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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 3715/2025, introdotto da
(ROMA, 23/09/1988), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA Parte_1
DEL BUFALO e da (ROMA, 31/10/1990), Parte_2
con il patrocinio dell'avv. VALERIA PEDITTO;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/03/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento d dei figli nati dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
2) Le decisioni di maggior interesse e/o di straordinaria amministrazione relative ai figli saranno assunte di comune accordo dai genitori, ivi comprese la eventuale modifica della residenza dei bambini, la scelta delle scuole e delle attività sportive.
3) I figli saranno collocati prevalentemente presso la madre;
2
4) Considerato che la IG.ra ha comunicato alla proprietaria il recesso anticipato dal Parte_2 contratto di locazione della are, la medesima dal mese di marzo 2025 si trasferirà con i figli in un appartamento in locazione in Cava dei Selci (Rm), Via Quarto Sant'Antonio, 3° traversa, n. 36; per dovrà mantenersi l'iscrizione presso l'Istituto San Giuseppe del Per_1 Carbullotto sino alla fine dell'attuale ciclo scolastico (quindi fino a tutta la quinta elementare) mentre per i genitori decideranno di comune accordo se mantenere l'iscrizione presso Per_2 l'attuale istituto scolastico o se iscriverla altrove.
5) ha poi deciso di non frequentare più la scuola calcio, di continuare KA e di Per_1 iscriversi a Basket (che frequenterà il lunedì e il giovedì).
6) In merito alla regolamentazione dei tempi di accudimento dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e scolastici degli stessi minori.
7) In assenza di accordo, il padre potrà comunque prendere e tenere con sé il figlio Per_1 secondo la seguente frequentazione:
a) la settimana nel cui weekend i bambini staranno con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento e il giovedì dall'uscita di scuola Per_1 con pernottamento;
b) la settimana nel cui weekend i bambini staranno con il padre, egli potrà tenere con sé Per_1 il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento, il giovedì pomeriggio senza pernottamento (riportandolo a casa della madre dopo cena) e dal venerdì sera al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
c) nella settimana in cui il weekend i bambini staranno con la madre, il padre terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio anche per la cena, senza pernottamento fino ai tre anni;
Per_2 nella settimana in cui il weekend i bambini staranno con il padre, egli potrà tenere il Per_2 martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio anche per la cena, senza pernottamento fino ai tre anni, il sabato e la domenica tutto il giorno anche per la cena, senza pernottamento fino ai tre anni;
d) dall'età di tre anni della figlia il padre potrà tenerla con sé anche per il pernottamento Per_2 nei periodi di sua competenza, inserendolo gradualmente anche prima dei tre anni;
e) durante le vacanze estive dalla scuola, il padre potrà prendere e tenere con sé i figli per un periodo paritetico rispetto alla madre, concordandolo entro il 30 maggio di ogni anno;
f) considerato che, durante il periodo estivo, la madre usualmente si trasferisce presso la casa al mare dei genitori a Tor San Lorenzo, la medesima collaborerà con il padre per gli accompagnamenti dei figli: i genitori si vedranno a metà strada oppure uno dei genitori accompagnerà i bambini a Roma e l'altro li riporterà a Tor San Lorenzo o viceversa;
g) in caso di disaccordo sul periodo estivo da trascorrere con i minori, il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative, prenderà con sé i figli una settimana dal 6 al 13 del mese di luglio e 15 giorni dall'1 agosto alle ore 10.30 al 16 agosto alle ore 16,00 un anno e dal 16 agosto alle ore 10.30 al 31 agosto alle ore 16.00 l'anno successivo;
h) il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative, oltre ai periodi indicati al punto g), nel periodo estivo, in alternativa alla frequentazione ordinaria, a settimane alterne, prenderà con sé i figli un fine settimana lungo dal venerdì alle ore 10.30 alla domenica alle ore 16.00; durante le settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre li potrà tenere con sé il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 18.00 circa, con collaborazione negli accompagnamenti come indicati al punto g); 3
i) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere con sé ad anni alterni i figli: il 24 dicembre o il 25 dicembre dalle ore 10:00 con pernottamento (per il Natale 2024 i genitori hanno concordato che il 24 dicembre i figli stessero con il padre e il 25 dicembre con la madre), il 31 dicembre o il 1 gennaio dalle ore 10:00 con pernottamento;
il 6 gennaio ad anni alterni o la mattina con uno e il pomeriggio dalle ore 16,00 con l'altro genitore;
j) per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica sino al pomeriggio della domenica di Pasqua ovvero sino alle 19.00 e dalle 19.00 della Pasqua sino al primo giorno di scuola dopo le vacanze scolastiche;
8)laddove la madre tornasse a vivere presso l'abitazione della famiglia di origine o in altro quartiere diverso dall'attuale quartiere di residenza, entrambi i genitori collaboreranno per gli accompagni dei figli da e verso le rispettive abitazioni.
9) Le parti dovranno applicare la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività sopra non espressamente previste, come ad esempio la giornata del primo novembre, dell'8 dicembre, del primo maggio e del 2 giugno;
nel caso in cui dette festività dovessero coincidere con i giorni previsti per il genitore non collocatario, esse dovranno intendersi come giornate normali di frequentazione e pertanto non dovranno essere computate nella citata alternanza.
10) In caso di occasioni particolari, come ad esempio feste, ricorrenze particolari, compleanni dei nonni, compleanni dei genitori, ecc, i minori potranno stare con un genitore, anche se detti eventi abbiano luogo fuori dai tempi concordati, purché siano previamente pattuiti con preavviso all'altro genitore di almeno cinque giorni e purché siano compatibili con le esigenze scolastiche.
11) I genitori avranno diritto di organizzare (con assunzione della relativa spesa) ad anni alterni la festa con amici per il compleanno dei minori, con diritto dell'altro genitore di parteciparvi;
e questo sia che la festa sia coincidente con il giorno di effettivo compleanno sia che non lo sia;
12) Entrambi i genitori comunicheranno il luogo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
13) Resta inteso tra i genitori che la decisione di far decorrere il pernottamento della figlia Per_2 presso il padre dal compimento del terzo anno di età vada intesa quale mera cautela;
pertanto, nel caso in cui la minore mostrasse già da subito, ovvero anche prima del raggiungimento dei tre anni, una tranquillità tale da consentirle di dimorare anche nottetempo presso il padre, non vi sarà alcun ostacolo affinché ciò avvenga.
14) Laddove per l'estate 2025 non sarà stato ancora inserito il pernottamento di presso il Per_2 padre, il medesimo potrà tenere con sé il figlio nei periodi indicati ai punti h) e i), Per_1 mentre per la frequentazione della figlia i genitori dovranno raggiungere un accordo che Per_2 consenta la frequentazione diurna con il il pernottamento presso la madre, con collaborazione paritetica per gli accompagni.
15) Le parti convengono che i nonni avranno facoltà di incontrare i minori quando desiderano, previo accordo tra i genitori.
16) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 Parte_2 titolo di mantenimento dei figli, la somma di euro 1.000,00 (mille/00), pari a 500,00 euro per ogni figlio, a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN [...] con decorrenza dal mese di marzo 2025; il IG. inizierà Pt_1 4 quindi a corrispondere l'importo di euro 1.000,00 da quando la IG.ra avrà Parte_2 effettivamente rilasciato la casa attualmente locata.
17) L'assegno di mantenimento, come sopra indicato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi dopo un anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Roma.
18) Le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori, come da Protocollo d'intesa firmato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che deve intendersi qui riportato integralmente con decorrenza dal mese di marzo 2025, sempre che la IG.ra abbia effettivamente rilasciato la casa attualmente Parte_2 locata.
19) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100 % dalla IG.ra e il Parte_2 IG. rinuncia a richiedere la restituzione del 50 % al medesimo dovuto per legge, Pt_1 contribuendo anche in tal modo al mantenimento dei figli.
20) I documenti fiscali attestanti le spese straordinarie dei figli verranno conservati dalla madre, la quale dovrà consegnarne una copia al IG. per permettere la detrazione fiscale al 50 % Pt_1 come per legge;
in caso di necessità, la IG.ra consegnerà al IG. gli originali dei Parte_2 Pt_1 titoli giustificativi, con rispetto delle norme relative alla fatturazione elettronica, facendo intestare ogni spesa straordinaria ai minori.
21) Il IG. e la IG.ra corrisponderanno un contributo pari al 50% delle spese Pt_1 Parte_2 relative al condominio della attuale casa familiare e consumo acqua come di seguito indicate: il conguaglio riscaldamento 2023/2024 ammonta ad euro 1.418.37 e il consumo acqua 2023 ammonta ad euro 197,91, quindi il IG. e la IG.ra sosterranno ognuno il Pt_1 Parte_2 pagamento del 50 % di tale spesa, pari a euro 808,13, eseguendo il bonifico al condominio di Via al IV Miglio 28 entro il 31 gennaio 2025.
