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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2754/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2754/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Matteo Raimondi
e nata in [...] l'[...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
TA CI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pescara in data 30 Controparte_1
1 maggio 1992 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(il 16 aprile 1993) e (il 21 luglio 1994), entrambi
[...] Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il Signor
si è già trasferito in altra abitazione;
Parte_1
2) Entro due mesi dalla sentenza di separazione:
a) il Signor , trasferirà senza corrispettivo alla moglie , che Parte_1 CP_1 diventerà così proprietaria dell'intero, la quota di sua proprietà dei seguenti immobili, a suo tempo acquistati dai coniugi in comunione dei beni, liberi da qualunque vincolo, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole: a1) ½ appartamento sito in Monterotondo alla Via dei Frati crociferi n. 43, Edificio B,
Interno 2, Piano T -S1, distinto al NCEU di Roma2 al Foglio 41 - P.lla 1695, Sub.
513 cat. A/2 e posto auto di perti nenza;
a2) ½ Cantina pertinenziale sita in
Monterotondo (Rm) Via Dei Frati Crociferi N. 47, Edificio B Piano S1, distinta al
NCEU Roma2 Fg. 41, P. 1695, sub 17, cat. C/2; a3) ½ box pertinenziale sito in
Monterotondo (Rm) Via Dei Frati Crociferi n. 47 Inter no 1 Piano S2, distinto al
NCEU Roma 2 al Fg.41, P. 1695, Sub 515, Cat.C/6.
b) la Signora trasferirà a titolo gratuito al marito , che CP_1 Parte_1 diventerà così proprietario dell'intero, la quota di sua proprietà libera da ogni vincolo, peso iscrizione o trascrizione pregiudizievole, eccettuato il fondo patrimoniale a suo tempo costituito da in favore di Persona_3 Per_4 [...]
del terreno agricolo sito in Città Sant'Angelo (PE) e censito al NCT Pt_2
Pescara Fg. 17 - PP 277 e 278.
In merito ai suddetti trasferimenti:
- il Signor contribuirà alla spesa notarile di cui al superiore punto n.2a Parte_1 versando alla moglie sig.ra la somma forfettaria omnicomprensiva di € CP_1
2.500,00 entro un mese dall'emananda sentenza a mezzo bonifico bancario sul C/C alla medesima intestato e che il marito già conosce;
- ove possibile e se più conveniente per le parti, le stesse potranno scegliere di comune accordo un unico Notaio per la redazione degli atti di cui ai punti n.2a e
2b, fermo restando la ripartizione delle spese che saranno sostenute dalla parte che
2 acquista (ergo ognuno per quanto di competenza) salvo il contributo del Sig.
di cui al presente punto;
Parte_1
- negli atti di trasferimento dei suddetti immobili, ove pertinente, verrà dato atto che tutte le detrazioni fiscali seguono colui che ha sostenuto le sottostanti spese di ristrutturazione;
- le Parti dichiarano che i sopradetti trasferimenti sono indispensabili e funzionali alla composizione della crisi coniugale e chiedono, pertanto, che gli atti di trasferimento siano sottoposti ad esenzione da ogni imposta, tassa e bollo, ivi compresa l'imposta archivio ai sensi della L. 06 marzo 1987, n. 74, art. 19 e della
Circ. Ag. Entrate 16 marzo 2000, n. 49 - regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto.
3) Il Signor si farà carico delle spese di prosecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione dell'appartamento sito in Modena alla Via Bartolomeo Veratti n.
18, Int. 5, Piano 2-4 e del relativo condominio, come sino ad oggi preventivati, usufruendo dei rimborsi irpef lavori straordinari e superbonus dal medesimo percepiti e percipiendi e potrà recuperare dai proventi degli affitti di Modena solo il residuo escluso da detti rimborsi.
4) Le autovetture e i motocicli che alla data del presente atto siano intestate ad uno dei due coniugi permangono in piena proprietà a ciascun intestatario. Il Signor
si obbliga a concedere ai figli in comodato gratuito l'autovettura Jeep Parte_1
Renegade Tg FS060LT al medesimo intestata.
5) Le Parti concordano che per il riscatto della laurea di ciascun figlio verranno utilizzati i proventi degli affitti dell'appartamento di Modena sito in Via Bartolomeo
Veratti n. 18, Int. 5, Piano 2 -4.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autonomi.
7) Le spese del presente accordo devono intendersi integralmente compensate tra le
Parti”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 7 novembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
3 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pescara in data 30 maggio 1992,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1992, Atto N. 24,
Parte 2- Serie A - Ufficio 6;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI RG AN IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2754/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Matteo Raimondi
e nata in [...] l'[...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
TA CI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pescara in data 30 Controparte_1
1 maggio 1992 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(il 16 aprile 1993) e (il 21 luglio 1994), entrambi
[...] Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il Signor
si è già trasferito in altra abitazione;
Parte_1
2) Entro due mesi dalla sentenza di separazione:
a) il Signor , trasferirà senza corrispettivo alla moglie , che Parte_1 CP_1 diventerà così proprietaria dell'intero, la quota di sua proprietà dei seguenti immobili, a suo tempo acquistati dai coniugi in comunione dei beni, liberi da qualunque vincolo, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole: a1) ½ appartamento sito in Monterotondo alla Via dei Frati crociferi n. 43, Edificio B,
Interno 2, Piano T -S1, distinto al NCEU di Roma2 al Foglio 41 - P.lla 1695, Sub.
513 cat. A/2 e posto auto di perti nenza;
a2) ½ Cantina pertinenziale sita in
Monterotondo (Rm) Via Dei Frati Crociferi N. 47, Edificio B Piano S1, distinta al
NCEU Roma2 Fg. 41, P. 1695, sub 17, cat. C/2; a3) ½ box pertinenziale sito in
Monterotondo (Rm) Via Dei Frati Crociferi n. 47 Inter no 1 Piano S2, distinto al
NCEU Roma 2 al Fg.41, P. 1695, Sub 515, Cat.C/6.
b) la Signora trasferirà a titolo gratuito al marito , che CP_1 Parte_1 diventerà così proprietario dell'intero, la quota di sua proprietà libera da ogni vincolo, peso iscrizione o trascrizione pregiudizievole, eccettuato il fondo patrimoniale a suo tempo costituito da in favore di Persona_3 Per_4 [...]
del terreno agricolo sito in Città Sant'Angelo (PE) e censito al NCT Pt_2
Pescara Fg. 17 - PP 277 e 278.
In merito ai suddetti trasferimenti:
- il Signor contribuirà alla spesa notarile di cui al superiore punto n.2a Parte_1 versando alla moglie sig.ra la somma forfettaria omnicomprensiva di € CP_1
2.500,00 entro un mese dall'emananda sentenza a mezzo bonifico bancario sul C/C alla medesima intestato e che il marito già conosce;
- ove possibile e se più conveniente per le parti, le stesse potranno scegliere di comune accordo un unico Notaio per la redazione degli atti di cui ai punti n.2a e
2b, fermo restando la ripartizione delle spese che saranno sostenute dalla parte che
2 acquista (ergo ognuno per quanto di competenza) salvo il contributo del Sig.
di cui al presente punto;
Parte_1
- negli atti di trasferimento dei suddetti immobili, ove pertinente, verrà dato atto che tutte le detrazioni fiscali seguono colui che ha sostenuto le sottostanti spese di ristrutturazione;
- le Parti dichiarano che i sopradetti trasferimenti sono indispensabili e funzionali alla composizione della crisi coniugale e chiedono, pertanto, che gli atti di trasferimento siano sottoposti ad esenzione da ogni imposta, tassa e bollo, ivi compresa l'imposta archivio ai sensi della L. 06 marzo 1987, n. 74, art. 19 e della
Circ. Ag. Entrate 16 marzo 2000, n. 49 - regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto.
3) Il Signor si farà carico delle spese di prosecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione dell'appartamento sito in Modena alla Via Bartolomeo Veratti n.
18, Int. 5, Piano 2-4 e del relativo condominio, come sino ad oggi preventivati, usufruendo dei rimborsi irpef lavori straordinari e superbonus dal medesimo percepiti e percipiendi e potrà recuperare dai proventi degli affitti di Modena solo il residuo escluso da detti rimborsi.
4) Le autovetture e i motocicli che alla data del presente atto siano intestate ad uno dei due coniugi permangono in piena proprietà a ciascun intestatario. Il Signor
si obbliga a concedere ai figli in comodato gratuito l'autovettura Jeep Parte_1
Renegade Tg FS060LT al medesimo intestata.
5) Le Parti concordano che per il riscatto della laurea di ciascun figlio verranno utilizzati i proventi degli affitti dell'appartamento di Modena sito in Via Bartolomeo
Veratti n. 18, Int. 5, Piano 2 -4.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autonomi.
7) Le spese del presente accordo devono intendersi integralmente compensate tra le
Parti”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 7 novembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
3 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pescara in data 30 maggio 1992,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1992, Atto N. 24,
Parte 2- Serie A - Ufficio 6;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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