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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/05/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott. Campanale Michele Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.241/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.2700/2021 del Tribunale di Taranto, pendente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Buonfrate Parte_1 Parte_2
Cosimo;
- appellante -
e in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresenta e difesa dall'avv. Francesco De Palma;
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante come da atto di appello richiamato nella precisazione delle conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma dell'impugnata sentenza per le motivazioni sopra esposte, così provvedere: - confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, ordinare a parte appellata di consegnare in favore degli appellanti i seguenti documenti: copia degli estratti conto e relative staffe del conto corrente n. 25530/58 con i relativi saldi per valuta dalla data di apertura sino alla data di passaggio a sofferenza;
con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata come da comparsa di rispostarichiamata nella precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così decidere: 1) Dichiarare la inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'appello proposto dai signori
[...]
e con l'atto notificato in data 23 maggio 2022 e, conseguentemente, Parte_1 Parte_2 rigettare le istanze e domande tutte dai medesimi proposte;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite da maggiorarsi per spese generali oltre che per IVA e CAP come per legge”.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.05.2019 la (in seguito, per Controparte_1 Controparte_1 brevità, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.642/19 del 5.04.2019 con cui il CP_1
Tribunale le aveva intimato a consegnare i documenti richiesti dai nel procedimento Parte_1 monitorio. L'opponente, infatti, aveva evidenziato che tali documenti erano stati messi a disposizione degli opposti previo pagamento del costo di produzione quantificato in € 500,00 e che, tuttavia, gli opposti rifiutavano di pagare tale costo posto a loro carico dall'art.119 c.IV TUB. Si costituivano i educendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione. Parte_1
Il giudice di primo grado con sentenza 2700/2021 pubblicata il 23.11.2021 rigettava l'eccezione di inammissibilità e accoglieva parzialmente l'opposizione. Più specificatamente, il Tribunale effettuava una distinzione tra documenti contrattuali e i documenti contabili richiesti dai Per i primi, Parte_1 il primo giudice riconosceva il diritto degli opposti a ottenere copia, senza condizionarla al pagamento, in virtù dell'obbligo di buona fede (art.1375 c.c.) posto a carico della er i documenti contabili, CP_1 escludeva il diritto al rilascio sia delle copie per gli estratti conto ultradecennali perché escluso dall'art. 119 c.IV TUB, sia per quelli infradecennali perchè il rilascio delle copie condizionato al pagamento delle spese di produzione, congrue nella misura di € 400, delle quali i ifiutavano il pagamento. Parte_3
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i on atto notificato in data 23 maggio 2022. Parte_1
Si è costituita la chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con il primo motivo di appello i lamentano la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 167 Parte_1
e 329 c.p.c. e 1388 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale. In particolare, insistono per l'inammissibilità dell'opposizione al d.i. per l'intervenuta acquiescenza prestata dalla Banca attraverso l'e-mail inviata in data 10.05.2019.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Come rilevato dal primo giudice, l'e-mail inviata dalla al procuratore degli odierni appellanti non CP_1 può in nessun modo essere intesa come una manifestazione di acquiescenza. Premesso infatti che “la volontà di non impugnare può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso,
l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione” (Cass. civ. 7/05/2019 n.1441), nel caso in esame, da un'attenta lettura del corpo dell'e-mail del 10.05.2019, non emerge una volontà univoca e precisa che non si sarebbe avvalso dei mezzi di impugnazione, ma al più, come ritenuto dal giudice di primo grado, una manifestazione di intenti. Il mittente ha comunicato nella detta e-mail la “presa in carico” della richiesta contenuta nel d.i. e chiesto la quantificazione aggiornata delle spese, oltre che la comunicazione del codice IBAN. Ma la “presa in carico” e la quantificazione all'attualità delle somme chieste con il d.i. non implicano che la avesse già deciso di essere acquiescente al d.i. Non si può CP_1 escludere, infatti, che la una volta “presa in carico” la richiesta ed esaminata la quantificazione CP_1 delle spese inviata dai potesse decidere di accogliere o meno le richieste dei di Parte_1 Parte_1 essere acquiescente al d.i. o di impugnarlo.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'art 119 T.U.B. e degli artt.
112,113,115 e 116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale. Più specificatamente, censurano la parte
2 della sentenza che ha ristretto agli ultimi dieci anni il loro diritto ad ottenere la copia degli estratti conto, negando poi tale diritto per il rifiuto degli opposti di pagare il costo di produzione quantificato in € 400,00. A loro dire, infatti, la richiesta di documentazione trovava fondamento nell'art.119 c.II TUB perché hanno allegato di “non aver mai ricevuto gli estratti conti periodici”, che era onere della CP_1 provare di aver inviato gli estratti conto, onere dalla stessa non assolto, e che nessun alcun costo avrebbero dovuto sopportare per il rilascio degli estratti conto.