22) Le rate del riscaldamento 2024-2025 di euro 534,00 dovranno essere pagate dalla IG.ra al condominio di Via Al IV Miglio 28 entro il 31 gennaio 2025. Parte_2
23) Il IG. e la IG.ra corrisponderanno un contributo pari al 50% delle spese Pt_1 Parte_2 relative ai asto per l l figlio anno 2023/2024 che ammontano ad euro Per_1 678,00 e 2024/2025 che ammontano ad euro 480,00: la quota del 50 % dovuta da entrambi i genitori pari ad euro 579,00 sarà corrisposta direttamente all'Istituto scolastico San Giuseppe del Carbullotto.
24) Considerato che il IG. ha già corrisposto alla locatrice il 50 % delle somme dovute
Pt_1 per il canone di locazione della casa familiare e continuerà a corrispondere tale 50 % sino al rilascio dell'immobile, la IG.ra corrisponderà alla locatrice tutte le altre somme ancora Parte_2 dovute (ad eccezione di quelle dovute dal IG. di cui ai punti 20, 21 e 22) sino al momento
Pt_1 del rilascio;
il deposito cauzionale che deve essere restituito dalla locatrice verrà percepito dal IG. che lo ha corrisposto. Le spese che dovessero essere addebitate dalla
Pt_1 locatrice alle parti a titolo di danni subiti all'appartamento locato saranno sostenute al 50 % dal IG. e dalla IG.ra .
Pt_1 Parte_2
25) Le suddette condizioni riguardanti il rilascio anticipato dell'appartamento locato e le somme ancora dovute dovranno essere riportate in un accordo risolutivo del contratto di locazione tra le parti e la locatrice da sottoscrivere contestualmente al presente ricorso.
26) Con l'esatto adempimento delle clausole di cui sopra, il IG. e la IG.ra Pt_1 Parte_2 dichiarano espressamente di non vantare più alcuna pretesa e/o diritto sulle elargizioni economiche pregresse tra gli stessi intervenute (o dovute a terzi per i figli), a qualsiasi titolo, in costanza di rapporto e sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sulle quali rinunciano a qualsiasi diritto e/o rivendicazione. 5
27) Il IG. e la IG.ra prestano il consenso per la richiesta e/o il rinnovo per il Pt_1 Parte_2 loro passaporto, per quello dei figli e per la richiesta e il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per i minori.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori coinvolti.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio dei figli delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 01/04/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 3715/2025, introdotto da
(ROMA, 23/09/1988), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA Parte_1
DEL BUFALO e da (ROMA, 31/10/1990), Parte_2
con il patrocinio dell'avv. VALERIA PEDITTO;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/03/2025 le parti in epigrafe hanno di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento d dei figli nati dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
2) Le decisioni di maggior interesse e/o di straordinaria amministrazione relative ai figli saranno assunte di comune accordo dai genitori, ivi comprese la eventuale modifica della residenza dei bambini, la scelta delle scuole e delle attività sportive.
3) I figli saranno collocati prevalentemente presso la madre;
2
4) Considerato che la IG.ra ha comunicato alla proprietaria il recesso anticipato dal Parte_2 contratto di locazione della are, la medesima dal mese di marzo 2025 si trasferirà con i figli in un appartamento in locazione in Cava dei Selci (Rm), Via Quarto Sant'Antonio, 3° traversa, n. 36; per dovrà mantenersi l'iscrizione presso l'Istituto San Giuseppe del Per_1 Carbullotto sino alla fine dell'attuale ciclo scolastico (quindi fino a tutta la quinta elementare) mentre per i genitori decideranno di comune accordo se mantenere l'iscrizione presso Per_2 l'attuale istituto scolastico o se iscriverla altrove.
5) ha poi deciso di non frequentare più la scuola calcio, di continuare KA e di Per_1 iscriversi a Basket (che frequenterà il lunedì e il giovedì).
6) In merito alla regolamentazione dei tempi di accudimento dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e scolastici degli stessi minori.
7) In assenza di accordo, il padre potrà comunque prendere e tenere con sé il figlio Per_1 secondo la seguente frequentazione:
a) la settimana nel cui weekend i bambini staranno con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento e il giovedì dall'uscita di scuola Per_1 con pernottamento;
b) la settimana nel cui weekend i bambini staranno con il padre, egli potrà tenere con sé Per_1 il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento, il giovedì pomeriggio senza pernottamento (riportandolo a casa della madre dopo cena) e dal venerdì sera al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
c) nella settimana in cui il weekend i bambini staranno con la madre, il padre terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio anche per la cena, senza pernottamento fino ai tre anni;
Per_2 nella settimana in cui il weekend i bambini staranno con il padre, egli potrà tenere il Per_2 martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio anche per la cena, senza pernottamento fino ai tre anni, il sabato e la domenica tutto il giorno anche per la cena, senza pernottamento fino ai tre anni;
d) dall'età di tre anni della figlia il padre potrà tenerla con sé anche per il pernottamento Per_2 nei periodi di sua competenza, inserendolo gradualmente anche prima dei tre anni;
e) durante le vacanze estive dalla scuola, il padre potrà prendere e tenere con sé i figli per un periodo paritetico rispetto alla madre, concordandolo entro il 30 maggio di ogni anno;
f) considerato che, durante il periodo estivo, la madre usualmente si trasferisce presso la casa al mare dei genitori a Tor San Lorenzo, la medesima collaborerà con il padre per gli accompagnamenti dei figli: i genitori si vedranno a metà strada oppure uno dei genitori accompagnerà i bambini a Roma e l'altro li riporterà a Tor San Lorenzo o viceversa;
g) in caso di disaccordo sul periodo estivo da trascorrere con i minori, il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative, prenderà con sé i figli una settimana dal 6 al 13 del mese di luglio e 15 giorni dall'1 agosto alle ore 10.30 al 16 agosto alle ore 16,00 un anno e dal 16 agosto alle ore 10.30 al 31 agosto alle ore 16.00 l'anno successivo;
h) il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative, oltre ai periodi indicati al punto g), nel periodo estivo, in alternativa alla frequentazione ordinaria, a settimane alterne, prenderà con sé i figli un fine settimana lungo dal venerdì alle ore 10.30 alla domenica alle ore 16.00; durante le settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre li potrà tenere con sé il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 18.00 circa, con collaborazione negli accompagnamenti come indicati al punto g); 3
i) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere con sé ad anni alterni i figli: il 24 dicembre o il 25 dicembre dalle ore 10:00 con pernottamento (per il Natale 2024 i genitori hanno concordato che il 24 dicembre i figli stessero con il padre e il 25 dicembre con la madre), il 31 dicembre o il 1 gennaio dalle ore 10:00 con pernottamento;
il 6 gennaio ad anni alterni o la mattina con uno e il pomeriggio dalle ore 16,00 con l'altro genitore;
j) per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica sino al pomeriggio della domenica di Pasqua ovvero sino alle 19.00 e dalle 19.00 della Pasqua sino al primo giorno di scuola dopo le vacanze scolastiche;
8)laddove la madre tornasse a vivere presso l'abitazione della famiglia di origine o in altro quartiere diverso dall'attuale quartiere di residenza, entrambi i genitori collaboreranno per gli accompagni dei figli da e verso le rispettive abitazioni.
9) Le parti dovranno applicare la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività sopra non espressamente previste, come ad esempio la giornata del primo novembre, dell'8 dicembre, del primo maggio e del 2 giugno;
nel caso in cui dette festività dovessero coincidere con i giorni previsti per il genitore non collocatario, esse dovranno intendersi come giornate normali di frequentazione e pertanto non dovranno essere computate nella citata alternanza.
10) In caso di occasioni particolari, come ad esempio feste, ricorrenze particolari, compleanni dei nonni, compleanni dei genitori, ecc, i minori potranno stare con un genitore, anche se detti eventi abbiano luogo fuori dai tempi concordati, purché siano previamente pattuiti con preavviso all'altro genitore di almeno cinque giorni e purché siano compatibili con le esigenze scolastiche.
11) I genitori avranno diritto di organizzare (con assunzione della relativa spesa) ad anni alterni la festa con amici per il compleanno dei minori, con diritto dell'altro genitore di parteciparvi;
e questo sia che la festa sia coincidente con il giorno di effettivo compleanno sia che non lo sia;
12) Entrambi i genitori comunicheranno il luogo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
13) Resta inteso tra i genitori che la decisione di far decorrere il pernottamento della figlia Per_2 presso il padre dal compimento del terzo anno di età vada intesa quale mera cautela;
pertanto, nel caso in cui la minore mostrasse già da subito, ovvero anche prima del raggiungimento dei tre anni, una tranquillità tale da consentirle di dimorare anche nottetempo presso il padre, non vi sarà alcun ostacolo affinché ciò avvenga.
14) Laddove per l'estate 2025 non sarà stato ancora inserito il pernottamento di presso il Per_2 padre, il medesimo potrà tenere con sé il figlio nei periodi indicati ai punti h) e i), Per_1 mentre per la frequentazione della figlia i genitori dovranno raggiungere un accordo che Per_2 consenta la frequentazione diurna con il il pernottamento presso la madre, con collaborazione paritetica per gli accompagni.
