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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
/N. R.G. 365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 365/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMBROSINO CHIARA, elettivamente domiciliata in ARte_1
VIA BAGNI 1/A, SALUZZO, presso il difensore avv. AMBROSINO CHIARA
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 1.7.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, conclusioni che qui si trascrivono integralmente:
“pronunciare, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ARte_2
e nella Repubblica Popolare Cinese in data 25.4.2005; affidare i minori (n. Cuneo CP_1 Per_1
pagina 1 di 10 Per 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) in via esclusiva e rafforzata alla madre;
non ARte_1
prevedere, allo stato, alcun diritto di visita in favore del padre fatta salva la facoltà per quest'ultimo di rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente il quale potrà valutare, nell'esclusivo interesse dei minori, l'avvio di incontri in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
dichiarare il Per_ padre tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minori e della maggiore di età CP_1 nella misura di € 600,00 (200,00 pro capite) da versarsi a decorrere dalla domanda di cui al ricorso, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie
e mediche inerenti la prole, opportunamente documentate. Confermare il divieto di espatrio ARte_3
(n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) senza il consenso della madre;
Per_4 ARte_1
Assegnare la casa coniugale di Verzuolo via Siccardi 19 condominio Cervino censita al CF al F.3
PART. 808 sub 3, con gli arredi ivi esistenti alla signora . Con vittoria di spese e ARte_1
onorari”.
Per parte convenuta
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
Il PM ha precisato le conclusioni il 2.7.2025 come segue: “Visto, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR La signora e il signor hanno contratto matrimonio nella Repubblica Popolare Cinese in data CP_1
25.4.2005.
Dalla loro unione sono nati i figli: in Cina il 14.9.2004, maggiorenne ma non economicamente Per_5
Per autosufficiente;
a Cuneo il 30.6.2011; , a Cuneo il 9.7.2013. Pt_3
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 291/2024, pubblicata il 20.3.2024.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 e ss. c.p.c., depositato in data 19.2.2025, ha chiesto a ARte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Davanti al Giudice relatore designato si è costituita la sola parte ricorrente, mentre la parte convenuta, ritualmente citata, non è comparsa ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 1.7.2025 la ricorrente è stata sentita personalmente, esprimendosi come da verbale, e il difensore ha discusso oralmente la causa, matura per la decisione in difetto di opposizione, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
pagina 2 di 10 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è senz'altro accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume inoltre la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, che non si è costituito.
Le altre domande
Anche tutte le altre domande spiegate dalla ricorrente meritano accoglimento, stante il completo e perdurante disinteresse del convenuto per le esigenze sia morali che materiali della ricorrente e dei figli, nonché in considerazione del suo comportamento pregiudizievole e violento, come meglio si dirà di seguito.
Già con la sentenza di separazione n. 291/2024, proprio per le condotte aggressive e di sopraffazione del convenuto nei confronti della moglie e dei figli, il Tribunale di Cuneo aveva addebitato la separazione al marito disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre dei figli minori, la collocazione presso di lei, con conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in
Verzuolo. E, ancora, il Tribunale intestato aveva confermato la misura per di CP_1
allontanamento dalla abitazione familiare con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla
Per moglie (casa e lavoro) e dai figli e (casa e scuola), disponendo altresì il divieto ARte_1 Pt_3
di espatrio dei figli minori senza il consenso della madre . ARte_1
Non era stato previsto alcun diritto di visita in favore del padre e l'odierno convenuto era stato inoltre dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, con mantenimento per questi ultimi della presa in carico da parte del Consorzio Monviso Solidale e servizio di NPI di Saluzzo.
Orbene, dagli atti di causa si evince che il sig. è stato sottoposto ad un procedimento penale CP_1
per i reati di cui agli artt. 572, c. 1 e 2, 582, 585, 576 n. 5, 577 n. 1 c.p. perché “maltrattava la coniuge con lui convivente, e la IA (nata in [...] il [...]), mantenendo ARte_1 Persona_6
costantemente, nelle relazioni personali con le stesse, anche con le condotte di seguito specificate, un atteggiamento violento e aggressivo, perpetrando nei confronti delle predette violenze fisiche e psicologiche, offendendo altresì l'onore di , anche alla presenza degli altri figli minori ARte_1
pagina 3 di 10 (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), minacciandole, Per_7 Per_4
percuotendole, cagionando alle predette lesioni personali, così provocando alle stesse una continua situazione di sofferenza fisica e morale, con effetti di prostrazione e avvilimento. In particolare: - reiteratamente, in stato di ebbrezza dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, danneggiava il mobilio presente all'interno dell'abitazione familiare in Peveragno, e Verzuolo;
- minacciava di Per_8
uccidersi e cagionare la morte del coniuge e dei figli;
- più volte minacciava la coniuge brandendo un coltello;
- rimuoveva lo pneumatico dell'automobile in uso a per impedirle di recarsi a ARte_1
lavoro e danneggiava i telefoni cellulari di proprietà della stessa;
- reiteratamente, con frequenza settimanale, percuoteva LI GX con schiaffi e pugni al capo, anche stringendole le mani intorno al collo, nonché la IA , quando interveniva in aiuto della madre;
- reiteratamente Persona_6 offendeva la coniuge chiamandola “puttana”; - reiteratamente percuoteva la IA , con Persona_6 degli schiaffi e calci;
- nell'anno 2020 picchiava la coniuge all'interno del bar gestito dalla stessa, danneggiando la vetrina dietro al bancone;
- in data 24.11.2022 dopo aver distrutto il mobilio in vetro
(porta del locale cucina) presente nell'abitazione familiare sita in Verzuolo, aggrediva , ARte_1
colpendola al volto e al petto, con schiaffi e pugni, mordendola sia sotto il mento che sul petto, cagionandole lesioni consistenti in “contusioni degli zigomi ed escoriazioni multiple del volto e del petto” “zigomi tumefatti”, giudicate guaribili in 12 giorni;
nella stessa occasione, colpiva con uno schiaffo la IA , intervenuta a separarlo dalla madre, mordendole la mano e una Persona_6
gamba, procurandole escoriazioni alla mano destra;
- in data 26.11.2022, ricoverato presso il presidio ospedaliero di Mondovì, minacciava di morte, dicendole che avrebbe ucciso lei e la ARte_1 IA , una volta dimesso dall'ospedale; - sempre in data 26.11.2022, inviava messaggi Persona_6 alla IA , dicendole che era la causa dei suoi mali e che per tale motivo doveva morire”. Persona_6
Tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 161/2023 del 26.5.2023 ex art. 444 c.p.p. con cui è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. doc.ti n. 7-8).
Il signor poi, anche dopo la separazione, ha continuato a mantenere comportamenti violenti e CP_1
ossessivi nei confronti della moglie che si è quindi determinata a sporgere una nuova denuncia-querela nei suoi confronti (doc. n. 9 di parte ricorrente).
Il GIP presso il Tribunale di Cuneo, con ordinanza dell'8.8.2023, ha nuovamente applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verzuolo e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, , e dai figli minori e ARte_1 Per_7 Per_4
, con il divieto di comunicare con qualunque mezzo con i predetti;
misura successivamente
[...]
aggravata con l'obbligo di presentazione alla P.G. in data 24.3.2024 (doc. n. 10 di parte ricorrente).
pagina 4 di 10 Ancora, il convenuto è stato imputato (R.G. G.I.P. 2017/23 – n. 3012/23 R.G. Notizie di reato) per i reati di cui agli artt. 612 bis, c. 1 e 2, c.p. perché “con condotte reiterate, minacciava e molestava la moglie , con le condotte di seguito indicate, non accettando la fine della relazione e ARte_1
opponendosi alla decisione della donna di chiedere separazione e divorzio. In particolare: - il
12.7.2023, si presentava sotto l'abitazione della persona offesa, chiedendo con insistenza di poter entrare in casa, sino a costringere la donna a richiedere l'intervento dei Carabinieri per indurlo ad allontanarsi;
- la mattina successiva, si recava presso il bar Olimpic gestito dalla persona offesa, chiedendo ripetutamente alla donna di ricostituire la famiglia e pretendendo di avere metà del loro patrimonio;
quindi, a fronte del rifiuto della moglie, e approfittando di un attimo di distrazione della stessa, intenta a servire un cliente, si dirigeva dietro al bancone di mescita, afferrava il coltello appeso alla parete del locale, e calando un fendente verso la parte sinistra del proprio addome, si procurava lesioni in corso di accertamento;
- in più occasioni, a partire dal mese di luglio 2023, contattava la persona offesa, chiamandola ripetutamente al telefono e inviandole numerosi messaggi, in cui le prospettava di ucciderla, di togliersi la vita, di portare con sé il figlio minorenne;
- in più Per_4
occasioni, al fine di indurla a soprassedere dalla volontà di separarsi, le inviava sul cellulare video tratti dalla piattaforma Yputube, raffiguranti scene di coppie felici;
- il 3.8.2023, appena dimesso dall'Ospedale di Savigliano, si recava presso il ristorante cinese “Sushi-One” di Verzuolo, Per_9
invitando la persona offesa, tramite un conoscente comune, a raggiungerlo per discutere
[...] termini e condizioni del divorzio;
- il 4.8.2023 si presentava presso l'abitazione della moglie e dei figli chiedendo di entrare col pretesto di recuperare la chiave per aprire la buca delle lettere” nonché del reato ex art. 387 bis c.p. perché “essendo sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento a , disposta con ordinanza emessa in data 8.8.2023 dal GIP presso il ARte_1
Tribunale di Cuneo, violava il vincolo cautelare. In particolare, tra il 26 febbraio e il 3 marzo 2024,
AR effettuava chiamate tramite applicativo WhatsApp a cui non rispondeva e inviava dei messaggi sul telefono della predetta, chiedendole ripetutamente di avere con lui rapporti sessuali, nonostante il fermo rifiuto manifestato dalla donna, nonché di firmare le pratiche per il divorzio” (doc. 11 di parte ricorrente).
Anche questo il procedimento penale (R.G.N.R. 3012/2023) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. a carico del signor si è concluso con una sentenza di condanna alla pena detentiva di due anni (cfr. CP_1
doc. n. 20 – dispositivo della sentenza all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.5.2025 – ad oggi non risultano depositate le motivazioni).
pagina 5 di 10 Va detto, ancora, che il convenuto è stato ristretto in carcere in quanto non ha ottemperato alle prescrizioni contenute nella sentenza n. 161/2023 (doc. n. 8) nella quale la sospensione condizionale della pena era subordinata alla frequentazione di un corso per uomini maltrattanti.
Tutto quanto sopra evidenziato rende palese la totale inadeguatezza del convenuto che, stanti le sue reiterate e deplorevoli condotte, non si fa fatica a definire un genitore pregiudizievole per i figli, e rispetto alle cui capacità genitoriali non è possibile ipotizzare, allo stato, alcun giudizio prognostico positivo. Si rammentano, sul punto, anche le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente: “Il padre non vede i figli da tantissimo tempo. Già dalla separazione. Forse la IA grande ha visto qualche volta il PÀ dopo la separazione ma comunque non lo vede più da un anno e mezzo. I figli piccoli sono sereni e non chiedono più del padre mentre la IA grande già maggiorenne chiede ancora del padre. Vuole andare a trovare il PÀ in carcere. Il padre non versa niente per i figli. Non mi ha mai dato nulla. Mantengo io tutti e tre i figli. Io lavoro nel bar di cui sono titolare. Il bar è a Verzuolo. Lo gestisco da sola. Non faccio neanche un giorno di chiusura perché devo lavorare”.
È evidente, dunque, il disinteresse del convenuto rispetto ai bisogni della prole.
Il tutto è avvalorato dal comportamento processuale, posto che il convenuto si è disinteressato anche della presente procedura.
In definitiva, poiché l'affidamento condiviso ed anche l'affidamento esclusivo “semplice” sarebbero senz'altro dannosi per i figli, alternando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico- fisico, stante la palese inidoneità educativa e manifesta carenza dell'altro genitore, è necessario confermare l'affidamento super esclusivo o rafforzato dei figli minori alla madre ricorrente, che potrà pertanto assumere – anche in mancanza del consenso del convenuto – qualsiasi decisione riguardante la prole, comprese quelle più importanti, relative ad esempio ad istruzione, educazione, cura, residenza.
Anche sotto il profilo della collocazione abituale, della residenza anagrafica e del diritto di visita, così come con riguardo alla assegnazione della casa coniugale, vanno confermate tutte le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendoci ragioni di disporre diversamente.
Con particolare riguardo al diritto di visita si osserva che, come riferito dalla madre, i figli sono molto più sereni da quando non frequentano più il padre e questi si è allontanato dalla casa coniugale (peraltro ad oggi è in carcere). Del resto, già in corso di separazione il sig. non aveva dato alcun seguito CP_1
agli incontri protetti con i figli, non svolgendo alcuna richiesta in tal senso e non facendosi parte attiva con i servizi sociali. Ancora, egli non ha frequentato il prescritto corso per uomini maltrattanti.
In questo quadro, non può essere ipotizzato alcun diritto di visita padre-figli, essendo prevalenti le esigenze di protezione dei fanciulli, che impongono di vietare ogni incontro.
pagina 6 di 10 Il Giudice relatore, con valutazione condivisa dal Collegio, ha ritenuto potenzialmente pregiudizievole Per oltre che superfluo l'ascolto di (n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013). Ed infatti, come Per_1
emerso dagli atti, ad oggi i figli sono finalmente più sereni, a fronte di un recente passato in cui sono stati invece ampiamente coinvolti nelle dinamiche familiari disfunzionali, nel conflitto genitoriale e nei procedimenti a carico del padre. Pertanto è agevole ipotizzare che non sarebbe positivo, per loro, rievocare ancora una volta in sede di ascolto il travagliato rapporto con il padre e le condotte violente e aggressive da lui perpetrate (anche) nei loro confronti, condotte peraltro già ampiamente accertate in sede penale. Per tali ragioni non si è dato corso all'ascolto.
Passando agli aspetti economici, parimenti non si ravvisano ragioni per modificare i provvedimenti recentemente assunti in sede di separazione giudiziale, allorquando il Tribunale ha disposto che il signor corrispondesse alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
600,00 (200 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per i tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il padre, tuttavia, non ha mai concorso al loro mantenimento: la ricorrente, peraltro, aveva anche tentato di ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente dal datore di lavoro, ma senza alcun successo, posto che le relative raccomandate sono state respinte (doc. n. 18 di parte ricorrente).
AR La signora gestisce, sin dal 2019, il Bar Olympic a Verzuolo e, nel 2024, ha percepito un reddito, come si evince dalla documentazione allegata, di circa € 12.000,00 (doc. n. 12).
Il marito, per quanto consti alla moglie, lavora presso una cava a Bagnolo Piemonte, ma la stessa non sa dire a quanto ammonti il suo stipendio mensile. Ciò, tuttavia, non osta alla statuizione richiesta, avendo il convenuto, ancora giovane, certa ed integra capacità lavorativa generica.
Del resto, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è consolidata nell'affermare che: “Anche il genitore disoccupato deve contribuire, poiché rileva la capacità lavorativa generica” (Trib. Milano
Decr. 15/4/2015); “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (Corte
d'Appello di Taranto, sent. 9 febbraio 2015 n. 64); “Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
pagina 7 di 10 (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima Sezione
Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203;
Cassazione Civile, Terza Sezione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403)”.
Sempre sul tema in trattazione, si segnalano le seguenti ulteriori sentenze di merito, a conferma di un orientamento già in precedenza consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte: Tribunale di Roma, sez. I, 07/07/2017, secondo cui “La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso.
Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”; Tribunale di
Alessandria, sez. I , 11/04/2022, n. 315, secondo cui “Per principio generale nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, neppure in caso di intervenuta decadenza, né
l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore -; pertanto, pur tenendo conto dello stato di disoccupazione del genitore non collocatario, è equo prevedere a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli - seppure in maniera minima”; Tribunale di Terni, 27/05/2022, n. 448, secondo cui “Anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica”.
Calando i sovra esposti principi nel caso di specie va pertanto confermato il contributo posto a carico del convenuto per il mantenimento dei figli in sede di separazione.
Sebbene infatti la IA , maggiorenne, abbia terminato il ciclo di studi superiori e si stia Per_5
gradualmente inserendo nel mondo del lavoro, non può dirsi ancora indipendente economicamente, e d'altro canto le esigenze dei due figli ancora minori sono destinate ad aumentare con il trascorrere del tempo (tra le tante pronunce sia di merito che di legittimità il Tribunale di Velletri, con provvedimento del 16/04/2020, n. 637, ha osservato che “L'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione. In altri termini, la
pagina 8 di 10 mera crescita dei figli implica in automatico un aumento dei loro bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una prova specifica al riguardo richiedendosi a tal proposito il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente di tale fatto da ritenersi notorio. Conseguentemente, va accolta la domanda finalizzata all'aumento dell'assegno quale contributo al mantenimento dei figli”. Per un provvedimento più recente, nello stesso senso, si può fare riferimento all'ordinanza 9.2.2024 della Corte d'Appello di Bari,
e in senso conforme anche Cass. Civ. sent. n. 13664/2022 e Cass. Civ. ord. n. 11724/2023).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vanno integralmente poste a carico del convenuto nella misura di seguito indicata, in applicazione dei valori minimi previsti dalla tabella n. 2 del decreto
13 agosto 2022 n. 147, vigente al momento del completamento della prestazione professionale, con versamento in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Più precisamente la liquidazione deve essere determinata, ai valori minimi, in complessivi euro 2.906,00
(di cui euro 851,00 per fase studio;
euro 602,00 per fase introduttiva;
esclusa la fase di trattazione;
euro
1.453,00 per fase decisionale), oltre accessori tutti di legge, somma da versarsi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori nata nella ARte_1
Repubblica Popolare Cinese il 19.2.1985 e , nato nella Repubblica Popolare Cinese il CP_1
1.8.1977; Per AFFIDA i figli minori (n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) in via esclusiva e Per_1
rafforzata alla madre , che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni relative ai ARte_1
figli, comprese quelle di maggiore importanza;
DISPONE che i figli minori abbiano residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre,
DISPONE il divieto di incontri padre-figli;
CONFERMA il divieto di espatrio (n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) ARte_3 Per_4
senza il consenso scritto della madre;
ARte_1
pagina 9 di 10 ASSEGNA la casa coniugale di Verzuolo, via Siccardi 19, condominio Cervino, con gli arredi che la compongono, alla signora;
ARte_1
PONE a carico del padre convenuto, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli, un assegno di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre ricorrente a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) documentate, sostenute nell'interesse della prole;
CONDANNA altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano (ai CP_1
valori minimi) in complessivi euro 2.906,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 365/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMBROSINO CHIARA, elettivamente domiciliata in ARte_1
VIA BAGNI 1/A, SALUZZO, presso il difensore avv. AMBROSINO CHIARA
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 1.7.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, conclusioni che qui si trascrivono integralmente:
“pronunciare, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ARte_2
e nella Repubblica Popolare Cinese in data 25.4.2005; affidare i minori (n. Cuneo CP_1 Per_1
pagina 1 di 10 Per 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) in via esclusiva e rafforzata alla madre;
non ARte_1
prevedere, allo stato, alcun diritto di visita in favore del padre fatta salva la facoltà per quest'ultimo di rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente il quale potrà valutare, nell'esclusivo interesse dei minori, l'avvio di incontri in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
dichiarare il Per_ padre tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minori e della maggiore di età CP_1 nella misura di € 600,00 (200,00 pro capite) da versarsi a decorrere dalla domanda di cui al ricorso, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie
e mediche inerenti la prole, opportunamente documentate. Confermare il divieto di espatrio ARte_3
(n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) senza il consenso della madre;
Per_4 ARte_1
Assegnare la casa coniugale di Verzuolo via Siccardi 19 condominio Cervino censita al CF al F.3
PART. 808 sub 3, con gli arredi ivi esistenti alla signora . Con vittoria di spese e ARte_1
onorari”.
