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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1203/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. RG 1203/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Carlo Merlino, nell'interesse di e Parte_1 [...]
parte attrice, e dall'Avv. Gianluca Brancadoro, nell'interesse di Pt_2 [...]
parte convenuta, sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza del 27/10/2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16/07/2025, fissata per la discussione ex Art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 22/04/2021 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(ME), e (C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
del Mela (ME), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Merlino ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in
Barcellona P.G., via Angelo Musco, 87 P.E.C.:
, per procura in atti, -attore- CodiceFiscale_3
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Brancadoro ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
IE AR (C. F. ; PEC: CodiceFiscale_4
presso l'Ufficio Postale di Barcellona P.G., sito Email_1
in via Roma n. 175, -convenuto-
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. Pag. 1 a 21 R. G. n. 1203/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. C.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 23.06.2016 gli attori, premettevano che, in data
19.09.2005, a , contitolare con la coniuge del Parte_1 Parte_3
libretto di risparmio n. 6027922 accesso presso l'Ufficio Postale di Pace del Mela, era rappresentata, dal Direttore della sede, l'opportunità di investire i risparmi ivi depositati in uno strumento finanziario denominato “Fondo Immobiliare LI”
e che, in occasione del “colloquio informativo”, nessuno specifico rischio di investimento era comunicato al sottoscrittore.
Gli attori lamentavano che il fosse stato indotto ad acquistare il fondo di Pt_1
deposito titoli n. 37089/1394523/0, cod. IT0003896922, per €. 10.000,00 che alla scadenza decennale nel Settembre 2015, si rilevava ad alta rischiosità, atteso che il titolo “LI” era rimborsato l'08.02.2016, per un importo di €. 2.170,00, con perdita netta di €. 7.845,49.
Gli attori convenivano innanzi a codesto Tribunale per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che con dolo o colpa grave, per quanti esposto in narrativa, in data 19.09.2005, contitolare con Parte_1
coniuge del libretto di risparmio n. 6027922 accesso presso l'Ufficio Parte_3
Postale di Pace del Mela (ME), è stato indotto dal Direttore della sede, ad acquistare il fondo di deposito titoli n. 37089/1394523/0, cod. IT0003896922, per €. 10.000,00; 2. ritenere e dichiarare che l'Ente in tale occasione, ha omesso di fare sottoscrivere ai concludenti CP_1
il “contratto per la prestazione dei servizi di investimento”, la “Scheda informazioni tra
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intermedi ed investitori” di cui al regolamento Consob n. 16190/2007 e regolamento Isvap
n. 5/2006, nonché perfino consegnare il prospetto informativo sul Fondo Immobiliare
LI;
3. ritenere e dichiarare che l ha omesso di informare i coniugi di CP_3 Pt_1
scarsa scolarizzazione, dei rischi di investimento reali del “Fondo LI” carpendone la fiducia e la buona fede con raggiri, artifici e le dichiarazioni rassicuranti di cui in libellazione;
4. ritenere e dichiarare che l è reo di responsabilità contrattuale e/o CP_3 CP_1
extracontrattuale, professionale o da contatto sociale, per il deprezzamento del valore del titolo “LI” in questione avvenuto tra la sottoscrizione per €. 10.000,00 (19.09.2005) e il rimborso per €. 2.154,00 (08.02.2016), pari ad €. 7.845,49, per l'effetto, 5. condannare
l'Ente in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali a favore degli attori quantificabili in €. 7.845,49 e al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto equo e di giustizia, con interessi legali svalutazione monetaria dal 19.09.2005 al soddisfo;
6. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Con comparsa di costituzione datata 13.02.2017 si costituiva Controparte_1
chiedendo: “- in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di proposta dagli attori e di conseguente condanna di accertare e dichiarare l'obbligo dei Sigg.ri Controparte_1
e per l'effetto condannare i medesimi, alla restituzione a di ogni Pt_1 Controparte_1
importo incassato dagli attori a titolo di dividendi in ragione dell'investimento per cui è causa e, per l'ulteriore effetto, compensare le rispettive somme a debito e credito tra le parti.
Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Alla udienza del 07.03.2017 erano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI cpc.
Con le memorie 183, comma 6, n.1 cpc, datate 09.10.2017, parte attrice ad integrazione delle domande svolte nell'atto introduttivo chiedeva: “IV. A specificazione e modificazione delle domande, si domanda la dichiarazione di risoluzione del
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contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabile all'Ente con restituzione delle CP_1
somme investite pari ad €. 10.000,00; V. A specificazione e modificazione delle domande, si domanda la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario
LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art.1418 c.c., con restituzione delle somme investite pari ad €. 10.000,00; VI. A specificazione e modificazione delle domande, si domanda la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per violazione precontrattuale e/o contrattuale ex combinato disposto art. ex artt. 1337-1338 c.c. per un importo pari alle somme investite.
P.Q.M.
piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
1. ritenere e dichiarare che, con dolo o colpa grave, per quanti esposto in narrativa, in data 19.09.2005, contitolare con coniuge Parte_1
del libretto di risparmio n. 6027922 accesso presso l'Ufficio Postale Parte_3
di Pace del Mela (ME), è stato indotto dal Direttore della sede, ad acquistare il fondo di deposito titoli n. 37089/1394523/0, cod. IT0003896922, per €. 10.000,00; 2. ritenere e dichiarare che l'Ente in tale occasione, ha omesso di fare sottoscrivere ai concludenti CP_1
il “contratto per la prestazione dei servizi di investimento”, la “Scheda informazioni tra intermedi ed investitori” di cui al regolamento Consob n. 16190/2007 e regolamento Isvap
n. 5/2006, nonché perfino consegnare il prospetto informativo sul Fondo Immobiliare
LI;
3. ritenere e dichiarare che con dolo o colpa grave, l quale CP_3
intermediario che ha stipulato un contratto di servizi di investimento, non ha ad obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 21 T.U.F., omettendo di informare ed indicare agli attori investitori le caratteristiche della gestione e della sua rischiosità;
4. ritenere e dichiarare che con dolo o colpa grave, l'Ente non ha ottemperato agli CP_1
obblighi impostigli dall'articolo 96, 3 comma, del Regolamento Consob del 1998/11522, avendo fatto sottoscrivere al un contratto “a freddo”, senza essersi sincerato Parte_1
che il Cliente avesse compreso i rischi dell'operazione finanziaria, né avere sviluppato una valutazione di adeguatezza al risparmiatore dell'investimento;
5. ritenere e dichiarare che
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con dolo o colpa grave, l'Ente non ha ottemperato agli obblighi impostigli dall'articolo CP_1
28 del Regolamento Consob che prevede che gli intermediari finanziari, prima dell'inizio delle prestazioni debbono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio.
6. ritenere e dichiarare che l' CP_3
ha omesso la consegna del “documento dei rischi generali degli investimenti in prodotti finanziari” di cui all'All. n. 3 del Reg. Consob 1998/11522 richiamato dall'art. 28 comma 1 lett. b) applicabile ratione temporis.
7. ritenere e dichiarare che l' ha violato il CP_3 CP_1
comma 4 dell'art. 28 del Regolamento Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
01/07/1998 n. 11522, G.U. 17/07/1998 n. 165, per mancata comunicazione delle perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno;
8. ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabile all'Ente con restituzione CP_1
delle somme investite pari ad €. 10.000,00; 9. ritenere e dichiarare la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art.1418 c.c., con restituzione delle somme investite pari ad €. 10.000,00; 10. condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni per violazione precontrattuale
e/o contrattuale ex combinato disposto art. ex artt. 1337-1338 c.c. per un importo pari alle somme investite;
11. ritenere e dichiarare che l' ha omesso di informare i coniugi CP_3
di scarsa scolarizzazione, dei rischi di investimento reali del “Fondo LI” Pt_1
carpendone la fiducia e la buona fede con raggiri, artifici e le dichiarazioni rassicuranti di cui in libellazione;
12. ritenere e dichiarare che l' è reo di responsabilità CP_3 CP_1
contrattuale e/o extracontrattuale, professionale o da contatto sociale, per il deprezzamento del valore del titolo “LI” in questione avvenuto tra la sottoscrizione per €. 10.000,00
(19.09.2005) e il rimborso per €. 2.154,00 (08.02.2016), pari ad €. 7.845,49, per l'effetto, 13. condannare l'Ente in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni CP_1
Pag. 5 a 21 R. G. n. 1203/2016
patrimoniali e non patrimoniali a favore degli attori quantificabili in €. 7.845,49 e al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto equo e di giustizia, con interessi legali svalutazione monetaria dal 19.09.2005 al soddisfo;
14. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Dal canto suo, parte convenuta con le memorie 183 comma 6, n.2 cpc insisteva:
“affinché sia accertata l'inammissibilità delle domande nuove ex adverso proposte a pag. 22 della memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. e per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di comparsa di risposta”.
Alla udienza del 05.12.2017 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.05.2018 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 22.04.2021.
Seguivano una serie di rinvii per il carico di ruolo.
Alla udienza del 27.10.2025 - svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti), le parti chiedevano la decisione della causa e la stessa era incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che “ in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 ).
Ciò detto, occorre analizzare l'eccezione di “inammissibilità delle domande nuove di parte attrice proposte a pag. 22 della memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c.” sollevata da nelle memorie 183, comma 6, n. 2 cpc, che appare fondata e Controparte_1
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va, quindi, accolta nei limiti che si dirà.
La giurisprudenza inizialmente escludeva la possibilità di modificare gli elementi oggettivi della domanda, ritenendo che ciò integrasse una mutatio libelli inammissibile (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 7579 del 28/03/2007). Con la sentenza della Corte a sezioni unite n. 12310 del 2015, tale orientamento è stato superato ed è stata ammessa anche la modifica del petitum e/o della causa petendi della domanda originariamente formulata, purché rimanesse immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non fosse determinata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo. Invero: “precisare” e “modificare” (c.d. emandatio), infatti, non vuol dire modificare totalmente la domanda o, tanto meno, formulare domande nuove;
ma soltanto rettificare (senza, di regola, mutare i fatti principali allegati) la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Se, invece, si “mutasse” uno o entrambi questi elementi, si darebbe luogo alla proposizione di una domanda nuova, il cui divieto è implicito nella norma in discorso, e d'altra parte, imposto dalle esigenze del contraddittorio” (Cass. Civ., Sez. Un. Sent. 12310 del 15 giugno 2015).
Recentemente, sul punto, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 20898 del 30.09.2020 ha precisato che: “L'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del
"petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo”.
Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono ulteriori e Pag. 7 a 21 R. G. n. 1203/2016
aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass., Sez.
Un., sentenza n. 22404 del 13/09/2018).
Ciò premesso, nel caso in esame, le domande formulate da parte attrice nell'atto introduttivo sono volte ad accertare la responsabilità dell'ente convenuto per il deprezzamento del valore del titolo “LI” e per l'omessa informazione sui rischi. Nell'atto introduttivo si legge: “L'Ente va chiamato a rispondere di CP_1
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, professionale o da contatto sociale, poiché con dolo o colpa grave cagionava un danno patrimoniale ai risparmiatori. Atteso, pertanto, che la responsabilità di quanto sopra è ascrivibile a fatto e colpa delle Controparte_1
che per colpa grave hanno coinvolto i in un investimento rischioso senza le prescritte Pt_1
cautele “preventive” imposte dalla legge sui servizi finanziari…”.
Consegue che le domande formulata dal punto 3) al punto 7) delle predette memorie 183, comma 6, n. 1 cpc vertendo, invece, sulla violazione degli obblighi del Regolamento Consob del 1998/11522 siano connesse alle domande di cui l'atto introduttivo di violazione degli obblighi di informazione e, pertanto, si configurano quale precisazione delle domande già svolte con l'atto introduttivo.
Contrariamente, quelle ai punti 8) “ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabile all'Ente con restituzione delle somme investite pari ad CP_1
€. 10.000,00”, 9) “ritenere e dichiarare la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art.1418 c.c., con restituzione delle somme investite pari ad €. 10.000,00” e 10) “condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni per violazione precontrattuale e/o contrattuale ex combinato disposto art. ex artt. 1337-1338 c.c. per un importo pari alle somme investite” delle memorie 183 cpc di parte attrice sono domande nuove rispetto a quelle indicate nell'atto introduttivo e, pertanto, inammissibili.
Ed infatti, introdurre la domanda di nullità del contratto quando si era chiesto solo Pag. 8 a 21 R. G. n. 1203/2016
la risoluzione, determina la introduzione di specie diversa essendo domanda autonoma di accertamento finalizzata alla dichiarazione di invalidità del contratto ab origine mentre quella di risoluzione è un'azione costitutiva allo scopo di sciogliere un contratto valido ma non eseguito o eseguito non correttamente.
Talvolta, la giurisprudenza ha ammesso la domanda di risoluzione come modifica di quella originaria di nullità; mentre la domanda di nullità non può essere introdotta per la prima volta dopo la citazione, se non nei casi tassativi previsti, perché le domande di nullità e risoluzione restano autonome e la memoria 183 c. 6 cpc sono finalizzate solo a precisare/modificare le domande già proposte.
Nel merito delle questioni poste si osserva.
La domanda attorea ha ad oggetto la sottoscrizione da parte del in data Pt_1
19.09.2005 di n. 4 quote del fondo “LI”per un valore di €. 10.000,00.
Le contestazioni formulate da parte attrice attengono a violazioni poste in essere da nella fase genetica del rapporto, quale collocatore dei titoli Controparte_1
nonché successivamente quale depositario degli stessi.
In particolare, la controversia sottoposta alla cognizione dell'intestato Tribunale concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.
Nello specifico, parte attrice sostiene che sarebbe incorsa nella Controparte_1
violazione degli artt. 21 del TUF e 21, 27, 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998.
Orbene, si deve innanzitutto premettere che la dedotta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, che si è verificata nella fase di conclusione del contratto, non ne determina nullità, ma è fonte di eventuale
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responsabilità risarcitoria in capo all'intermediario convenuto, come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
“la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno;
se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale”(cfr. Cass.
Civile SS.UU., con le sentenze del 19/12/2007, n. 26724 e n. 26725).
La Corte di Cassazione ha, successivamente, osservato che “In tema di intermediazione finanziaria la giurisprudenza di questa Corte ha va affermato che in ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dell'investimento o comunque sull'inadeguatezza delle operazioni poste in essere dall'istituto intermediario ed anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersi, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale. Oggetto del contendere, infatti, non sono circostanze attinenti al momento genetico dell'obbligazione, bensì, relative al suo concreto divenire e alla sua attuazione. Di talchè la domanda non è inquadrabile nella categoria dell'invalidità del contratto, bensì in quella dell'azione di responsabilità , di tipo extracontrattuale - se l'evento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali - o di tipo contrattuale se abbia ad oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione. Va pertanto escluso , secondo il costante insegnamento di questa Corte, che possa aversi nullità del contratto-quadro per effetto
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dell'eventuale inadempimento agli obblighi dell'intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi. Né – per analoga ragione – è configurabile l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che i comportamenti omissivi e fallaci dell'intermediario, anche ove ritenuti esistenti, non sono qualificabili come integrativi dell'invalidità del contratto-quadro di intermediazione, ma anch'essi possono al più essere valorizzati in quanto inficianti la correttezza dei singoli contratti esecutivi, come tali risolubili per inadempimento.” (Cfr. Cass. Sez. I, sentenza del 10 aprile 2014, n.
8462; Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 16 maggio 2016, n. 9981).
Parte attrice lamenta l'assenza di trasparenza e la mancanza di correttezza del comportamento tenuto dall'Intermediario in sede di collocamento delle quote del
Fondo sopra indicato, per non aver adeguatamente informato il cliente e la relativa coniuge circa la natura ed i rischi dell'investimento, ma anzi li avrebbe rassicurati circa la bontà dello stesso, inducendoli così al compimento di operazioni inadeguate al loro profilo di rischio, nonché alla loro età, conoscenza ed esperienza.
In particolare, a fondamento delle suindicate domande, la parte attrice ha sostenuto l'inadempimento delle alla c.d. suitability rule, in base alla Controparte_1
quale essa avrebbe dovuto informarla della non adeguatezza dell'investimento, con la conseguenza che essa sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”) e lett. b
(che impone di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) del T.U.F.
Posto che la nuova modalità di profilatura del cliente (c.d. questionario MiFID) è stato introdotto dal regolamento Consob n. 16190 del 2007 va rilevato che, al momento della sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare per cui è causa, le succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., erano declinate, a livello regolamentare, dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998. Pag. 11 a 21 R. G. n. 1203/2016
L'art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) di detto Regolamento prevede che “1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento…”.
Il successivo art. 29 dispone che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”(1° comma). Se è dunque vero che, a tal fine, “gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati” (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (3° comma).
Ciò che può mutare è soltanto il quomodo dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità
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di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un esperto speculatore.
In vero, è evidente il divario tra le conoscenze dell'intermediario e quelle del cliente. L'asimmetria informativa è, infatti, peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui vi è, da un lato l'operatore professionale che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario immesso sul mercato, e dall'altro il cliente che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell'investimento.
Si osserva che in caso di contestazione da parte dell'investitore dell'inadempimento degli obblighi informativi in ordine a specifiche ragioni che sconsigliano l'operazione, grava sull'intermediario l'onere della prova dell'adempimento.
In merito al nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno va richiamata la decisione della Suprema Corte n. 24142/2018 secondo cui: “In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa”(In tal senso v. Cass. Civ. Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29607). Pag. 13 a 21 R. G. n. 1203/2016
Ed ancora, “In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs
n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente
“default” dell'emittente”. (In tal senso Cass. 31 marzo 2017 n. 8314; Cass. 18 maggio
2017, n. 12544; Cass. 26 gennaio 2016 n. 1376).
Tanto premesso, nel caso in esame ha dedotto di aver Controparte_1
adempiuto ai propri obblighi, sostenendo di aver illustrato le caratteristiche dell'investimento eseguito dalla parte attrice, fornendo tutte le informazioni necessarie, confermate ed approfondite tramite la documentazione cartacea del prospetto informativo (all. 3 della parte convenuta), nel quale sono descritti i rischi generici e quelli specifici dell'operazione e viene dato atto che la partecipazione al fondo implicava per l'investitore un grado di rischio medio-alto trattandosi di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso comportante la necessità, per l'investitore, di immobilizzare l'investimento effettuato per un periodo di tempo limitato (dal 15.9.2005 al 15.12.2005), potendo chiedere il rimborso solo alla scadenza del fondo.
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Evidenziava che il oltre ad aver sottoscritto in data 19.09.2005 l'Appendice B, Pt_1
nella quale si legge che “il sottoscrittore dichiara di aver ricevuto copia del Prospetto informativo, di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria, relativa all'offerta Pubblica di quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
OBELISCO”, ha impartito per iscritto l'ordine di acquisto dei titoli prestando specifico consenso alla negoziazione, pur essendo a conoscenza del fatto che lo stesso era un “titolo a rischio” e che vi fosse un “conflitto di interessi”.
Precisava, infine, di aver svolto, nel caso di specie, unicamente il ruolo di collocatore delle quote del fondo, rimanendo, dunque, estraneo all'attività di acquisto e gestione degli immobili di riferimento, oltre che di valorizzazione e liquidazione del patrimonio, di competenza della .
Dalla documentazione in atti, non risulta tuttavia che la società convenuta abbia provveduto a verificare l'adeguatezza dell'investimento proposto secondo quanto previsto dal succitato art. 28, comma 1 lett. a) e dal successivo art. 29, in quanto non emerge né che si sia effettuata la valutazione circa l'adeguatezza dell'investimento proposto né che le operazioni non adeguate si siano concluse progressivamente con le modalità indicate dalla Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato, con riferimento alla
“sequenza temporale” di esecuzione dell'ordine, che “la doppia sottoscrizione... non consente, di per sé, di ritenere dimostrato che l'intermediario, ossia la si sia dapprima CP_5
rifiutata di compiere l'operazione e vi abbia poi dato esecuzione dietro un preciso ordine scritto del cliente” (Cass., 25 settembre 2014, n. 20178). Pertanto “il perfezionamento dell'iter così imposto dalla citata norma regolamentare(…) richiede che la banca si sia – prima – rifiutata di compiere l'operazione e vi abbia – poi- dato esecuzione dietro un preciso ordine scritto del cliente” (Cass., 6 giugno 2016 n. 11578).
Alla luce di ciò, l'avvertimento in merito all'inadeguatezza dell'operazione doveva essere effettivo, e quindi tale da mettere il cliente nella condizione di prendere Pag. 15 a 21 R. G. n. 1203/2016
consapevole contezza del rischio che si assumeva, dando a questo fine evidenza dei relativi motivi, non potendosi le modalità di segnalazione ridursi a un mero adempimento formale.
Sul punto, la Cassazione ha, affermato, inoltre, che “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato,
è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. Sez. I , 6 giugno 2016,
n. 11578 ; Cassazione Civile, Sez. I, 15 marzo 2022, n. 8463).
Nel caso in esame, si ritiene che la sottoscrizione del modulo d'ordine che richiamava in maniera del tutto laconica e succinta “un titolo a rischio” e che sullo stesso vi fosse un “conflitto di interessi”, non dimostra in sé alcuna attività divulgativa svolta dall'Intermediario al fine del raggiungimento di un grado di consapevolezza ragionevole del piccolo investitore e la mera consegna o messa a disposizione del prospetto informativo non è sufficiente per poter ritenere compiutamente adempiuti gli obblighi informativi personalizzati.
Non può, quindi, essere condivisa l'affermazione di secondo Controparte_1
cui, all'epoca dei fatti, non era tenuto ad alcun obbligo di profilatura del cliente, in quanto introdotto solo con il recepimento della Direttiva MiFID;
ciò in quanto, come sopra indicato, l'art. 28, comma 1, del Regolamento Intermediari in vigore all'epoca dei fatti già imponeva agli intermediari di chiedere ai clienti notizie circa la loro esperienza in materia di investimenti, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento, nonché circa la loro propensione al rischio.