15) Le parti convengono che i nonni avranno facoltà di incontrare i minori quando desiderano, previo accordo tra i genitori.
16) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 Parte_2 titolo di mantenimento dei figli, la somma di euro 1.000,00 (mille/00), pari a 500,00 euro per ogni figlio, a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN [...] con decorrenza dal mese di marzo 2025; il IG. inizierà Pt_1 4 quindi a corrispondere l'importo di euro 1.000,00 da quando la IG.ra avrà Parte_2 effettivamente rilasciato la casa attualmente locata.
17) L'assegno di mantenimento, come sopra indicato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi dopo un anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Roma.
18) Le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori, come da Protocollo d'intesa firmato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che deve intendersi qui riportato integralmente con decorrenza dal mese di marzo 2025, sempre che la IG.ra abbia effettivamente rilasciato la casa attualmente Parte_2 locata.
19) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100 % dalla IG.ra e il Parte_2 IG. rinuncia a richiedere la restituzione del 50 % al medesimo dovuto per legge, Pt_1 contribuendo anche in tal modo al mantenimento dei figli.
20) I documenti fiscali attestanti le spese straordinarie dei figli verranno conservati dalla madre, la quale dovrà consegnarne una copia al IG. per permettere la detrazione fiscale al 50 % Pt_1 come per legge;
in caso di necessità, la IG.ra consegnerà al IG. gli originali dei Parte_2 Pt_1 titoli giustificativi, con rispetto delle norme relative alla fatturazione elettronica, facendo intestare ogni spesa straordinaria ai minori.
21) Il IG. e la IG.ra corrisponderanno un contributo pari al 50% delle spese Pt_1 Parte_2 relative al condominio della attuale casa familiare e consumo acqua come di seguito indicate: il conguaglio riscaldamento 2023/2024 ammonta ad euro 1.418.37 e il consumo acqua 2023 ammonta ad euro 197,91, quindi il IG. e la IG.ra sosterranno ognuno il Pt_1 Parte_2 pagamento del 50 % di tale spesa, pari a euro 808,13, eseguendo il bonifico al condominio di Via al IV Miglio 28 entro il 31 gennaio 2025.
22) Le rate del riscaldamento 2024-2025 di euro 534,00 dovranno essere pagate dalla IG.ra al condominio di Via Al IV Miglio 28 entro il 31 gennaio 2025. Parte_2
23) Il IG. e la IG.ra corrisponderanno un contributo pari al 50% delle spese Pt_1 Parte_2 relative ai asto per l l figlio anno 2023/2024 che ammontano ad euro Per_1 678,00 e 2024/2025 che ammontano ad euro 480,00: la quota del 50 % dovuta da entrambi i genitori pari ad euro 579,00 sarà corrisposta direttamente all'Istituto scolastico San Giuseppe del Carbullotto.
24) Considerato che il IG. ha già corrisposto alla locatrice il 50 % delle somme dovute
Pt_1 per il canone di locazione della casa familiare e continuerà a corrispondere tale 50 % sino al rilascio dell'immobile, la IG.ra corrisponderà alla locatrice tutte le altre somme ancora Parte_2 dovute (ad eccezione di quelle dovute dal IG. di cui ai punti 20, 21 e 22) sino al momento
Pt_1 del rilascio;
il deposito cauzionale che deve essere restituito dalla locatrice verrà percepito dal IG. che lo ha corrisposto. Le spese che dovessero essere addebitate dalla
Pt_1 locatrice alle parti a titolo di danni subiti all'appartamento locato saranno sostenute al 50 % dal IG. e dalla IG.ra .
Pt_1 Parte_2
25) Le suddette condizioni riguardanti il rilascio anticipato dell'appartamento locato e le somme ancora dovute dovranno essere riportate in un accordo risolutivo del contratto di locazione tra le parti e la locatrice da sottoscrivere contestualmente al presente ricorso.
26) Con l'esatto adempimento delle clausole di cui sopra, il IG. e la IG.ra Pt_1 Parte_2 dichiarano espressamente di non vantare più alcuna pretesa e/o diritto sulle elargizioni economiche pregresse tra gli stessi intervenute (o dovute a terzi per i figli), a qualsiasi titolo, in costanza di rapporto e sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sulle quali rinunciano a qualsiasi diritto e/o rivendicazione. 5
27) Il IG. e la IG.ra prestano il consenso per la richiesta e/o il rinnovo per il Pt_1 Parte_2 loro passaporto, per quello dei figli e per la richiesta e il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per i minori.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori coinvolti.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio dei figli delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 01/04/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi