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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
NA TA, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4330/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000318667000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7039/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia Entrate riscossione di Messina e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina avverso intimazione di pagamento n. 29520259000318667000, notificata il 22.03.2025, avente come presupposto l'avviso di accertamento n. TYX01L700103/2024, atto mai o irritualmente notificato, relativo a IRPEF, Add.
Regionale IRPEF per l'anno 2018, eccependo l'omessa notifica dell'atto prodromico, nonché la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 43 del D.P.R. n. 602/1973.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina deduceva che l'avviso di accertamento n.
TYX01L700103/2024 è stato regolarmente notificato dall'Ufficio con spedizione a mezzo raccomandata A/
R; la raccomandata in questione, spedita con l'ausilio del servizio postale – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del c.p.c. – non è stata consegnata direttamente al destinatario vista la temporanea assenza al domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe Tributaria. Nella stessa data in cui il recapito non si è perfezionato è stata spedita la Comunicazione di Nominativo_1 della raccomandata inesitata con raccomandata A/ R n. 669076614754, dalla stessa relata si evince che il tentativo di consegna e la spedizione sono avvenute in data 24/04/2024. e che visto il mancato ritiro del plico nel termine dei 10 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della Comunicazione di Nominativo_1, la notifica della raccomandata contenente l'avviso di accertamento si è perfezionata per compiuta giacenza in data 06/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La normativa individua quale termine per l'attività accertativa “…il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”, non può che ritenersi insussistente la violazione invocata in ordine alla decadenza dell'attività accertativa, spirando il suddetto termine in data 31/12/2024.
La notifica di un avviso di accertamento tramite servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., avviene con l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. L'ufficiale giudiziario scrive una relazione sull'originale e sulla copia, spedisce la copia raccomandata e allega l'avviso di ricevimento all'originale. La notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario e per il destinatario quando ne ha la legale conoscenza, di solito decorsi 10 giorni dalla data di spedizione se non viene ritirata subito
(principio della compiuta giacenza). Per il destinatario: Si perfeziona dal momento in cui ha la legale conoscenza dell'atto. In caso di mancato ritiro, si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata (compiuta giacenza).
È valida la notifica dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale (legge n. 146/1998), anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto.
Secondo l'art. 149 c.p.c., il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario. Per il destinatario, la notifica si perfeziona al momento in cui quest'ultimo ha la conoscenza legale dell'atto, che si verifica in diverse date a seconda delle circostanze:
- Consegna diretta: alla data di consegna.
- Mancata consegna per assenza/rifiuto: dopo 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza.
La notifica a mezzo posta si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza. Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza.
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta: non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario. Laddove il consegnatario abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, seppure con grafia illeggibile, nello spazio dell'AR relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, la consegna si considera validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, “a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”.
Pertanto il ricorso non può essere accolto per le eccezioni di omessa notifica motivate infondate dalla sintetica informazione della normativa vigente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 2.100,00 oltre spese accessorie di legge se dovute a favore della parte resistente.
Così deciso in Messina, lì 27/11/2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
NA TA, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4330/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000318667000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7039/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia Entrate riscossione di Messina e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina avverso intimazione di pagamento n. 29520259000318667000, notificata il 22.03.2025, avente come presupposto l'avviso di accertamento n. TYX01L700103/2024, atto mai o irritualmente notificato, relativo a IRPEF, Add.
Regionale IRPEF per l'anno 2018, eccependo l'omessa notifica dell'atto prodromico, nonché la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 43 del D.P.R. n. 602/1973.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina deduceva che l'avviso di accertamento n.
TYX01L700103/2024 è stato regolarmente notificato dall'Ufficio con spedizione a mezzo raccomandata A/
R; la raccomandata in questione, spedita con l'ausilio del servizio postale – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 149 del c.p.c. – non è stata consegnata direttamente al destinatario vista la temporanea assenza al domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe Tributaria. Nella stessa data in cui il recapito non si è perfezionato è stata spedita la Comunicazione di Nominativo_1 della raccomandata inesitata con raccomandata A/ R n. 669076614754, dalla stessa relata si evince che il tentativo di consegna e la spedizione sono avvenute in data 24/04/2024. e che visto il mancato ritiro del plico nel termine dei 10 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della Comunicazione di Nominativo_1, la notifica della raccomandata contenente l'avviso di accertamento si è perfezionata per compiuta giacenza in data 06/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La normativa individua quale termine per l'attività accertativa “…il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”, non può che ritenersi insussistente la violazione invocata in ordine alla decadenza dell'attività accertativa, spirando il suddetto termine in data 31/12/2024.
La notifica di un avviso di accertamento tramite servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., avviene con l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. L'ufficiale giudiziario scrive una relazione sull'originale e sulla copia, spedisce la copia raccomandata e allega l'avviso di ricevimento all'originale. La notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario e per il destinatario quando ne ha la legale conoscenza, di solito decorsi 10 giorni dalla data di spedizione se non viene ritirata subito
(principio della compiuta giacenza). Per il destinatario: Si perfeziona dal momento in cui ha la legale conoscenza dell'atto. In caso di mancato ritiro, si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata (compiuta giacenza).
È valida la notifica dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale (legge n. 146/1998), anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto.
Secondo l'art. 149 c.p.c., il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario. Per il destinatario, la notifica si perfeziona al momento in cui quest'ultimo ha la conoscenza legale dell'atto, che si verifica in diverse date a seconda delle circostanze:
- Consegna diretta: alla data di consegna.
- Mancata consegna per assenza/rifiuto: dopo 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza.
La notifica a mezzo posta si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza. Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza.
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta: non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario. Laddove il consegnatario abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, seppure con grafia illeggibile, nello spazio dell'AR relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, la consegna si considera validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, “a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.”.
Pertanto il ricorso non può essere accolto per le eccezioni di omessa notifica motivate infondate dalla sintetica informazione della normativa vigente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 2.100,00 oltre spese accessorie di legge se dovute a favore della parte resistente.
Così deciso in Messina, lì 27/11/2025