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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con gli avv.ti Riviera Stefano e Guerra Daniela del Foro di Alessandria
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] con l'avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti punti da a) a h) e cioè:
a. la sig.ra , a definizione del procedimento di separazione pendente avanti al Tribunale Parte_1 di Vercelli, R.G. 35/2025, G. Rel. Dott. Andrea Padalino, rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento nonché ad avanzare anche in altra sede qualsiasi pretesa economica (il procedimento si pronuncerà quindi solo sulla separazione personale dei coniugi) e ad intraprendere eventuale azione nei confronti di con riferimento alla società “ CP_1 Parte_2
di cui è socia dal 18/5/1990, il tutto a fronte del riconoscimento alla sig.ra
[...] Parte_1 Pt_1
da parte del sig. dell'intero saldo del conto corrente intestato alla società n.ro
[...] CP_1
26127 acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Moncalvo, al netto di tutte le spese, imposte e quant'altro facente capo alla società in dipendenza del rapporto societario, anche sopravveniente;
b. il sig. aderisce alla predetta richiesta e si impegna a compiere tutti gli atti necessari CP_1 per addivenire allo scioglimento della società e al versamento mediante bonifico della propria quota di metà del saldo attivo del predetto conto corrente n. 26127 alla sig.ra contestualmente Parte_1 alla chiusura del conto corrente sopra citato che avverrà a cura di entrambi i soci prima della stipulazione dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione della società a rogito notaio Per_1 di Casale Monferrato;
c. si dà atto che alla data odierna tutti i beni della società sono stati alienati e/o autofatturati alla sig.ra e che non vi sono debiti della società verso terzi né cespiti attivi da riscuotere oltre al Parte_1 saldo del conto corrente;
d. al momento della stipula del presente accordo e del contestuale atto di scioglimento della società i cespiti attivi (saldo attivo del conto corrente pari, al 30.06.2025, ad € 55.711,95) saranno quindi attribuiti in misura integrale alla signora dedotti i costi di cessazione della società (ivi Parte_1 compresi i costi notarili) che verrà curata dal Notaio di Casale Monferrato;
sarà a Persona_2 carico della sig.ra ogni eventuale sopravvenienza passiva dipendente, afferente e/o relativa alla Pt_1 società di cui sopra, impegnandosi la stessa a definire con diligenza qualsiasi eventuale contenzioso o passività che la società dovesse sopportare nei termini di legge;
pagina 2 di 6 e. sempre nell'ambito del presente accordo, la sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile Parte_1 destinato a casa coniugale, di proprietà per intero del sig. entro e non oltre il 28 luglio CP_1
2025 con tutti i propri effetti personali avendo la stessa già asportato tutti i mobili di sua spettanza. Da tale data il sig. è autorizzato a sostituire le serrature. La sig.ra si impegna entro CP_1 Pt_1 il 31 luglio 2025 tale data a trasferire la residenza in altro immobile di sua proprietà in Murisengo, impegnandosi, altresì, a non trasferirsi neppure a titolo precario nell'immobile di proprietà comune in
Castelletto LI (AL) Via San Giuseppe n.39, stante quanto infra convenuto;
f. le parti si impegnano a depositare ricorso consensuale congiunto per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi avanti il G.Rel. contenente la conferma della rinuncia da parte della sig.ra di qualsivoglia Pt_1 contributo di mantenimento e/o assegno divorzile stante gli accordi di separazione di cui sopra e l'impegno a titolo obbligatorio del sig. ad acquistare la quota di metà della sig.ra CP_1
che si impegna ad accettare ad egual titolo in ordine all'immobile sito in Castelletto Parte_1
LI (AL) Via San Giuseppe n. 39, libero da cose e persone ad eccezione del diritto precario di residenza a favore del figlio , per il prezzo di euro 70.000,00 (settantamila/00) che sarà versato in Parte_3 unica soluzione avanti il Notaio che stipulerà l'atto notarile di trasferimento con effetto reale, scelto a cura e spese dal sig. entro 30 giorni dal divorzio (sentenza o negoziazione assistita). CP_1
g. con l'esecuzione di tutte le parti del presente accordo, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e ad eventuali pretese nel procedimento giudiziario di separazione e successivamente di divorzio che verrà definito alle condizioni indicate con formulazione di conclusioni congiunte;
h. spese legali compensate valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle pattuizioni di cui ai precedenti punti, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione.
pagina 3 di 6 3. le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e a quello di coniugio.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 31.08.1986 Parte_1 CP_1 nel Comune di Castelletto LI (AL), atto trascritto al n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1986. Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3 Parte_3
Con ricorso depositato in data 10.01.2025 la sig.ra domandava la pronuncia di separazione con Pt_1
l'obbligo per il coniuge di versare un assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione del 13.03.2025 il sig. si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di separazione ma contestando nel resto.
Alla prima udienza fissata davanti al Giudice relatore in data 15.04.2025, le parti si dimostravano disponibili a trovare un accordo;
veniva quindi disposto un rinvio all'udienza del 13.05.2025 e successivamente al 24.06.2025 per la presentazione di note scritte contenenti eventuali conclusioni congiunte.
Le parti hanno quindi raggiunto un accordo, depositando note scritte autorizzate contenenti le conclusioni conformi di cui in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE
Il Collegio dà atto che le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti da a) a h) riportate nelle conclusioni in epigrafe, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere,
pagina 4 di 6 si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle suddette pattuizioni, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione.
Le stesse, con il corretto adempimento delle suddette citate obbligazioni, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e a quello di coniugio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 35/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 31.08.1986 nel Comune di Castelletto LI
(AL), atto trascritto al n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1986;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Castelletto LI (AL) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DÀ ATTO che le parti con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti da a) a h)
riportate nelle conclusioni in epigrafe, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle suddette pattuizioni, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione;
le stesse, con il corretto adempimento delle suddette citate obbligazioni, valutati i reciproci pagina 5 di 6 conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e a quello di coniugio;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 01.10.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con gli avv.ti Riviera Stefano e Guerra Daniela del Foro di Alessandria
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] con l'avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti punti da a) a h) e cioè:
a. la sig.ra , a definizione del procedimento di separazione pendente avanti al Tribunale Parte_1 di Vercelli, R.G. 35/2025, G. Rel. Dott. Andrea Padalino, rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento nonché ad avanzare anche in altra sede qualsiasi pretesa economica (il procedimento si pronuncerà quindi solo sulla separazione personale dei coniugi) e ad intraprendere eventuale azione nei confronti di con riferimento alla società “ CP_1 Parte_2
di cui è socia dal 18/5/1990, il tutto a fronte del riconoscimento alla sig.ra
[...] Parte_1 Pt_1
da parte del sig. dell'intero saldo del conto corrente intestato alla società n.ro
[...] CP_1
26127 acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Moncalvo, al netto di tutte le spese, imposte e quant'altro facente capo alla società in dipendenza del rapporto societario, anche sopravveniente;
b. il sig. aderisce alla predetta richiesta e si impegna a compiere tutti gli atti necessari CP_1 per addivenire allo scioglimento della società e al versamento mediante bonifico della propria quota di metà del saldo attivo del predetto conto corrente n. 26127 alla sig.ra contestualmente Parte_1 alla chiusura del conto corrente sopra citato che avverrà a cura di entrambi i soci prima della stipulazione dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione della società a rogito notaio Per_1 di Casale Monferrato;
c. si dà atto che alla data odierna tutti i beni della società sono stati alienati e/o autofatturati alla sig.ra e che non vi sono debiti della società verso terzi né cespiti attivi da riscuotere oltre al Parte_1 saldo del conto corrente;
d. al momento della stipula del presente accordo e del contestuale atto di scioglimento della società i cespiti attivi (saldo attivo del conto corrente pari, al 30.06.2025, ad € 55.711,95) saranno quindi attribuiti in misura integrale alla signora dedotti i costi di cessazione della società (ivi Parte_1 compresi i costi notarili) che verrà curata dal Notaio di Casale Monferrato;
sarà a Persona_2 carico della sig.ra ogni eventuale sopravvenienza passiva dipendente, afferente e/o relativa alla Pt_1 società di cui sopra, impegnandosi la stessa a definire con diligenza qualsiasi eventuale contenzioso o passività che la società dovesse sopportare nei termini di legge;
pagina 2 di 6 e. sempre nell'ambito del presente accordo, la sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile Parte_1 destinato a casa coniugale, di proprietà per intero del sig. entro e non oltre il 28 luglio CP_1
2025 con tutti i propri effetti personali avendo la stessa già asportato tutti i mobili di sua spettanza. Da tale data il sig. è autorizzato a sostituire le serrature. La sig.ra si impegna entro CP_1 Pt_1 il 31 luglio 2025 tale data a trasferire la residenza in altro immobile di sua proprietà in Murisengo, impegnandosi, altresì, a non trasferirsi neppure a titolo precario nell'immobile di proprietà comune in
Castelletto LI (AL) Via San Giuseppe n.39, stante quanto infra convenuto;
f. le parti si impegnano a depositare ricorso consensuale congiunto per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi avanti il G.Rel. contenente la conferma della rinuncia da parte della sig.ra di qualsivoglia Pt_1 contributo di mantenimento e/o assegno divorzile stante gli accordi di separazione di cui sopra e l'impegno a titolo obbligatorio del sig. ad acquistare la quota di metà della sig.ra CP_1
che si impegna ad accettare ad egual titolo in ordine all'immobile sito in Castelletto Parte_1
LI (AL) Via San Giuseppe n. 39, libero da cose e persone ad eccezione del diritto precario di residenza a favore del figlio , per il prezzo di euro 70.000,00 (settantamila/00) che sarà versato in Parte_3 unica soluzione avanti il Notaio che stipulerà l'atto notarile di trasferimento con effetto reale, scelto a cura e spese dal sig. entro 30 giorni dal divorzio (sentenza o negoziazione assistita). CP_1
g. con l'esecuzione di tutte le parti del presente accordo, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e ad eventuali pretese nel procedimento giudiziario di separazione e successivamente di divorzio che verrà definito alle condizioni indicate con formulazione di conclusioni congiunte;
h. spese legali compensate valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle pattuizioni di cui ai precedenti punti, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione.
pagina 3 di 6 3. le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e a quello di coniugio.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 31.08.1986 Parte_1 CP_1 nel Comune di Castelletto LI (AL), atto trascritto al n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1986. Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3 Parte_3
Con ricorso depositato in data 10.01.2025 la sig.ra domandava la pronuncia di separazione con Pt_1
l'obbligo per il coniuge di versare un assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione del 13.03.2025 il sig. si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di separazione ma contestando nel resto.
Alla prima udienza fissata davanti al Giudice relatore in data 15.04.2025, le parti si dimostravano disponibili a trovare un accordo;
veniva quindi disposto un rinvio all'udienza del 13.05.2025 e successivamente al 24.06.2025 per la presentazione di note scritte contenenti eventuali conclusioni congiunte.
Le parti hanno quindi raggiunto un accordo, depositando note scritte autorizzate contenenti le conclusioni conformi di cui in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE
Il Collegio dà atto che le parti, con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti da a) a h) riportate nelle conclusioni in epigrafe, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere,
pagina 4 di 6 si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle suddette pattuizioni, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione.
Le stesse, con il corretto adempimento delle suddette citate obbligazioni, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e a quello di coniugio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 35/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 31.08.1986 nel Comune di Castelletto LI
(AL), atto trascritto al n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1986;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Castelletto LI (AL) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DÀ ATTO che le parti con il corretto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti da a) a h)
riportate nelle conclusioni in epigrafe, valutati i reciproci conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno vicendevolmente atto, anche sulla scorta delle suddette pattuizioni, che non vi è luogo alla corresponsione di alcun assegno di contributo al mantenimento, rilasciandosi reciprocamente ampia e definitiva quietanza a saldo e dichiarando di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, azione e/o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto pretesa o ragione;
le stesse, con il corretto adempimento delle suddette citate obbligazioni, valutati i reciproci pagina 5 di 6 conguagli operati tra i rapporti di dare/avere, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia azione, richiesta e pretesa a qualsiasi titolo afferente al rapporto societario e a quello di coniugio;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 01.10.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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