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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente relatore dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4010/2023 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 27.05.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
titolare della omonima ditta con sede in San Giorgio la MO (Bn) alla contrada Parte_1
Santa Varva n.3 (p.iva ), rappresentata e difesa dall' avv. Pierluigi Giordano (c.f. P.IVA_1
) il quale elettivamente domicilia presso il proprio indirizzo pec: C.F._1
Email_1
APPELLANTE
E (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Scarinzi (c.f. CP_1 C.F._2
) - pec: presso lo studio del quale in Vitulano (BN) C.F._3 Email_2 alla via Provinciale Vitulanese, 14 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n. 1611/2023 resa nel procedimento RG n. 3176/2021, pubblicata in data 19.07.2023 e non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 16.09.23, la ditta ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda principale formulata dall' attrice, nonché la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, , CP_1 compensando tra le parti le spese di lite e ponendo le spese di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
In data 25.06.2014, , otteneva un finanziamento pubblico (decreto di concessione CP_1
Regione Campania n.2014.0433897) per la realizzazione del progetto di “Ristrutturazione, recupero e riqualificazione funzionale del fabbricato aziendale esistente, da adibire ad attività di agriturismo, con sistemazione delle relative aree esterne” predisposto dall'agronomo dott.
e dal geometra Persona_1 Controparte_2
La direzione dei lavori veniva affidata agli stessi tecnici progettisti e mentre la Per_1 CP_2 realizzazione delle opere concernenti le “aree esterne ai fabbricati, la realizzazione dei box cavalli, la realizzazione delle staccionate, della concimaia e dei servizi igienici” veniva affidata all'impresa edile Parte_1
I lavori terminati il 9.11.2015 (cfr. verbale di ultimazione dei lavori), venivano collaudati e contabilizzati dagli stessi condirettori e, quindi, liquidati all'impresa che accettava il Parte_1 pagamento senza riserve rilasciando quietanza con dichiarazione liberatoria.
Successivamente, in data non meglio precisata, negli anni 2015 e 2016, la ditta provvedeva Pt_1
a realizzare lavori “extra progetto” (non coperti dal finanziamento pubblico regionale), sempre relativi alla sistemazione della superficie aziendale per la realizzazione del medesimo agricampeggio, a seguito di nuovo affidamento di incarico da parte dello stesso committente,
. CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 2 di 11 Il nuovo accordo privato, non scritto, stabiliva il pagamento a saldo degli ulteriori lavori (non coperti da contribuzione pubblica) di un corrispettivo onnicomprensivo di € 40.000,00 – euro quarantamila/00 oltre IVA come per legge.
Il committente, nonostante fosse stato sollecitato in tal senso più volte, non provvedeva a corrispondere quanto pattuito neanche a seguito di invio di copia della fattura n.13 del 31.12.2016 emessa a saldo dei lavori non ancora pagati pari ad € 48.800,00.
A fronte del mancato pagamento, la ditta di LU TI depositava, in data 06.07.2021, presso il
Tribunale di Benevento ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva di condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 52.262,24 oltre IVA, per i lavori realizzati ed analiticamente indicati nel computo metrico estimativo redatto dal consulente di parte, geom. il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. CP_3
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, veniva notificato a controparte la quale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in quanto nessun ulteriore lavoro era stato affidato all'impresa che si era limitata ad effettuare delle mere Parte_1 riparazioni (neppure risolutive) delle opere precedentemente realizzate.
Parte convenuta spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad accertare l'imperfetta esecuzione da parte dell'impresa delle opere pubblicamente finanziate ovvero la presenza Pt_1 di vizi e difetti costruttivi a carico delle stesse, con condanna al risarcimento del danno pari a €.
55.000,00 e con vittoria di spese di causa.
Mutato il rito da sommario in ordinario, l'attore dopo aver eccepito la decadenza e la prescrizione in cui era incorso il convenuto ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., formulava l'ulteriore domanda subordinata di arricchimento senza causa per la stessa somma per la quale aveva svolto domanda di inadempimento contrattuale.
Successivamente, ammessa ed espletata CTU dal dott. Ing. , il giudice Persona_2 riservava la causa in decisione.
Il Tribunale di Benevento emetteva la sentenza in questa sede impugnata con la quale riteneva non provata la domanda attorea, che pertanto andava rigettata, per non aver prodotto in giudizio alcun documento, relativo all'appalto in oggetto, sia esso contrattuale, progettuale, tecnico o fiscale indispensabile alla verifica dei lavori realizzati extra progetto, ovvero previsti in progetto ma realizzati in misura maggiore, rispetto a quelli contemplati nel progetto finanziato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 3 di 11 Parimenti rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto per essere incorso nei brevi termini di cui alla decadenza e alla prescrizione previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c.
Con citazione notificata il 16.9.23, la ditta ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone in via principale la riforma nel senso dell'accoglimento integrale della domanda di inadempimento del convenuto con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute e non versate per €52.262,24 oltre Iva.
In via subordinata, ha chiesto l'accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ottenuto dal convenuto a danno dell'attrice con condanna al pagamento dell'indennizzo correlato alla effettiva diminuzione patrimoniale quantificata nella somma di € 52.262,24 oltre Iva.
In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di amissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi in primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituito l'appellato, con comparsa del 27.12.2023 (per CP_1
l'udienza del 16.01.2024), il quale, oltre a dolersi della violazione degli artt.342 e 348 c.p.c., ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto, senza riproporre la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in caso di riforma della sentenza impugnata, con compensazione delle stesse tra le parti.
Alla prima udienza di trattazione il G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie articolate dall'appellante, fissava l'udienza del 27.05.2025 per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di rito;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la stessa è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, formulata dall'appellato, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo va detto che l'art.342 c.p.c. è da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi
Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 4 di 11 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017, Cass. civ. Ord. 9378/2024).
Invero, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Rilevata, dunque, la non ricorrenza delle condizioni richieste dalla disposizione del codice di rito perché possa essere pronunciata la declaratoria di inammissibilità del gravame, l'istanza in tal senso proposta va disattesa.
Ciò posto, il gravame è infondato e deve essere respinto.
L'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ritiene che non sia stata fornita la prova della stipula del contratto di appalto né del relativo prezzo pattuito, così come pure che non sia stata data la prova delle opere realizzate e non pagate.
Afferma che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, “la pretesa avanzata in giudizio è provata per stessa ammissione di controparte, confermata anche dal CTU” (cfr. p. 3 atto d'appello).
Asserisce che la dichiarazione resa al CTU, e trascritta nel suo elaborato “… durante il medesimo sopralluogo, entrambe le parti contrapposte hanno confermato la realizzazione, da parte dell'impresa di Pt_1 alcuni lavori contabilizzati dal CTP geom. ” integra una confessione stragiudiziale resa a un Per_3 terzo, valutabile ed apprezzabile dal Giudice.
Erra, pertanto – secondo l'impugnante - il giudice di prime cure nel ritenere che la mancata trascrizione di tale dichiarazione, nei verbali di sopralluogo, sia motivo ostativo a conferirle valore di prova nel giudizio. Tale mancanza sarebbe inconferente in quanto si tratterebbe di ammissione di fatti, non sconfessata o disconosciuta né nelle osservazioni alla relazione né all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ed ancora sbaglia, il primo giudice, nel ritenere non provata l'esecuzione dei lavori non avendo l'attore depositato i progetti, il libretto delle misure, lo stato d'avanzamento e la contabilità, in quanto essa resterebbe provata per mezzo di fatti concludenti.
Nella fattispecie – aggiunge la stessa parte - non opererebbe la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c. poiché i lavori extracontrattuali in oggetto non si configurerebbero quale patto aggiunto all'originario contratto di appalto a finanziamento pubblico quanto piuttosto come nuovo e
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 5 di 11 autonomo negozio che, avendo ad oggetto lavori ulteriori e nuovi rispetto all'originaria opera, non necessita di forma scritta "ad substatiam" e può essere provato, dall'appaltatore, con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni.
Censura, pertanto, la mancata ammissione, da parte del Tribunale, dei mezzi istruttori richiesti, idonei ulteriormente a dimostrare l'esistenza delle opere eseguite e la loro pattuizione.
Infine, si duole della mancata pronuncia del primo giudice sull'istanza formulata ai sensi dell'art
2041 c.c.
Le suddette doglianze sono infondate e, peraltro, non forniscono argomenti specifici atti a superare le valide argomentazioni del Tribunale.
È pacifico che nessun obbligo di scrittura vige per il contratto d'appalto avente ad oggetto opere complementari a quelle coperte da contributo pubblico, ben potendo esso essere concluso anche per fatti concludenti e provato in giudizio tramite presunzioni. Ma è altrettanto pacifico che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza di questo ulteriore contratto e del suo specifico contenuto (Cass. Civ.
2303/2017).
Senza dubbio è onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico, la propria accettazione (anche per fatti concludenti in caso di mancanza di atto scritto) e, dall'altro,
l'effettiva realizzazione dell'opera nonché la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Ciò non è stato fatto dall'appellante, il quale non ha dato prova alcuna dell'esistenza della propria obbligazione e del suo contenuto. L'appaltatore - oggi appellante - non precisa quando e quali opere gli siano state commissionate dal né specifica dettagliatamente quali lavori CP_1 ulteriori rispetto a quelli contemplati nel progetto coperto da finanziamento pubblico abbia realizzato, rendendo improbabile la loro disamina e, dunque, la loro liquidazione.
