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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9233 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34214/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONFREGOLA Parte_1 C.F._1
GAETANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO, 19/2 20135 MILANO presso il difensore avv. MONFREGOLA GAETANO RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
Entrambe contumaci CONVENUTE CONCLUSIONI Per Parte_1 il Tribunale di Milano, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso: • accerti e dichiari che il ricorrente non è debitore delle Parte_1 resistenti per alcuna ragione o titolo;
• per l'effetto, ordini alle resistenti di comunicare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché di Crif, Experian, CTC, e Assilea che non è debitore né ha delle Parte_1 passività non soddisfatte né che risulta cattivo pagatore;
• per l'effetto, condanni le resistenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, al risarcimento di somma pari ad € 100.000,00; • in subordine, condanni le resistenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, ex 1226, c.c., in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per l'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché di Crif, Experian, CTC, e Assilea;
• con vittoria di spese di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce, tramite ricorso, nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 rimaste contumaci. Allega un'illegittima segnalazione a sofferenza a opera delle convenute presso la Centrale rischi della Banca d'Italia. Chiede accertarsi e dichiarare che il ricorrente Parte_1 non è debitore delle resistenti per alcuna ragione o titolo, oltre al risarcimento dei danni conseguente al credito negatogli in ragione delle segnalazioni suddette. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 Come emerge dal ricorso, e anche in base ai chiarimenti resi nel corso dell'udienza (svoltasi alla presenza dello stesso ricorrente), il debito segnalato come in sofferenza e contestato nella sua esistenza sarebbe effettivamente sorto, nel 2007, ma sarebbe stato estinto in prossimità di tale epoca. In sintesi: la segnalazione a sofferenza riguarderebbe un debito ormai non più sussistente. Di ciò, tuttavia, parte ricorrente non è in grado di fornire la prova. Non viene prodotta una quietanza né una prova anche solo indiretta in tale senso. Va premesso che non assume alcun rilievo, in senso contrario al ricorrente e favorevole alle convenute, l'estratto conto ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993, attestante un credito, già passato a sofferenza, ancora nel 2016. Si tratta di un documento irrilevante;
al di là del suo rilievo solo in fase monitoria (come depone l'art. 50 cit.), neppure può dirsi in senso stretto che a venire in rilievo sia un estratto conto, dal momento in cui nello stesso documento si attestano dei dati relativi a una fase in cui il rapporto si è ormai estinto per essere andato in sofferenza (momento in cui la banca non può trarre vantaggio da simili atti, proprio perché non più emessi in costanza di rapporto). Piuttosto, il vero problema attiene al fatto che a fronte dell'ammissione dell'esistenza di un debito, è onere di parte ricorrente/debitrice, nel momento in cui allega, alla base delle proprie ragioni, il venire meno dello stesso, dimostrarne l'intervenuta estinzione. Solo in questo caso, infatti, si può dire che la segnalazione a sofferenza difetti del requisito minimo di fattispecie (i.e. l'esistenza di un debito). La circostanza che parte ricorrente abbia esercitato senza successo l'azione ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993 è, a tale scopo, irrilevante (anche in ragione della portata decennale dell'oggetto del relativo diritto che, come tale, non avrebbe consentito di pretendere documentazione di data risalente). La contumacia delle parti resistenti, a propria volta, preclude di ritenere che l'estinzione del debito possa darsi per non contestata. Salvo quindi si voglia ipotizzare che nel ricorso si sia sostenuto che, in assoluto, alcun rapporto sia mai sorto nei confronti del Banco di Sicilia, ossia l'ipotetico soggetto creditore originario (ma non pare che in questo senso deponga in modo univoco il ricorso, a prescindere da quanto emerso in udienza), il ricorso va respinto perché parte ricorrente avrebbe dovuto provare l'elemento estintivo del diritto altrui, i.e. l'intervenuto pagamento (o estinzione in altra forma), in quanto elemento posto a base della sua pretesa, sostanzialmente avente il carattere di un'azione di accertamento negativo, tenuto conto che ammessa l'esistenza originaria del credito non vi è alcuna norma (salvo i casi, tassativi, di prescrizione presuntiva) che possa farne presumere l'estinzione o anche solo la prescrizione (mai eccepita).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di . Parte_1
