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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8083 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello, risarcimento del danno, solo danni a cose”, riservata per la decisione in data 25.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. CAPUANO VINCENZO, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO ANTIGNANI, giusta P.IVA_1
procura alle liti in atti;
APPELLATA
E
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 , nata a [...] il [...], res.te in Napoli alla via Cupa della CP_2
Filanda 60.;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
impugnava la sentenza n. 27691/21, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, per erronea valutazione del materiale probatorio in atti e, specificamente, della dichiarazione resa dal teste . Testimone_1
La predetta dichiarazione, in particolare, era stata ritenuta inattendibile, in primo luogo, perché il teste aveva dichiarato di aver visto “i contrassegni assicurativi" dei veicoli coinvolti nel sinistro, circostanza inverosimile, essendo obbligo di esposizione di tali contrassegni cessato dal 18/10/2015. La predetta considerazione, ad avviso dell'appellante, era irrilevante, ben avendo potuto il teste confondere il contrassegno con il contratto di assicurazione.
In secondo luogo, poi, l'impugnata sentenza riteneva il teste non attendibile perché, pur essendo questi il cognato dell'attrice, dichiarava di averle dato i suoi dati a seguito del sinistro. Anche tale valutazione risultava scorretta, poiché, in base alla prospettazione dell'appellante, la circostanza narrata dal teste era ininfluente ai fini della decisione.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo di riformare l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario e/o conducente del veicolo tg. FR751LP4 nella causazione del sinistro oggetto di causa e di condannare la e , in solido tra loro, al Controparte_3 CP_2
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 risarcimento dei danni al veicolo tg. FR077LJ, pari alla somma indicata nel preventivo o a quella accertata, anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla data del sinistro e danno da svalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la , che, preliminarmente, eccepiva CP_4 Controparte_5
la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per sua genericità, evidenziando come tale atto si ponesse in contrasto con le disposizioni di cui agli artt.163 e 342 c.p.c.
4. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., nonché ex 348 bis c.p.c., evidenziando che l'appello andava dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non avendo una "ragionevole probabilità di essere accolto".
Nel merito, faceva rilevare la correttezza dell'impugnata sentenza, priva di vizi, di cui chiedeva la conferma, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in data 25.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi, CP_2
benché ritualmente evocata in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, risultando, dallo stesso atto, sufficientemente chiari i motivi di impugnazione e le parti della pronuncia di cui si chiedeva la riforma.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di cui all'art. 348 bis cpc, non risultando l'appello manifestamente infondato ed essendo, invece, necessaria una valutazione dello stesso nel merito.
Nel merito, l'appello è infondato e non trova accoglimento.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Ritiene, in particolare, questo Tribunale che la valutazione di inattendibilità del teste operata dal Giudice di Pace sia corretta e meriti piena conferma.
Assumono, in particolare, rilievo determinante, ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste , il suo rapporto di affinità con Testimone_1
l'odierna appellante e le modalità con cui questi si sarebbe reso disponibile a testimoniare.
Si evidenzia, infatti, come la circostanza che il teste, dopo aver riconosciuto sul luogo del sinistro la propria cognata, si sia preoccupato di scambiare con lei le proprie generalità, al fine di offrirsi come testimone, sia inverosimile. Non si ravvisa, infatti, alcuna plausibile ragione per cui due persone, legate da un rapporto di affinità, che si sono reciprocamente riconosciute, debbano scambiarsi i dati anagrafici nell'immediatezza del sinistro.
La predetta circostanza induce questo Giudice a ritenere il predetto teste inattendibile e, quindi, l'evento non provato.
Risulta, pertanto, assorbito nella presente decisione il motivo di appello relativo all'erronea valutazione della dichiarazione del teste nella parte in cui questi dichiarava di aver preso visione dei contrassegni assicurativi.
L'appello viene, pertanto, disatteso e l'impugnata pronuncia integralmente confermata.
Si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e del verbale del 7.10.21
(udienza svoltasi innanzi al Giudice di Pace di Napoli) alla Procura della Repubblica –
Sede- per quanto di competenza in relazione alle dichiarazioni rese da TE
.
[...]
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro).
Nulla si dispone per le spese di , rimasta contumace. CP_2
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello, confermando l'impugnata pronuncia;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla , che liquida in euro 2.552,00 per Controparte_6
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
4) nulla per le spese di lite;
CP_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012;
6) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e del verbale del
7.10.21 (udienza svoltasi innanzi al Giudice di Pace di Napoli) alla Procura
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 della Repubblica – Sede- per quanto di competenza in relazione alle dichiarazioni rese da . Testimone_1
Così deciso in Napoli in data 8/6/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6