Articolo 11 della Legge 27 marzo 1992, n. 257
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 aprile 1992
Art. 11. Risanamento della miniera di Balangero 1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanita', con la regione Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il Comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica. 2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 e' autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
Entrata in vigore il 28 aprile 1992
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