In vero, dall'estratto conto titoli prodotto dalla società convenuta, risulta che il
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oltre alle quote del Fondo LI, ha acquistato nel tempo anche altri Pt_1
strumenti finanziari. Su tale aspetto, nonostante parte attrice non abbia sollevato alcuna contestazione in relazione all'alta rischiosità dei titoli in questione (quali titoli Mediobanca, Unic. RELOAD 3), gli ermellini hanno statuito che “la segnalazione di inadeguatezza è inoltre dovuta anche se il cliente abbia in precedenza effettuato investimenti rischiosi, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato”
(Cass. n. 17340/2008).
In sintesi, l'intermediario non può esimersi dal rendere disponibili al cliente esaustive informazioni sulla specifica operazione da eseguire solo perché questi, in passato, ha posto in essere operazioni rischiose. Il cliente ha il diritto – oltre che la necessità – di compiere le dovute valutazioni prima di disporre qualsiasi operazione e, conseguentemente, l'intermediario ha il dovere di fornire le relative informazioni.
A tutto ciò esposto, si aggiunge, inoltre, che il “Documento sui rischi generali degli investimenti” (all. 3 parte attrice) è stato sottoscritto dai coniugi il 21.09.2005, Pt_1
successivamente quindi alla data di acquisto delle quote del fondo immobiliare.
Le predette circostanze inducono perciò a ritenere che al non siano state Pt_1
fornite adeguate informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa e che, pertanto, parte attrice non era in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Parte attrice, quindi, non è stata posta nelle condizioni di compiere valutazioni ponderate che avrebbero potuto indirizzarla verso un investimento più prudente o, comunque, meno rischioso rispetto ad un fondo comune immobiliare chiuso quale il Fondo LI.
Per completezza espositiva, sull'asserita mancata stipulazione del contratto quadro, va premesso che quest'ultimo va qualificato come contratto di intermediazione
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finanziaria, per alcuni aspetti riconducibile alla figura del contratto di mandato.
Esso disciplina i diversi servizi di investimento ed accessori, alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente e che andranno ad integrare la successiva attività negoziale.
L'esecuzione del contratto tende di regola alla conclusione, nell'interesse del cliente, di nuovi contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari, nelle varie forme in cui ciò è possibile. In particolare la prestazione dell'intermediario, che, previo consenso scritto, può agire anche quale mandatario senza rappresentanza del cliente (art. 21, comma 2, TUF), si sostanzia, su semplice richiesta del cliente o all'esito di procedimenti che traggono origine dalla sua iniziativa, nel compimento di meri atti giuridici (così nella ricezione e trasmissione di ordini e nella mediazione: artt. 33 e 34 Regolamento Consob), nella conclusione di nuovi contratti (così nella negoziazione diretta e nella negoziazione per conto terzi qualora l'intermediario agisca come mandatario del cliente: art. 32, commi 5 e 6, Regolamento Consob), ovvero negli uni e negli altri (così nel collocamento e nella gestione di portafogli, nella quale possono concludersi anche operazioni allo scoperto: artt. 35, 37, 40 e 43 Regolamento Consob).
Parte attrice sostiene che l'Intermediario di avrebbe omesso di far CP_1
sottoscrivere agli attori il contratto per la prestazione dei servizi di investimento
(cd. contratto quadro).
Ciò posto, si rileva che limitatamente ai fini della nostra disamina, circoscritta alla domanda di cui all'atto introduttivo, non assume rilievo la mancata sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e accessori.
Da ultimo, parte attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria anche sull'asserita violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione nella fase successiva all'investimento, contestando, altresì, a di non Controparte_1
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averle fornito notizie chiare ed esaustive circa l'andamento del fondo immobiliare sottoscritto disattendendo le previsioni normative (ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento Consob 11522/1998) che impongono agli intermediari di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Sul punto, l' ribadisce di avere regolarmente e periodicamente inviato ai CP_3
coniugi comunicazioni informative atte a delineare l'andamento del fondo, Pt_1
attraverso l'invio degli estratti conto riportanti il valore delle quote nel periodo di riferimento (all. 5 parte convenuta).
Ebbene, un obbligo di monitoraggio degli investimenti e di informativa
“continuativa” è prospettabile a carico dell'intermediario solo nel caso di gestione patrimoniale ovvero di prestazione del servizio di consulenza laddove specificamente previsto dal relativo contratto quadro, il che non è dato rilevare nel caso di specie (v. in tal senso, decisione n. 3061 del 3/11/2020 dell'Arbitrato per le
Controversie Finanziarie).
Deve, quindi, escludersi che nell'odierna fattispecie in esame la contestata violazione di tali obblighi di informazione ex post possa utilmente fondare una pretesa di natura risarcitoria.
In conclusione, in virtù di quanto esposto, l'inadempimento degli obblighi di informazione nella fase di conclusione del contratto giustifica quindi l'accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della società convenuta.
Venendo al quantum, non si ritiene possa essere accolta la richiesta di restituzione in misura pari all'importo integrale dei versamenti effettuati dalla parte attrice.
In vero, la somma da riconoscere a parte attrice è pari alla differenza tra la somma investita (€. 10.000,00) e il valore dell'investimento al tempo in cui i coniugi Pt_1
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hanno chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata delle loro quote per una somma di €. 2.154,51.
Infatti, se – per un verso – parte attrice non sarebbe tenuta a restituire i proventi incassati sui titoli in quanto percepiti in buona fede, nello stesso tempo non può non rilevarsi che trattasi nel caso di specie di somme ricevute a titolo di rimborso, non rappresentanti dunque frutti, bensì più correttamente qualificabili quali restituzioni parziali del capitale originariamente investito che, ove non detratte dall'importo corrisposto originariamente per gli investimenti, determinerebbero un'ingiustificata locupletazione a vantaggio della parte attrice.
Dalla somma complessiva, inoltre, vanno detratti i dividendi che gli attori hanno percepito nel corso dell'investimento pari a € 1.187,00.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la somma dovuta da Controparte_1
a titolo restitutorio, è pari ad €. 6.658,49, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
al saldo.
In conclusione, deve accogliersi la domanda di parte attrice quantificando la somma oggetto di restituzione in € 6.658,49.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
ed in favore degli attori, e per essi al loro difensore, avv. Carlo Merlino,
[...]
dichiaratosi antistatario, nella misura liquidata come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino al valore di €. 26000, in considerazione della limitata attività processuale e la circoscritta complessità delle questioni trattate ed escludendo la voce inerente alla attività istruttoria poiché non svolta per mancanza di istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1203/2016, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così
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provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande spiegate ex art. 183, co. 6 n. 1 ai punti 8.9.10 della memoria di parte attrice;
2) Accoglie, nei limiti esposti, le domande attoree e dichiara l'istituto
[...]
tenuto a corrispondere a e CP_1 Parte_1 Parte_3
a titolo restitutorio, la somma complessiva di €. 6.658,49, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice, e per essa al difensore dichiaratosi antistatario avv. Carlo Merlino, le spese di lite, che si liquidano secondo i criteri indicati, in €. 1.700,00 per compensi professionale oltre €. 264,00 per spese esenti;
spese generali e oneri fiscali.
5) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Barcellona P. G., 12.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got CE TE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nel procedimento iscritto al n. RG 1203/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Carlo Merlino, nell'interesse di e Parte_1 [...]
parte attrice, e dall'Avv. Gianluca Brancadoro, nell'interesse di Pt_2 [...]
parte convenuta, sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza del 27/10/2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16/07/2025, fissata per la discussione ex Art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 22/04/2021 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(ME), e (C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
del Mela (ME), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Merlino ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in
Barcellona P.G., via Angelo Musco, 87 P.E.C.:
, per procura in atti, -attore- CodiceFiscale_3
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Brancadoro ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
IE AR (C. F. ; PEC: CodiceFiscale_4
presso l'Ufficio Postale di Barcellona P.G., sito Email_1
in via Roma n. 175, -convenuto-
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. Pag. 1 a 21 R. G. n. 1203/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. C.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 23.06.2016 gli attori, premettevano che, in data
19.09.2005, a , contitolare con la coniuge del Parte_1 Parte_3
libretto di risparmio n. 6027922 accesso presso l'Ufficio Postale di Pace del Mela, era rappresentata, dal Direttore della sede, l'opportunità di investire i risparmi ivi depositati in uno strumento finanziario denominato “Fondo Immobiliare LI”
e che, in occasione del “colloquio informativo”, nessuno specifico rischio di investimento era comunicato al sottoscrittore.
Gli attori lamentavano che il fosse stato indotto ad acquistare il fondo di Pt_1
deposito titoli n. 37089/1394523/0, cod. IT0003896922, per €. 10.000,00 che alla scadenza decennale nel Settembre 2015, si rilevava ad alta rischiosità, atteso che il titolo “LI” era rimborsato l'08.02.2016, per un importo di €. 2.170,00, con perdita netta di €. 7.845,49.
Gli attori convenivano innanzi a codesto Tribunale per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che con dolo o colpa grave, per quanti esposto in narrativa, in data 19.09.2005, contitolare con Parte_1
coniuge del libretto di risparmio n. 6027922 accesso presso l'Ufficio Parte_3
Postale di Pace del Mela (ME), è stato indotto dal Direttore della sede, ad acquistare il fondo di deposito titoli n. 37089/1394523/0, cod. IT0003896922, per €. 10.000,00; 2. ritenere e dichiarare che l'Ente in tale occasione, ha omesso di fare sottoscrivere ai concludenti CP_1
il “contratto per la prestazione dei servizi di investimento”, la “Scheda informazioni tra
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intermedi ed investitori” di cui al regolamento Consob n. 16190/2007 e regolamento Isvap
n. 5/2006, nonché perfino consegnare il prospetto informativo sul Fondo Immobiliare
LI;
3. ritenere e dichiarare che l ha omesso di informare i coniugi di CP_3 Pt_1
scarsa scolarizzazione, dei rischi di investimento reali del “Fondo LI” carpendone la fiducia e la buona fede con raggiri, artifici e le dichiarazioni rassicuranti di cui in libellazione;
4. ritenere e dichiarare che l è reo di responsabilità contrattuale e/o CP_3 CP_1
extracontrattuale, professionale o da contatto sociale, per il deprezzamento del valore del titolo “LI” in questione avvenuto tra la sottoscrizione per €. 10.000,00 (19.09.2005) e il rimborso per €. 2.154,00 (08.02.2016), pari ad €. 7.845,49, per l'effetto, 5. condannare
l'Ente in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali a favore degli attori quantificabili in €. 7.845,49 e al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto equo e di giustizia, con interessi legali svalutazione monetaria dal 19.09.2005 al soddisfo;
6. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Con comparsa di costituzione datata 13.02.2017 si costituiva Controparte_1
chiedendo: “- in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di proposta dagli attori e di conseguente condanna di accertare e dichiarare l'obbligo dei Sigg.ri Controparte_1
e per l'effetto condannare i medesimi, alla restituzione a di ogni Pt_1 Controparte_1
importo incassato dagli attori a titolo di dividendi in ragione dell'investimento per cui è causa e, per l'ulteriore effetto, compensare le rispettive somme a debito e credito tra le parti.
Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Alla udienza del 07.03.2017 erano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI cpc.
Con le memorie 183, comma 6, n.1 cpc, datate 09.10.2017, parte attrice ad integrazione delle domande svolte nell'atto introduttivo chiedeva: “IV. A specificazione e modificazione delle domande, si domanda la dichiarazione di risoluzione del
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contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabile all'Ente con restituzione delle CP_1
somme investite pari ad €. 10.000,00; V. A specificazione e modificazione delle domande, si domanda la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario
LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art.1418 c.c., con restituzione delle somme investite pari ad €. 10.000,00; VI. A specificazione e modificazione delle domande, si domanda la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per violazione precontrattuale e/o contrattuale ex combinato disposto art. ex artt. 1337-1338 c.c. per un importo pari alle somme investite.
P.Q.M.
piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
1. ritenere e dichiarare che, con dolo o colpa grave, per quanti esposto in narrativa, in data 19.09.2005, contitolare con coniuge Parte_1
del libretto di risparmio n. 6027922 accesso presso l'Ufficio Postale Parte_3
di Pace del Mela (ME), è stato indotto dal Direttore della sede, ad acquistare il fondo di deposito titoli n. 37089/1394523/0, cod. IT0003896922, per €. 10.000,00; 2. ritenere e dichiarare che l'Ente in tale occasione, ha omesso di fare sottoscrivere ai concludenti CP_1
il “contratto per la prestazione dei servizi di investimento”, la “Scheda informazioni tra intermedi ed investitori” di cui al regolamento Consob n. 16190/2007 e regolamento Isvap
n. 5/2006, nonché perfino consegnare il prospetto informativo sul Fondo Immobiliare
LI;
3. ritenere e dichiarare che con dolo o colpa grave, l quale CP_3
intermediario che ha stipulato un contratto di servizi di investimento, non ha ad obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 21 T.U.F., omettendo di informare ed indicare agli attori investitori le caratteristiche della gestione e della sua rischiosità;
4. ritenere e dichiarare che con dolo o colpa grave, l'Ente non ha ottemperato agli CP_1
obblighi impostigli dall'articolo 96, 3 comma, del Regolamento Consob del 1998/11522, avendo fatto sottoscrivere al un contratto “a freddo”, senza essersi sincerato Parte_1
che il Cliente avesse compreso i rischi dell'operazione finanziaria, né avere sviluppato una valutazione di adeguatezza al risparmiatore dell'investimento;
5. ritenere e dichiarare che
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con dolo o colpa grave, l'Ente non ha ottemperato agli obblighi impostigli dall'articolo CP_1
28 del Regolamento Consob che prevede che gli intermediari finanziari, prima dell'inizio delle prestazioni debbono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio.
6. ritenere e dichiarare che l' CP_3
ha omesso la consegna del “documento dei rischi generali degli investimenti in prodotti finanziari” di cui all'All. n. 3 del Reg. Consob 1998/11522 richiamato dall'art. 28 comma 1 lett. b) applicabile ratione temporis.
7. ritenere e dichiarare che l' ha violato il CP_3 CP_1
comma 4 dell'art. 28 del Regolamento Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
01/07/1998 n. 11522, G.U. 17/07/1998 n. 165, per mancata comunicazione delle perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno;
8. ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabile all'Ente con restituzione CP_1
delle somme investite pari ad €. 10.000,00; 9. ritenere e dichiarare la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art.1418 c.c., con restituzione delle somme investite pari ad €. 10.000,00; 10. condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni per violazione precontrattuale
e/o contrattuale ex combinato disposto art. ex artt. 1337-1338 c.c. per un importo pari alle somme investite;
11. ritenere e dichiarare che l' ha omesso di informare i coniugi CP_3
di scarsa scolarizzazione, dei rischi di investimento reali del “Fondo LI” Pt_1
carpendone la fiducia e la buona fede con raggiri, artifici e le dichiarazioni rassicuranti di cui in libellazione;
12. ritenere e dichiarare che l' è reo di responsabilità CP_3 CP_1
contrattuale e/o extracontrattuale, professionale o da contatto sociale, per il deprezzamento del valore del titolo “LI” in questione avvenuto tra la sottoscrizione per €. 10.000,00
(19.09.2005) e il rimborso per €. 2.154,00 (08.02.2016), pari ad €. 7.845,49, per l'effetto, 13. condannare l'Ente in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni CP_1
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patrimoniali e non patrimoniali a favore degli attori quantificabili in €. 7.845,49 e al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto equo e di giustizia, con interessi legali svalutazione monetaria dal 19.09.2005 al soddisfo;
14. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Dal canto suo, parte convenuta con le memorie 183 comma 6, n.2 cpc insisteva:
“affinché sia accertata l'inammissibilità delle domande nuove ex adverso proposte a pag. 22 della memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. e per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di comparsa di risposta”.
Alla udienza del 05.12.2017 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.05.2018 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 22.04.2021.
Seguivano una serie di rinvii per il carico di ruolo.
Alla udienza del 27.10.2025 - svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti), le parti chiedevano la decisione della causa e la stessa era incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che “ in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 ).
Ciò detto, occorre analizzare l'eccezione di “inammissibilità delle domande nuove di parte attrice proposte a pag. 22 della memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c.” sollevata da nelle memorie 183, comma 6, n. 2 cpc, che appare fondata e Controparte_1
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va, quindi, accolta nei limiti che si dirà.
La giurisprudenza inizialmente escludeva la possibilità di modificare gli elementi oggettivi della domanda, ritenendo che ciò integrasse una mutatio libelli inammissibile (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 7579 del 28/03/2007). Con la sentenza della Corte a sezioni unite n. 12310 del 2015, tale orientamento è stato superato ed è stata ammessa anche la modifica del petitum e/o della causa petendi della domanda originariamente formulata, purché rimanesse immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non fosse determinata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo. Invero: “precisare” e “modificare” (c.d. emandatio), infatti, non vuol dire modificare totalmente la domanda o, tanto meno, formulare domande nuove;
ma soltanto rettificare (senza, di regola, mutare i fatti principali allegati) la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Se, invece, si “mutasse” uno o entrambi questi elementi, si darebbe luogo alla proposizione di una domanda nuova, il cui divieto è implicito nella norma in discorso, e d'altra parte, imposto dalle esigenze del contraddittorio” (Cass. Civ., Sez. Un. Sent. 12310 del 15 giugno 2015).
Recentemente, sul punto, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 20898 del 30.09.2020 ha precisato che: “L'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del
"petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo”.
Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono ulteriori e Pag. 7 a 21 R. G. n. 1203/2016
aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass., Sez.
Un., sentenza n. 22404 del 13/09/2018).
Ciò premesso, nel caso in esame, le domande formulate da parte attrice nell'atto introduttivo sono volte ad accertare la responsabilità dell'ente convenuto per il deprezzamento del valore del titolo “LI” e per l'omessa informazione sui rischi. Nell'atto introduttivo si legge: “L'Ente va chiamato a rispondere di CP_1
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, professionale o da contatto sociale, poiché con dolo o colpa grave cagionava un danno patrimoniale ai risparmiatori. Atteso, pertanto, che la responsabilità di quanto sopra è ascrivibile a fatto e colpa delle Controparte_1
che per colpa grave hanno coinvolto i in un investimento rischioso senza le prescritte Pt_1
cautele “preventive” imposte dalla legge sui servizi finanziari…”.
Consegue che le domande formulata dal punto 3) al punto 7) delle predette memorie 183, comma 6, n. 1 cpc vertendo, invece, sulla violazione degli obblighi del Regolamento Consob del 1998/11522 siano connesse alle domande di cui l'atto introduttivo di violazione degli obblighi di informazione e, pertanto, si configurano quale precisazione delle domande già svolte con l'atto introduttivo.
Contrariamente, quelle ai punti 8) “ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa imputabile all'Ente con restituzione delle somme investite pari ad CP_1
€. 10.000,00”, 9) “ritenere e dichiarare la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario LI per cui è causa, pronunciata a norma dell'art.1418 c.c., con restituzione delle somme investite pari ad €. 10.000,00” e 10) “condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni per violazione precontrattuale e/o contrattuale ex combinato disposto art. ex artt. 1337-1338 c.c. per un importo pari alle somme investite” delle memorie 183 cpc di parte attrice sono domande nuove rispetto a quelle indicate nell'atto introduttivo e, pertanto, inammissibili.
Ed infatti, introdurre la domanda di nullità del contratto quando si era chiesto solo Pag. 8 a 21 R. G. n. 1203/2016
la risoluzione, determina la introduzione di specie diversa essendo domanda autonoma di accertamento finalizzata alla dichiarazione di invalidità del contratto ab origine mentre quella di risoluzione è un'azione costitutiva allo scopo di sciogliere un contratto valido ma non eseguito o eseguito non correttamente.
Talvolta, la giurisprudenza ha ammesso la domanda di risoluzione come modifica di quella originaria di nullità; mentre la domanda di nullità non può essere introdotta per la prima volta dopo la citazione, se non nei casi tassativi previsti, perché le domande di nullità e risoluzione restano autonome e la memoria 183 c. 6 cpc sono finalizzate solo a precisare/modificare le domande già proposte.
Nel merito delle questioni poste si osserva.
La domanda attorea ha ad oggetto la sottoscrizione da parte del in data Pt_1
19.09.2005 di n. 4 quote del fondo “LI”per un valore di €. 10.000,00.
Le contestazioni formulate da parte attrice attengono a violazioni poste in essere da nella fase genetica del rapporto, quale collocatore dei titoli Controparte_1
nonché successivamente quale depositario degli stessi.
In particolare, la controversia sottoposta alla cognizione dell'intestato Tribunale concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.
Nello specifico, parte attrice sostiene che sarebbe incorsa nella Controparte_1
violazione degli artt. 21 del TUF e 21, 27, 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998.
Orbene, si deve innanzitutto premettere che la dedotta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, che si è verificata nella fase di conclusione del contratto, non ne determina nullità, ma è fonte di eventuale
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responsabilità risarcitoria in capo all'intermediario convenuto, come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
“la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno;
se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale”(cfr. Cass.
Civile SS.UU., con le sentenze del 19/12/2007, n. 26724 e n. 26725).
La Corte di Cassazione ha, successivamente, osservato che “In tema di intermediazione finanziaria la giurisprudenza di questa Corte ha va affermato che in ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dell'investimento o comunque sull'inadeguatezza delle operazioni poste in essere dall'istituto intermediario ed anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersi, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale. Oggetto del contendere, infatti, non sono circostanze attinenti al momento genetico dell'obbligazione, bensì, relative al suo concreto divenire e alla sua attuazione. Di talchè la domanda non è inquadrabile nella categoria dell'invalidità del contratto, bensì in quella dell'azione di responsabilità , di tipo extracontrattuale - se l'evento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali - o di tipo contrattuale se abbia ad oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione. Va pertanto escluso , secondo il costante insegnamento di questa Corte, che possa aversi nullità del contratto-quadro per effetto
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dell'eventuale inadempimento agli obblighi dell'intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi. Né – per analoga ragione – è configurabile l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che i comportamenti omissivi e fallaci dell'intermediario, anche ove ritenuti esistenti, non sono qualificabili come integrativi dell'invalidità del contratto-quadro di intermediazione, ma anch'essi possono al più essere valorizzati in quanto inficianti la correttezza dei singoli contratti esecutivi, come tali risolubili per inadempimento.” (Cfr. Cass. Sez. I, sentenza del 10 aprile 2014, n.
8462; Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 16 maggio 2016, n. 9981).
Parte attrice lamenta l'assenza di trasparenza e la mancanza di correttezza del comportamento tenuto dall'Intermediario in sede di collocamento delle quote del
Fondo sopra indicato, per non aver adeguatamente informato il cliente e la relativa coniuge circa la natura ed i rischi dell'investimento, ma anzi li avrebbe rassicurati circa la bontà dello stesso, inducendoli così al compimento di operazioni inadeguate al loro profilo di rischio, nonché alla loro età, conoscenza ed esperienza.
In particolare, a fondamento delle suindicate domande, la parte attrice ha sostenuto l'inadempimento delle alla c.d. suitability rule, in base alla Controparte_1
quale essa avrebbe dovuto informarla della non adeguatezza dell'investimento, con la conseguenza che essa sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi dell'art. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”) e lett. b
(che impone di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) del T.U.F.
Posto che la nuova modalità di profilatura del cliente (c.d. questionario MiFID) è stato introdotto dal regolamento Consob n. 16190 del 2007 va rilevato che, al momento della sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare per cui è causa, le succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., erano declinate, a livello regolamentare, dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998. Pag. 11 a 21 R. G. n. 1203/2016
L'art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) di detto Regolamento prevede che “1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento…”.
Il successivo art. 29 dispone che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”(1° comma). Se è dunque vero che, a tal fine, “gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati” (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (3° comma).
Ciò che può mutare è soltanto il quomodo dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità
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di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un esperto speculatore.
In vero, è evidente il divario tra le conoscenze dell'intermediario e quelle del cliente. L'asimmetria informativa è, infatti, peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui vi è, da un lato l'operatore professionale che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario immesso sul mercato, e dall'altro il cliente che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell'investimento.
Si osserva che in caso di contestazione da parte dell'investitore dell'inadempimento degli obblighi informativi in ordine a specifiche ragioni che sconsigliano l'operazione, grava sull'intermediario l'onere della prova dell'adempimento.
In merito al nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno va richiamata la decisione della Suprema Corte n. 24142/2018 secondo cui: “In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa”(In tal senso v. Cass. Civ. Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29607). Pag. 13 a 21 R. G. n. 1203/2016
Ed ancora, “In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs
n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente
“default” dell'emittente”. (In tal senso Cass. 31 marzo 2017 n. 8314; Cass. 18 maggio
2017, n. 12544; Cass. 26 gennaio 2016 n. 1376).
Tanto premesso, nel caso in esame ha dedotto di aver Controparte_1
adempiuto ai propri obblighi, sostenendo di aver illustrato le caratteristiche dell'investimento eseguito dalla parte attrice, fornendo tutte le informazioni necessarie, confermate ed approfondite tramite la documentazione cartacea del prospetto informativo (all. 3 della parte convenuta), nel quale sono descritti i rischi generici e quelli specifici dell'operazione e viene dato atto che la partecipazione al fondo implicava per l'investitore un grado di rischio medio-alto trattandosi di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso comportante la necessità, per l'investitore, di immobilizzare l'investimento effettuato per un periodo di tempo limitato (dal 15.9.2005 al 15.12.2005), potendo chiedere il rimborso solo alla scadenza del fondo.
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Evidenziava che il oltre ad aver sottoscritto in data 19.09.2005 l'Appendice B, Pt_1
nella quale si legge che “il sottoscrittore dichiara di aver ricevuto copia del Prospetto informativo, di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria, relativa all'offerta Pubblica di quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
OBELISCO”, ha impartito per iscritto l'ordine di acquisto dei titoli prestando specifico consenso alla negoziazione, pur essendo a conoscenza del fatto che lo stesso era un “titolo a rischio” e che vi fosse un “conflitto di interessi”.
Precisava, infine, di aver svolto, nel caso di specie, unicamente il ruolo di collocatore delle quote del fondo, rimanendo, dunque, estraneo all'attività di acquisto e gestione degli immobili di riferimento, oltre che di valorizzazione e liquidazione del patrimonio, di competenza della .
Dalla documentazione in atti, non risulta tuttavia che la società convenuta abbia provveduto a verificare l'adeguatezza dell'investimento proposto secondo quanto previsto dal succitato art. 28, comma 1 lett. a) e dal successivo art. 29, in quanto non emerge né che si sia effettuata la valutazione circa l'adeguatezza dell'investimento proposto né che le operazioni non adeguate si siano concluse progressivamente con le modalità indicate dalla Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato, con riferimento alla
“sequenza temporale” di esecuzione dell'ordine, che “la doppia sottoscrizione... non consente, di per sé, di ritenere dimostrato che l'intermediario, ossia la si sia dapprima CP_5
rifiutata di compiere l'operazione e vi abbia poi dato esecuzione dietro un preciso ordine scritto del cliente” (Cass., 25 settembre 2014, n. 20178). Pertanto “il perfezionamento dell'iter così imposto dalla citata norma regolamentare(…) richiede che la banca si sia – prima – rifiutata di compiere l'operazione e vi abbia – poi- dato esecuzione dietro un preciso ordine scritto del cliente” (Cass., 6 giugno 2016 n. 11578).
Alla luce di ciò, l'avvertimento in merito all'inadeguatezza dell'operazione doveva essere effettivo, e quindi tale da mettere il cliente nella condizione di prendere Pag. 15 a 21 R. G. n. 1203/2016
consapevole contezza del rischio che si assumeva, dando a questo fine evidenza dei relativi motivi, non potendosi le modalità di segnalazione ridursi a un mero adempimento formale.
Sul punto, la Cassazione ha, affermato, inoltre, che “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato,
è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. Sez. I , 6 giugno 2016,
n. 11578 ; Cassazione Civile, Sez. I, 15 marzo 2022, n. 8463).
Nel caso in esame, si ritiene che la sottoscrizione del modulo d'ordine che richiamava in maniera del tutto laconica e succinta “un titolo a rischio” e che sullo stesso vi fosse un “conflitto di interessi”, non dimostra in sé alcuna attività divulgativa svolta dall'Intermediario al fine del raggiungimento di un grado di consapevolezza ragionevole del piccolo investitore e la mera consegna o messa a disposizione del prospetto informativo non è sufficiente per poter ritenere compiutamente adempiuti gli obblighi informativi personalizzati.
Non può, quindi, essere condivisa l'affermazione di secondo Controparte_1
cui, all'epoca dei fatti, non era tenuto ad alcun obbligo di profilatura del cliente, in quanto introdotto solo con il recepimento della Direttiva MiFID;
ciò in quanto, come sopra indicato, l'art. 28, comma 1, del Regolamento Intermediari in vigore all'epoca dei fatti già imponeva agli intermediari di chiedere ai clienti notizie circa la loro esperienza in materia di investimenti, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento, nonché circa la loro propensione al rischio.
In vero, dall'estratto conto titoli prodotto dalla società convenuta, risulta che il
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oltre alle quote del Fondo LI, ha acquistato nel tempo anche altri Pt_1
strumenti finanziari. Su tale aspetto, nonostante parte attrice non abbia sollevato alcuna contestazione in relazione all'alta rischiosità dei titoli in questione (quali titoli Mediobanca, Unic. RELOAD 3), gli ermellini hanno statuito che “la segnalazione di inadeguatezza è inoltre dovuta anche se il cliente abbia in precedenza effettuato investimenti rischiosi, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato”
(Cass. n. 17340/2008).
In sintesi, l'intermediario non può esimersi dal rendere disponibili al cliente esaustive informazioni sulla specifica operazione da eseguire solo perché questi, in passato, ha posto in essere operazioni rischiose. Il cliente ha il diritto – oltre che la necessità – di compiere le dovute valutazioni prima di disporre qualsiasi operazione e, conseguentemente, l'intermediario ha il dovere di fornire le relative informazioni.
A tutto ciò esposto, si aggiunge, inoltre, che il “Documento sui rischi generali degli investimenti” (all. 3 parte attrice) è stato sottoscritto dai coniugi il 21.09.2005, Pt_1
successivamente quindi alla data di acquisto delle quote del fondo immobiliare.
Le predette circostanze inducono perciò a ritenere che al non siano state Pt_1
fornite adeguate informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa e che, pertanto, parte attrice non era in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Parte attrice, quindi, non è stata posta nelle condizioni di compiere valutazioni ponderate che avrebbero potuto indirizzarla verso un investimento più prudente o, comunque, meno rischioso rispetto ad un fondo comune immobiliare chiuso quale il Fondo LI.
Per completezza espositiva, sull'asserita mancata stipulazione del contratto quadro, va premesso che quest'ultimo va qualificato come contratto di intermediazione
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finanziaria, per alcuni aspetti riconducibile alla figura del contratto di mandato.
Esso disciplina i diversi servizi di investimento ed accessori, alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente e che andranno ad integrare la successiva attività negoziale.
L'esecuzione del contratto tende di regola alla conclusione, nell'interesse del cliente, di nuovi contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari, nelle varie forme in cui ciò è possibile. In particolare la prestazione dell'intermediario, che, previo consenso scritto, può agire anche quale mandatario senza rappresentanza del cliente (art. 21, comma 2, TUF), si sostanzia, su semplice richiesta del cliente o all'esito di procedimenti che traggono origine dalla sua iniziativa, nel compimento di meri atti giuridici (così nella ricezione e trasmissione di ordini e nella mediazione: artt. 33 e 34 Regolamento Consob), nella conclusione di nuovi contratti (così nella negoziazione diretta e nella negoziazione per conto terzi qualora l'intermediario agisca come mandatario del cliente: art. 32, commi 5 e 6, Regolamento Consob), ovvero negli uni e negli altri (così nel collocamento e nella gestione di portafogli, nella quale possono concludersi anche operazioni allo scoperto: artt. 35, 37, 40 e 43 Regolamento Consob).
Parte attrice sostiene che l'Intermediario di avrebbe omesso di far CP_1
sottoscrivere agli attori il contratto per la prestazione dei servizi di investimento
(cd. contratto quadro).
Ciò posto, si rileva che limitatamente ai fini della nostra disamina, circoscritta alla domanda di cui all'atto introduttivo, non assume rilievo la mancata sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e accessori.
Da ultimo, parte attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria anche sull'asserita violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione nella fase successiva all'investimento, contestando, altresì, a di non Controparte_1
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averle fornito notizie chiare ed esaustive circa l'andamento del fondo immobiliare sottoscritto disattendendo le previsioni normative (ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento Consob 11522/1998) che impongono agli intermediari di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Sul punto, l' ribadisce di avere regolarmente e periodicamente inviato ai CP_3
coniugi comunicazioni informative atte a delineare l'andamento del fondo, Pt_1
attraverso l'invio degli estratti conto riportanti il valore delle quote nel periodo di riferimento (all. 5 parte convenuta).
Ebbene, un obbligo di monitoraggio degli investimenti e di informativa
“continuativa” è prospettabile a carico dell'intermediario solo nel caso di gestione patrimoniale ovvero di prestazione del servizio di consulenza laddove specificamente previsto dal relativo contratto quadro, il che non è dato rilevare nel caso di specie (v. in tal senso, decisione n. 3061 del 3/11/2020 dell'Arbitrato per le
Controversie Finanziarie).
Deve, quindi, escludersi che nell'odierna fattispecie in esame la contestata violazione di tali obblighi di informazione ex post possa utilmente fondare una pretesa di natura risarcitoria.
In conclusione, in virtù di quanto esposto, l'inadempimento degli obblighi di informazione nella fase di conclusione del contratto giustifica quindi l'accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della società convenuta.
Venendo al quantum, non si ritiene possa essere accolta la richiesta di restituzione in misura pari all'importo integrale dei versamenti effettuati dalla parte attrice.
In vero, la somma da riconoscere a parte attrice è pari alla differenza tra la somma investita (€. 10.000,00) e il valore dell'investimento al tempo in cui i coniugi Pt_1
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hanno chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata delle loro quote per una somma di €. 2.154,51.
Infatti, se – per un verso – parte attrice non sarebbe tenuta a restituire i proventi incassati sui titoli in quanto percepiti in buona fede, nello stesso tempo non può non rilevarsi che trattasi nel caso di specie di somme ricevute a titolo di rimborso, non rappresentanti dunque frutti, bensì più correttamente qualificabili quali restituzioni parziali del capitale originariamente investito che, ove non detratte dall'importo corrisposto originariamente per gli investimenti, determinerebbero un'ingiustificata locupletazione a vantaggio della parte attrice.
Dalla somma complessiva, inoltre, vanno detratti i dividendi che gli attori hanno percepito nel corso dell'investimento pari a € 1.187,00.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la somma dovuta da Controparte_1
a titolo restitutorio, è pari ad €. 6.658,49, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
al saldo.
In conclusione, deve accogliersi la domanda di parte attrice quantificando la somma oggetto di restituzione in € 6.658,49.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
ed in favore degli attori, e per essi al loro difensore, avv. Carlo Merlino,
[...]
dichiaratosi antistatario, nella misura liquidata come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino al valore di €. 26000, in considerazione della limitata attività processuale e la circoscritta complessità delle questioni trattate ed escludendo la voce inerente alla attività istruttoria poiché non svolta per mancanza di istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1203/2016, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così
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provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande spiegate ex art. 183, co. 6 n. 1 ai punti 8.9.10 della memoria di parte attrice;
2) Accoglie, nei limiti esposti, le domande attoree e dichiara l'istituto
[...]
tenuto a corrispondere a e CP_1 Parte_1 Parte_3
a titolo restitutorio, la somma complessiva di €. 6.658,49, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice, e per essa al difensore dichiaratosi antistatario avv. Carlo Merlino, le spese di lite, che si liquidano secondo i criteri indicati, in €. 1.700,00 per compensi professionale oltre €. 264,00 per spese esenti;
spese generali e oneri fiscali.
5) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Barcellona P. G., 12.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
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