Il motivo di appello, con cui nella sostanza si allega la violazione dell'art.119 TUB, è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
Gli odierni appellanti, con il ricorso per decreto ingiuntivo, hanno richiesto all'istituto bancario non già la consegna dei duplicati degli estratti conto già consegnati loro, ma la copia degli estratti conto che la mai ha consegnato loro, non avendo la adempiuto l'obbligo di cui all'art.119 c.II TUB. Pur CP_1 CP_1 concludendo nel ricorso monitorio per la consegna di “copia” degli estratti conto, i infatti, Parte_1 hanno ivi precisato di non aver ricevuto mai i detti documenti e di non richiedere nel caso in esame le copie di atti già consegnati in precedenza dalla (v. ricorso monitorio, alle pagg.2 e 3). I CP_1
dunque, hanno chiesto la condanna della ad adempiere l'obbligo di cui all'art.119 c. Parte_1 CP_1
II TUB.
Non si condivide, pertanto, l'applicazione fatta dal tribunale, al caso in esame, dell'art.119 c.IV TUB.
Disponendo che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, l'art.119 c.IV TUB fa riferimento all'obbligo, diverso da quello di cui al secondo comma dello stesso art.119 TUB a cui hanno fatto riferimento i di consegnare i duplicati di Parte_1 atti già consegnati in precedenza e per questo si “giustifica” che il legislatore abbia subordinato il rilascio di detti duplicati al rimborso del costo di produzione. Non può, cioè, pretendersi dal correntista il pagamento dei costi di produzione dei documenti che la avrebbe dovuto già inviargli in CP_1 adempimento dell'obbligo di cui all'art.119 c.II TUB.
Diversamente opinando, non sarebbe giustificata la previsione di due distinti commi per una stessa obbligazione.
Applicandosi l'art.119 c.II TUB e non avendo la sui cui ricadeva il relativo onere ex artt.1218 e CP_1
2697 c.c., provato assolto l'obbligo di consegna di cui all'art.119 c.II TUB, la Controparte_1
va condannata a consegnare ai oltre ai contratti indicati nella sentenza appellata,
[...] Parte_1 anche le copie degli estratti conto.
L'obbligo di consegna delle copie degli estratti conto va limitato a quelli relativi ai dieci anni precedenti la prima richiesta di copie inviata con fax del 26.01.2013.
Premesso infatti che il limite dei dieci anni dell'obbligo di conservazione della documentazione in materia di rapporti bancari costituisce un principio generale (di cui costituisce applicazione anche l'art. 119 c.IV TUB) che trova fondamento nell'art.2220 c.c. (in tal senso Cass. civ. sez. I 29.11.2022 n.35039), anche l'obbligo di conservazione e consegna di cui all'art.119 c.II TUB va limitato ai dieci anni precedenti la richiesta, nel caso in esame avvenuta con lettera inviata a mezzo fax il 26.01.2013 (v. copia in atti).
3 La parziale fondatezza della domanda monitoria giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per l'altra metà le spese di lite di entrambi i gradi, da liquidarsi secondo i parametri medi, vanno poste a carico della secondo soccombenza (art.91 c.p.c.). Va CP_1 disposta la distrazione a favore dell'avv. Buonfrate per il primo grado avendone fatta istanza (v. comparsa di risposta e difese conclusive scritte del primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.2700/2021 del Tribunale di Taranto proposto da e Parte_1
nei confronti di con atto di citazione Parte_2 Controparte_1 notificato il 23.05.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, condanna la a consegnare a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
copia del contratto di conto corrente n.25530/58, del contratto di credito del 16.11.2010 e
[...] delle fideiussioni sottoscritte da e , nonché le copie degli estratti Parte_1 Parte_2 conto e relative staffe del conto corrente n.25530/58 dalla data del 26.01.2003 fino all'estinzione del conto corrente e al passaggio a sofferenza;
2) compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
condanna per l'altra metà la CP_1
a rimborsare a e (1) per il giudizio di primo grado € 143,00 per Parte_1 Parte_2 spese non imponibili ed € 1.813,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Cosimo Buonfrate, (2) per il giudizio di secondo grado € 402,00 per spese non imponibili ed € 1.736,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto il 15.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott. Campanale Michele Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.241/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.2700/2021 del Tribunale di Taranto, pendente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Buonfrate Parte_1 Parte_2
Cosimo;
- appellante -
e in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresenta e difesa dall'avv. Francesco De Palma;
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante come da atto di appello richiamato nella precisazione delle conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma dell'impugnata sentenza per le motivazioni sopra esposte, così provvedere: - confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, ordinare a parte appellata di consegnare in favore degli appellanti i seguenti documenti: copia degli estratti conto e relative staffe del conto corrente n. 25530/58 con i relativi saldi per valuta dalla data di apertura sino alla data di passaggio a sofferenza;
con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata come da comparsa di rispostarichiamata nella precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così decidere: 1) Dichiarare la inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'appello proposto dai signori
[...]
e con l'atto notificato in data 23 maggio 2022 e, conseguentemente, Parte_1 Parte_2 rigettare le istanze e domande tutte dai medesimi proposte;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite da maggiorarsi per spese generali oltre che per IVA e CAP come per legge”.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.05.2019 la (in seguito, per Controparte_1 Controparte_1 brevità, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.642/19 del 5.04.2019 con cui il CP_1
Tribunale le aveva intimato a consegnare i documenti richiesti dai nel procedimento Parte_1 monitorio. L'opponente, infatti, aveva evidenziato che tali documenti erano stati messi a disposizione degli opposti previo pagamento del costo di produzione quantificato in € 500,00 e che, tuttavia, gli opposti rifiutavano di pagare tale costo posto a loro carico dall'art.119 c.IV TUB. Si costituivano i educendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione. Parte_1
Il giudice di primo grado con sentenza 2700/2021 pubblicata il 23.11.2021 rigettava l'eccezione di inammissibilità e accoglieva parzialmente l'opposizione. Più specificatamente, il Tribunale effettuava una distinzione tra documenti contrattuali e i documenti contabili richiesti dai Per i primi, Parte_1 il primo giudice riconosceva il diritto degli opposti a ottenere copia, senza condizionarla al pagamento, in virtù dell'obbligo di buona fede (art.1375 c.c.) posto a carico della er i documenti contabili, CP_1 escludeva il diritto al rilascio sia delle copie per gli estratti conto ultradecennali perché escluso dall'art. 119 c.IV TUB, sia per quelli infradecennali perchè il rilascio delle copie condizionato al pagamento delle spese di produzione, congrue nella misura di € 400, delle quali i ifiutavano il pagamento. Parte_3
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i on atto notificato in data 23 maggio 2022. Parte_1
Si è costituita la chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con il primo motivo di appello i lamentano la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 167 Parte_1
e 329 c.p.c. e 1388 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale. In particolare, insistono per l'inammissibilità dell'opposizione al d.i. per l'intervenuta acquiescenza prestata dalla Banca attraverso l'e-mail inviata in data 10.05.2019.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Come rilevato dal primo giudice, l'e-mail inviata dalla al procuratore degli odierni appellanti non CP_1 può in nessun modo essere intesa come una manifestazione di acquiescenza. Premesso infatti che “la volontà di non impugnare può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso,
l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione” (Cass. civ. 7/05/2019 n.1441), nel caso in esame, da un'attenta lettura del corpo dell'e-mail del 10.05.2019, non emerge una volontà univoca e precisa che non si sarebbe avvalso dei mezzi di impugnazione, ma al più, come ritenuto dal giudice di primo grado, una manifestazione di intenti. Il mittente ha comunicato nella detta e-mail la “presa in carico” della richiesta contenuta nel d.i. e chiesto la quantificazione aggiornata delle spese, oltre che la comunicazione del codice IBAN. Ma la “presa in carico” e la quantificazione all'attualità delle somme chieste con il d.i. non implicano che la avesse già deciso di essere acquiescente al d.i. Non si può CP_1 escludere, infatti, che la una volta “presa in carico” la richiesta ed esaminata la quantificazione CP_1 delle spese inviata dai potesse decidere di accogliere o meno le richieste dei di Parte_1 Parte_1 essere acquiescente al d.i. o di impugnarlo.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'art 119 T.U.B. e degli artt.
112,113,115 e 116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale. Più specificatamente, censurano la parte
2 della sentenza che ha ristretto agli ultimi dieci anni il loro diritto ad ottenere la copia degli estratti conto, negando poi tale diritto per il rifiuto degli opposti di pagare il costo di produzione quantificato in € 400,00. A loro dire, infatti, la richiesta di documentazione trovava fondamento nell'art.119 c.II TUB perché hanno allegato di “non aver mai ricevuto gli estratti conti periodici”, che era onere della CP_1 provare di aver inviato gli estratti conto, onere dalla stessa non assolto, e che nessun alcun costo avrebbero dovuto sopportare per il rilascio degli estratti conto.
Il motivo di appello, con cui nella sostanza si allega la violazione dell'art.119 TUB, è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
Gli odierni appellanti, con il ricorso per decreto ingiuntivo, hanno richiesto all'istituto bancario non già la consegna dei duplicati degli estratti conto già consegnati loro, ma la copia degli estratti conto che la mai ha consegnato loro, non avendo la adempiuto l'obbligo di cui all'art.119 c.II TUB. Pur CP_1 CP_1 concludendo nel ricorso monitorio per la consegna di “copia” degli estratti conto, i infatti, Parte_1 hanno ivi precisato di non aver ricevuto mai i detti documenti e di non richiedere nel caso in esame le copie di atti già consegnati in precedenza dalla (v. ricorso monitorio, alle pagg.2 e 3). I CP_1
dunque, hanno chiesto la condanna della ad adempiere l'obbligo di cui all'art.119 c. Parte_1 CP_1
II TUB.
Non si condivide, pertanto, l'applicazione fatta dal tribunale, al caso in esame, dell'art.119 c.IV TUB.
Disponendo che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, l'art.119 c.IV TUB fa riferimento all'obbligo, diverso da quello di cui al secondo comma dello stesso art.119 TUB a cui hanno fatto riferimento i di consegnare i duplicati di Parte_1 atti già consegnati in precedenza e per questo si “giustifica” che il legislatore abbia subordinato il rilascio di detti duplicati al rimborso del costo di produzione. Non può, cioè, pretendersi dal correntista il pagamento dei costi di produzione dei documenti che la avrebbe dovuto già inviargli in CP_1 adempimento dell'obbligo di cui all'art.119 c.II TUB.
Diversamente opinando, non sarebbe giustificata la previsione di due distinti commi per una stessa obbligazione.
Applicandosi l'art.119 c.II TUB e non avendo la sui cui ricadeva il relativo onere ex artt.1218 e CP_1
2697 c.c., provato assolto l'obbligo di consegna di cui all'art.119 c.II TUB, la Controparte_1
va condannata a consegnare ai oltre ai contratti indicati nella sentenza appellata,
[...] Parte_1 anche le copie degli estratti conto.
L'obbligo di consegna delle copie degli estratti conto va limitato a quelli relativi ai dieci anni precedenti la prima richiesta di copie inviata con fax del 26.01.2013.
Premesso infatti che il limite dei dieci anni dell'obbligo di conservazione della documentazione in materia di rapporti bancari costituisce un principio generale (di cui costituisce applicazione anche l'art. 119 c.IV TUB) che trova fondamento nell'art.2220 c.c. (in tal senso Cass. civ. sez. I 29.11.2022 n.35039), anche l'obbligo di conservazione e consegna di cui all'art.119 c.II TUB va limitato ai dieci anni precedenti la richiesta, nel caso in esame avvenuta con lettera inviata a mezzo fax il 26.01.2013 (v. copia in atti).
3 La parziale fondatezza della domanda monitoria giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per l'altra metà le spese di lite di entrambi i gradi, da liquidarsi secondo i parametri medi, vanno poste a carico della secondo soccombenza (art.91 c.p.c.). Va CP_1 disposta la distrazione a favore dell'avv. Buonfrate per il primo grado avendone fatta istanza (v. comparsa di risposta e difese conclusive scritte del primo grado).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.2700/2021 del Tribunale di Taranto proposto da e Parte_1
nei confronti di con atto di citazione Parte_2 Controparte_1 notificato il 23.05.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, condanna la a consegnare a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
copia del contratto di conto corrente n.25530/58, del contratto di credito del 16.11.2010 e
[...] delle fideiussioni sottoscritte da e , nonché le copie degli estratti Parte_1 Parte_2 conto e relative staffe del conto corrente n.25530/58 dalla data del 26.01.2003 fino all'estinzione del conto corrente e al passaggio a sofferenza;
2) compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
condanna per l'altra metà la CP_1
a rimborsare a e (1) per il giudizio di primo grado € 143,00 per Parte_1 Parte_2 spese non imponibili ed € 1.813,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Cosimo Buonfrate, (2) per il giudizio di secondo grado € 402,00 per spese non imponibili ed € 1.736,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto il 15.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
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