Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/04/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento con cui la Prefettura di Venezia-Sportello Unico per l’Immigrazione in data 14 luglio 2025 ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, espone che:
- ha fatto ingresso in Italia in data 29 ottobre 2022, con visto per lavoro stagionale rilasciato sulla base del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-;
- ha successivamente intrapreso un’attività lavorativa presso la società Naval Sud s.r.l. di Venezia, inizialmente con contratto a tempo determinato, poi trasformato in un contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° dicembre 2024, come attestato dalla documentazione contributiva prodotta in giudizio;
- ha presentato in data 27 ottobre 2023 un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- all’esito del relativo procedimento, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia ha rilasciato il nulla osta alla conversione in data 5 febbraio 2025;
- lo stesso Sportello Unico con l’avversato provvedimento in data 14 luglio 2025 ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione, rilevando che dalle verifiche eseguite sul portale informatico dell’Amministrazione risultava che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- aveva revocato, in data 23 gennaio 2024, il nulla osta al lavoro stagionale originariamente rilasciato in favore del ricorrente.
2. Avverso il provvedimento dello Sportello Unico di Venezia è insorto, dunque, il ricorrente, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’articolo 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999 anche in relazione al d.l. n. 145/2024. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione del principio di legittimo affidamento.
La revoca impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata sulla revoca del nulla osta al lavoro stagionale da parte dello Sportello Unico di -OMISSIS-, provvedimento che, però, a detta del ricorrente, non gli è stato notificato. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che il ricorrente risultava stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro e reddito documentato, circostanza che, secondo la giurisprudenza, dev’essere valorizzata ai fini della conversione del titolo di soggiorno.
2.2. Difetto di motivazione e violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 .
Il provvedimento impugnato si limita a richiamare la revoca del nulla osta al lavoro stagionale disposta dalla Prefettura di -OMISSIS- senza spiegare in che modo tale circostanza incida sulla possibilità di procedere alla conversione del titolo di soggiorno. L’Amministrazione intimata, inoltre, non avrebbe valutato la documentazione, prodotta dal ricorrente, relativa alla continuità del rapporto di lavoro e alla regolarità della posizione contributiva.
2.3. Violazione del principio di tutela dell’affidamento .
La revoca del nulla osta è intervenuta successivamente al suo rilascio, quando il ricorrente aveva già consolidato la propria posizione lavorativa sul territorio nazionale, essendo titolare di un rapporto di lavoro stabile e regolare, ragion per cui il provvedimento impugnato incide su una situazione ormai consolidata, determinando una palese lesione dell’affidamento ingenerato nel ricorrente medesimo dal precedente provvedimento favorevole, adottato dalla medesima amministrazione e idoneo a orientare le scelte di vita e lavorative dello straniero.
3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, fissata a seguito di rinvio per regolarizzare la modalità di deposito della notifica in formato accessibile, il Collegio, ravvisandone i presupposti, ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
6. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
7. Occorre preliminarmente rammentare che il giudice amministrativo non è vincolato alla qualificazione del provvedimento impugnato operata dall’Amministrazione, potendo procedere alla riqualificazione del provvedimento stesso in base al suo contenuto sostanziale ed alla funzione effettivamente esercitata ( ex multis , Cons Stato, Sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7882).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è formalmente qualificato come revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno; tuttavia, dal contenuto dell’atto emerge che l’Amministrazione intimata ha ritenuto illegittimo il nulla osta alla conversione, rilasciato in data 5 febbraio 2025, sul presupposto che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- aveva già disposto, in data 23 gennaio 2024, la revoca del nulla osta al lavoro stagionale originariamente rilasciato al ricorrente.
Ne consegue, a ben vedere, che la Prefettura di Venezia non ha agito nell’esercizio del potere di revoca del provvedimento in precedenza rilasciato, bensì ha inteso rimuovere un precedente provvedimento ritenuto illegittimo ab origine , in quanto adottato nonostante la preesistenza di un atto ostativo. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere riqualificato come un annullamento d’ufficio del nulla osta alla conversione precedentemente rilasciato a favore del ricorrente.
8. Così riqualificato il provvedimento, viene meno anche ogni dubbio sulla competenza territoriale di questo Tribunale.
La fattispecie si distingue da quella esaminata dalla Sezione nell’ordinanza n. 1574/2025, relativa ad un giudizio che aveva ad oggetto un atto consequenziale, adottato da un’autorità amministrativa territorialmente diversa rispetto a quella che aveva emanato l’atto presupposto, con conseguente attrazione della competenza presso il Tribunale competente a conoscere di quest’ultimo atto.
Nel caso in esame, invece, la controversia ha ad oggetto unicamente il corretto esercizio del potere di autotutela da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia, che ha annullato il nulla osta alla conversione precedentemente rilasciato.
Vero è che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio; ciò nondimeno, non si ravvisano esigenze istruttorie ai fini della decisione della presente controversia, atteso che il ricorrente non contesta affatto la legittimità della revoca del nulla osta al lavoro stagionale, disposta dalla Prefettura di -OMISSIS-, ma esclusivamente il successivo ritiro del nulla osta alla conversione del titolo (nulla osta che, come già evidenziato, era stato rilasciato ancorché il titolo presupposto risultasse già revocato). Ne consegue che l’acquisizione del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- non è necessaria ai fini della decisione sul ricorso in esame.
9. Chiarito il perimetro oggettivo della controversia e radicata la competenza di questo Tribunale, può procedersi all’esame del ricorso, che è fondato, limitatamente al secondo e al terzo motivo, suscettibili di trattazione congiunta.
Com’è noto, l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è disciplinato dall’art. 21 -nonies della legge n. 241 del 1990, che consente all’Amministrazione di rimuovere un proprio precedente provvedimento illegittimo solo in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale e previa valutazione comparativa degli interessi in gioco.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito altresì che, specie quando l’atto da rimuovere abbia natura ampliativa della sfera giuridica del destinatario, l’Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione dalla quale risultino non soltanto l’illegittimità originaria dell’atto e le ragioni di interesse pubblico che rendono attuale e necessaria la sua rimozione, ma anche la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione, rispetto all’affidamento ingenerato nel destinatario, specie quando questi abbia nel frattempo consolidato la propria posizione sulla base del provvedimento ampliativo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4060).
Ebbene, nel caso di specie tali presupposti non sussistono.
L’Amministrazione nel provvedimento impugnato si limita infatti a richiamare la revoca del nulla osta al lavoro stagionale disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, senza svolgere alcuna valutazione circa l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del nulla osta alla conversione già rilasciato. Parimenti assente risulta qualsiasi valutazione dell’affidamento maturato in capo al ricorrente, il quale aveva ottenuto il nulla osta alla conversione ed aveva nel frattempo consolidato la propria posizione lavorativa.
Dalla documentazione versata in giudizio emerge, in particolare, che il ricorrente lavora, senza interruzioni di sorta, sin dal 2024 e che il rapporto di lavoro, originariamente a tempo determinato, è stato trasformato in un rapporto a tempo indeterminato, con conseguente stabile capacità di produrre reddito.
Si tratta di elementi che l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente considerare nell’ambito della valutazione comparativa richiesta dall’art. 21- nonies l. 241/1990, tanto più in un contesto – quale quello relativo al soggiorno dello straniero per motivi di lavoro – nel quale la normativa di riferimento e la giurisprudenza attribuiscono rilievo all’inserimento lavorativo dell’interessato, di cui il ricorrente ha offerto ampia prova documentale.
L’assenza di tale valutazione comparativa rende pertanto il provvedimento impugnato viziato per difetto di motivazione e per violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela, nonché per lesione del principio dell’affidamento.
10. Di qui la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento del primo gruppo di censure, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre vantaggi maggiori.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
EA De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | RL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.