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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/09/2024, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2017/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2017/2024 promossa da:
, codice fiscale: , con l'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA,
pag. 1 di 9 - parte attrice -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche per cambiamento di sesso e nome e autorizzazione al trattamento chirurgico per adeguamento di sesso.
CONCLUSIONI:
a) della parte attrice:
• “la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di AO (BZ) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte
ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel
relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta
deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome
“Finn” in sostituzione del nome;
Pt_1
• autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei
caratteri sessuali da femminili a maschili;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile;
In via istruttoria … (omissis)”
b) precisate dal Pubblico Ministero in data 13/07/2024: “Il Pubblico Ministero esprime
parere favorevole.”
pag. 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso la parte attrice deduceva tra l'altro: Parte_1
- di essere nata a [...] in data [...] di genere femminile (con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile);
- di risultare allo stato civile quale persona libera (cfr. certificato doc. n. 1 di parte ricorrente);
- che sin dall'infanzia si è identificata nel sesso maschile, esternando la propria identità
psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
- che non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile
, a tenere comportamenti e atteggiamenti da maschio, oltreché a indossare un Pt_2
abbigliamento tipicamente maschile,
- che con relazione psicologica del 15/03/2024, redatta dal dott. medico Persona_1
psichiatra e psicologo, è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile;
la relazione richiamata certifica che “la disforia di genere rispetto al proprio sesso
biologico femminile e il desiderio di vivere nel genere maschile sono con grande
probabilità classificati come permanenti e irreversibili”; fa presente, inoltre, che la parte pag. 3 di 9 ricorrente “nel suo aspetto, abbigliamento e comportamento vive già nel ruolo del
genere maschile;
in privato viene usato il nome ' (doc. 2 della parte ricorrente); Pt_2
- che con relazione endocrinologica del 10/05/2024, redatta dalla dott.ssa
[...]
medico specialista endocrinologo, è stato certificato che si sottopone Persona_2 Pt_2
a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile (cfr. doc. 3 della parte ricorrente); nell'ambito della sua cura ormonale deve sottoporsi a periodici controlli clinici, laboratoristici e di diagnostica strumentale scaglionati nel tempo;
gli effetti della cura in corso consistono principalmente in una crescita pilifera su corpo e viso,
nell'aumento della massa muscolare e nell'abbassamento del tono di voce;
- che ne segue l'interesse di parte ricorrente a ottenere fin da ora la rettificazione dei propri atti anagrafici dal momento che la cura ormonale ha già cambiato l'aspetto fisico,
rendendola riconoscibile nel genere “maschile”; chiede, pure, l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico per completare con l'utilizzo di questo strumento la sua identificazione corporea con il sesso maschile;
- che, infatti, la parte ricorrente presenta una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale.
2. La richiesta, proposta da di rettificazione dell'attribuzione Parte_1
anagrafica del sesso e del nome è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
3. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale
pag. 4 di 9 con la sentenza n.221 del 05/11/2015 ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
4. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e dei certificati medici e psicologici prodotti, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte ricorrente;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della parte ricorrente è in linea con la richiesta modifica dell'attribuzione anagrafica del sesso e del nome.
pag. 5 di 9 5. Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di
Bolzano sentenza n. 648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità
della dignità della persona transessuale deve orientare ogni valutazione giuridica,
ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul
punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3 Cost.) […]”.
6. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
psicologica della parte attrice, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame della citata relazione psicologica - psichiatrica in atti si evince che la parte ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo da donna a uomo (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente). La relazione endocrinologica
(doc. n. 3 di parte ricorrente), inoltre, da conto della terapia farmacologica - ormonale in essere, diretta al consolidamento degli aspetti maschili - corporei della parte ricorrente.
Ne segue doveroso l'accoglimento della richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ai sensi dell'interpretazione fornita dalla stessa
Corte Costituzionale.
7. Non si ritiene, invece, di doversi esprimere sulla richiesta autorizzazione al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, stante la recente dichiarazione di illegittimità dell'art. 31, comma
4, D.L.vo n. 150 del 01/09/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n.
pag. 6 di 9 richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere
un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile
mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”;
8. La Corte Costituzionale ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
“avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione,
già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
“non corrisponde più alla ratio legis”.
9. Nessuna autorizzazione, perciò, può esprimere il Giudice in subiecta materia essendo venuto meno a causa della dichiarata incostituzionalità il relativo potere giudiziale.
pag. 7 di 9 10. All'accoglimento della domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che
accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina
all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di AO (BZ), dove la nascita è registrata sub atto n. 18, parte I, serie A,
anno 2004 (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente).
11. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
12. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre d'ufficio l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003 nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei pag. 8 di 9 confronti di , nata BR (BZ) il 25/08/2004, che assumerà il Parte_1
nome ” in sostituzione di quello di “ ”; Pt_2 Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AO (BZ) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare
- ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza - la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) dichiara di non doversi provvedere in merito alla richiesta autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali;
d) nulla sulle spese di lite;
e) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di riportati nel presente provvedimento: Parte_1
“In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di
[...]
e ”. Pt_1 CP_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 18/09/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
143 del 23/07/2024: “Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2017/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2017/2024 promossa da:
, codice fiscale: , con l'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA,
pag. 1 di 9 - parte attrice -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche per cambiamento di sesso e nome e autorizzazione al trattamento chirurgico per adeguamento di sesso.
