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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1792 /2024
Oggi 28/01/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di conIGlio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1792/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Truglio ( ) per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 e lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va rigettato.
Va innanzi tutto rilevato che il riconoscimento dello status di portatore d'handicap grave,
previsto dall'art. 3, comma 3, L. 104/92, interviene “Qualora la compromissione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.”
Contestualmente giova inoltre rammentare che la pensione di inabilità istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
76% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. , con ragionamento completo Persona_2
e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Per le patologie di cui è affetta
possiamo attribuire quindi alla IG.ra , una percentuale di invalidità Parte_1
complessiva pari al 76% in ragione del quadro clinico complessivamente obiettivato.
In atto, le minorazioni plurime accertate riducono l'autonomia personale del ricorrente, il IG.
risulta persona invalida al 76% pertanto non meritevole del riconoscimento Parte_1
3 del beneficio economico della Pensione di Invalidità (invalido al 100%); inoltre le minorazioni
riducono l'autonomia personale del ricorrente ma non in misura tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di
relazione.”
Sulla base di tale diagnosi il CTU ha così concluso: “… esaminata la documentazione
prodotta, analizzate le patologie riscontrate in sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale
incidenza funzionale, il IG. non ha diritto, in atto, limitatamente agli aspetti Parte_1
medico-legali, al riconoscimento del beneficio economico della pensione di invalidità ex Art. 12 legge
118/71 e non ha diritto al riconoscimento della condizione di persona con handicap in situazione di
gravità legge 104 art3 comma 3.”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti sottoposti,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 e lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità ex art.12 L. 118/71 e il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 28.1.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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