Articolo 62 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 61Articolo 63
Versione
20 gennaio 1972
Art. 62.
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonche' alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972