Per parte convenuta
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
Il PM ha precisato le conclusioni il 2.7.2025 come segue: “Visto, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR La signora e il signor hanno contratto matrimonio nella Repubblica Popolare Cinese in data CP_1
25.4.2005.
Dalla loro unione sono nati i figli: in Cina il 14.9.2004, maggiorenne ma non economicamente Per_5
Per autosufficiente;
a Cuneo il 30.6.2011; , a Cuneo il 9.7.2013. Pt_3
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 291/2024, pubblicata il 20.3.2024.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 e ss. c.p.c., depositato in data 19.2.2025, ha chiesto a ARte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Davanti al Giudice relatore designato si è costituita la sola parte ricorrente, mentre la parte convenuta, ritualmente citata, non è comparsa ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 1.7.2025 la ricorrente è stata sentita personalmente, esprimendosi come da verbale, e il difensore ha discusso oralmente la causa, matura per la decisione in difetto di opposizione, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
pagina 2 di 10 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è senz'altro accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume inoltre la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, che non si è costituito.
Le altre domande
Anche tutte le altre domande spiegate dalla ricorrente meritano accoglimento, stante il completo e perdurante disinteresse del convenuto per le esigenze sia morali che materiali della ricorrente e dei figli, nonché in considerazione del suo comportamento pregiudizievole e violento, come meglio si dirà di seguito.
Già con la sentenza di separazione n. 291/2024, proprio per le condotte aggressive e di sopraffazione del convenuto nei confronti della moglie e dei figli, il Tribunale di Cuneo aveva addebitato la separazione al marito disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre dei figli minori, la collocazione presso di lei, con conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in
Verzuolo. E, ancora, il Tribunale intestato aveva confermato la misura per di CP_1
allontanamento dalla abitazione familiare con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla
Per moglie (casa e lavoro) e dai figli e (casa e scuola), disponendo altresì il divieto ARte_1 Pt_3
di espatrio dei figli minori senza il consenso della madre . ARte_1
Non era stato previsto alcun diritto di visita in favore del padre e l'odierno convenuto era stato inoltre dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, con mantenimento per questi ultimi della presa in carico da parte del Consorzio Monviso Solidale e servizio di NPI di Saluzzo.
Orbene, dagli atti di causa si evince che il sig. è stato sottoposto ad un procedimento penale CP_1
per i reati di cui agli artt. 572, c. 1 e 2, 582, 585, 576 n. 5, 577 n. 1 c.p. perché “maltrattava la coniuge con lui convivente, e la IA (nata in [...] il [...]), mantenendo ARte_1 Persona_6
costantemente, nelle relazioni personali con le stesse, anche con le condotte di seguito specificate, un atteggiamento violento e aggressivo, perpetrando nei confronti delle predette violenze fisiche e psicologiche, offendendo altresì l'onore di , anche alla presenza degli altri figli minori ARte_1
pagina 3 di 10 (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), minacciandole, Per_7 Per_4
percuotendole, cagionando alle predette lesioni personali, così provocando alle stesse una continua situazione di sofferenza fisica e morale, con effetti di prostrazione e avvilimento. In particolare: - reiteratamente, in stato di ebbrezza dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, danneggiava il mobilio presente all'interno dell'abitazione familiare in Peveragno, e Verzuolo;
- minacciava di Per_8
uccidersi e cagionare la morte del coniuge e dei figli;
- più volte minacciava la coniuge brandendo un coltello;
- rimuoveva lo pneumatico dell'automobile in uso a per impedirle di recarsi a ARte_1
lavoro e danneggiava i telefoni cellulari di proprietà della stessa;
- reiteratamente, con frequenza settimanale, percuoteva LI GX con schiaffi e pugni al capo, anche stringendole le mani intorno al collo, nonché la IA , quando interveniva in aiuto della madre;
- reiteratamente Persona_6 offendeva la coniuge chiamandola “puttana”; - reiteratamente percuoteva la IA , con Persona_6 degli schiaffi e calci;
- nell'anno 2020 picchiava la coniuge all'interno del bar gestito dalla stessa, danneggiando la vetrina dietro al bancone;
- in data 24.11.2022 dopo aver distrutto il mobilio in vetro
(porta del locale cucina) presente nell'abitazione familiare sita in Verzuolo, aggrediva , ARte_1
colpendola al volto e al petto, con schiaffi e pugni, mordendola sia sotto il mento che sul petto, cagionandole lesioni consistenti in “contusioni degli zigomi ed escoriazioni multiple del volto e del petto” “zigomi tumefatti”, giudicate guaribili in 12 giorni;
nella stessa occasione, colpiva con uno schiaffo la IA , intervenuta a separarlo dalla madre, mordendole la mano e una Persona_6
gamba, procurandole escoriazioni alla mano destra;
- in data 26.11.2022, ricoverato presso il presidio ospedaliero di Mondovì, minacciava di morte, dicendole che avrebbe ucciso lei e la ARte_1 IA , una volta dimesso dall'ospedale; - sempre in data 26.11.2022, inviava messaggi Persona_6 alla IA , dicendole che era la causa dei suoi mali e che per tale motivo doveva morire”. Persona_6
Tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 161/2023 del 26.5.2023 ex art. 444 c.p.p. con cui è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. doc.ti n. 7-8).
Il signor poi, anche dopo la separazione, ha continuato a mantenere comportamenti violenti e CP_1
ossessivi nei confronti della moglie che si è quindi determinata a sporgere una nuova denuncia-querela nei suoi confronti (doc. n. 9 di parte ricorrente).
Il GIP presso il Tribunale di Cuneo, con ordinanza dell'8.8.2023, ha nuovamente applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verzuolo e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, , e dai figli minori e ARte_1 Per_7 Per_4
, con il divieto di comunicare con qualunque mezzo con i predetti;
misura successivamente
[...]
aggravata con l'obbligo di presentazione alla P.G. in data 24.3.2024 (doc. n. 10 di parte ricorrente).
pagina 4 di 10 Ancora, il convenuto è stato imputato (R.G. G.I.P. 2017/23 – n. 3012/23 R.G. Notizie di reato) per i reati di cui agli artt. 612 bis, c. 1 e 2, c.p. perché “con condotte reiterate, minacciava e molestava la moglie , con le condotte di seguito indicate, non accettando la fine della relazione e ARte_1
opponendosi alla decisione della donna di chiedere separazione e divorzio. In particolare: - il
12.7.2023, si presentava sotto l'abitazione della persona offesa, chiedendo con insistenza di poter entrare in casa, sino a costringere la donna a richiedere l'intervento dei Carabinieri per indurlo ad allontanarsi;
- la mattina successiva, si recava presso il bar Olimpic gestito dalla persona offesa, chiedendo ripetutamente alla donna di ricostituire la famiglia e pretendendo di avere metà del loro patrimonio;
quindi, a fronte del rifiuto della moglie, e approfittando di un attimo di distrazione della stessa, intenta a servire un cliente, si dirigeva dietro al bancone di mescita, afferrava il coltello appeso alla parete del locale, e calando un fendente verso la parte sinistra del proprio addome, si procurava lesioni in corso di accertamento;
- in più occasioni, a partire dal mese di luglio 2023, contattava la persona offesa, chiamandola ripetutamente al telefono e inviandole numerosi messaggi, in cui le prospettava di ucciderla, di togliersi la vita, di portare con sé il figlio minorenne;
- in più Per_4
occasioni, al fine di indurla a soprassedere dalla volontà di separarsi, le inviava sul cellulare video tratti dalla piattaforma Yputube, raffiguranti scene di coppie felici;
- il 3.8.2023, appena dimesso dall'Ospedale di Savigliano, si recava presso il ristorante cinese “Sushi-One” di Verzuolo, Per_9
invitando la persona offesa, tramite un conoscente comune, a raggiungerlo per discutere
[...] termini e condizioni del divorzio;
- il 4.8.2023 si presentava presso l'abitazione della moglie e dei figli chiedendo di entrare col pretesto di recuperare la chiave per aprire la buca delle lettere” nonché del reato ex art. 387 bis c.p. perché “essendo sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento a , disposta con ordinanza emessa in data 8.8.2023 dal GIP presso il ARte_1
Tribunale di Cuneo, violava il vincolo cautelare. In particolare, tra il 26 febbraio e il 3 marzo 2024,
AR effettuava chiamate tramite applicativo WhatsApp a cui non rispondeva e inviava dei messaggi sul telefono della predetta, chiedendole ripetutamente di avere con lui rapporti sessuali, nonostante il fermo rifiuto manifestato dalla donna, nonché di firmare le pratiche per il divorzio” (doc. 11 di parte ricorrente).
Anche questo il procedimento penale (R.G.N.R. 3012/2023) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. a carico del signor si è concluso con una sentenza di condanna alla pena detentiva di due anni (cfr. CP_1
doc. n. 20 – dispositivo della sentenza all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.5.2025 – ad oggi non risultano depositate le motivazioni).
pagina 5 di 10 Va detto, ancora, che il convenuto è stato ristretto in carcere in quanto non ha ottemperato alle prescrizioni contenute nella sentenza n. 161/2023 (doc. n. 8) nella quale la sospensione condizionale della pena era subordinata alla frequentazione di un corso per uomini maltrattanti.
Tutto quanto sopra evidenziato rende palese la totale inadeguatezza del convenuto che, stanti le sue reiterate e deplorevoli condotte, non si fa fatica a definire un genitore pregiudizievole per i figli, e rispetto alle cui capacità genitoriali non è possibile ipotizzare, allo stato, alcun giudizio prognostico positivo. Si rammentano, sul punto, anche le dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente: “Il padre non vede i figli da tantissimo tempo. Già dalla separazione. Forse la IA grande ha visto qualche volta il PÀ dopo la separazione ma comunque non lo vede più da un anno e mezzo. I figli piccoli sono sereni e non chiedono più del padre mentre la IA grande già maggiorenne chiede ancora del padre. Vuole andare a trovare il PÀ in carcere. Il padre non versa niente per i figli. Non mi ha mai dato nulla. Mantengo io tutti e tre i figli. Io lavoro nel bar di cui sono titolare. Il bar è a Verzuolo. Lo gestisco da sola. Non faccio neanche un giorno di chiusura perché devo lavorare”.
È evidente, dunque, il disinteresse del convenuto rispetto ai bisogni della prole.
Il tutto è avvalorato dal comportamento processuale, posto che il convenuto si è disinteressato anche della presente procedura.
In definitiva, poiché l'affidamento condiviso ed anche l'affidamento esclusivo “semplice” sarebbero senz'altro dannosi per i figli, alternando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico- fisico, stante la palese inidoneità educativa e manifesta carenza dell'altro genitore, è necessario confermare l'affidamento super esclusivo o rafforzato dei figli minori alla madre ricorrente, che potrà pertanto assumere – anche in mancanza del consenso del convenuto – qualsiasi decisione riguardante la prole, comprese quelle più importanti, relative ad esempio ad istruzione, educazione, cura, residenza.
Anche sotto il profilo della collocazione abituale, della residenza anagrafica e del diritto di visita, così come con riguardo alla assegnazione della casa coniugale, vanno confermate tutte le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendoci ragioni di disporre diversamente.
Con particolare riguardo al diritto di visita si osserva che, come riferito dalla madre, i figli sono molto più sereni da quando non frequentano più il padre e questi si è allontanato dalla casa coniugale (peraltro ad oggi è in carcere). Del resto, già in corso di separazione il sig. non aveva dato alcun seguito CP_1
agli incontri protetti con i figli, non svolgendo alcuna richiesta in tal senso e non facendosi parte attiva con i servizi sociali. Ancora, egli non ha frequentato il prescritto corso per uomini maltrattanti.
In questo quadro, non può essere ipotizzato alcun diritto di visita padre-figli, essendo prevalenti le esigenze di protezione dei fanciulli, che impongono di vietare ogni incontro.
pagina 6 di 10 Il Giudice relatore, con valutazione condivisa dal Collegio, ha ritenuto potenzialmente pregiudizievole Per oltre che superfluo l'ascolto di (n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013). Ed infatti, come Per_1
emerso dagli atti, ad oggi i figli sono finalmente più sereni, a fronte di un recente passato in cui sono stati invece ampiamente coinvolti nelle dinamiche familiari disfunzionali, nel conflitto genitoriale e nei procedimenti a carico del padre. Pertanto è agevole ipotizzare che non sarebbe positivo, per loro, rievocare ancora una volta in sede di ascolto il travagliato rapporto con il padre e le condotte violente e aggressive da lui perpetrate (anche) nei loro confronti, condotte peraltro già ampiamente accertate in sede penale. Per tali ragioni non si è dato corso all'ascolto.
Passando agli aspetti economici, parimenti non si ravvisano ragioni per modificare i provvedimenti recentemente assunti in sede di separazione giudiziale, allorquando il Tribunale ha disposto che il signor corrispondesse alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
600,00 (200 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per i tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il padre, tuttavia, non ha mai concorso al loro mantenimento: la ricorrente, peraltro, aveva anche tentato di ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente dal datore di lavoro, ma senza alcun successo, posto che le relative raccomandate sono state respinte (doc. n. 18 di parte ricorrente).
AR La signora gestisce, sin dal 2019, il Bar Olympic a Verzuolo e, nel 2024, ha percepito un reddito, come si evince dalla documentazione allegata, di circa € 12.000,00 (doc. n. 12).
Il marito, per quanto consti alla moglie, lavora presso una cava a Bagnolo Piemonte, ma la stessa non sa dire a quanto ammonti il suo stipendio mensile. Ciò, tuttavia, non osta alla statuizione richiesta, avendo il convenuto, ancora giovane, certa ed integra capacità lavorativa generica.
Del resto, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è consolidata nell'affermare che: “Anche il genitore disoccupato deve contribuire, poiché rileva la capacità lavorativa generica” (Trib. Milano
Decr. 15/4/2015); “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (Corte
d'Appello di Taranto, sent. 9 febbraio 2015 n. 64); “Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
pagina 7 di 10 (Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, Prima Sezione
Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203;
Cassazione Civile, Terza Sezione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403)”.
Sempre sul tema in trattazione, si segnalano le seguenti ulteriori sentenze di merito, a conferma di un orientamento già in precedenza consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte: Tribunale di Roma, sez. I, 07/07/2017, secondo cui “La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso.
Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”; Tribunale di
Alessandria, sez. I , 11/04/2022, n. 315, secondo cui “Per principio generale nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, neppure in caso di intervenuta decadenza, né
l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore -; pertanto, pur tenendo conto dello stato di disoccupazione del genitore non collocatario, è equo prevedere a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli - seppure in maniera minima”; Tribunale di Terni, 27/05/2022, n. 448, secondo cui “Anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica”.
Calando i sovra esposti principi nel caso di specie va pertanto confermato il contributo posto a carico del convenuto per il mantenimento dei figli in sede di separazione.
Sebbene infatti la IA , maggiorenne, abbia terminato il ciclo di studi superiori e si stia Per_5
gradualmente inserendo nel mondo del lavoro, non può dirsi ancora indipendente economicamente, e d'altro canto le esigenze dei due figli ancora minori sono destinate ad aumentare con il trascorrere del tempo (tra le tante pronunce sia di merito che di legittimità il Tribunale di Velletri, con provvedimento del 16/04/2020, n. 637, ha osservato che “L'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione. In altri termini, la
pagina 8 di 10 mera crescita dei figli implica in automatico un aumento dei loro bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una prova specifica al riguardo richiedendosi a tal proposito il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente di tale fatto da ritenersi notorio. Conseguentemente, va accolta la domanda finalizzata all'aumento dell'assegno quale contributo al mantenimento dei figli”. Per un provvedimento più recente, nello stesso senso, si può fare riferimento all'ordinanza 9.2.2024 della Corte d'Appello di Bari,
e in senso conforme anche Cass. Civ. sent. n. 13664/2022 e Cass. Civ. ord. n. 11724/2023).
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vanno integralmente poste a carico del convenuto nella misura di seguito indicata, in applicazione dei valori minimi previsti dalla tabella n. 2 del decreto
13 agosto 2022 n. 147, vigente al momento del completamento della prestazione professionale, con versamento in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Più precisamente la liquidazione deve essere determinata, ai valori minimi, in complessivi euro 2.906,00
(di cui euro 851,00 per fase studio;
euro 602,00 per fase introduttiva;
esclusa la fase di trattazione;
euro
1.453,00 per fase decisionale), oltre accessori tutti di legge, somma da versarsi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori nata nella ARte_1
Repubblica Popolare Cinese il 19.2.1985 e , nato nella Repubblica Popolare Cinese il CP_1
1.8.1977; Per AFFIDA i figli minori (n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) in via esclusiva e Per_1
rafforzata alla madre , che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni relative ai ARte_1
figli, comprese quelle di maggiore importanza;
DISPONE che i figli minori abbiano residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre,
DISPONE il divieto di incontri padre-figli;
CONFERMA il divieto di espatrio (n. Cuneo 30.6.2011) e (n. Cuneo 9.7.2013) ARte_3 Per_4
senza il consenso scritto della madre;
ARte_1
pagina 9 di 10 ASSEGNA la casa coniugale di Verzuolo, via Siccardi 19, condominio Cervino, con gli arredi che la compongono, alla signora;
ARte_1
PONE a carico del padre convenuto, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli, un assegno di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre ricorrente a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) documentate, sostenute nell'interesse della prole;
CONDANNA altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano (ai CP_1
valori minimi) in complessivi euro 2.906,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
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