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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 941 / 2024
Il giudice EN Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte resistente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 941 / 2024
promossa da
, C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. FRANCESCO AGNELLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CA VI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di annullare il provvedimento del 21.03.2024, comunicato il 26.03.2024, con cui l'ente convenuto comunicava l'indebito di euro 1893,29 per periodo che va dal 01.01.2022 al
31.03.2024 della prestazione CAT AS n. 04022526 in ragione della percezione da parte del ricorrente di prestazioni legate al reddito in misura maggiore di quella spettante.
Precisamente, rilevava che il provvedimento adottato era da ritenersi del tutto illegittimo e pertanto ne chiedeva l'annullamento stante l'irripetibilità delle somme richieste, tenuto conto dell'assenza di dolo dell'interessato o di qualsiasi altra circostanza legittimante l'azione del resistente. Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando la legittimità del proprio operato tenuto conto CP_1
dell'asserita erronea comunicazione dell'importo percepito a titolo di pensione estera.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la conferma del piano di recupero disposto, con condanna alle spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte
*****
In diritto, giova innanzitutto individuare la disciplina applicabile al caso di specie.
Invero, le somme indebitamente erogate dall all'odierno ricorrente attengono ad una CP_1
prestazione di tipo assistenziale (assegno sociale cat. AS n. 04022526) per cui non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991), ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma 5).
In particolare, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608),
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Nel caso di specie, l' – sul quale grava l'onere di allegare, a seconda dei casi, la CP_1
mancanza del requisito sanitario oppure la mancanza dei requisiti reddituali – ha rappresentato che le somme richieste sarebbero dovute in quanto il ricorrente non avrebbe comunicato all' l'esatto importo percepito della pensione estera. CP_2
Occorre pertanto valutare, alla luce della documentazione in atti, se il ricorrente sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni specificamente richieste, aspetto questo imprescindibile in quanto la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione CP_1
reddituale, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità
dell'indebito (cfr. Cassazione, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642).
Sul punto, si osserva che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di
semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che
detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza ed CP_1
assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”.
Tuttavia, giova rilevare che per alcune tipologie reddituali la rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale, tra le quali, a titolo esemplificativo, in caso di reddito da lavoro autonomo, pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro, difatti, in tali casi, i percettori di tali prestazioni sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all' a mezzo del modello RED. CP_1
In particolare, sempre ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, se da un lato il dolo – che, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale – non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi, dall'altro la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cassazione, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642).
Orbene, nel caso di specie, la ripetizione delle somme richieste dall' attiene al periodo CP_1
che va dal 01.01.2022 al 31.03.2024 e in atti non vi è alcun documento prodotto dal Pt_1
che possa comprovare che questi abbia inviato all' resistente il modello RED relativo CP_2
alle suddette annualità (risulta in atti solo la dichiarazione dei redditi del 2023 relativa all'anno 2022 ossia una delle annualità oggetto di contestazione, mentre gli altri allegati reddituali sono afferenti ad annualità non oggetto di causa); inoltre, con riferimento alla dichiarazione del 2023, anno di riferimento 2022, si evince che il ricorrente abbia indicato nella domanda di ricostituzione un importo di pensione estera inferiore rispetto a quello specificato nel documento fiscale, dato erroneo che sicuramente ha inciso nelle somme liquidate e non dovute dall'ente previdenziale.
Ebbene, tenuto conto che i percettori di pensione estera rientrano tra coloro che sono tenuti ad effettuare la comunicazione delle tipologie reddituali all' anche laddove già presenti CP_1
nei modelli 730 e UNICO, nel caso di specie, non solo non vi è prova dell'invio del modello
Red all'ente previdenziale per il periodo in contestazione ma, ancor di più, in virtù del rilievo mosso dall' circa la percezione da parte del ricorrente di una pensione estera CP_1
superiore rispetto a quella dichiarata nella domanda di ricostituzione, nessuna allegazione documentale è stata prodotta dal atta comprovare l'insussistenza di un incremento Pt_1
reddituale diverso da quello dichiarato nella richiesta di ricostituzione pensionistica.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, meritevole di accoglimento.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
EN Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 941 / 2024
Il giudice EN Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte resistente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 941 / 2024
promossa da
, C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. FRANCESCO AGNELLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CA VI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di annullare il provvedimento del 21.03.2024, comunicato il 26.03.2024, con cui l'ente convenuto comunicava l'indebito di euro 1893,29 per periodo che va dal 01.01.2022 al
31.03.2024 della prestazione CAT AS n. 04022526 in ragione della percezione da parte del ricorrente di prestazioni legate al reddito in misura maggiore di quella spettante.
