Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 95/2025 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per la separazione giudiziale, promosso da:
(c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO), alla via Romana n. 108, presso lo studio dell'avv. BUFFOLIN
MARCO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_2 C.F._2
Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, presso lo studio dell'avv. Roberta Bandelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 08/05/2025, i procuratori hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione dei coniugi, avendo le parti dato atto di essere economicamente autosufficienti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio, il 25.9.2021, a Grado, con , nel corso del quale non Parte_2
1
sono nati figli, ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sul presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Si è costituita nel presente giudizio aderendo alla domanda Parte_2
proposta dal ricorrente.
Orbene, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domanda di addebito.
Alcuna ulteriore statuizione va assunta nella presente sede, avendo entrambe le parti dato atto di essere economicamente indipendenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grado, per gli incombenti di legge (atto n. 10, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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