Milano, 2 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34214/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONFREGOLA Parte_1 C.F._1
GAETANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO, 19/2 20135 MILANO presso il difensore avv. MONFREGOLA GAETANO RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
Entrambe contumaci CONVENUTE CONCLUSIONI Per Parte_1 il Tribunale di Milano, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso: • accerti e dichiari che il ricorrente non è debitore delle Parte_1 resistenti per alcuna ragione o titolo;
• per l'effetto, ordini alle resistenti di comunicare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché di Crif, Experian, CTC, e Assilea che non è debitore né ha delle Parte_1 passività non soddisfatte né che risulta cattivo pagatore;
• per l'effetto, condanni le resistenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, al risarcimento di somma pari ad € 100.000,00; • in subordine, condanni le resistenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, ex 1226, c.c., in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per l'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonché di Crif, Experian, CTC, e Assilea;
• con vittoria di spese di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce, tramite ricorso, nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 rimaste contumaci. Allega un'illegittima segnalazione a sofferenza a opera delle convenute presso la Centrale rischi della Banca d'Italia. Chiede accertarsi e dichiarare che il ricorrente Parte_1 non è debitore delle resistenti per alcuna ragione o titolo, oltre al risarcimento dei danni conseguente al credito negatogli in ragione delle segnalazioni suddette. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 Come emerge dal ricorso, e anche in base ai chiarimenti resi nel corso dell'udienza (svoltasi alla presenza dello stesso ricorrente), il debito segnalato come in sofferenza e contestato nella sua esistenza sarebbe effettivamente sorto, nel 2007, ma sarebbe stato estinto in prossimità di tale epoca. In sintesi: la segnalazione a sofferenza riguarderebbe un debito ormai non più sussistente. Di ciò, tuttavia, parte ricorrente non è in grado di fornire la prova. Non viene prodotta una quietanza né una prova anche solo indiretta in tale senso. Va premesso che non assume alcun rilievo, in senso contrario al ricorrente e favorevole alle convenute, l'estratto conto ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993, attestante un credito, già passato a sofferenza, ancora nel 2016. Si tratta di un documento irrilevante;
al di là del suo rilievo solo in fase monitoria (come depone l'art. 50 cit.), neppure può dirsi in senso stretto che a venire in rilievo sia un estratto conto, dal momento in cui nello stesso documento si attestano dei dati relativi a una fase in cui il rapporto si è ormai estinto per essere andato in sofferenza (momento in cui la banca non può trarre vantaggio da simili atti, proprio perché non più emessi in costanza di rapporto). Piuttosto, il vero problema attiene al fatto che a fronte dell'ammissione dell'esistenza di un debito, è onere di parte ricorrente/debitrice, nel momento in cui allega, alla base delle proprie ragioni, il venire meno dello stesso, dimostrarne l'intervenuta estinzione. Solo in questo caso, infatti, si può dire che la segnalazione a sofferenza difetti del requisito minimo di fattispecie (i.e. l'esistenza di un debito). La circostanza che parte ricorrente abbia esercitato senza successo l'azione ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993 è, a tale scopo, irrilevante (anche in ragione della portata decennale dell'oggetto del relativo diritto che, come tale, non avrebbe consentito di pretendere documentazione di data risalente). La contumacia delle parti resistenti, a propria volta, preclude di ritenere che l'estinzione del debito possa darsi per non contestata. Salvo quindi si voglia ipotizzare che nel ricorso si sia sostenuto che, in assoluto, alcun rapporto sia mai sorto nei confronti del Banco di Sicilia, ossia l'ipotetico soggetto creditore originario (ma non pare che in questo senso deponga in modo univoco il ricorso, a prescindere da quanto emerso in udienza), il ricorso va respinto perché parte ricorrente avrebbe dovuto provare l'elemento estintivo del diritto altrui, i.e. l'intervenuto pagamento (o estinzione in altra forma), in quanto elemento posto a base della sua pretesa, sostanzialmente avente il carattere di un'azione di accertamento negativo, tenuto conto che ammessa l'esistenza originaria del credito non vi è alcuna norma (salvo i casi, tassativi, di prescrizione presuntiva) che possa farne presumere l'estinzione o anche solo la prescrizione (mai eccepita).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di . Parte_1
Milano, 2 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 2 di 2