Non indica analiticamente l'entità e la consistenza delle opere effettivamente realizzate e non pagate;
all'uopo non deposita, e neanche fa mai espresso riferimento al progetti, al libretto delle misure, allo stato d'avanzamento dei lavori o al conto finale;
si limita ad affermare di aver realizzato alcune opere su richiesta dell'appellato, indicativamente qualificate extra progetto, limitandosi a rinviare ad un computo metrico estimativo redatto dal geom. CP_3 depositato in atti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 6 di 11 Tuttavia, il computo metrico redatto dal consulente di parte, geom. in data 28/3/2021, CP_3 ben oltre cinque anni dopo l'esecuzione delle opere stesse, riporta stime relative ad opere ulteriori e diverse, ovvero eseguite in misura maggiore, rispetto a quelle indicate nel progetto pubblicamente finanziato, sulla scorta delle mere indicazioni fornite dallo stesso appaltatore.
Il geom. dunque, in un momento oltremodo successivo alla realizzazione dei lavori CP_3 oggetto di causa, sulla base delle sole indicazioni fornite dalla stessa impresa che li avrebbe realizzati, pur senza aver partecipato all'esecuzione dei lavori extra quale tecnico della impresa ed ignorando quali opere fossero state eseguite e pagate con finanziamento pubblico ed invece quelle effettivamente realizzate e non pagate, conferma "a distanza" una quantificazione unilaterale effettuata dall'appaltatore.
Senza dubbio tale documento non è sufficiente a verificare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il fatto costitutivo del diritto vantato.
È doveroso precisare, peraltro, che il computo metrico si configura quale documento contabile in cui si riportano esclusivamente le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna opera, la quantità per cui occorre moltiplicare i costi e l'importo complessivo dell'operazione.
Ne deriva che non può in nessun caso essere considerato prova dell'esistenza di un contratto di appalto oralmente stipulato;
infatti, non dà alcuna indicazione sul conferimento dell'incarico e non consente di individuare con certezza la quantità e la tipologia delle opere realmente convenute e realizzate dall'appaltatore.
Di tanto sembra essere consapevole lo stesso appellante quando afferma che “non è il computo metrico (come ritiene il primo giudice) l'elemento dal quale desumere la sottoscrizione del contratto di appalto, ma unicamente allegazione difensiva per meglio circoscrivere le richieste attoree. È stata, appunto, richiesta ed espletata CTU in corso di causa” (cfr. p.5 atto d'appello). In sintesi, con detta dichiarazione, l'appellante è consapevole della debolezza delle proprie pretese e rinvia ad una espletanda consulenza tecnica d'ufficio per corroborare il proprio assunto.
Tuttavia, giova ricordare, all'uopo, che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 7 di 11 valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
In sintesi, la consulenza d'ufficio richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, andrebbe a svolgere un'indagine esplorativa, salvo alcune eccezioni, non consentita dal nostro ordinamento.
Coerentemente con quanto appena affermato, il consulente tecnico d'ufficio, Ing.
[...]
, precisa che, per valutare quali siano i lavori extra progetto da riconoscere all'impresa Per_2
parte dalla contabilità del geom. ed esamina le voci contestate dal convenuto Pt_1 CP_3 mediante la consulenza tecnica di parte appellata, fornita dall'ing. , senza compiere Persona_4 ulteriori indagini su atti, fatti e circostanza principali non provate. Proprio in ragione della mancata perimetrazione del contenuto del contratto orale aggiuntivo, correttamente l'ing.
non entra in ricerca esplorativa non consentitagli dall'ordinamento. Per_2
L'ausiliario del giudice, quindi, basandosi sulle dichiarazioni contrapposte delle parti in causa, riportate dai rispettivi consulenti, e visionando lo stato dei luoghi, compie una valutazione dei pretesi lavori realizzati dall'impresa edile: si limita a riportare, nella sua relazione tecnica, la realizzazione da parte dell'impresa di alcuni lavori contabilizzati dal consulente di parte Pt_1 el computo metrico. CP_3
Tale esplicita ammissione della controparte basterebbe, per l'appellante, a concretizzare la prova della pretesa avanzata in giudizio. Si tratterebbe, in sintesi, di una confessione stragiudiziale resa a un terzo, come tale liberamente apprezzabile dal Giudice.
Il Tribunale, tuttavia, ha condivisibilmente evidenziato che di tali dichiarazioni confessorie non vi
è traccia nei verbali delle operazioni peritali. Se solo fossero inscritte nel verbale e sottoscritte dalle parti avrebbero potuto avere valore di prova nel giudizio ai fini del contraddittorio tecnico e delle risultanze della consulenza d'ufficio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che alle informazioni assunte dall'ausiliario nominato di ufficio, direttamente dalle parti in causa, nel corso delle operazioni peritali ex art. 194
c.p.c., non può neppure riconoscersi la efficacia di prova legale della dichiarazione confessoria
“spontanea” atteso il dirimente ed inequivoco disposto dell'art. 229 c.p.c., che richiede, tra i requisiti legali di efficacia, che la dichiarazione confessoria, sia contenuta in un atto processuale
“firmato dalla parte personalmente”, condizione nella specie indimostrata. Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può, quindi, che attribuirsi la stessa valenza probatoria
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 8 di 11 che è riconosciuta dall'art. 2735 c.c., comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali, fatte al terzo con la conseguenza che il giudice, comparando le diverse risultanze probatorie ed effettuando la selezione di quelle ritenute maggiormente convincenti, compie una valutazione della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sentenza
n. 24468/2020).
Ciò posto, e per quanto già osservato, il primo giudice ha argomentato in maniera chiara ed esauriente la mancanza di prove della pretesa creditoria portata in giudizio;
in tale assetto probatorio, dunque, detta confessione stragiudiziale si pone come unico elemento che, valutato e comparato dal giudicante, non trova supporto in alcuna altra evidenza documentale o fattuale del caso. In estrema sintesi, che il consulente tecnico d'ufficio abbia riportato nel proprio elaborato quanto aveva allegato il consulente di parte appaltatrice non importa confessione stragiudiziale e neppure avallo da parte del consulente ing. , giammai essendosi spinto al punto di Per_2 riconoscere l'esistenza e la quantità di questi lavori extra contratto originario.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, controparte ha contestato sotto diversi profili la pretesa avversa.
Nelle conclusioni, rassegnate in primo grado, parte convenuta appaltatrice riproponeva e puntualizzava le contestazioni alla pretesa della ditta riportandosi anche alle osservazioni del proprio consulente di parte Persona_4
L'ing. preliminarmente, rilevava che l'atto idoneo per contabilizzare i lavori Per_4 effettivamente eseguiti è il “libretto delle misure”, nella fattispecie, per i lavori eseguiti “extra progetto”, mai esibito e, quindi, non risultando agli atti di causa, evidenziando che l'accertamento delle opere asseritamente effettuate dall'impresa non può assolutamente fondarsi sulla Pt_1 contabilità redatta dal consulente di parte della stessa impresa asseritamente creditrice.
Dunque, lungi dall'affermare che le opere extra progetto siano state effettivamente eseguite come da c.m.e. del geom. conclude, anzi, l'ing. invitando ad effettuare più CP_3 Per_4 approfonditi accertamenti atti a comprovare l'effettiva esecuzione dei lavori, anche al fine di quantificarne con certezza il valore monetario, allo stato, solo presuntivamente prospettabile.
Sotto altro aspetto, in relazione alle prove per testi articolate dalle parti, va rilevato, come correttamente affermato dal primo giudice, che non avrebbero contribuito in alcun modo a chiarire la vicenda contrattuale, ancorandosi meramente al contenuto degli elaborati forniti dai consulenti di parte. Da qui la loro irrilevanza ed inammissibilità.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 9 di 11 La prova offerta dall'appellante – che, conviene ribadirlo, non ha non ha dettagliato i conteggi idonei a giustificare la non esigua somma richiesta - va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso, per le ragioni già illustrate, al computo metrico estimativo del geom. ed alla “supposta” confessione stragiudiziale dell'appellato, stanti le CP_3 superiori argomentazioni, del tutto in linea con il convincimento del Tribunale di primo grado.
Consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, i motivi in esame, non meritano accoglimento.
Quanto argomentato comporta l'assorbimento dell'ulteriore (infondata) doglianza relativa al preteso indebito arricchimento della committente, appena dovendosi rammentare come, secondo giurisprudenza oramai consolidata, l'azione in questione non può proporsi in via gradata per il caso d'insuccesso della principale azione contrattuale (Cass., ordinanza n. 14944 del 11/05/2022
– Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 33954/2023: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Alla luce del vagliato corredo processuale, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con attribuzione, come richiesto.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P. Q. M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 10 di 11 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, nonché ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Raffaele Scarinzi;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, Napoli 22.07.2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente relatore dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4010/2023 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 27.05.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
titolare della omonima ditta con sede in San Giorgio la MO (Bn) alla contrada Parte_1
Santa Varva n.3 (p.iva ), rappresentata e difesa dall' avv. Pierluigi Giordano (c.f. P.IVA_1
) il quale elettivamente domicilia presso il proprio indirizzo pec: C.F._1
Email_1
APPELLANTE
E (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Scarinzi (c.f. CP_1 C.F._2
) - pec: presso lo studio del quale in Vitulano (BN) C.F._3 Email_2 alla via Provinciale Vitulanese, 14 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n. 1611/2023 resa nel procedimento RG n. 3176/2021, pubblicata in data 19.07.2023 e non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 16.09.23, la ditta ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda principale formulata dall' attrice, nonché la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, , CP_1 compensando tra le parti le spese di lite e ponendo le spese di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
In data 25.06.2014, , otteneva un finanziamento pubblico (decreto di concessione CP_1
Regione Campania n.2014.0433897) per la realizzazione del progetto di “Ristrutturazione, recupero e riqualificazione funzionale del fabbricato aziendale esistente, da adibire ad attività di agriturismo, con sistemazione delle relative aree esterne” predisposto dall'agronomo dott.
e dal geometra Persona_1 Controparte_2
La direzione dei lavori veniva affidata agli stessi tecnici progettisti e mentre la Per_1 CP_2 realizzazione delle opere concernenti le “aree esterne ai fabbricati, la realizzazione dei box cavalli, la realizzazione delle staccionate, della concimaia e dei servizi igienici” veniva affidata all'impresa edile Parte_1
I lavori terminati il 9.11.2015 (cfr. verbale di ultimazione dei lavori), venivano collaudati e contabilizzati dagli stessi condirettori e, quindi, liquidati all'impresa che accettava il Parte_1 pagamento senza riserve rilasciando quietanza con dichiarazione liberatoria.
Successivamente, in data non meglio precisata, negli anni 2015 e 2016, la ditta provvedeva Pt_1
a realizzare lavori “extra progetto” (non coperti dal finanziamento pubblico regionale), sempre relativi alla sistemazione della superficie aziendale per la realizzazione del medesimo agricampeggio, a seguito di nuovo affidamento di incarico da parte dello stesso committente,
. CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 2 di 11 Il nuovo accordo privato, non scritto, stabiliva il pagamento a saldo degli ulteriori lavori (non coperti da contribuzione pubblica) di un corrispettivo onnicomprensivo di € 40.000,00 – euro quarantamila/00 oltre IVA come per legge.
Il committente, nonostante fosse stato sollecitato in tal senso più volte, non provvedeva a corrispondere quanto pattuito neanche a seguito di invio di copia della fattura n.13 del 31.12.2016 emessa a saldo dei lavori non ancora pagati pari ad € 48.800,00.
A fronte del mancato pagamento, la ditta di LU TI depositava, in data 06.07.2021, presso il
Tribunale di Benevento ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva di condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 52.262,24 oltre IVA, per i lavori realizzati ed analiticamente indicati nel computo metrico estimativo redatto dal consulente di parte, geom. il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. CP_3
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, veniva notificato a controparte la quale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in quanto nessun ulteriore lavoro era stato affidato all'impresa che si era limitata ad effettuare delle mere Parte_1 riparazioni (neppure risolutive) delle opere precedentemente realizzate.
Parte convenuta spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad accertare l'imperfetta esecuzione da parte dell'impresa delle opere pubblicamente finanziate ovvero la presenza Pt_1 di vizi e difetti costruttivi a carico delle stesse, con condanna al risarcimento del danno pari a €.
55.000,00 e con vittoria di spese di causa.
Mutato il rito da sommario in ordinario, l'attore dopo aver eccepito la decadenza e la prescrizione in cui era incorso il convenuto ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., formulava l'ulteriore domanda subordinata di arricchimento senza causa per la stessa somma per la quale aveva svolto domanda di inadempimento contrattuale.
Successivamente, ammessa ed espletata CTU dal dott. Ing. , il giudice Persona_2 riservava la causa in decisione.
Il Tribunale di Benevento emetteva la sentenza in questa sede impugnata con la quale riteneva non provata la domanda attorea, che pertanto andava rigettata, per non aver prodotto in giudizio alcun documento, relativo all'appalto in oggetto, sia esso contrattuale, progettuale, tecnico o fiscale indispensabile alla verifica dei lavori realizzati extra progetto, ovvero previsti in progetto ma realizzati in misura maggiore, rispetto a quelli contemplati nel progetto finanziato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 3 di 11 Parimenti rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto per essere incorso nei brevi termini di cui alla decadenza e alla prescrizione previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c.
Con citazione notificata il 16.9.23, la ditta ha proposto tempestivo appello avverso la Pt_1 citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone in via principale la riforma nel senso dell'accoglimento integrale della domanda di inadempimento del convenuto con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute e non versate per €52.262,24 oltre Iva.
In via subordinata, ha chiesto l'accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ottenuto dal convenuto a danno dell'attrice con condanna al pagamento dell'indennizzo correlato alla effettiva diminuzione patrimoniale quantificata nella somma di € 52.262,24 oltre Iva.
In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di amissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi in primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituito l'appellato, con comparsa del 27.12.2023 (per CP_1
l'udienza del 16.01.2024), il quale, oltre a dolersi della violazione degli artt.342 e 348 c.p.c., ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto, senza riproporre la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in caso di riforma della sentenza impugnata, con compensazione delle stesse tra le parti.
Alla prima udienza di trattazione il G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie articolate dall'appellante, fissava l'udienza del 27.05.2025 per la rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di rito;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la stessa è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, formulata dall'appellato, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo va detto che l'art.342 c.p.c. è da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi
Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 4 di 11 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017, Cass. civ. Ord. 9378/2024).
Invero, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Rilevata, dunque, la non ricorrenza delle condizioni richieste dalla disposizione del codice di rito perché possa essere pronunciata la declaratoria di inammissibilità del gravame, l'istanza in tal senso proposta va disattesa.
Ciò posto, il gravame è infondato e deve essere respinto.
L'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ritiene che non sia stata fornita la prova della stipula del contratto di appalto né del relativo prezzo pattuito, così come pure che non sia stata data la prova delle opere realizzate e non pagate.
Afferma che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, “la pretesa avanzata in giudizio è provata per stessa ammissione di controparte, confermata anche dal CTU” (cfr. p. 3 atto d'appello).
Asserisce che la dichiarazione resa al CTU, e trascritta nel suo elaborato “… durante il medesimo sopralluogo, entrambe le parti contrapposte hanno confermato la realizzazione, da parte dell'impresa di Pt_1 alcuni lavori contabilizzati dal CTP geom. ” integra una confessione stragiudiziale resa a un Per_3 terzo, valutabile ed apprezzabile dal Giudice.
Erra, pertanto – secondo l'impugnante - il giudice di prime cure nel ritenere che la mancata trascrizione di tale dichiarazione, nei verbali di sopralluogo, sia motivo ostativo a conferirle valore di prova nel giudizio. Tale mancanza sarebbe inconferente in quanto si tratterebbe di ammissione di fatti, non sconfessata o disconosciuta né nelle osservazioni alla relazione né all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ed ancora sbaglia, il primo giudice, nel ritenere non provata l'esecuzione dei lavori non avendo l'attore depositato i progetti, il libretto delle misure, lo stato d'avanzamento e la contabilità, in quanto essa resterebbe provata per mezzo di fatti concludenti.
Nella fattispecie – aggiunge la stessa parte - non opererebbe la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c. poiché i lavori extracontrattuali in oggetto non si configurerebbero quale patto aggiunto all'originario contratto di appalto a finanziamento pubblico quanto piuttosto come nuovo e
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 5 di 11 autonomo negozio che, avendo ad oggetto lavori ulteriori e nuovi rispetto all'originaria opera, non necessita di forma scritta "ad substatiam" e può essere provato, dall'appaltatore, con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni.
Censura, pertanto, la mancata ammissione, da parte del Tribunale, dei mezzi istruttori richiesti, idonei ulteriormente a dimostrare l'esistenza delle opere eseguite e la loro pattuizione.
Infine, si duole della mancata pronuncia del primo giudice sull'istanza formulata ai sensi dell'art
2041 c.c.
Le suddette doglianze sono infondate e, peraltro, non forniscono argomenti specifici atti a superare le valide argomentazioni del Tribunale.
È pacifico che nessun obbligo di scrittura vige per il contratto d'appalto avente ad oggetto opere complementari a quelle coperte da contributo pubblico, ben potendo esso essere concluso anche per fatti concludenti e provato in giudizio tramite presunzioni. Ma è altrettanto pacifico che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza di questo ulteriore contratto e del suo specifico contenuto (Cass. Civ.
2303/2017).
Senza dubbio è onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico, la propria accettazione (anche per fatti concludenti in caso di mancanza di atto scritto) e, dall'altro,
l'effettiva realizzazione dell'opera nonché la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Ciò non è stato fatto dall'appellante, il quale non ha dato prova alcuna dell'esistenza della propria obbligazione e del suo contenuto. L'appaltatore - oggi appellante - non precisa quando e quali opere gli siano state commissionate dal né specifica dettagliatamente quali lavori CP_1 ulteriori rispetto a quelli contemplati nel progetto coperto da finanziamento pubblico abbia realizzato, rendendo improbabile la loro disamina e, dunque, la loro liquidazione.
Non indica analiticamente l'entità e la consistenza delle opere effettivamente realizzate e non pagate;
all'uopo non deposita, e neanche fa mai espresso riferimento al progetti, al libretto delle misure, allo stato d'avanzamento dei lavori o al conto finale;
si limita ad affermare di aver realizzato alcune opere su richiesta dell'appellato, indicativamente qualificate extra progetto, limitandosi a rinviare ad un computo metrico estimativo redatto dal geom. CP_3 depositato in atti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 6 di 11 Tuttavia, il computo metrico redatto dal consulente di parte, geom. in data 28/3/2021, CP_3 ben oltre cinque anni dopo l'esecuzione delle opere stesse, riporta stime relative ad opere ulteriori e diverse, ovvero eseguite in misura maggiore, rispetto a quelle indicate nel progetto pubblicamente finanziato, sulla scorta delle mere indicazioni fornite dallo stesso appaltatore.
Il geom. dunque, in un momento oltremodo successivo alla realizzazione dei lavori CP_3 oggetto di causa, sulla base delle sole indicazioni fornite dalla stessa impresa che li avrebbe realizzati, pur senza aver partecipato all'esecuzione dei lavori extra quale tecnico della impresa ed ignorando quali opere fossero state eseguite e pagate con finanziamento pubblico ed invece quelle effettivamente realizzate e non pagate, conferma "a distanza" una quantificazione unilaterale effettuata dall'appaltatore.
Senza dubbio tale documento non è sufficiente a verificare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il fatto costitutivo del diritto vantato.
È doveroso precisare, peraltro, che il computo metrico si configura quale documento contabile in cui si riportano esclusivamente le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna opera, la quantità per cui occorre moltiplicare i costi e l'importo complessivo dell'operazione.
Ne deriva che non può in nessun caso essere considerato prova dell'esistenza di un contratto di appalto oralmente stipulato;
infatti, non dà alcuna indicazione sul conferimento dell'incarico e non consente di individuare con certezza la quantità e la tipologia delle opere realmente convenute e realizzate dall'appaltatore.
Di tanto sembra essere consapevole lo stesso appellante quando afferma che “non è il computo metrico (come ritiene il primo giudice) l'elemento dal quale desumere la sottoscrizione del contratto di appalto, ma unicamente allegazione difensiva per meglio circoscrivere le richieste attoree. È stata, appunto, richiesta ed espletata CTU in corso di causa” (cfr. p.5 atto d'appello). In sintesi, con detta dichiarazione, l'appellante è consapevole della debolezza delle proprie pretese e rinvia ad una espletanda consulenza tecnica d'ufficio per corroborare il proprio assunto.
Tuttavia, giova ricordare, all'uopo, che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 7 di 11 valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
In sintesi, la consulenza d'ufficio richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, andrebbe a svolgere un'indagine esplorativa, salvo alcune eccezioni, non consentita dal nostro ordinamento.
Coerentemente con quanto appena affermato, il consulente tecnico d'ufficio, Ing.
[...]
, precisa che, per valutare quali siano i lavori extra progetto da riconoscere all'impresa Per_2
parte dalla contabilità del geom. ed esamina le voci contestate dal convenuto Pt_1 CP_3 mediante la consulenza tecnica di parte appellata, fornita dall'ing. , senza compiere Persona_4 ulteriori indagini su atti, fatti e circostanza principali non provate. Proprio in ragione della mancata perimetrazione del contenuto del contratto orale aggiuntivo, correttamente l'ing.
non entra in ricerca esplorativa non consentitagli dall'ordinamento. Per_2
L'ausiliario del giudice, quindi, basandosi sulle dichiarazioni contrapposte delle parti in causa, riportate dai rispettivi consulenti, e visionando lo stato dei luoghi, compie una valutazione dei pretesi lavori realizzati dall'impresa edile: si limita a riportare, nella sua relazione tecnica, la realizzazione da parte dell'impresa di alcuni lavori contabilizzati dal consulente di parte Pt_1 el computo metrico. CP_3
Tale esplicita ammissione della controparte basterebbe, per l'appellante, a concretizzare la prova della pretesa avanzata in giudizio. Si tratterebbe, in sintesi, di una confessione stragiudiziale resa a un terzo, come tale liberamente apprezzabile dal Giudice.
Il Tribunale, tuttavia, ha condivisibilmente evidenziato che di tali dichiarazioni confessorie non vi
è traccia nei verbali delle operazioni peritali. Se solo fossero inscritte nel verbale e sottoscritte dalle parti avrebbero potuto avere valore di prova nel giudizio ai fini del contraddittorio tecnico e delle risultanze della consulenza d'ufficio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che alle informazioni assunte dall'ausiliario nominato di ufficio, direttamente dalle parti in causa, nel corso delle operazioni peritali ex art. 194
c.p.c., non può neppure riconoscersi la efficacia di prova legale della dichiarazione confessoria
“spontanea” atteso il dirimente ed inequivoco disposto dell'art. 229 c.p.c., che richiede, tra i requisiti legali di efficacia, che la dichiarazione confessoria, sia contenuta in un atto processuale
“firmato dalla parte personalmente”, condizione nella specie indimostrata. Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può, quindi, che attribuirsi la stessa valenza probatoria
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 8 di 11 che è riconosciuta dall'art. 2735 c.c., comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali, fatte al terzo con la conseguenza che il giudice, comparando le diverse risultanze probatorie ed effettuando la selezione di quelle ritenute maggiormente convincenti, compie una valutazione della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sentenza
n. 24468/2020).
Ciò posto, e per quanto già osservato, il primo giudice ha argomentato in maniera chiara ed esauriente la mancanza di prove della pretesa creditoria portata in giudizio;
in tale assetto probatorio, dunque, detta confessione stragiudiziale si pone come unico elemento che, valutato e comparato dal giudicante, non trova supporto in alcuna altra evidenza documentale o fattuale del caso. In estrema sintesi, che il consulente tecnico d'ufficio abbia riportato nel proprio elaborato quanto aveva allegato il consulente di parte appaltatrice non importa confessione stragiudiziale e neppure avallo da parte del consulente ing. , giammai essendosi spinto al punto di Per_2 riconoscere l'esistenza e la quantità di questi lavori extra contratto originario.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, controparte ha contestato sotto diversi profili la pretesa avversa.
Nelle conclusioni, rassegnate in primo grado, parte convenuta appaltatrice riproponeva e puntualizzava le contestazioni alla pretesa della ditta riportandosi anche alle osservazioni del proprio consulente di parte Persona_4
L'ing. preliminarmente, rilevava che l'atto idoneo per contabilizzare i lavori Per_4 effettivamente eseguiti è il “libretto delle misure”, nella fattispecie, per i lavori eseguiti “extra progetto”, mai esibito e, quindi, non risultando agli atti di causa, evidenziando che l'accertamento delle opere asseritamente effettuate dall'impresa non può assolutamente fondarsi sulla Pt_1 contabilità redatta dal consulente di parte della stessa impresa asseritamente creditrice.
Dunque, lungi dall'affermare che le opere extra progetto siano state effettivamente eseguite come da c.m.e. del geom. conclude, anzi, l'ing. invitando ad effettuare più CP_3 Per_4 approfonditi accertamenti atti a comprovare l'effettiva esecuzione dei lavori, anche al fine di quantificarne con certezza il valore monetario, allo stato, solo presuntivamente prospettabile.
Sotto altro aspetto, in relazione alle prove per testi articolate dalle parti, va rilevato, come correttamente affermato dal primo giudice, che non avrebbero contribuito in alcun modo a chiarire la vicenda contrattuale, ancorandosi meramente al contenuto degli elaborati forniti dai consulenti di parte. Da qui la loro irrilevanza ed inammissibilità.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 9 di 11 La prova offerta dall'appellante – che, conviene ribadirlo, non ha non ha dettagliato i conteggi idonei a giustificare la non esigua somma richiesta - va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso, per le ragioni già illustrate, al computo metrico estimativo del geom. ed alla “supposta” confessione stragiudiziale dell'appellato, stanti le CP_3 superiori argomentazioni, del tutto in linea con il convincimento del Tribunale di primo grado.
Consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, i motivi in esame, non meritano accoglimento.
Quanto argomentato comporta l'assorbimento dell'ulteriore (infondata) doglianza relativa al preteso indebito arricchimento della committente, appena dovendosi rammentare come, secondo giurisprudenza oramai consolidata, l'azione in questione non può proporsi in via gradata per il caso d'insuccesso della principale azione contrattuale (Cass., ordinanza n. 14944 del 11/05/2022
– Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 33954/2023: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Alla luce del vagliato corredo processuale, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con attribuzione, come richiesto.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P. Q. M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 10 di 11 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, nonché ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Raffaele Scarinzi;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, Napoli 22.07.2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4010/2023 – sentenza – pagina 11 di 11