CONCLUSIONI:
a) della parte attrice:
• “la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di AO (BZ) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte
ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel
relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta
deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome
“Finn” in sostituzione del nome;
Pt_1
• autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei
caratteri sessuali da femminili a maschili;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile;
In via istruttoria … (omissis)”
b) precisate dal Pubblico Ministero in data 13/07/2024: “Il Pubblico Ministero esprime
parere favorevole.”
pag. 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso la parte attrice deduceva tra l'altro: Parte_1
- di essere nata a [...] in data [...] di genere femminile (con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile);
- di risultare allo stato civile quale persona libera (cfr. certificato doc. n. 1 di parte ricorrente);
- che sin dall'infanzia si è identificata nel sesso maschile, esternando la propria identità
psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
- che non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile
, a tenere comportamenti e atteggiamenti da maschio, oltreché a indossare un Pt_2
abbigliamento tipicamente maschile,
- che con relazione psicologica del 15/03/2024, redatta dal dott. medico Persona_1
psichiatra e psicologo, è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile;
la relazione richiamata certifica che “la disforia di genere rispetto al proprio sesso
biologico femminile e il desiderio di vivere nel genere maschile sono con grande
probabilità classificati come permanenti e irreversibili”; fa presente, inoltre, che la parte pag. 3 di 9 ricorrente “nel suo aspetto, abbigliamento e comportamento vive già nel ruolo del
genere maschile;
in privato viene usato il nome ' (doc. 2 della parte ricorrente); Pt_2
- che con relazione endocrinologica del 10/05/2024, redatta dalla dott.ssa
[...]
medico specialista endocrinologo, è stato certificato che si sottopone Persona_2 Pt_2
a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile (cfr. doc. 3 della parte ricorrente); nell'ambito della sua cura ormonale deve sottoporsi a periodici controlli clinici, laboratoristici e di diagnostica strumentale scaglionati nel tempo;
gli effetti della cura in corso consistono principalmente in una crescita pilifera su corpo e viso,
nell'aumento della massa muscolare e nell'abbassamento del tono di voce;
- che ne segue l'interesse di parte ricorrente a ottenere fin da ora la rettificazione dei propri atti anagrafici dal momento che la cura ormonale ha già cambiato l'aspetto fisico,
rendendola riconoscibile nel genere “maschile”; chiede, pure, l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico per completare con l'utilizzo di questo strumento la sua identificazione corporea con il sesso maschile;
- che, infatti, la parte ricorrente presenta una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale.
2. La richiesta, proposta da di rettificazione dell'attribuzione Parte_1
anagrafica del sesso e del nome è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
3. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale
pag. 4 di 9 con la sentenza n.221 del 05/11/2015 ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
4. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e dei certificati medici e psicologici prodotti, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte ricorrente;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della parte ricorrente è in linea con la richiesta modifica dell'attribuzione anagrafica del sesso e del nome.
pag. 5 di 9 5. Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di
Bolzano sentenza n. 648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità
della dignità della persona transessuale deve orientare ogni valutazione giuridica,
ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul
punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3 Cost.) […]”.
6. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
psicologica della parte attrice, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame della citata relazione psicologica - psichiatrica in atti si evince che la parte ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo da donna a uomo (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente). La relazione endocrinologica
(doc. n. 3 di parte ricorrente), inoltre, da conto della terapia farmacologica - ormonale in essere, diretta al consolidamento degli aspetti maschili - corporei della parte ricorrente.
Ne segue doveroso l'accoglimento della richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ai sensi dell'interpretazione fornita dalla stessa
Corte Costituzionale.
7. Non si ritiene, invece, di doversi esprimere sulla richiesta autorizzazione al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, stante la recente dichiarazione di illegittimità dell'art. 31, comma
4, D.L.vo n. 150 del 01/09/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n.
pag. 6 di 9 richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere
un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile
mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”;
8. La Corte Costituzionale ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
“avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione,
già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
“non corrisponde più alla ratio legis”.
9. Nessuna autorizzazione, perciò, può esprimere il Giudice in subiecta materia essendo venuto meno a causa della dichiarata incostituzionalità il relativo potere giudiziale.
pag. 7 di 9 10. All'accoglimento della domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che
accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina
all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile di AO (BZ), dove la nascita è registrata sub atto n. 18, parte I, serie A,
anno 2004 (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente).
11. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
12. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre d'ufficio l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003 nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da , Parte_1
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei pag. 8 di 9 confronti di , nata BR (BZ) il 25/08/2004, che assumerà il Parte_1
nome ” in sostituzione di quello di “ ”; Pt_2 Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AO (BZ) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare
- ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza - la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) dichiara di non doversi provvedere in merito alla richiesta autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali;
d) nulla sulle spese di lite;
e) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di riportati nel presente provvedimento: Parte_1
“In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di
[...]
e ”. Pt_1 CP_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 18/09/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
143 del 23/07/2024: “Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali