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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 1803/2022 R.G. tra rapp. e difeso dall'avv. Massimo Fasano in virtù di procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver inoltrato istanza di pagamento del TFR (euro 45.682,35 lorde) e di CL (ultime tre mensilità) a carico del Fondo di
Garanzia istituito presso l' con domanda avente n. di prot. 4100.03.02.2021.0052902; che CP_1 CP_1
l'istituto resistente, pur accogliendo la domanda, aveva applicato erroneamente le ritenute di legge sull'importo netto (v. prospetto calcolo allegato alla comunicazione all.1 al ricorso) anziché CP_1 applicarla, come correttamente avrebbe dovuto, sull'importo lordo espressamente indicato sia nella domanda al Fondo Garanzia presentata on-line (v. all. 2 al ricorso) sia nel Mod-SR53 (v.all.
4. al CP_1 ricorso); che in tal modo l' aveva ingiustamente applicato una doppia tassazione non consentita CP_2 dalla legge.
Ritenendo l'inesattezza dell'adempimento, chiedeva condannarsi l' al pagamento a favore del CP_1 ricorrente del maggior importo risultante dalla differenza tra quello dovuto (applicando la ritenuta sull'importo lordo di Euro 45.682,3 oltre interessi e rivalutazione) e quello erogato erroneamente al lordo di Euro 38.246,35 sul quale ha operato la ritenuta fiscale, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Istruita la causa in via documentale, all'odierna udienza il Tribunale decide come dalla presente sentenza.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art.2 della legge n.297/82 e dell'art.2 del d.lgs. n.80/92, il Fondo di Garanzia istituito presso l' si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento CP_1 di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. e delle ultime tre mensilità.
Con l'intervento del Fondo, l' assume la stessa obbligazione retributiva gravante sul datore di lavoro CP_1 insolvente.
Non vi è dubbio che il TFR e le mensilità retributive debbano essere assoggettate a tassazione da parte del sostituto d'imposta.
Sul punto la S.C. ha stabilito che “In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell , CP_1 anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l' , nel liquidare la propria obbligazione, deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità CP_1 di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario” (Cass. 23/03/2023 n. 8406).
Consentire all' di operare trattenute fiscali su una somma già al netto di tali trattenute (in pratica, CP_1 una doppia trattenuta) comporterebbe una duplicazione degli oneri fiscali nonché ad una traslazione di tali oneri dall' che vi è tenuto per legge, al lavoratore. CP_1
Nella vicenda che ci occupa, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che l ha operato CP_1 le ritenute non sull'importo lordo di € 45.682,35 come risultante dalla domanda al Fondo Garanzia CP_1
(v. all. 2 al ricorso) e dal (v. all.
4. al ricorso) ma sull'importo netto di € 38.246,35 risultante dal Per_1 prospetto di liquidazione contenuto nella comunicazione di accoglimento della domanda (v. all. 1 CP_1 al ricorso) erogando il minore importo di € 30.937,20.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della maggior somma pari CP_1 alla differenza tra l'importo dovuto (operando le ritenute sull'importo lordo di € 45.682,35) e il minore importo di € 30.937,20 erogato operando le ritenute sul netto di € 38.246,35 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1
a il maggior importo risultante dalla differenza tra quello dovuto (applicando Parte_1 la ritenuta sull'importo lordo di € 45.682,35 oltre interessi e rivalutazione) e quello di € 30.937,20 erogato operando le ritenute fiscali sull'importo netto di € 38.246,35, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi oltre rimborso CP_1 forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 1803/2022 R.G. tra rapp. e difeso dall'avv. Massimo Fasano in virtù di procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver inoltrato istanza di pagamento del TFR (euro 45.682,35 lorde) e di CL (ultime tre mensilità) a carico del Fondo di
Garanzia istituito presso l' con domanda avente n. di prot. 4100.03.02.2021.0052902; che CP_1 CP_1
l'istituto resistente, pur accogliendo la domanda, aveva applicato erroneamente le ritenute di legge sull'importo netto (v. prospetto calcolo allegato alla comunicazione all.1 al ricorso) anziché CP_1 applicarla, come correttamente avrebbe dovuto, sull'importo lordo espressamente indicato sia nella domanda al Fondo Garanzia presentata on-line (v. all. 2 al ricorso) sia nel Mod-SR53 (v.all.
4. al CP_1 ricorso); che in tal modo l' aveva ingiustamente applicato una doppia tassazione non consentita CP_2 dalla legge.
Ritenendo l'inesattezza dell'adempimento, chiedeva condannarsi l' al pagamento a favore del CP_1 ricorrente del maggior importo risultante dalla differenza tra quello dovuto (applicando la ritenuta sull'importo lordo di Euro 45.682,3 oltre interessi e rivalutazione) e quello erogato erroneamente al lordo di Euro 38.246,35 sul quale ha operato la ritenuta fiscale, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Istruita la causa in via documentale, all'odierna udienza il Tribunale decide come dalla presente sentenza.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art.2 della legge n.297/82 e dell'art.2 del d.lgs. n.80/92, il Fondo di Garanzia istituito presso l' si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento CP_1 di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. e delle ultime tre mensilità.
Con l'intervento del Fondo, l' assume la stessa obbligazione retributiva gravante sul datore di lavoro CP_1 insolvente.
Non vi è dubbio che il TFR e le mensilità retributive debbano essere assoggettate a tassazione da parte del sostituto d'imposta.
Sul punto la S.C. ha stabilito che “In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell , CP_1 anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l' , nel liquidare la propria obbligazione, deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità CP_1 di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario” (Cass. 23/03/2023 n. 8406).
Consentire all' di operare trattenute fiscali su una somma già al netto di tali trattenute (in pratica, CP_1 una doppia trattenuta) comporterebbe una duplicazione degli oneri fiscali nonché ad una traslazione di tali oneri dall' che vi è tenuto per legge, al lavoratore. CP_1
Nella vicenda che ci occupa, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che l ha operato CP_1 le ritenute non sull'importo lordo di € 45.682,35 come risultante dalla domanda al Fondo Garanzia CP_1
(v. all. 2 al ricorso) e dal (v. all.
4. al ricorso) ma sull'importo netto di € 38.246,35 risultante dal Per_1 prospetto di liquidazione contenuto nella comunicazione di accoglimento della domanda (v. all. 1 CP_1 al ricorso) erogando il minore importo di € 30.937,20.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della maggior somma pari CP_1 alla differenza tra l'importo dovuto (operando le ritenute sull'importo lordo di € 45.682,35) e il minore importo di € 30.937,20 erogato operando le ritenute sul netto di € 38.246,35 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1
a il maggior importo risultante dalla differenza tra quello dovuto (applicando Parte_1 la ritenuta sull'importo lordo di € 45.682,35 oltre interessi e rivalutazione) e quello di € 30.937,20 erogato operando le ritenute fiscali sull'importo netto di € 38.246,35, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi oltre rimborso CP_1 forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.