al di fuori dei limiti previsti dall'art. 207, comma
2°, tuel;
che, al contrario, non solo il non ha mai deliberato Pt_1
alcunché, ma neppure è ricostruibile una deroga tacita ad un limite espressamente sancito da una norma;
che un conto è la pretesa consapevolezza del Consiglio Comunale in ordine all'impegno fideiussorio invalidamente assunto dal Sindaco pro tempore, altro conto l'esercizio del potere regolamentare riconosciutogli dallo stesso art. 152 tuel;
che la potestà derogatoria della disciplina statale riconosciuta all'ente locale dall'art. 152 tuel è conferita solo nell'evenienza in cui l'ente locale medesimo, in sede di approvazione del regolamento di contabilità, che spetta inderogabilmente al
Consiglio Comunale, detti una specifica e differente disciplina regolamentare differente e sostitutiva della disciplina dettata dalla norma derogata;
che, viceversa, la sentenza impugnata muove dal presupposto di una volontà tacita del Parte_1
da cui inferire una deroga, altrettanto tacita, ai requisiti degli artt. 152
e 207 tuel;
che, in assenza di una disciplina sostitutiva e derogatoria - 25 -
dell'art. 207 tuel nel regolamento di contabilità del Comune di il rilascio, da parte del Sindaco, della lettera di patronage in Pt_1
discussione, non può configurare una differente disciplina rispetto a quella statale per garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, né tantomeno, assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile, anche di rango costituzionale, e delle disposizioni inderogabili del testo unico degli enti locali;
che la sentenza impugnata, nel capo in esame, porta ad un'inammissibile ed implicita abrogazione dell'art. 207; che, in definitiva, né all'impegno fideiussorio assunto dal né, tantomeno, al Consiglio Parte_8
Comunale di è attribuibile alcuna volontà di deroga dell'art. Pt_1
207 tuel, spec. al comma 2° della norma.
Il motivo è fondato.
L'art. 207 co. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico
Enti Locali) dispone che “La garanzia fideiussoria può essere inoltre
rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui
destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma
1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano
la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da
corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in
misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione
alla società”.
Il Tribunale ha ritenuto che il disposto de quo sia derogabile, in - 26 -
virtù della previsione di cui all'art. 152, e che, in concreto, sia stato derogato, attraverso l'impegno più ampio assunto dal Pt_1
attraverso la lettera firmata dal Sindaco.
La Corte è di contrario avviso.
L'art. 152 co. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico
Enti Locali), nel testo vigente ratione temporis, disponeva che “I
regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme
della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come
princìpi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle
sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento
di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina: … d) articoli
199, 202, comma 2, 203, 205, 207”.
La norma di cui all'art. 207 co. 2, all'epoca, era effettivamente derogabile, ma a condizione che esistesse un regolamento di contabilità
ex art. 152 contenente una diversa disciplina.
Nel caso di cui ci si occupa un regolamento di contabilità non è
mai esistito, e pertanto non vi era ex lege la possibilità di deroga.
Ne consegue che, anche a voler ritenere – per pura ipotesi di lavoro, e in difformità dalle precedenti argomentazioni – la configurabilità di una ratifica tacita, la garanzia non avrebbe comunque potuto operare oltre il limite di legge (“limitatamente alle rate di
ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al
secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in
funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota
percentuale di partecipazione alla società”). E, poichè nella fattispecie - 27 -
concreta le rate rimaste insolute sono pacificamente successive al periodo di tempo considerato, l'impegno del è insussistente. Pt_1
Con il terzo motivo di appello il lamenta Pt_1
“Travisamento di fatto e di diritto – falsa applicazione dell'art. 1938
C.c.; carente, comunque erronea e contraddittoria motivazione della
sentenza sull'affermata efficacia della lettera di patronage – nullità e,
in ogni caso, inefficacia della stessa lettera di patronage per violazione
dell'art. 1938 Codice Civile”. Osserva che nella lettera di patronage in questione non sono noti, per quanto supposti, interessi, accessori e commissioni, atteso che tale dato è omesso, essendo carente il riferimento ad alcun contratto di finanziamento individuato e stipulato;
che il carattere futuro e condizionale dell'obbligazione è letterale, tanto quanto l'indeterminatezza dell'impegno rispetto al quale non può
valere l'incompleto e generico riferimento ad un finanziamento in forma di mutuo chirografario per Euro 1.930.000,00, non ancora stipulato e del quale non esiste alcun riferimento alle condizioni;
che nel documento prodotto agli atti manca alcun riferimento al contratto,
necessario in qualsiasi fideiussione che voglia definirsi specifica;
che,
in particolare, è documentata l'assenza di alcuna precisazione del finanziamento chirografario erogando per Euro 1.930.000,00=; che il richiamo implicito ad una determinabilità per relationem del limite massimo di garanzia, mal si contempera con la natura pubblica dell'ente, che impone la determinazione dei limiti della garanzia prestata in modo chiaro ed espresso, senza che possa valere genericamente il riferimento ad un contratto esterno, per altro ancora - 28 -
da stipularsi, con rinvio in bianco alle sue condizioni;
che la necessaria previsione di un massimale nella garanzia rilasciata, come prevista dall'art. 1938 C.c. sul piano privatistico, stante la natura pubblica dell'ente comunale, appare, nel caso di specie, ancor più avvalorata e rispondente alla ratio legis; che l'assenza di un massimale della prestazione assunta dal patronnant, con la conseguente ricaduta della garanzia pretesamente prestata nell'ambito delle fideiussioni omnibus,
impone l'applicazione del principio di ordine pubblico economico fissato dall'art. 1938 C.c., il cui mancato rispetto, come nella fattispecie sottoposta al sindacato giudiziario, determina l'inefficacia del vincolo di garanzia.
Il motivo de quo rimane assorbito in virtù dell'accoglimento dei precedenti due.
- III) La domanda riproposta dalla nei Controparte_1
confronti del Comune.
Per il denegato caso di rigetto della domanda a titolo di responsabilità contrattuale, la ha riproposto, Controparte_1
innanzitutto, la domanda di condanna del a titolo di Pt_1
responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale: domanda, questa,
non esaminata dal Tribunale perché rimasta assorbita.
La domanda è infondata.
Essa muove dalla deliberazione n. 17/2011/PRSP del 24 marzo
2011/7 aprile 2011 della Corte dei conti, Sezione regionale del controllo per l'Emilia – Romagna, la quale ha affermato che “le lettere
di patronage, pur ove sottoscritte da organo funzionalmente - 29 -
incompetente, appaiono idonee a far sorgere affidamento nel creditore
sul buon esito dell'affare. Come tali esse sono, in ogni caso,
riconosciute dalla giurisprudenza come fonte di responsabilità
aquiliana e, quindi, non prive di effetti sul bilancio dell'Ente”; che “le
lettere di patronage “forti”, sebbene sottoscritte da organo
funzionalmente incompetente, appaiono idonee a far sorgere
affidamento nel creditore in quanto impegnano l'ente ad intervenire
nella società con “strumenti” (che a parere della Sezione possono
essere solo di natura finanziaria) per consentire l'adempimento degli
obblighi derivanti dal finanziamento acceso dalla società”; e che
“anche le lettere di patronage “deboli”, pur non costituenti forme di
garanzia atipica, possono dar luogo a risarcimento da responsabilità
precontrattuale ex artt. 1336 e 1337 c.c., per violazione degli obblighi
di correttezza e buona fede nelle trattative e nello svolgimento del
contratto”.
Non è dato conoscere il contesto in cui è stata assunta tale deliberazione. I principi enunciati in astratto possono anche essere condivisi. Ma certamente non calzano alla fattispecie concreta, per la semplice ragione che il non ha ratificato l'operato del Sindaco Pt_1
il quale ha rilasciato la garanzia, sicchè l'ente locale non può incorrere in alcuna responsabilità, sia essa precontrattuale, non avendo partecipato alle trattative, ovvero extracontrattuale, non avendo compiuto alcun atto illecito.
In punto di tutela dell'affidamento del creditore, si condividono,
poi, le osservazioni formulate dalla difesa del il quale ha Pt_1 - 30 -
posto in risalto la peculiare natura del soggetto creditore: “Non può
risultare alcun incolpevole affidamento in un argentarius che eroga un
mutuo chirografario da 2 milioni di euro senza curarsi minimamente
della ritualità delle garanzie che richiede”.
- IV) La domanda riproposta dalla nei Controparte_1
confronti dell'ex Sindaco.
Per il denegato caso di accoglimento dell'appello del Pt_1
la ha riproposto, secondariamente, la domanda di Controparte_1
condanna della a titolo personale: domanda, questa, non CP_5
esaminata dal Tribunale perché rimasta assorbita. La dal CP_5
canto suo, ha eccepito l'irritualità di detta domanda, in quanto non proposta nelle forme dell'appello incidentale.
L'eccezione della è infondata. CP_5
Infatti, lo scrutinio della domanda non esaminata dal primo giudice perché rimasta assorbita non suppone la formulazione di un appello incidentale, essendo sufficiente che venga riproposta all'attenzione del giudice d'appello ex art. 346 c.p.c.
(Sez. U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018: “La parte pienamente vittoriosa nel
merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha
l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie
domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che
risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto
tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di
cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al
fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. - 31 -
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto
implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece,
semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida)”).
La domanda della è infondata. Controparte_1
L'art. 1398 c.c. dispone che “Colui che ha contrattato
come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente
ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del
contratto”.
Il falsus procurator, laddove l'atto non venga ratificato dal
dominus, è suscettibile di andare incontro ad una responsabilità per il danno patito dal terzo contraente, ma a condizione che questi abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Nella specie non si può ritenere che la banca abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, in quanto l'invalidità deriva da una norma di legge (l'art. 207 tuel), che deve presumersi conosciuta dal contraente, tanto più se si tratti di un contraente qualificato, quale
è certamente una banca (Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 23/04/1996: “È invalido
il contratto concluso con la p.a. (nella specie, un comune), qualora difetti il
requisito della forma scritta, che è previsto "ad substantiam", senza che sia
ipotizzabile un convincimento incolpevole del privato di avere validamente
contrattato con l'amministrazione, dato che, nell'ipotesi, la causa d'invalidità del
negozio, nota ad uno dei contraenti e da questi taciuta, deriva da una norma che,
per presunzione di legge, deve essere nota alla generalità dei cittadini (nella specie,
risultante non ignota al privato contraente, che in relazione ad altra prestazione di - 32 -
servizi aveva stipulato nelle debite forme un contratto d'appalto con il medesimo
comune); con l'ulteriore conseguenza che non è configurabile neanche una
responsabilità extracontrattuale del sindaco, neanche quale "falsus procurator" ai
sensi dell'art. 1398 cod. civ.”).
In altri termini la banca non poteva non sapere che la fideiussione per gli enti locali soggiace ad una peculiare disciplina che impone il ricorso ad una delibera del Consiglio comunale: avendo recepito una semplice lettera del Sindaco è incorsa in un affidamento colpevole.
Ne consegue che non è ipotizzabile nemmeno una responsabilità
del Sindaco a titolo personale.
- V) L'appello incidentale.
Con il primo e unico motivo di appello incidentale la
[...]
lamenta l'ingiustizia della statuizione contenuta nella CP_1
sentenza di propria condanna alle spese in favore della e CP_5
chiede la restituzione della somma versata per detta causale.
Il motivo è infondato.
Tralasciando il fatto che la censura non viene argomentata, il rigetto della domanda proposta dalla in via di Controparte_1
estremo subordine nei confronti del Sindaco è sufficiente al fine di pervenire alla conferma di detta statuizione.
- VI) Conclusioni.
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire ovvero di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo in capo alla
[...]
, sollevata dal deve essere respinta. CP_1 Pt_1 - 33 -
L'appello principale proposto dal deve essere accolto Pt_1
per quanto concerne il primo e il secondo motivo.
La domanda subordinata proposta dalla nei Controparte_1
confronti del Comune deve essere respinta.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la condanna del a Parte_1
rimborsare ad ora la Controparte_3 Controparte_1
somma di € 1.100.626,74 oltre interessi legali dal 01.01.2014
all'effettivo saldo, ed il rigetto della domanda proposta dalla
[...]
nei confronti del CP_1 Pt_1
La domanda ulteriormente subordinata proposta dalla
[...]
nei confronti della deve essere respinta CP_1 CP_5
L'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_1
confronti della deve essere respinto. CP_5
La riforma della sentenza impugnata impone alla Corte la necessità di procedere ad un nuovo regolamento d'ufficio delle spese,
che tenga conto della pronuncia di merito adottata, alla luce dell'esito complessivo della lite.
In questo senso la è totalmente Controparte_1
soccombente, sia nei confronti del che nei confronti della Pt_1
ai quali pertanto è tenuta a rifondere le spese di lite per CP_5
entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese possono così liquidarsi:
- quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 29.154,00=
(di cui € 5.989,00= per la fase di studio, € 3.951,00= per la fase - 34 -
introduttiva, € 8.797,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
10.417,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
29.033,00= (di cui € 7.418,00= per la fase di studio, € 4.313,00= per la fase introduttiva, € 4.969,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
12.333,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 1.100.626,74=.
I compensi vengono riconosciuti nel valore medio per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è optato per il minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
Non avendo la depositato in appello gli scritti difensivi CP_5
finali, per essa viene decurtato il compenso relativo alla quarta fase.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta dalla
[...] [...]
nei confronti del CP_9 Pt_1
- respinge, altresì, la domanda subordinata proposta dalla
[...]
nei confronti del Controparte_1 Pt_1
- respinge, altresì, la domanda ulteriormente subordinata proposta dalla nei confronti della Controparte_1 CP_5
- respinge l'appello incidentale proposto dalla
[...]
nei confronti della CP_1 CP_5
- condanna la a rifondere al Comune le Controparte_1
spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 29.154,00= (di cui € 5.989,00= per la fase di studio, €
3.951,00= per la fase introduttiva, € 8.797,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 10.417,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
29.033,00= (di cui € 7.418,00= per la fase di studio, € 4.313,00= per la fase introduttiva, € 4.969,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
12.333,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- condanna la a rifondere alla le Controparte_1 CP_5
spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 29.154,00= (di cui € 5.989,00= per la fase di studio, €
3.951,00= per la fase introduttiva, € 8.797,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 10.417,00= per la fase decisionale), oltre a - 36 -
rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
16.700,00= (di cui € 7.418,00= per la fase di studio, € 4.313,00= per la fase introduttiva ed € 4.969,00= per la fase istruttoria/trattazione), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti