Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
24471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona
D'Auria
A seguito delle note di trattazione scritta ritualmente depositate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24471/2023 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._1
Giotto n. 25 presso lo studio dell'Avv. GENNARO ORLANDO(c.f.
) in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
Con
, con sede in Via Controparte_2
Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF ) in persona P.IVA_1
del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.
), in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._3
notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55
1
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP- Assegno – pensione.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
---------------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 28/06/2021 domanda amministrativa di riconoscimento della invalidità civile ai fini del conseguimento dell' assegno di invalidità ex lege n. 18/1980, ma che la domanda non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto.
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La causa è stata decisa all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta.
L'opposizione, nei limiti in cui è stata formulata, non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP,
2 tuttavia, le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata in tale fase meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
in particolare le risultanze peritali hanno evidenziato che:
“Come in diagnosi si tratta di soggetto di 59 anni in discrete condizioni generali affetto da patologia pluriorganica allo stato di entità tale da determinare una invalidità complessiva del 60%. Non sussistono pertanto allo stato i requisiti sanitari danti diritto all'assegno di invalidità.
Ciò in quanto la ricorrente è affetta da cardiopatia ischemica con esiti di pregresso infarto occorso nel 2007 e risolto con trombolisi ed in attuale buon compenso emodinamico FE = 60% ascrivibile a classe funzionale NYHA I e tassabile con una invalidità del 20% codice 6445.
Si riscontra poi un diabete mellito di recente insorgenza in buon compenso glicometabolico in terapia con ipoglicemizzanti orali ed in assenza di manifestazioni cliniche relative a complicanze micro- macroangiopatiche per cui si riconosce una invalidità non tabellata del
25%.
Si riscontra poi una condizione di depressione reattiva ed ansia di moderata entità per cui la riferisce di assumere cipralex 20 Pt_1
gocce/die e xanax 20 gocce a sera.
Agli atti sono allegate solo due saltuarie certificazioni redatte dalla
UOSM 27-28 rispettivamente in data 20-07-20 e 26-02-21 in carenza di un diario clinico che attesti la presa in carico della ricorrente ad opera della UOSM di appartenenza.
Per la depressione suddetta si può riconoscere al massimo la invalidità
3 del 25% codice 2205.
Infine si riscontra un lieve deficit ventilatorio evidenziato da una spirometria del 22-12-21 agli atti e pertanto si riconosce la invalidità del 11% codice 6013.
Si precisa infine di non avere riscontrato limitazione funzionale alcuna né a carico del rachide né di altri distretti articolari.
Altro non si riscontra a carico della ricorrente e per quanto esposto sommando secondo il calcolo riduzionistico le percentuali di invalidità suddette per patologie coesistenti si ottiene una invalidità complessiva del 60%.
Si conclude pertanto non riscontrando i requisiti sanitari danti diritto all'assegno di invalidità e si estende analoga valutazione alle epoche antecedenti a decorrere data della domanda amministrativa del 28 giugno 2021 in condivisione con la valutazione effettuata dalla
Commissione”.
La CTU ha, dunque, considerato in dettaglio le condizioni della ricorrente, portando conclusioni non inficiate da incompletezza o illogicità tali da richiedere un rinnovo della stessa in fase di opposizione.
Da ultimo, sul punto, giova rammentare, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento
4 per ATP sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione;
-Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
- Pone le spese della CTU espletata in fase di ATP a carico dell CP_2
come da separato decreto.
Napoli lì_14.2.2025
Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria.
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