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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, via A. Scarlatti n. 150, presso lo studio dell'Avv. Domenico Luigi BRANCO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ), anche nelle sue Controparte_1 P.IVA_1 articolazioni territoriali USR Piemonte e A.T. Novara;
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi – carta docente
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
, esponendo di avere prestato servizio quale docente in forza di un contratto a
[...] tempo determinato nell'a.s. 2023/2024.
La ricorrente lamenta la propria esclusione dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ossia la c.d. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a 500 euro annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Dichiara di aver inviato formale atto di diffida alla controparte e di non aver ricevuto alcun riscontro. pagina 1 di 8 Richiamati i commi 121 e 122, art. 1 della l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che disciplinano le modalità di assegnazione della carta docente, la ricorrente lamenta l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiama altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale ha sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione è, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022.
Sostiene, inoltre, che la mancata attribuzione della carta docente comporta la violazione del principio di non discriminazione dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritiene, pertanto, che la normativa nazionale vada disapplicata, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego.
La ricorrente chiede, dunque, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, l'erogazione del bonus per l'annualità come sopra indicata.
Il , pur avendo ricevuto regolare notificazione del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione d'udienza, è rimasto contumace.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
La domanda della ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ossia la c.d. “carta docente”, per l'anno in cui ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, è fondata e va accolta. CP_1
I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dalla docente, e in particolare lo svolgimento di attività di docenza sulla base di un contratto a tempo determinato, per l' annualità sopra indicata, sono documentati dalle produzioni in atti, da cui risulta lo svolgimento da parte del ricorrente dei servizi indicati in ricorso.
È altresì indiscusso che la docente, per l'anno di servizio oggetto della domanda, non ha fruito della carta docente.
Occorre, innanzitutto, premettere che tale beneficio trova la sua compiuta disciplina nella l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il cui art. 1, stabilisce al comma 121, che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di pagina 2 di 8 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della suddetta normativa demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la CP_1 nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015), hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). Di conseguenza, i docenti con contratto a tempo determinato rimangono esclusi dalla fruizione di tale beneficio.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di
Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche pagina 3 di 8 di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Ha, quindi, ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
In ogni caso, ciò risulta superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, la quale ha ritenuto che il beneficio della c.d. carta docente rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE: “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 pagina 4 di 8 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non vi sono, pertanto, ragioni oggettive che legittimano l'esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio della carta docente, consistenti nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario, mancando, per la natura stessa del contratto, CP_1 garanzia circa la permanenza in servizio dello stesso. D'altro canto, nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa.
I suddetti principi sono stati da ultimo confermati dalla Suprema Corte che, in sede di decisione su questioni sollevate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la Carta Docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi su base annuale, o fino al 31.8 ai sensi della l. n. 124/1999, art. 4, co. 1, o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, l. n. 124/1999, art. 4, co. 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
(Cass., n. 29961/2023).
pagina 5 di 8 Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono senza dubbio essere disapplicate con riferimento alle annualità nelle quali il docente abbia stipulato contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno.
Nella specie, la ricorrente è stata destinataria, nella annualità oggetto di domanda, di supplenze brevi continuative dal 21.9.202 al 7.6.2024, in sostituzione della medesima docente, di cui era già programmata l'assenza per l'intero anno sino al 31 agosto.
La domanda merita accoglimento, dal momento che la suddetta situazione pare dover essere ricondotta ai presupposti in presenza dei quali la situazione del docente a termine è paragonabile a quella del docente in ruolo, ai fini del beneficio in questione.
Nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di cassazione, nell'evidenziare la natura della carta docente quale misura di sostegno alla didattica annuale, ha sottolineato, al contempo, che proprio l'esigenza di non discriminazione impone di non pregiudicare le situazioni che, pur non essendo a priori parametrabili sull'anno, abbiano però identica taratura.
La Suprema Corte, infatti, lungi dall'affermare che il conferimento di incarichi annuali sia l'unica ipotesi nella quale il bonus può essere riconosciuto al docente precario, ha ribadito la necessità di ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, precisando che “non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, giacchè “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Presupposto del ragionamento condotto dalla Suprema Corte è che, non essendo la carta docente l'unico strumento formativo posto a disposizione del docente, la comparazione non può essere compiuta sulla base del mero rilievo che l'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale interessa anche i precari;
né, d'altra parte, rileva in sé che la “sommatoria” dei giorni lavorati complessivamente dal docente a termine raggiunga una certa quantità, dal momento che la logica normativa che ha condotto a riservare la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo – e che, secondo la Cassazione, va pur sempre tenuta in considerazione per individuare la parità di condizioni cui deve conseguire il pari effetto del riconoscimento del bonus - “affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”.
Si ritiene, allora, che, fra i parametri da valutarsi, debba essere privilegiato quello della continuità dell'insegnamento da parte del docente, secondo una valutazione, necessariamente da effettuarsi caso per caso, che tenga conto sia dell'oggettivo prolungarsi del servizio per un pagina 6 di 8 periodo comparabile all'anno scolastico, sia dell'assenza di fattori di frammentazione degli incarichi che, anche dal punto di vista dell'utenza del servizio scolastico, li rendano “precari”, in quanto del tutto temporanei, e come tali li pongano a lato della struttura di fondo attraverso cui viene impartito il servizio educativo.
D'altra parte, la stessa sentenza n. 7254/2024, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato proprio al fine di ottenere la determinazione di principi di diritto utili a orientare nella decisione delle ipotesi diverse dall'assegnazione di incarichi annuali, orienta nel senso che l'assegnazione di incarichi per supplenze brevi e saltuarie non sia di per sé ostativo al riconoscimento, giacché la stessa Corte – lungi dall'esprimersi in tali termini - ha evidenziato la possibilità di ricavare indici di comparabilità anche rispetto a dette situazioni.
Come osservato dalla Corte d'appello territoriale, con orientamento che si condivide, ciò che rileva, infatti, al fine della disparità di trattamento vietata dalle norme comunitarie, non è tanto la durata dell'incarico quanto “la comparabilità delle mansioni” (C. app. Torino, n. 659/2023).
Correttamente, anche alla luce dell'ulteriore principio stabilito dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, il ricorrente ha agito in via di principalità per l'attribuzione della Carta docente per le annualità per le quali avrebbe avuto diritto alla corresponsione, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La domanda della ricorrente va, dunque, accolta.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a pagare alla ricorrente le CP_1 spese del presente giudizio, liquidate a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 500), della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi € 385, già computato l'aumento di cui all'art. art. 4, co.1 bis DM 55/2014, che si ritiene congruo contenere nel 10 % dell'onorario, in considerazione del ridotto pagina 7 di 8 numero di documenti allegati, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1 usufruire del beneficio della carta elettronica del docente;
per l'effetto,
2) condanna il a consegnare la “Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 500 per . Parte_1 oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 385 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa, con distrazione in favore del Difensore Avv. Domenico Luigi BRANCO.
Novara, 8 maggio 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, via A. Scarlatti n. 150, presso lo studio dell'Avv. Domenico Luigi BRANCO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ), anche nelle sue Controparte_1 P.IVA_1 articolazioni territoriali USR Piemonte e A.T. Novara;
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi – carta docente
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
, esponendo di avere prestato servizio quale docente in forza di un contratto a
[...] tempo determinato nell'a.s. 2023/2024.
La ricorrente lamenta la propria esclusione dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ossia la c.d. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a 500 euro annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Dichiara di aver inviato formale atto di diffida alla controparte e di non aver ricevuto alcun riscontro. pagina 1 di 8 Richiamati i commi 121 e 122, art. 1 della l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che disciplinano le modalità di assegnazione della carta docente, la ricorrente lamenta l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Richiama altresì la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale ha sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione è, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022.
Sostiene, inoltre, che la mancata attribuzione della carta docente comporta la violazione del principio di non discriminazione dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritiene, pertanto, che la normativa nazionale vada disapplicata, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego.
La ricorrente chiede, dunque, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, l'erogazione del bonus per l'annualità come sopra indicata.
Il , pur avendo ricevuto regolare notificazione del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione d'udienza, è rimasto contumace.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
La domanda della ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ossia la c.d. “carta docente”, per l'anno in cui ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, è fondata e va accolta. CP_1
I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dalla docente, e in particolare lo svolgimento di attività di docenza sulla base di un contratto a tempo determinato, per l' annualità sopra indicata, sono documentati dalle produzioni in atti, da cui risulta lo svolgimento da parte del ricorrente dei servizi indicati in ricorso.
È altresì indiscusso che la docente, per l'anno di servizio oggetto della domanda, non ha fruito della carta docente.
Occorre, innanzitutto, premettere che tale beneficio trova la sua compiuta disciplina nella l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il cui art. 1, stabilisce al comma 121, che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di pagina 2 di 8 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 della suddetta normativa demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la CP_1 nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015), hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). Di conseguenza, i docenti con contratto a tempo determinato rimangono esclusi dalla fruizione di tale beneficio.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di
Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche pagina 3 di 8 di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Ha, quindi, ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
In ogni caso, ciò risulta superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, la quale ha ritenuto che il beneficio della c.d. carta docente rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE: “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 pagina 4 di 8 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Non vi sono, pertanto, ragioni oggettive che legittimano l'esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio della carta docente, consistenti nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario, mancando, per la natura stessa del contratto, CP_1 garanzia circa la permanenza in servizio dello stesso. D'altro canto, nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa.
I suddetti principi sono stati da ultimo confermati dalla Suprema Corte che, in sede di decisione su questioni sollevate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la Carta Docente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi su base annuale, o fino al 31.8 ai sensi della l. n. 124/1999, art. 4, co. 1, o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, l. n. 124/1999, art. 4, co. 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
(Cass., n. 29961/2023).
pagina 5 di 8 Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono senza dubbio essere disapplicate con riferimento alle annualità nelle quali il docente abbia stipulato contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno.
Nella specie, la ricorrente è stata destinataria, nella annualità oggetto di domanda, di supplenze brevi continuative dal 21.9.202 al 7.6.2024, in sostituzione della medesima docente, di cui era già programmata l'assenza per l'intero anno sino al 31 agosto.
La domanda merita accoglimento, dal momento che la suddetta situazione pare dover essere ricondotta ai presupposti in presenza dei quali la situazione del docente a termine è paragonabile a quella del docente in ruolo, ai fini del beneficio in questione.
Nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di cassazione, nell'evidenziare la natura della carta docente quale misura di sostegno alla didattica annuale, ha sottolineato, al contempo, che proprio l'esigenza di non discriminazione impone di non pregiudicare le situazioni che, pur non essendo a priori parametrabili sull'anno, abbiano però identica taratura.
La Suprema Corte, infatti, lungi dall'affermare che il conferimento di incarichi annuali sia l'unica ipotesi nella quale il bonus può essere riconosciuto al docente precario, ha ribadito la necessità di ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, precisando che “non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, giacchè “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Presupposto del ragionamento condotto dalla Suprema Corte è che, non essendo la carta docente l'unico strumento formativo posto a disposizione del docente, la comparazione non può essere compiuta sulla base del mero rilievo che l'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale interessa anche i precari;
né, d'altra parte, rileva in sé che la “sommatoria” dei giorni lavorati complessivamente dal docente a termine raggiunga una certa quantità, dal momento che la logica normativa che ha condotto a riservare la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo – e che, secondo la Cassazione, va pur sempre tenuta in considerazione per individuare la parità di condizioni cui deve conseguire il pari effetto del riconoscimento del bonus - “affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”.
Si ritiene, allora, che, fra i parametri da valutarsi, debba essere privilegiato quello della continuità dell'insegnamento da parte del docente, secondo una valutazione, necessariamente da effettuarsi caso per caso, che tenga conto sia dell'oggettivo prolungarsi del servizio per un pagina 6 di 8 periodo comparabile all'anno scolastico, sia dell'assenza di fattori di frammentazione degli incarichi che, anche dal punto di vista dell'utenza del servizio scolastico, li rendano “precari”, in quanto del tutto temporanei, e come tali li pongano a lato della struttura di fondo attraverso cui viene impartito il servizio educativo.
D'altra parte, la stessa sentenza n. 7254/2024, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato proprio al fine di ottenere la determinazione di principi di diritto utili a orientare nella decisione delle ipotesi diverse dall'assegnazione di incarichi annuali, orienta nel senso che l'assegnazione di incarichi per supplenze brevi e saltuarie non sia di per sé ostativo al riconoscimento, giacché la stessa Corte – lungi dall'esprimersi in tali termini - ha evidenziato la possibilità di ricavare indici di comparabilità anche rispetto a dette situazioni.
Come osservato dalla Corte d'appello territoriale, con orientamento che si condivide, ciò che rileva, infatti, al fine della disparità di trattamento vietata dalle norme comunitarie, non è tanto la durata dell'incarico quanto “la comparabilità delle mansioni” (C. app. Torino, n. 659/2023).
Correttamente, anche alla luce dell'ulteriore principio stabilito dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, il ricorrente ha agito in via di principalità per l'attribuzione della Carta docente per le annualità per le quali avrebbe avuto diritto alla corresponsione, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
La domanda della ricorrente va, dunque, accolta.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a pagare alla ricorrente le CP_1 spese del presente giudizio, liquidate a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, derivante dalla somma del valore economico dei benefici riconosciuti (€ 500), della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi € 385, già computato l'aumento di cui all'art. art. 4, co.1 bis DM 55/2014, che si ritiene congruo contenere nel 10 % dell'onorario, in considerazione del ridotto pagina 7 di 8 numero di documenti allegati, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1 usufruire del beneficio della carta elettronica del docente;
per l'effetto,
2) condanna il a consegnare la “Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 500 per . Parte_1 oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 385 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa, con distrazione in favore del Difensore Avv. Domenico Luigi BRANCO.
Novara, 8 maggio 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
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