Ordinanza collegiale 1 luglio 2021
Sentenza 29 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06154/2025REG.PROV.COLL.
N. 05192/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione III, n. 8301 del 29 dicembre 2021, resa inter partes , concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Adriano Licenziati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3038 del 2017, proposto innanzi al T.a.r. Napoli, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano chiesto l’annullamento:
a ) della determina dirigenziale-ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in immobili di proprietà dei ricorrenti, ivi descritte, emessa dal Dirigente dell’VIII Settore Urbanistica - Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco protocollo 498 dell’11.5.2017;
b ) della relazione tecnica prot. 25721/2017 del 18.4.2017 redatta da tecnici dello stesso Servizio Antiabusivismo Edilizio, atto del quale non si conosce il contenuto;
c ) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque incidente negativamente nella sfera giuridica dei ricorrenti.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto, nel quadro di quattro distinti motivi di gravame, quanto segue: - l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e del nominativo del relativo responsabile; - il difetto del necessario contraddittorio; - la mancata esatta descrizione delle opere abusive; - l’erronea rappresentazione della realtà a fondamento dell’atto impugnato ed il difetto di istruttoria, nonché la mancata considerazione dei crolli verificatisi e dei lavori in corso d’opera.
3. Nella resistenza del Comune di Torre del Greco, il Tribunale adìto (Sezione III), dopo aver disposto istruttoria con l’ordinanza n. 4571 del 1° luglio 2021, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 1.500).
4. In particolare, il Tribunale, dopo aver evidenziato il carattere vincolato del provvedimento demolitorio, ha ripercorso il complesso quadro motivazionale che connota l’atto impugnato precisando le varie difformità riscontrate e ciò in relazione al “ fabbricato sito alla Via Cavallo, costituito da 3 livelli ”, a quello “ ubicato alla Via Purgatorio n. 90, con accesso da Via Circumvallazione ” nonché posto in “ Via Circumvallazione n. 182 ” anche con riferimento “ al locale interrato per parcheggio pertinenziale, ai sensi della legge 122/1989 e s.m.i., con relativa rampa ”. Ha quindi rilevato l’emersione di elementi, acquisiti all’esito della disposta istruttoria, denotanti la “ sussistenza degli abusi accertati ” nonché preso atto che “ Gli stessi interventi, complessivamente considerati, hanno un sicuro impatto pure sui valori protetti dai vincoli gravanti sulla zona ”. Ha quindi rilevato, in ordine alle opere contestate, che “ in quanto implicanti una apprezzabile trasformazione urbanistico edilizia, le stesse sono assoggettabili, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al regime del permesso di costruire ” e che “ essendo state realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed alterando lo stato dei luoghi, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale l'unica sanzione applicabile è quella della riduzione in pristino dello stato dei luoghi ”. Inoltre risulterebbe “ compiutamente ricostruita, a pagina 4 dell’ordinanza in argomento, la vicenda relativa al crollo parziale del fabbricato ” ed i titoli edilizi richiamati in ricorso “ non coprono, come da grafici ed elaborati allegati, le difformità già sopra elencate e correttamente sanzionate dall’Amministrazione ”.
5. Avverso tale pronuncia i signori -OMISSIS- ed -OMISSIS- hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 22/06/2022 e depositato il giorno successivo, lamentando, attraverso n. 3 motivi di gravame (pagine 4-18), quanto di seguito sintetizzato:
I) ERROR IN IUDICANDO – OMESSA PRONUNCIA, in quanto il T.a.r. avrebbe erroneamente richiamato l’orientamento che vieta la “ considerazione atomistica ” degli interventi integranti abuso edilizio, trattandosi nel caso di specie di tre diversi fabbricati;
II) ERROR IN IUDICANDO – OMESSA PRONUNCIA, in quanto il T.a.r. nemmeno si sarebbe pronunciato in ordine ai profili di censura riferiti alle distinte contestazioni mosse con il provvedimento ingiuntivo impugnato in prime cure e pertanto si contesta il preteso “ Cambio di destinazione d’uso - da autorimessa ad officina meccanica (catastale C/3) ” del piano interrato essendo la destinazione della porzione immobiliare “ coerente con i titoli emessi dallo stesso Comune da oltre 20 anni ”; così come si deduce, in ordine alla contestazione relativa alla “ costruzione di tramezzi funzionali a una diversa distribuzione degli spazi ”, che costituisce intervento di manutenzione straordinaria.
Parimenti non suscettibile di essere sottoposto a sanzione demolitoria sarebbe il “ Diverso posizionamento dei finestroni (vedi finestrone adiacente rampa di accesso) ” e sarebbe insussistente il “ Cambio di destinazione d'uso, da attività artigianale a commerciale, per la porzione di fabbricato posta a sx della cassa scala ”. Soggiunge che, sempre in relazione al piano terra di via Cavallo, non sarebbe suscettibile della disposta sanzione la modifica del vano finestra e che la modalità di esecuzione della recinzione sarebbe del tutto conforme al progetto, dovendosi considerare l’altezza variabile del marciapiede sottostante. Anche la barriera in ferro, realizzata sulla recinzione, è costituita da un pannello di altezza 1,20 m sarebbe conforme a quanto previsto dal progetto autorizzato. Per la parte esterna deduce che la tettoia in ferro sarebbe costituita da elementi leggeri con copertura in telo e che la stessa rientrerebbe tra le attività o interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica per le attività commerciali. Nemmeno sussisterebbero i presupposti per assumere un’iniziativa demolitoria in relazione al fabbricato di via Purgatorio, in quanto il Piano Terra del fabbricato di via Circumvallazione n. 182 non sarebbe affatto adibito ad abitazione e non sarebbe richiesto alcun titolo edilizio per la contestata “ Diversa distribuzione degli spazi interni del locale interrato ”. Non perseguibili sarebbero poi il varco carrabile (il “ vano a ridosso della parete ”) trattandosi di un semplice locale tecnico destinato a deposito realizzato all’interno dell’autorimessa e l’utilizzo di un diverso materiale per il camminamento pedonale.
III) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 DELLA LEGGE N. 241/1990, in considerazione del contributo che gli interessati avrebbero potuto offrire in caso di attivazione del confronto endoprocedimentale.
6. L’appellante ha concluso per l’accoglimento dell’appello.
7. In data 11 luglio 2022 il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha sottolineato, tra l’altro, che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate.
8. In data 30 maggio 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare, oltre a ribadire le deduzioni formulate, ha evidenziato che l’amministrazione si è riservata, con lo stesso provvedimento impugnato, di istruire ulteriormente la vicenda, confermando la necessità di ulteriori accertamenti e quindi insistendo per la carenza di istruttoria e di motivazione
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 2 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
11. Per quanto riguarda la pretesa indebita inclusione delle contestazioni effettuate dall’Ufficio nei riguardi dei tre ricorrenti di primo grado (dei quali solo due hanno proposto appello) vi è da dire che il rilievo è privo di refluenza patologica, in quanto, anche a voler giungere ad una disamina delle difformità riscontrate immobile per immobile, risultano le opere contestate meritevoli dell’irrogata sanzione demolitoria in ragione sia della loro consistenza sul piano edilizio sia della loro incidenza sotto il profilo paesaggistico.
Ripercorrendo le argomentazioni riportate nell’ordinanza impugnata in prime cure, viene infatti in evidenza che:
- il fabbricato sito alla via Cavallo è stato interessato, tra l’altro, da un cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato e da un diverso posizionamento dei finestroni (con conseguente verosimile alterazione prospettica), nonché da un cambio di destinazione d’uso del piano terra con la trasformazione di un vano finestra in un vano porta e la realizzazione di una tettoia in ferro;
- il fabbricato sito alla via Purgatorio n. 90 è stato interessato da svariate variazioni prospettiche;
- il fabbricato sito alla via Circumvallazione n. 182 è stato interessato da un cambio di destinazione d’uso in abitazione con variazione prospettica.
Da tanto deriva che la considerazione unitaria invece che atomistica dei contestati interventi non assume alcuna refluenza sul loro apprezzamento sul piano della rilevanza edilizia sotto svariati profili sia urbanistici che paesaggistici.
12. Infondato è quindi anche quanto dedotto col secondo mezzo, a proposito della insussistenza dei presupposti per la sanzione demolitoria, in considerazione della effettiva consistenza delle opere realizzate, del tutto rilevanti sul piano planovolumetrico oltre che comunque su quello paesaggistico.
La disamina dei rilievi sollevati da parte appellante sul punto impone un ulteriore approfondimento, dovendosi rilevare, circa la specifica consistenza degli interventi contestati, quanto segue:
- in relazione al fabbricato di via Cavallo, vengono in considerazione il “ Cambio di destinazione d’uso - da autorimessa ad officina meccanica (catastale C/3) ” del piano interrato e, per quanto riguarda il piano terra, il “ Cambio di destinazione d'uso, da attività artigianale a commerciale, per la porzione di fabbricato posta a sx della cassa scala ”: trattasi di interventi che richiedono il necessario titolo edilizio (in tema: Cons. Stato, Sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4139) e che non si rinviene agli atti di causa;
- non rileva sia la concessione edilizia n. 7/92 (v. doc. 42 agli atti del giudizio di prime cure), riguardando la realizzazione di un “fabbricato destinato a civile abitazione”, sia l’autorizzazione “ ad espletare l’attività di AUTOFFICINA nei locali siti alla Via Cavallo n. 4 ” avendo carattere commerciale invece che edilizio;
- per le medesime ragioni, connesse al mutamento di destinazione funzionale, va riscontrata la rilevanza edilizia della “ Costruzione di tramezzi per la realizzazione di un locale adibito a wc e di un vano adibito a deposito per materiale connesso all’attività ”;
- meritevole della irrogata sanzione è, altresì, il “ Diverso posizionamento dei finestroni (vedi finestrone adiacente rampa di accesso) ” e la “ trasformazione di un vano finestra in vano porta ” al piano terra di via Cavallo già solo per la loro incidenza sul piano prospettico in un’area, come rilevato, sottoposta a vincolo paesaggistico;
- la recinzione, per la sua consistenza, assume a sua volta obiettiva rilevanza edilizia e non emergono elementi documentali, peraltro non esattamente valorizzati da parte appellante, che denotino il rilascio del corrispondente titolo edilizio;
- la tettoia di significative dimensioni (“ mt 8,50 x 5,30, con altezza max all'intradosso pari a mt 2,80 ”) è stata correttamente contestata dall’Ufficio già solo per la sua incidenza “ sull’aspetto esteriore dell’edificio ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 10 luglio 2025, n. 6032; Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054), fermo restando che non ricorre il necessario interesse processuale rispetto ad interventi non specificamente contestati con l’ordinanza impugnata in prime cure;
- anche in ordine al fabbricato di via Purgatorio sono state riscontrate variazioni prospettiche che, per le ragioni anzidette, complessivamente giustificano il censurato provvedimento (Cons. Stato, Sez. VII, 2 aprile 2024, n.2990: “ Gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente. E, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni ”), fermo restando che anche in tal caso non ricorre il necessario interesse a censurare passaggi argomentativi dell’atto che non si traducono in specifiche contestazioni;
- per quanto, infine, riguarda il “ Piano Terra del fabbricato di Via Circumvallazione n. 182 ” la sua abusiva destinazione abitativa non è adeguatamente contraddetta da parte appellante, che anzi ammette la presenza al suo interno “ di un angolo cottura, un’area pranzo e un’area relax con divano e bagno ” (cfr. appello pag. 14) mentre per tutte le altre opere contestate vale il principio anzidetto che preclude un approccio atomistico agli abusi commessi.
13. Infondato è, di conserva, anche quanto dedotto col terzo motivo di gravame, stante l’insussistente refluenza patologica del difetto di partecipazione endoprocedimentale.
Sul punto parte appellante evidenzia che il contributo partecipativo avrebbe consentito di fare chiarezza in ordine sia alla necessità di prendere in considerazione distintamente gli immobili sia alla loro effettiva consistenza, considerazioni che, per le ragioni anzidette non trovano fondamento. Si è infatti riscontrata, come dianzi evidenziato, la rilevanza delle opere contestate a prescindere dalla loro o meno considerazione atomistica. Circa poi la possibile refluenza del contributo partecipativo occorre rimarcare quanto sopra considerato attestante la sussistenza dei presupposti a fondamento dell’ordine demolitorio. Non assume infine alcuna rilevanza patologica il fatto che “ la stessa amministrazione si è riservata, con lo stesso provvedimento impugnato, di istruire ulteriormente la vicenda ” (cfr. atto d’appello, pagina 18) costituendo una mera clausola di stile, priva di refluenza sulla sussistenza dei presupposti a fondamento dell’impugnato ordine demolitorio rilevati dalla stessa amministrazione all’esito degli accertamenti all’uopo espletati
14. Tanto premesso il ricorso è da respingere.
15. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5192/2022), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Torre del Greco, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 3000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO