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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 572 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, in persona del presidente Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Angelini, come da
[...] procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
E
Avv. Raffaella BACCANTE, rappresentata da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- appellata –
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1170 del Tribunale
Ordinario di Teramo, pubblicata il 15/11/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione d'opera intellettuale
1 Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e dei motivi ivi esposti, in riforma della impugnata sentenza:
I) nel merito, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Teramo n.
1170/2022, resa nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 1810/2020, pubblicata il 15/11/2022 e giammai notificata, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2020 del 18/05/2020, emesso dal Tribunale di Teramo nella procedura monitoria iscritta al R.G. n. 856/2020 e notificato in data 26/05/2020.
Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibili
e/o illegittime;
II) disporre la restituzione di tutte le somme corrisposte all'Avv.
Baccante in virtù della sentenza di cui si chiede la riforma,
III) In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
Conclusioni dell'appellata
“Rigettare l'appello, siccome inammissibile, manifestamente infondato nonché temerario e confermare la sentenza n. 1170/2022, pubblicata in data 15 novembre 2022, resa dal Tribunale di Teramo a definizione del giudizio n. 1810/2020 R.G. confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2020 del 18 maggio 2020, emesso dal
Tribunale di Teramo nel procedimento n. 856/2020;
- condannare, sempre e comunque, controparte alle spese e competenze di giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”
2 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1170 pubblicata in data 15 novembre 2022 il
Tribunale Ordinario di Teramo rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2020 con Parte_3 il quale all'opponente era stato intimato di pagare all'Avv.
Raffaella Baccante la somma di euro 6.000,00, oltre ad interessi ed altri accessori, a titolo di saldo del compenso spettante all'opposta ed all'Avv. in forza del contratto di consulenza Parte_4 legale continuativa e rappresentanza in giudizio stipulato dalle parti il 16/4/2019, nel quale era stato pattuito un compenso complessivo di euro 24.000,00 lordi, da pagarsi in rate mensili di euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dai legali.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
1.2. Il Tribunale esponeva che l'Avv. Baccante aveva prodotto il contratto stipulato dalle parti ed aveva provato, mediante la documentazione prodotta in giudizio, l'adempimento del proprio incarico professionale, mentre l'opponente non aveva né allegato né provato fatti estintivi della sua obbligazione;
che il ricorso monitorio era basato sul mancato pagamento di tre fatture inviate all'opponente ed era stato preceduto da richieste di pagamento non contestate né riscontrate, con conseguente comunicazione di risoluzione contrattuale da parte dell'Avv. Baccante e rinuncia a tutti i mandati conferitile a causa del protrarsi della morosità in relazione ai pagamenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre
2019 e gennaio 2020.
1.3. Il Tribunale riferiva che aveva Parte_3 eccepito l'inadempimento dei due professionisti, lamentandone la negligenza professionale con specifico riguardo alla mancata presentazione di un ricorso amministrativo volto a far annullare il bando fiere emesso dal Comune di Teramo nonché alla presentazione da parte dell'Avv. Baccante di un'istanza di riduzione del pignoramento eseguito a carico dell'opponente da un terzo creditore
3 con riferimento ad un'unica banca, con conseguente permanenza del blocco dei conti di presso gli altri istituti di credito. Parte_3
1.4. Il Tribunale osservava che nel caso in esame non si ravvisava nessuna violazione della diligenza professionale da parte dell'opposta; che dalla documentazione prodotta dall'Avv. Baccante risultava che la professionista aveva provveduto a depositare nella procedura esecutiva istanza di riduzione del pignoramento con riferimento a tutti gli istituti di credito ed il giudice dell'esecuzione aveva disposto che il pignoramento fosse mantenuto unicamente sul credito vantato da nei confronti di Intesa Parte_3
San Paolo s.p.a. con liberazione delle somme pignorate presso le altre banche (BCC, Fideuram, Banca Popolare di Bari, ); che il CP_1 giudice del merito, in accoglimento dell'istanza presentata dall'Avv. Baccante, aveva inoltre sospeso l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione presso terzi;
che per quanto atteneva al bando fiere l'opponente aveva proposto un'eccezione generica, omettendo di allegare il termine di scadenza per la presentazione del ricorso dinanzi al TAR, di precisare quale diritto intendesse far valere in giudizio e se avesse conferito mandato difensivo all'Avv. Baccante a tal fine, sicché, stante la genericità dell'allegazione, l'eccezione di inadempimento in relazione a tale vicenda doveva ritenersi tamquam non esset.
1.5. Il giudice evidenziava inoltre che la proposizione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. risultava contraria a buona fede, tenuto conto che l'opponente non aveva sollevato nessuna contestazione al momento della richiesta di pagamento delle spettanze professionali da parte dell'opposta.
2. Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2023 proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_3 indicata sulla base di un unico motivo articolato in più censure, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio l'Avv. Raffaella Baccante eccependo l'inammissibilità dell'appello o la sua manifesta infondatezza e chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento
4 dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Solo l'appellata provvedeva al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 21/1/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate l'Avv. Baccante si riportava ai propri scritti difensivi. Il procuratore dell'appellante chiedeva un rinvio al fine di consentire la costituzione di un nuovo difensore, avendo rinunciato al mandato, e in subordine concludeva rinviando all'atto di appello.
2.2.3. Con ordinanza in data 23/1/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo rilevato che correttamente non è stato concesso rinvio all'appellante per la costituzione di un nuovo difensore, tenuto conto che analoga istanza venne proposta da nella prima udienza del 7/11/2023 e che nelle more del Parte_3 rinvio all'udienza del 21/1/2025 la parte non ha provveduto alla nomina di un nuovo procuratore.
4. Con l'unico motivo di appello, articolato in più censure,
l'appellante contesta l'erronea, illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nonché l'omessa congrua valutazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo.
4.1. L'appellante deduce che la sentenza di primo grado è affetta da grave vizio di motivazione, non avendo il giudice valutato congruamente le risultanze processuali in ordine all'eccepita negligenza professionale dell'Avv. Baccante;
reitera le deduzioni in ordine al grave inadempimento della professionista con riferimento alla mancata richiesta di riduzione del pignoramento presso terzi con riferimento a tutte le banche, che aveva comportato il blocco dei suoi conti per oltre un anno, ed al mancato deposito del ricorso
5 per l'annullamento del bando fiere del . Controparte_2
4.2. Sottolinea che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore convenuto opponga l'eccezione di inadempimento, è il creditore agente che deve dimostrare di avere adempiuto la prestazione di cui chiede il corrispettivo, ed evidenzia che la documentazione prodotta dall'Avv. Baccante non era idonea a provare la liberazione delle somme pignorate, e che il bando era stato annullato in autotutela del sicché non Controparte_2 risultava che l'appellata avesse svolto attività professionale in relazione a tale vicenda.
4.3. Rileva inoltre che le fatture non costituiscono prova del credito nel giudizio ordinario. Insiste quindi nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Il motivo è infondato.
5.1. L'appellata ha prodotto il contratto di consulenza e rappresentanza legale stipulato il 16/4/2019 nonché l'addendum del
7/12/2019, nel quale le parti pattuirono di proseguire i rapporti ponendo nel nulla la disdetta inviata ad nel novembre Parte_3 precedente dagli Avv. Baccante e Nessuna contestazione Parte_4 dell'attività svolta dai professionisti è contenuta in tale addendum, nel quale vennero ribadite le pattuizioni contenute nel primo contratto.
5.1.1. L'appellata ha inoltre prodotto l'elenco delle cause trattate in nome e per conto di insieme al collega Parte_3
e degli affari rispetto ai quali i procedimenti giudiziari Parte_4 non erano stati ancora instaurati al momento della cessazione del rapporto. Sul punto nessuna contestazione è stata sollevata dall'appellante.
5.2. insiste nell'eccezione di inadempimento e Parte_3 lamenta la negligenza professionale dell'Avv. Baccante con riferimento alla mancata riduzione del pignoramento ed alla mancata impugnazione del bando fiere del Tali deduzioni Controparte_2 contrastano con la documentazione versata in atti dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio.
6 5.2.1. L'Avv. Baccante ha prodotto l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione presso terzi, notificato in data 8 gennaio 2019 al creditore procedente con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, nonché l'istanza di riduzione del pignoramento ai rapporti di credito intrattenuti da presso Banca Fideuram s.p.a. e di Parte_3 dichiarazione di inefficacia dei pignoramenti eseguiti presso Intesa
San Paolo s.p.a., Banca Popolare di , , CP_3 Controparte_4
l'ordinanza di Controparte_5 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, adottata dal giudice del merito il 7 dicembre 2019; il verbale dell'udienza del 31 gennaio 2020 nella quale il giudice dell'esecuzione dispose che il vincolo del pignoramento venisse mantenuto sul credito vantato da nei confronti di Intesa Parte_3
San Paolo s.p.a. con liberazione delle somme pignorate presso gli altri istituti di credito (BCC, Fideuram, Banca Popolare di Bari,
) e sospese la procedura esecutiva;
la comunicazione inviata a CP_1
del provvedimento di sospensione dell'esecuzione con pec Parte_3 del 13 febbraio 2020.
5.3. Quanto al bando comunale per l'aggiudicazione dell'organizzazione delle fiere, come già rilevato dal giudice di primo grado, la deduzione dell'odierna appellante risulta generica, non avendo prodotto il bando o l'aggiudicazione che Parte_3 intendeva impugnare né specificato i motivi di impugnazione e se avesse conferito mandato in tal senso all'Avv. Baccante.
5.3.1. L'appellata ha prodotto la nota in data 1/10/2019 con la quale il comunicò di avere annullato in autotutela Controparte_2 la determinazione dirigenziale di approvazione della selezione pubblica per l'affidamento dei servizi relativi all'organizzazione delle fiere nel periodo novembre 2019 – aprile 2024, l'avviso di selezione pubblica recante la stessa data del 12/9/2019 e la seduta pubblica per l'esame delle domande.
5.3.2. La prossimità delle date fra l'adozione della determinazione di approvazione della selezione e l'annullamento
7 della stessa in autotutela smentisce la tesi dell'appellante secondo cui l'Avv. Baccante avrebbe fatto decorrente i termini per l'impugnazione giudiziale della prima delibera, che erano ancora pendenti quanto lo stesso Comune provvide ad annullarla.
6. Sulla base di quanto esposto l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_3
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra
€ 5.200,01 ad €. 26.000,00, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'Avv.
Baccante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essa non può essere accolta, non avendo l'appellata fornito nessuna prova del danno sofferto a causa della condotta processuale della controparte.
8.1. La condanna dell'appellante deve essere invece pronunciata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per avere proposto la presente impugnazione con malafede o colpa grave, insistendo su circostanze, quali la mancata richiesta da parte dell'Avv. Baccante della riduzione del pignoramento con riferimento a tutti gli istituti di credito o il decorso del termine per impugnare il bando per l'aggiudicazione delle fiere, che risultavano smentite dai documenti versati in atti in primo grado dalla controparte, di cui il Tribunale aveva dato conto nella sentenza.
8.2. Va richiamato sul punto l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere
a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda
o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla
8 singola fattispecie concreta” (Cass. S.U. n. 32001 del 2022).
8.3. deve essere pertanto condannata al pagamento Parte_3 alla controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, pari all'incirca, in termini di proporzionalità, ai compensi liquidati in relazione al valore della causa (vedi Cass. n. 22208 del 2021).
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro
3.966,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 572 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, in persona del presidente Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Angelini, come da
[...] procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
E
Avv. Raffaella BACCANTE, rappresentata da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- appellata –
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1170 del Tribunale
Ordinario di Teramo, pubblicata il 15/11/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione d'opera intellettuale
1 Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e dei motivi ivi esposti, in riforma della impugnata sentenza:
I) nel merito, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Teramo n.
1170/2022, resa nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 1810/2020, pubblicata il 15/11/2022 e giammai notificata, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2020 del 18/05/2020, emesso dal Tribunale di Teramo nella procedura monitoria iscritta al R.G. n. 856/2020 e notificato in data 26/05/2020.
Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibili
e/o illegittime;
II) disporre la restituzione di tutte le somme corrisposte all'Avv.
Baccante in virtù della sentenza di cui si chiede la riforma,
III) In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
Conclusioni dell'appellata
“Rigettare l'appello, siccome inammissibile, manifestamente infondato nonché temerario e confermare la sentenza n. 1170/2022, pubblicata in data 15 novembre 2022, resa dal Tribunale di Teramo a definizione del giudizio n. 1810/2020 R.G. confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2020 del 18 maggio 2020, emesso dal
Tribunale di Teramo nel procedimento n. 856/2020;
- condannare, sempre e comunque, controparte alle spese e competenze di giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”
2 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1170 pubblicata in data 15 novembre 2022 il
Tribunale Ordinario di Teramo rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2020 con Parte_3 il quale all'opponente era stato intimato di pagare all'Avv.
Raffaella Baccante la somma di euro 6.000,00, oltre ad interessi ed altri accessori, a titolo di saldo del compenso spettante all'opposta ed all'Avv. in forza del contratto di consulenza Parte_4 legale continuativa e rappresentanza in giudizio stipulato dalle parti il 16/4/2019, nel quale era stato pattuito un compenso complessivo di euro 24.000,00 lordi, da pagarsi in rate mensili di euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dai legali.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
1.2. Il Tribunale esponeva che l'Avv. Baccante aveva prodotto il contratto stipulato dalle parti ed aveva provato, mediante la documentazione prodotta in giudizio, l'adempimento del proprio incarico professionale, mentre l'opponente non aveva né allegato né provato fatti estintivi della sua obbligazione;
che il ricorso monitorio era basato sul mancato pagamento di tre fatture inviate all'opponente ed era stato preceduto da richieste di pagamento non contestate né riscontrate, con conseguente comunicazione di risoluzione contrattuale da parte dell'Avv. Baccante e rinuncia a tutti i mandati conferitile a causa del protrarsi della morosità in relazione ai pagamenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre
2019 e gennaio 2020.
1.3. Il Tribunale riferiva che aveva Parte_3 eccepito l'inadempimento dei due professionisti, lamentandone la negligenza professionale con specifico riguardo alla mancata presentazione di un ricorso amministrativo volto a far annullare il bando fiere emesso dal Comune di Teramo nonché alla presentazione da parte dell'Avv. Baccante di un'istanza di riduzione del pignoramento eseguito a carico dell'opponente da un terzo creditore
3 con riferimento ad un'unica banca, con conseguente permanenza del blocco dei conti di presso gli altri istituti di credito. Parte_3
1.4. Il Tribunale osservava che nel caso in esame non si ravvisava nessuna violazione della diligenza professionale da parte dell'opposta; che dalla documentazione prodotta dall'Avv. Baccante risultava che la professionista aveva provveduto a depositare nella procedura esecutiva istanza di riduzione del pignoramento con riferimento a tutti gli istituti di credito ed il giudice dell'esecuzione aveva disposto che il pignoramento fosse mantenuto unicamente sul credito vantato da nei confronti di Intesa Parte_3
San Paolo s.p.a. con liberazione delle somme pignorate presso le altre banche (BCC, Fideuram, Banca Popolare di Bari, ); che il CP_1 giudice del merito, in accoglimento dell'istanza presentata dall'Avv. Baccante, aveva inoltre sospeso l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione presso terzi;
che per quanto atteneva al bando fiere l'opponente aveva proposto un'eccezione generica, omettendo di allegare il termine di scadenza per la presentazione del ricorso dinanzi al TAR, di precisare quale diritto intendesse far valere in giudizio e se avesse conferito mandato difensivo all'Avv. Baccante a tal fine, sicché, stante la genericità dell'allegazione, l'eccezione di inadempimento in relazione a tale vicenda doveva ritenersi tamquam non esset.
1.5. Il giudice evidenziava inoltre che la proposizione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. risultava contraria a buona fede, tenuto conto che l'opponente non aveva sollevato nessuna contestazione al momento della richiesta di pagamento delle spettanze professionali da parte dell'opposta.
2. Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2023 proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_3 indicata sulla base di un unico motivo articolato in più censure, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio l'Avv. Raffaella Baccante eccependo l'inammissibilità dell'appello o la sua manifesta infondatezza e chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento
4 dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Solo l'appellata provvedeva al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 21/1/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate l'Avv. Baccante si riportava ai propri scritti difensivi. Il procuratore dell'appellante chiedeva un rinvio al fine di consentire la costituzione di un nuovo difensore, avendo rinunciato al mandato, e in subordine concludeva rinviando all'atto di appello.
2.2.3. Con ordinanza in data 23/1/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo rilevato che correttamente non è stato concesso rinvio all'appellante per la costituzione di un nuovo difensore, tenuto conto che analoga istanza venne proposta da nella prima udienza del 7/11/2023 e che nelle more del Parte_3 rinvio all'udienza del 21/1/2025 la parte non ha provveduto alla nomina di un nuovo procuratore.
4. Con l'unico motivo di appello, articolato in più censure,
l'appellante contesta l'erronea, illogica e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nonché l'omessa congrua valutazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo.
4.1. L'appellante deduce che la sentenza di primo grado è affetta da grave vizio di motivazione, non avendo il giudice valutato congruamente le risultanze processuali in ordine all'eccepita negligenza professionale dell'Avv. Baccante;
reitera le deduzioni in ordine al grave inadempimento della professionista con riferimento alla mancata richiesta di riduzione del pignoramento presso terzi con riferimento a tutte le banche, che aveva comportato il blocco dei suoi conti per oltre un anno, ed al mancato deposito del ricorso
5 per l'annullamento del bando fiere del . Controparte_2
4.2. Sottolinea che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore convenuto opponga l'eccezione di inadempimento, è il creditore agente che deve dimostrare di avere adempiuto la prestazione di cui chiede il corrispettivo, ed evidenzia che la documentazione prodotta dall'Avv. Baccante non era idonea a provare la liberazione delle somme pignorate, e che il bando era stato annullato in autotutela del sicché non Controparte_2 risultava che l'appellata avesse svolto attività professionale in relazione a tale vicenda.
4.3. Rileva inoltre che le fatture non costituiscono prova del credito nel giudizio ordinario. Insiste quindi nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Il motivo è infondato.
5.1. L'appellata ha prodotto il contratto di consulenza e rappresentanza legale stipulato il 16/4/2019 nonché l'addendum del
7/12/2019, nel quale le parti pattuirono di proseguire i rapporti ponendo nel nulla la disdetta inviata ad nel novembre Parte_3 precedente dagli Avv. Baccante e Nessuna contestazione Parte_4 dell'attività svolta dai professionisti è contenuta in tale addendum, nel quale vennero ribadite le pattuizioni contenute nel primo contratto.
5.1.1. L'appellata ha inoltre prodotto l'elenco delle cause trattate in nome e per conto di insieme al collega Parte_3
e degli affari rispetto ai quali i procedimenti giudiziari Parte_4 non erano stati ancora instaurati al momento della cessazione del rapporto. Sul punto nessuna contestazione è stata sollevata dall'appellante.
5.2. insiste nell'eccezione di inadempimento e Parte_3 lamenta la negligenza professionale dell'Avv. Baccante con riferimento alla mancata riduzione del pignoramento ed alla mancata impugnazione del bando fiere del Tali deduzioni Controparte_2 contrastano con la documentazione versata in atti dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio.
6 5.2.1. L'Avv. Baccante ha prodotto l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione presso terzi, notificato in data 8 gennaio 2019 al creditore procedente con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, nonché l'istanza di riduzione del pignoramento ai rapporti di credito intrattenuti da presso Banca Fideuram s.p.a. e di Parte_3 dichiarazione di inefficacia dei pignoramenti eseguiti presso Intesa
San Paolo s.p.a., Banca Popolare di , , CP_3 Controparte_4
l'ordinanza di Controparte_5 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, adottata dal giudice del merito il 7 dicembre 2019; il verbale dell'udienza del 31 gennaio 2020 nella quale il giudice dell'esecuzione dispose che il vincolo del pignoramento venisse mantenuto sul credito vantato da nei confronti di Intesa Parte_3
San Paolo s.p.a. con liberazione delle somme pignorate presso gli altri istituti di credito (BCC, Fideuram, Banca Popolare di Bari,
) e sospese la procedura esecutiva;
la comunicazione inviata a CP_1
del provvedimento di sospensione dell'esecuzione con pec Parte_3 del 13 febbraio 2020.
5.3. Quanto al bando comunale per l'aggiudicazione dell'organizzazione delle fiere, come già rilevato dal giudice di primo grado, la deduzione dell'odierna appellante risulta generica, non avendo prodotto il bando o l'aggiudicazione che Parte_3 intendeva impugnare né specificato i motivi di impugnazione e se avesse conferito mandato in tal senso all'Avv. Baccante.
5.3.1. L'appellata ha prodotto la nota in data 1/10/2019 con la quale il comunicò di avere annullato in autotutela Controparte_2 la determinazione dirigenziale di approvazione della selezione pubblica per l'affidamento dei servizi relativi all'organizzazione delle fiere nel periodo novembre 2019 – aprile 2024, l'avviso di selezione pubblica recante la stessa data del 12/9/2019 e la seduta pubblica per l'esame delle domande.
5.3.2. La prossimità delle date fra l'adozione della determinazione di approvazione della selezione e l'annullamento
7 della stessa in autotutela smentisce la tesi dell'appellante secondo cui l'Avv. Baccante avrebbe fatto decorrente i termini per l'impugnazione giudiziale della prima delibera, che erano ancora pendenti quanto lo stesso Comune provvide ad annullarla.
6. Sulla base di quanto esposto l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_3
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra
€ 5.200,01 ad €. 26.000,00, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'Avv.
Baccante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essa non può essere accolta, non avendo l'appellata fornito nessuna prova del danno sofferto a causa della condotta processuale della controparte.
8.1. La condanna dell'appellante deve essere invece pronunciata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per avere proposto la presente impugnazione con malafede o colpa grave, insistendo su circostanze, quali la mancata richiesta da parte dell'Avv. Baccante della riduzione del pignoramento con riferimento a tutti gli istituti di credito o il decorso del termine per impugnare il bando per l'aggiudicazione delle fiere, che risultavano smentite dai documenti versati in atti in primo grado dalla controparte, di cui il Tribunale aveva dato conto nella sentenza.
8.2. Va richiamato sul punto l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere
a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda
o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla
8 singola fattispecie concreta” (Cass. S.U. n. 32001 del 2022).
8.3. deve essere pertanto condannata al pagamento Parte_3 alla controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, pari all'incirca, in termini di proporzionalità, ai compensi liquidati in relazione al valore della causa (vedi Cass. n. 22208 del 2021).
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro
3.966,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
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