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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2231/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALCULLI Parte_2
CARMEN, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 31/05/2014 avevano contratto matrimonio in Massafra
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 15/10/2024.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2
TARANTO (TA), il 23/04/1980 uniti in matrimonio in Massafra (Ta) il
31/05/2014 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Massafra (Ta) dell'anno 2014, parte 2, serie A, numero 24;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro Parte_1 Parte_2
indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massafra (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/10/2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2231/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALCULLI Parte_2
CARMEN, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 31/05/2014 avevano contratto matrimonio in Massafra
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 15/10/2024.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2
TARANTO (TA), il 23/04/1980 uniti in matrimonio in Massafra (Ta) il
31/05/2014 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Massafra (Ta) dell'anno 2014, parte 2, serie A, numero 24;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro Parte_1 Parte_2
indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massafra (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/10/2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara