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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1687/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio degli avv.ti Alfonso Buono e Savino Pipoli, giusta procura in atti
Attore contro
(C.F. ) con il patrocinio nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv. Maria Claudia Lioia, giusta procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
De Ritis Francesca per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla comproprietaria risulta contraria alle norme di legge in tema di Controparte_1 comproprietà e comunione di beni e che la stessa ha cagionato in capo all'odierno attore un ingiusto danno;
per
1 l'effetto condannare la odierna convenuta al risarcimento del danno in favore dell'odierno attore della somma pari
a € 6.000,00 (quarta parte della complessiva somma di euro 24.000,00) a titolo di lucro cessante o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 3 Febbraio 2020 data di ricezione richiesta locazione immobile sino alla data dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno della propria domanda, l'attore rappresentava che:
- era comproprietario, nella misura di ¼ per nuda proprietà e nella stessa misura per proprietà, unitamente a per la medesima quota e per i medesimi diritti, dell'immobile Controparte_1 sito in Foggia in corso Roma n. 180, meglio identificato in catasto fabbricati al foglio 94, particella 685, sub 4;
- con contratto del 10.07.2017 la convenuta concedeva a il detto immobile a Parte_2 titolo di comodato gratuito affinché quest'ultimo esercitasse l'attività professionale di autoscuola;
- in data 03.02.2020, riceveva da parte del dott. , una proposta Parte_1 CP_2 contrattuale avente ad oggetto la locazione del summenzionato immobile per la durata di anni 2
e con canone di locazione annuale pari ad euro 12.000,00 da pagarsi anticipatamente;
- di detta proposta veniva messa al corrente la quale, a mezzo dei suoi Controparte_1 difensori di fiducia, rappresentava di non voler concedere in locazione il detto immobile, diffidando, al contempo, l'odierno attore dall'inoltrare ulteriori proposte;
- la convenuta, pertanto, aveva posto in essere una condotta omissiva contra legem e violativa degli artt. 1108 e 1109 c.c. - rappresentata dal mancato assenso alla stipula di un vantaggioso contratto di locazione, che avrebbe garantito una utilità economica pari a 12.000,00 euro annui - arrecando, di conseguenza, un pregiudizio al patrimonio dell'attore comproprietario, sotto forma di mancato guadagno (c.d. lucro cessante), tenuto conto che la convenuta preferiva condurre in comodato gratuito il bene comune anziché trarre dallo stesso un'utilità economica pari a € 12.000,00 per due anni. Cont Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, di rideterminare il quantum della pretesa risarcitoria.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., parte attrice, con memoria ex art. 183, comma 6
n. 1 c.p.c., a parziale modifica delle domande e conclusioni già proposte nell'atto di citazione, chiedeva, inoltre, “di accertare, ex art. 5 comma 4 ter DPR n. 131 del 1986, l'omessa registrazione del contratto di comodato del 27/07-11/2015 intercorso tra il sig. Parte_1 CP_3
[...] , quali comodanti, e il sig. quale comodatario, relativamente all'immobile di
[...] Parte_2 corso Roma n. 180 in Foggia, per l'effetto dichiararne la nullità, ai sensi dell'art. 1 comma 346 della legge n.
311 del 2004”.
Rigettate le richieste di prove orali formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le conclusioni dinanzi all'odierno Giudice che tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
Preliminarmente, va rilevato che la domanda di nullità del contratto di comodato del 27/07-
11/2015 per omessa registrazione, formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma
6 n.1 c.p.c., va dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova. Se, infatti, è vero che a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 12310/2015 rientrano nel concetto di modificazione della domanda (ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c.), quelle domande ulteriori che abbiano anche un petitum o una causa petendi diversi rispetto alle domande originarie, purché collegate alla stessa vicenda sostanziale, è altrettanto vero che, secondo questo orientamento, la nuova domanda (ammessa ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) deve porsi sempre in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria.
Nel caso in esame, la domanda di nullità del contratto di comodato, formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n.1 c.p.c., non si pone in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda risarcitoria di cui all'atto di citazione, ma si cumula a quest'ultima; pertanto va dichiarata inammissibile.
Passando al merito, va osservato l'attore - come affermato nell'atto di citazione e ribadito nella memoria ex art. 183, comma 1 c.p.c. - ha chiesto di essere risarcito del danno subito a causa della “condotta tenuta dalla sig.ra in relazione al mancato assenso alla stipula di un Controparte_1 contratto di locazione vantaggioso per l'immobile sito in Foggia in corso Roma n. 180, identificato in catasto al foglio 94, p.lla 685, sub 4, in comproprietà, nella misura di 1/4 per nuda proprietà e nella stessa misura per proprietà, tra l'odierno attore e l'odierna convenuta, e concesso in comodato gratuito dalla sola sig.ra CP_1
al sig. .
[...] Parte_2
La domanda attorea è infondata.
Invero, è principio pacifico che il comproprietario di un immobile possa sempre esprimere il proprio dissenso al compimento di un atto di ordinaria amministrazione da parte dell'altro
3 comproprietario, anche consistente in un negozio giuridico, come la stipulazione di un contratto di locazione, tanto è vero che la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri ex art. 1105, comma 1 c.c. risulta superata dall'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione (cfr. Cassazione civile sez.
III, 28/02/2017, n.5014).
Pertanto, applicando tali pacifici principi al caso di specie, deve affermarsi che la condotta della comproprietaria che ha espresso dissenso alla stipula di un contratto di Controparte_1 locazione con riferimento all'immobile oggetto di causa, non rappresenti una condotta illecita, ma, al contrario, espressione di un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza al comproprietario di un bene immobile.
Deve essere, dunque, rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, in base al valore della controversia e all'attività in concreto espletata.
Va rigettata, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta per difetto dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore di che liquida in € 4.237,00 per onorari, oltre rimborso spese Controparte_1 generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Foggia, 12 Marzo 2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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