Precisamente, rilevava che il provvedimento adottato era da ritenersi del tutto illegittimo e pertanto ne chiedeva l'annullamento stante l'irripetibilità delle somme richieste, tenuto conto dell'assenza di dolo dell'interessato o di qualsiasi altra circostanza legittimante l'azione del resistente. Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando la legittimità del proprio operato tenuto conto CP_1
dell'asserita erronea comunicazione dell'importo percepito a titolo di pensione estera.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la conferma del piano di recupero disposto, con condanna alle spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte
*****
In diritto, giova innanzitutto individuare la disciplina applicabile al caso di specie.
Invero, le somme indebitamente erogate dall all'odierno ricorrente attengono ad una CP_1
prestazione di tipo assistenziale (assegno sociale cat. AS n. 04022526) per cui non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991), ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma 5).
In particolare, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608),
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Nel caso di specie, l' – sul quale grava l'onere di allegare, a seconda dei casi, la CP_1
mancanza del requisito sanitario oppure la mancanza dei requisiti reddituali – ha rappresentato che le somme richieste sarebbero dovute in quanto il ricorrente non avrebbe comunicato all' l'esatto importo percepito della pensione estera. CP_2
Occorre pertanto valutare, alla luce della documentazione in atti, se il ricorrente sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni specificamente richieste, aspetto questo imprescindibile in quanto la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione CP_1
reddituale, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità
dell'indebito (cfr. Cassazione, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642).
Sul punto, si osserva che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di
semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che
detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza ed CP_1
assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”.
Tuttavia, giova rilevare che per alcune tipologie reddituali la rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale, tra le quali, a titolo esemplificativo, in caso di reddito da lavoro autonomo, pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro, difatti, in tali casi, i percettori di tali prestazioni sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all' a mezzo del modello RED. CP_1
In particolare, sempre ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, se da un lato il dolo – che, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale – non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi, dall'altro la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cassazione, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642).
Orbene, nel caso di specie, la ripetizione delle somme richieste dall' attiene al periodo CP_1
che va dal 01.01.2022 al 31.03.2024 e in atti non vi è alcun documento prodotto dal Pt_1
che possa comprovare che questi abbia inviato all' resistente il modello RED relativo CP_2
alle suddette annualità (risulta in atti solo la dichiarazione dei redditi del 2023 relativa all'anno 2022 ossia una delle annualità oggetto di contestazione, mentre gli altri allegati reddituali sono afferenti ad annualità non oggetto di causa); inoltre, con riferimento alla dichiarazione del 2023, anno di riferimento 2022, si evince che il ricorrente abbia indicato nella domanda di ricostituzione un importo di pensione estera inferiore rispetto a quello specificato nel documento fiscale, dato erroneo che sicuramente ha inciso nelle somme liquidate e non dovute dall'ente previdenziale.
Ebbene, tenuto conto che i percettori di pensione estera rientrano tra coloro che sono tenuti ad effettuare la comunicazione delle tipologie reddituali all' anche laddove già presenti CP_1
nei modelli 730 e UNICO, nel caso di specie, non solo non vi è prova dell'invio del modello
Red all'ente previdenziale per il periodo in contestazione ma, ancor di più, in virtù del rilievo mosso dall' circa la percezione da parte del ricorrente di una pensione estera CP_1
superiore rispetto a quella dichiarata nella domanda di ricostituzione, nessuna allegazione documentale è stata prodotta dal atta comprovare l'insussistenza di un incremento Pt_1
reddituale diverso da quello dichiarato nella richiesta di ricostituzione pensionistica.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, meritevole di accoglimento.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
EN Di AL