TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9150/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9150/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati alla via Dante Alighieri n. C.F._2
5, presso lo studio degli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia alla via Galliani n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Nicola, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian
Sgaramella, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, solo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo n. 1850/2017 è stato emesso per la somma di €
11.072,22, oltre interessi convenzionali e spese, quale saldo passivo del c/c n. 1000/00001875, acceso in data 19.7.2012, intestato alla ditta individuale
“ ” e garantito con fideiussione rilasciata da Controparte_2 [...]
, in data 29.08.2012, fino a concorrenza dell'importo di € Pt_2
13.000,00.
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ., ritenendo generiche tutte le eccezioni sollevate dall'opponente.
L'opposta ha sollevato l'eccezione di decadenza dell'opponente per mancata impugnazione dei conti correnti nei termini di cui all'art. 1832 cod. civ.
L'eccezione, sollevata da parte opposta, è infondata perché la norma si riferisce esclusivamente alle eccezioni relative alla correttezza formale delle annotazioni sui conti correnti, ossia la realtà effettuale e storica delle operazioni annotate, ma non riguarda invece le censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui esse derivano (tra le tante, Cass. civ. n. 11126/2011).
L'opponente ha sollevato le seguenti eccezioni.
§ Applicazione illegittima dell'anatocismo
Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
Secondo l'opponente la banca avrebbe violato la circolare CICR perché nonostante abbia formalmente garantito la pari capitalizzazione degli interessi, l'ha sostanzialmente disattesa, fissando un tasso di interesse
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
considerevole per gli interessi debitori ed un tasso irrisorio per gli interessi creditori: ciò sarebbe dimostrato dal fatto che “per gli interessi debitori l'effetto della capitalizzazione è ben evidente (da un tasso nominale del
15,4125% si passa ad uno effettivo, per via della capitalizzazione, del
16,3263%), mentre per gli interessi creditori non si verifica alcuna variazione poiché la capitalizzazione praticamente non esiste”, dal momento che il TAN coincide con il TAE (entrambi ari allo 0,10%).
L'assunto secondo il quale in realtà non sarebbe prevista la identica periodicità di conteggio degli interessi, atteso che per gli interessi creditori Contr il TAE è uguale al , è infondata in fatto e in diritto.
In questo senso (e superando Cass. 4321/22) è stato deciso che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minore rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Cfr., Cass.
11014/24; nel caso deciso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
In sostanza, l'identità tra TAE e TAN degli interessi creditori dipende dal risultato infinitesimale della capitalizzazione periodica degli interessi creditori, che restituisce un risultato identico perché arrotondato.
§ Nullità delle clausole DIF et similia
Le eccezioni relative alle clausole DIF e commissioni similari per indeterminatezza risultano smentite ex actiis perché dalla lettura del contratto emerge la manifesta determinatezza delle clausole, specificamente pattuite, in modo da rendere il correntista edotto rispetto alla percentuale, alla base e al periodo di calcolo.
È priva di rilevanza giuridica anche l'eccepita nullità delle medesime clausole
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
per carenza di causa, atteso che le stesse costituiscono il corrispettivo remunerativo di un servizio di finanziamento prestato dalla banca in favore del cliente.
§ L'applicazione illegittima degli interessi ultra-legali
Tale eccezione è infondata in quanto non rinviene alcun riscontro nemmeno nella perizia di parte, sicché non emerge ex actiis alcuna nullità bancaria.
§ L'applicazione degli interessi usurari
Deve essere, altresì, rigettata la contestazione circa la nullità, ex art. 1815
c.c., per tasso usurario degli interessi applicati, poiché la contestazione è formulata in maniera del tutto generica e non tale da soddisfare l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto non indica il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).
§ Illegittimità dell'esercizio dello jus variandi e illegittima determinazione delle valute
Tali eccezioni devono entrambe essere rigettate perché sono state formulate del tutto genericamente, non avendo l'opponente nemmeno indicato quali variazioni la banca avrebbe illegittimamente eseguito o quali valute avrebbe erroneamente applicato. Le medesime eccezioni nemmeno risultato supportate dalla perizia di parte in atti che non ravvisa alcuna variazione illegittima, né indica le valute erroneamente determinate.
§ L'eccezione relativa alla nullità della fideiussione
Infine, è anche infondata l'eccezione di nullità relativa alla fideiussione, attesa la formulazione estremamente generica della stessa.
Il correntista, infatti, si è limitato a ritenere nulla la fideiussione per tutte le eccezioni sollevate e che sono stata rigettate dal Tribunale e ha poi dedotto una generica nullità per “omessa informazione periodica e per omessa individuazione delle obbligazioni future coperte da fideiussione”. Le nullità non sussistono perché: l'obbligo di informazioni periodica non è stato nemmeno indicato dal correntista e perché, in ogni caso, la sua violazione non integra alcuna nullità, trattandosi di una norma di comportamento e non sull'atto (Cass. civ. Sez. Un. n. 26724/2007); la validità della
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
fideiussione omnibus richiede esclusivamente l'indicazione dell'importo massimo garantito e non già l'indicazione delle obbligazioni future coperte da fideiussione, le quali – proprio perché sono future – non possono essere determinate al momento della stipula della fideiussione.
§ La prova del credito
Il credito è stato provato mediante deposito del contratto di conto corrente
(doc. 1) e mediante deposito degli estratti conto (doc.6).
L'opposta ha affermato di aver depositato gli estratti conto analitici e ha sottolineato che l'opponente non ha contestato gli estratti depositati, né
l'omesso deposito degli stessi.
Tuttavia, in atti risultano solo gli estratti dal 30.6.2015 al 30.9.2015, con un saldo iniziale al 30.06.2015 di € – 9.958,44 e un saldo finale al
30.09.2015 di € -10.396,62.
La serie degli estratti conto, quindi, non copre tutta la durata del rapporto e, sotto tale profilo, non rileva l'omessa contestazione degli opponenti, perché è noto il principio secondo cui «la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell'opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso
o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento(…). Sicchè occorrono, non il mero silenzio dell'opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass., 17/11/2003, n. 17371). In tal senso è da reputarsi idonea e sufficiente - ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico - la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 07/05/2018, n.
10864)» (cfr. Cass. n. 33355/2018 e cfr. da ultimo, Cass. civ. n.
12492 del 2025).
In sostanza, il saldo iniziale non è un semplice dato contabile ma è un fatto costitutivo del diritto di credito della banca, quindi non può essere
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
“presunto”, nemmeno se il correntista non lo contesta formalmente.
Occorre, infatti, che la banca dimostri la genesi del saldo iniziale.
Occorre, pertanto, applicare il “principio del saldo zero”, in virtù del quale, in mancanza di estratti conto, il saldo iniziale del primo periodo documentato, relativamente al rapporto di conto corrente, va considerato pari a zero, salva la prova contraria (da ultimo, Cass. civ. n. 2025, n.
14269).
Senza necessità di disporre consulenza tecnica, dagli atti di causa emerge manifestamente che il saldo ricostruito è pari ad € –855, a fronte del saldo prospettato dall'opposta pari ad € - 11.072,22.
Infatti, applicando il principio del saldo zero ed annullando quindi il saldo iniziale al 31.03.2015 di € - 9.541,37, risulta che gli unici addebiti coperti dagli estratti conto depositati sono i seguenti:
• 417,07 € (2° trimestre 2015)
• 438,18 € (3° trimestre 2015) per un totale dovuto, in favore della banca, di € 855,25, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
§ Il decreto ingiuntivo e le spese di lite
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna degli opponenti al pagamento, in favore della opposta, della somma pari all'importo di € 855,25, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui gli opponenti, siccome soccombenti, vanno condannati, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari all'importo di € 855,25, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
B. condanna gli opponenti, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, pari all'importo di € 145,00 a titolo di esborsi ed € 622,00 dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9150/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati alla via Dante Alighieri n. C.F._2
5, presso lo studio degli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia alla via Galliani n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Nicola, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian
Sgaramella, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, solo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo n. 1850/2017 è stato emesso per la somma di €
11.072,22, oltre interessi convenzionali e spese, quale saldo passivo del c/c n. 1000/00001875, acceso in data 19.7.2012, intestato alla ditta individuale
“ ” e garantito con fideiussione rilasciata da Controparte_2 [...]
, in data 29.08.2012, fino a concorrenza dell'importo di € Pt_2
13.000,00.
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ., ritenendo generiche tutte le eccezioni sollevate dall'opponente.
L'opposta ha sollevato l'eccezione di decadenza dell'opponente per mancata impugnazione dei conti correnti nei termini di cui all'art. 1832 cod. civ.
L'eccezione, sollevata da parte opposta, è infondata perché la norma si riferisce esclusivamente alle eccezioni relative alla correttezza formale delle annotazioni sui conti correnti, ossia la realtà effettuale e storica delle operazioni annotate, ma non riguarda invece le censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui esse derivano (tra le tante, Cass. civ. n. 11126/2011).
L'opponente ha sollevato le seguenti eccezioni.
§ Applicazione illegittima dell'anatocismo
Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
Secondo l'opponente la banca avrebbe violato la circolare CICR perché nonostante abbia formalmente garantito la pari capitalizzazione degli interessi, l'ha sostanzialmente disattesa, fissando un tasso di interesse
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
considerevole per gli interessi debitori ed un tasso irrisorio per gli interessi creditori: ciò sarebbe dimostrato dal fatto che “per gli interessi debitori l'effetto della capitalizzazione è ben evidente (da un tasso nominale del
15,4125% si passa ad uno effettivo, per via della capitalizzazione, del
16,3263%), mentre per gli interessi creditori non si verifica alcuna variazione poiché la capitalizzazione praticamente non esiste”, dal momento che il TAN coincide con il TAE (entrambi ari allo 0,10%).
L'assunto secondo il quale in realtà non sarebbe prevista la identica periodicità di conteggio degli interessi, atteso che per gli interessi creditori Contr il TAE è uguale al , è infondata in fatto e in diritto.
In questo senso (e superando Cass. 4321/22) è stato deciso che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minore rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Cfr., Cass.
11014/24; nel caso deciso la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
In sostanza, l'identità tra TAE e TAN degli interessi creditori dipende dal risultato infinitesimale della capitalizzazione periodica degli interessi creditori, che restituisce un risultato identico perché arrotondato.
§ Nullità delle clausole DIF et similia
Le eccezioni relative alle clausole DIF e commissioni similari per indeterminatezza risultano smentite ex actiis perché dalla lettura del contratto emerge la manifesta determinatezza delle clausole, specificamente pattuite, in modo da rendere il correntista edotto rispetto alla percentuale, alla base e al periodo di calcolo.
È priva di rilevanza giuridica anche l'eccepita nullità delle medesime clausole
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
per carenza di causa, atteso che le stesse costituiscono il corrispettivo remunerativo di un servizio di finanziamento prestato dalla banca in favore del cliente.
§ L'applicazione illegittima degli interessi ultra-legali
Tale eccezione è infondata in quanto non rinviene alcun riscontro nemmeno nella perizia di parte, sicché non emerge ex actiis alcuna nullità bancaria.
§ L'applicazione degli interessi usurari
Deve essere, altresì, rigettata la contestazione circa la nullità, ex art. 1815
c.c., per tasso usurario degli interessi applicati, poiché la contestazione è formulata in maniera del tutto generica e non tale da soddisfare l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., in quanto non indica il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).
§ Illegittimità dell'esercizio dello jus variandi e illegittima determinazione delle valute
Tali eccezioni devono entrambe essere rigettate perché sono state formulate del tutto genericamente, non avendo l'opponente nemmeno indicato quali variazioni la banca avrebbe illegittimamente eseguito o quali valute avrebbe erroneamente applicato. Le medesime eccezioni nemmeno risultato supportate dalla perizia di parte in atti che non ravvisa alcuna variazione illegittima, né indica le valute erroneamente determinate.
§ L'eccezione relativa alla nullità della fideiussione
Infine, è anche infondata l'eccezione di nullità relativa alla fideiussione, attesa la formulazione estremamente generica della stessa.
Il correntista, infatti, si è limitato a ritenere nulla la fideiussione per tutte le eccezioni sollevate e che sono stata rigettate dal Tribunale e ha poi dedotto una generica nullità per “omessa informazione periodica e per omessa individuazione delle obbligazioni future coperte da fideiussione”. Le nullità non sussistono perché: l'obbligo di informazioni periodica non è stato nemmeno indicato dal correntista e perché, in ogni caso, la sua violazione non integra alcuna nullità, trattandosi di una norma di comportamento e non sull'atto (Cass. civ. Sez. Un. n. 26724/2007); la validità della
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
fideiussione omnibus richiede esclusivamente l'indicazione dell'importo massimo garantito e non già l'indicazione delle obbligazioni future coperte da fideiussione, le quali – proprio perché sono future – non possono essere determinate al momento della stipula della fideiussione.
§ La prova del credito
Il credito è stato provato mediante deposito del contratto di conto corrente
(doc. 1) e mediante deposito degli estratti conto (doc.6).
L'opposta ha affermato di aver depositato gli estratti conto analitici e ha sottolineato che l'opponente non ha contestato gli estratti depositati, né
l'omesso deposito degli stessi.
Tuttavia, in atti risultano solo gli estratti dal 30.6.2015 al 30.9.2015, con un saldo iniziale al 30.06.2015 di € – 9.958,44 e un saldo finale al
30.09.2015 di € -10.396,62.
La serie degli estratti conto, quindi, non copre tutta la durata del rapporto e, sotto tale profilo, non rileva l'omessa contestazione degli opponenti, perché è noto il principio secondo cui «la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell'opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso
o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento(…). Sicchè occorrono, non il mero silenzio dell'opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass., 17/11/2003, n. 17371). In tal senso è da reputarsi idonea e sufficiente - ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico - la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 07/05/2018, n.
10864)» (cfr. Cass. n. 33355/2018 e cfr. da ultimo, Cass. civ. n.
12492 del 2025).
In sostanza, il saldo iniziale non è un semplice dato contabile ma è un fatto costitutivo del diritto di credito della banca, quindi non può essere
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
“presunto”, nemmeno se il correntista non lo contesta formalmente.
Occorre, infatti, che la banca dimostri la genesi del saldo iniziale.
Occorre, pertanto, applicare il “principio del saldo zero”, in virtù del quale, in mancanza di estratti conto, il saldo iniziale del primo periodo documentato, relativamente al rapporto di conto corrente, va considerato pari a zero, salva la prova contraria (da ultimo, Cass. civ. n. 2025, n.
14269).
Senza necessità di disporre consulenza tecnica, dagli atti di causa emerge manifestamente che il saldo ricostruito è pari ad € –855, a fronte del saldo prospettato dall'opposta pari ad € - 11.072,22.
Infatti, applicando il principio del saldo zero ed annullando quindi il saldo iniziale al 31.03.2015 di € - 9.541,37, risulta che gli unici addebiti coperti dagli estratti conto depositati sono i seguenti:
• 417,07 € (2° trimestre 2015)
• 438,18 € (3° trimestre 2015) per un totale dovuto, in favore della banca, di € 855,25, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
§ Il decreto ingiuntivo e le spese di lite
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna degli opponenti al pagamento, in favore della opposta, della somma pari all'importo di € 855,25, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui gli opponenti, siccome soccombenti, vanno condannati, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma pari all'importo di € 855,25, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
B. condanna gli opponenti, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, pari all'importo di € 145,00 a titolo di esborsi ed € 622,00 dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 9150/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7